Allegato I – parte B – articolo 6
2. Nei limiti dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il risarcimento
che deve essere versato dall'operatore ritenuto responsabile in caso di danni alla
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salute o all'integrità fisica della persona interessata include il rimborso dei costi delle relative cure mediche, nonché il pagamento di qualsiasi pregiudizio pecuniario subito dalla persona
interessata per effetto della temporanea sospensione, della riduzione o della cessazione permanente della sua capacità di guadagno o del conseguente aumento delle sue esigenze, come attestato da un medico.
Or. de
Emendamento 358 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6
Proposta di risoluzione Emendamento
Articolo 6 soppresso
Entità del risarcimento
1. Nei limiti dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l'operatore ritenuto responsabile in caso di danni fisici seguiti da morte della persona interessata corrisponde un risarcimento calcolato sulla base dei costi delle cure mediche a cui è stata sottoposta la persona interessata prima della morte, e del pregiudizio pecuniario subito prima della morte a causa della cessazione o riduzione della capacità di guadagno o delle maggiori esigenze di tale persona per la durata del danno prima della morte. L'operatore ritenuto responsabile rimborsa, inoltre, i costi del funerale della persona interessata deceduta alla parte responsabile di farsi carico di tali spese.
Se, all'epoca dell'incidente che ha
cagionato il danno che ha portato alla sua morte, la persona interessata aveva una relazione con una terza parte e aveva l'obbligo giuridico di fornirle assistenza,
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l'operatore ritenuto responsabile corrisponde un indennizzo a tale terza parte, pagando il mantenimento nella misura che la persona interessata sarebbe stata obbligata a pagare, per il periodo corrispondente all'aspettativa di vita media di una persona della sua età e con le sue caratteristiche generali.
L'operatore, inoltre, corrisponde un indennizzo alla terza parte se, all'epoca dell'incidente che ha provocato la morte, detta terza parte era stata concepita, ma non era ancora nata.
2. Nei limiti dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il risarcimento che deve essere versato dall'operatore ritenuto responsabile in caso di danni alla salute o all'integrità fisica della persona interessata include il rimborso dei costi delle relative cure mediche, nonché il pagamento di qualsiasi pregiudizio pecuniario subito dalla persona
interessata per effetto della temporanea sospensione, della riduzione o della cessazione permanente della sua capacità di guadagno o del conseguente aumento delle sue esigenze, come attestato da un medico.
Or. en
Emendamento 359
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Proposta di risoluzione Emendamento
1. Nei limiti dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l'operatore ritenuto responsabile in caso di danni fisici seguiti da morte della persona interessata corrisponde un risarcimento calcolato sulla base dei costi delle cure mediche a cui è stata sottoposta la persona interessata prima della morte, e del
(Non concerne la versione italiana)
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pregiudizio pecuniario subito prima della morte a causa della cessazione o riduzione della capacità di guadagno o delle maggiori esigenze di tale persona per la durata del danno prima della morte. L'operatore ritenuto responsabile rimborsa, inoltre, i costi del funerale della persona interessata deceduta alla parte responsabile di farsi carico di tali spese.
Or. en
Emendamento 360
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Proposta di risoluzione Emendamento
1. Nei limiti dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
l'operatore ritenuto responsabile in caso di danni fisici seguiti da morte della persona interessata corrisponde un risarcimento calcolato sulla base dei costi delle cure mediche a cui è stata sottoposta la persona interessata prima della morte, e del
pregiudizio pecuniario subito prima della morte a causa della cessazione o riduzione della capacità di guadagno o delle maggiori esigenze di tale persona per la durata del danno prima della morte. L'operatore ritenuto responsabile rimborsa, inoltre, i costi del funerale della persona interessata deceduta alla parte responsabile di farsi carico di tali spese.
1. Nei limiti dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la parte ritenuta responsabile in caso di danni fisici seguiti da morte della persona
interessata corrisponde un risarcimento calcolato sulla base dei costi delle cure mediche a cui è stata sottoposta la persona interessata prima della morte, e del
pregiudizio pecuniario subito prima della morte a causa della cessazione o riduzione della capacità di guadagno o delle maggiori esigenze di tale persona per la durata del danno prima della morte. L'operatore ritenuto responsabile rimborsa, inoltre, i costi del funerale della persona interessata deceduta alla parte responsabile di farsi carico di tali spese.
Or. en
Emendamento 361
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2
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IT
Proposta di risoluzione Emendamento
Se, all'epoca dell'incidente che ha
cagionato il danno che ha portato alla sua morte, la persona interessata aveva una relazione con una terza parte e aveva l'obbligo giuridico di fornirle assistenza, l'operatore ritenuto responsabile
corrisponde un indennizzo a tale terza parte, pagando il mantenimento nella misura che la persona interessata sarebbe stata obbligata a pagare, per il periodo corrispondente all'aspettativa di vita media di una persona della sua età e con le sue caratteristiche generali. L'operatore, inoltre, corrisponde un indennizzo alla terza parte se, all'epoca dell'incidente che ha provocato la morte, detta terza parte era stata concepita, ma non era ancora nata.
(Non concerne la versione italiana)
Or. en
Emendamento 362
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2
Proposta di risoluzione Emendamento
Se, all'epoca dell'incidente che ha
cagionato il danno che ha portato alla sua morte, la persona interessata aveva una relazione con una terza parte e aveva l'obbligo giuridico di fornirle assistenza, l'operatore ritenuto responsabile
corrisponde un indennizzo a tale terza parte, pagando il mantenimento nella misura che la persona interessata sarebbe stata obbligata a pagare, per il periodo corrispondente all'aspettativa di vita media di una persona della sua età e con le sue caratteristiche generali. L'operatore, inoltre, corrisponde un indennizzo alla terza parte se, all'epoca dell'incidente che ha provocato la morte, detta terza parte era stata concepita, ma non era ancora nata.
(Non concerne la versione italiana)
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IT
Or. en
Emendamento 363
Emmanuel Maurel, Manon Aubry Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – paragrafo 2
Proposta di risoluzione Emendamento
2. Nei limiti dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il risarcimento che deve essere versato dall'operatore ritenuto responsabile in caso di danni alla salute o all'integrità fisica della persona interessata include il rimborso dei costi delle relative cure mediche, nonché il pagamento di qualsiasi pregiudizio pecuniario subito dalla persona interessata per effetto della temporanea sospensione, della riduzione o della cessazione permanente della sua capacità di guadagno o del conseguente aumento delle sue esigenze, come attestato da un medico.
2. Nei limiti dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il risarcimento che deve essere versato dall'operatore ritenuto responsabile in caso di danni alla salute o all'integrità fisica o psichica della persona interessata include il rimborso dei costi delle relative cure mediche, nonché il pagamento di qualsiasi pregiudizio pecuniario subito dalla persona interessata per effetto della temporanea sospensione, della riduzione o della cessazione permanente della sua capacità di guadagno o del conseguente aumento delle sue esigenze, come attestato da un medico.
Or. fr
Emendamento 364
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – paragrafo 2
Proposta di risoluzione Emendamento
2. Nei limiti dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il risarcimento che deve essere versato dall'operatore ritenuto responsabile in caso di danni alla salute o all'integrità fisica della persona interessata include il rimborso dei costi delle relative cure mediche, nonché il pagamento di qualsiasi pregiudizio pecuniario subito dalla persona interessata per effetto della temporanea
(Non concerne la versione italiana)
PE652.518 56/86 AM\1206225IT.docx
IT
sospensione, della riduzione o della cessazione permanente della sua capacità di guadagno o del conseguente aumento delle sue esigenze, come attestato da un medico.
Or. en
Emendamento 365
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – paragrafo 2
Proposta di risoluzione Emendamento
2. Nei limiti dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il risarcimento che deve essere versato dall'operatore ritenuto responsabile in caso di danni alla salute o all'integrità fisica della persona interessata include il rimborso dei costi delle relative cure mediche, nonché il pagamento di qualsiasi pregiudizio pecuniario subito dalla persona interessata per effetto della temporanea sospensione, della riduzione o della cessazione permanente della sua capacità di guadagno o del conseguente aumento delle sue esigenze, come attestato da un medico.
(Non concerne la versione italiana)
Or. en
Emendamento 366
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 7 – paragrafo 1
Proposta di risoluzione Emendamento
1. Le azioni per responsabilità civile intentate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, per danni alla vita, alla salute o all'integrità fisica sono soggette a un
1. Le azioni per responsabilità civile intentate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, sono soggette a un termine di prescrizione speciale di 30 anni a decorrere
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termine di prescrizione speciale di 30 anni a decorrere dalla data in cui si è verificato il danno.
dalla data in cui si è verificato il danno.
Or. en
Emendamento 367 Emil Radev
Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 7 – paragrafo 1
Proposta di risoluzione Emendamento
1. Le azioni per responsabilità civile