civile in caso di discrepanze nella classificazione dei sistemi di IA ai fini della responsabilità oggettiva.
soppresso
Or. en
AM\1206225IT.docx 39/86 PE652.518
IT
Emendamento 332 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 4 – paragrafo 5
Proposta di risoluzione Emendamento
5. Il presente regolamento prevale sui regimi nazionali di responsabilità civile in caso di discrepanze nella classificazione dei sistemi di IA ai fini della responsabilità oggettiva.
5. Il presente regolamento prevale sui regimi nazionali di responsabilità civile in caso di discrepanze nella classificazione dei sistemi di IA ai fini della responsabilità oggettiva, laddove le norme contenute nel presente regolamento siano più favorevoli per le persone interessate e per la tutela dei diritti del consumatore.
Or. en
Emendamento 333 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione Emendamento
5 bis. Nessun contratto può prevalere sulle norme di cui all'articolo 4.
Or. en
Emendamento 334 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – titolo
Proposta di risoluzione Emendamento
Importo del risarcimento Importo ed entità del risarcimento
Or. en
PE652.518 40/86 AM\1206225IT.docx
IT
Emendamento 335
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – titolo
Proposta di risoluzione Emendamento
Importo del risarcimento Risarcimento completo dei danni
Or. en
Emendamento 336 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1
Proposta di risoluzione Emendamento
1. Un operatore di un sistema di IA ad alto rischio che sia stato ritenuto
responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del presente regolamento risarcisce:
1. Un operatore di un sistema di IA ad alto rischio che sia stato ritenuto
responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del presente regolamento risarcisce in conformità delle norme nazionali sul calcolo dei danni.
Or. en
Emendamento 337 Marion Walsmann Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva
Proposta di risoluzione Emendamento
1. Un operatore di un sistema di IA ad alto rischio che sia stato ritenuto
responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del presente regolamento risarcisce:
1. L'entità del risarcimento che un operatore di un sistema di IA ad alto rischio che sia stato ritenuto responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del presente regolamento è tenuto a pagare è
determinata in base alle normative nazionali pertinenti.
Or. de
AM\1206225IT.docx 41/86 PE652.518
IT
Emendamento 338
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1
Proposta di risoluzione Emendamento
1. Un operatore di un sistema di IA ad alto rischio che sia stato ritenuto
responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del presente regolamento risarcisce:
1. Un operatore di front-end o di back-end di un sistema di IA che sia stato ritenuto responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del presente regolamento risarcisce integralmente qualsiasi danno o
pregiudizio.
Or. en
Emendamento 339
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1
Proposta di risoluzione Emendamento
1. Un operatore di un sistema di IA ad alto rischio che sia stato ritenuto
responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del presente regolamento risarcisce:
(Non concerne la versione italiana)
Or. en
Emendamento 340
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a)
Proposta di risoluzione Emendamento
a) fino a un importo massimo complessivo di dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una o più persone in
soppresso
PE652.518 42/86 AM\1206225IT.docx
IT
conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio;
Or. en
Emendamento 341 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a)
Proposta di risoluzione Emendamento
a) fino a un importo massimo complessivo di dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una o più persone in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio;
soppresso
Or. en
Emendamento 342 Marion Walsmann Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a
Proposta di risoluzione Emendamento
a) fino a un importo massimo complessivo di dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una o più persone in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio;
soppresso
Or. de
Emendamento 343
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
AM\1206225IT.docx 43/86 PE652.518
IT
Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a
Proposta di risoluzione Emendamento
a) fino a un importo massimo complessivo di dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una o più persone in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio;
a) fino a un importo massimo complessivo di dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica o psichica di una o più persone in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio;
Or. fr
Emendamento 344 Kosma Złotowski Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a)
Proposta di risoluzione Emendamento
a) fino a un importo massimo complessivo di dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una o più persone in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio;
a) fino a un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una o più persone cagionati dal medesimo sistema di IA ad alto rischio;
Or. en
Emendamento 345
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a)
Proposta di risoluzione Emendamento
a) fino a un importo massimo complessivo di dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una o più persone in
a) fino a un importo massimo
complessivo di due milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una persona in conseguenza di
PE652.518 44/86 AM\1206225IT.docx
IT
conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio;
un'unica messa in funzione di un unico sistema di IA ad alto rischio;
Or. en
Emendamento 346 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b)
Proposta di risoluzione Emendamento
b) fino a un importo massimo
complessivo di due milioni di EUR in caso di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in conseguenza di una stessa messa in funzione del
medesimo sistema di IA ad alto rischio;
qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità
contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.
soppresso
Or. en
Emendamento 347 Marion Walsmann Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b
Proposta di risoluzione Emendamento
b) fino a un importo massimo
complessivo di due milioni di EUR in caso di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in conseguenza di una stessa messa in funzione del
soppresso
AM\1206225IT.docx 45/86 PE652.518
IT
medesimo sistema di IA ad alto rischio;
qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità
contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.
Or. de
Emendamento 348
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b)
Proposta di risoluzione Emendamento
b) fino a un importo massimo
complessivo di due milioni di EUR in caso di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in conseguenza di una stessa messa in funzione del
medesimo sistema di IA ad alto rischio;
qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità
contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.
soppresso
Or. en
Emendamento 349
Emmanuel Maurel, Manon Aubry Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b
Proposta di risoluzione Emendamento
PE652.518 46/86 AM\1206225IT.docx
IT
b) fino a un importo massimo
complessivo di due milioni di EUR in caso di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio; qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente
regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.
b) fino a un importo massimo
complessivo di due milioni di EUR in caso di danni morali o al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in
conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio; qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.
Or. fr
Emendamento 350
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b)
Proposta di risoluzione Emendamento
b) fino a un importo massimo
complessivo di due milioni di EUR in caso di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in conseguenza di una stessa messa in funzione del
medesimo sistema di IA ad alto rischio;
qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente regolamento se l'importo
complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.
b) fino a un importo massimo
complessivo di un milione di EUR in caso di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una persona siano stati danneggiati in conseguenza di un'unica messa in funzione di un unico sistema di IA ad alto rischio, o in caso di un rilevante danno immateriale; qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente
regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.
Or. en
Emendamento 351 Kosma Złotowski
AM\1206225IT.docx 47/86 PE652.518
IT
Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b)
Proposta di risoluzione Emendamento
b) fino a un importo massimo
complessivo di due milioni di EUR in caso di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio; qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente
regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.
b) fino a un importo complessivo non inferiore a due milioni di EUR in caso di danni al patrimonio o ai dati, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio; qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente
regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 100 EUR.
Or. en
Emendamento 352 Marion Walsmann Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 2
Proposta di risoluzione Emendamento
2. Laddove il risarcimento combinato