• Non ci sono risultati.

Il presente regolamento prevale sui regimi nazionali di responsabilità

civile in caso di discrepanze nella classificazione dei sistemi di IA ai fini della responsabilità oggettiva.

soppresso

Or. en

AM\1206225IT.docx 39/86 PE652.518

IT

Emendamento 332 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 4 – paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. Il presente regolamento prevale sui regimi nazionali di responsabilità civile in caso di discrepanze nella classificazione dei sistemi di IA ai fini della responsabilità oggettiva.

5. Il presente regolamento prevale sui regimi nazionali di responsabilità civile in caso di discrepanze nella classificazione dei sistemi di IA ai fini della responsabilità oggettiva, laddove le norme contenute nel presente regolamento siano più favorevoli per le persone interessate e per la tutela dei diritti del consumatore.

Or. en

Emendamento 333 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. Nessun contratto può prevalere sulle norme di cui all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 334 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – titolo

Proposta di risoluzione Emendamento

Importo del risarcimento Importo ed entità del risarcimento

Or. en

PE652.518 40/86 AM\1206225IT.docx

IT

Emendamento 335

Evelyne Gebhardt, Brando Benifei Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – titolo

Proposta di risoluzione Emendamento

Importo del risarcimento Risarcimento completo dei danni

Or. en

Emendamento 336 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. Un operatore di un sistema di IA ad alto rischio che sia stato ritenuto

responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del presente regolamento risarcisce:

1. Un operatore di un sistema di IA ad alto rischio che sia stato ritenuto

responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del presente regolamento risarcisce in conformità delle norme nazionali sul calcolo dei danni.

Or. en

Emendamento 337 Marion Walsmann Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione Emendamento

1. Un operatore di un sistema di IA ad alto rischio che sia stato ritenuto

responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del presente regolamento risarcisce:

1. L'entità del risarcimento che un operatore di un sistema di IA ad alto rischio che sia stato ritenuto responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del presente regolamento è tenuto a pagare è

determinata in base alle normative nazionali pertinenti.

Or. de

AM\1206225IT.docx 41/86 PE652.518

IT

Emendamento 338

Evelyne Gebhardt, Brando Benifei Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. Un operatore di un sistema di IA ad alto rischio che sia stato ritenuto

responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del presente regolamento risarcisce:

1. Un operatore di front-end o di back-end di un sistema di IA che sia stato ritenuto responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del presente regolamento risarcisce integralmente qualsiasi danno o

pregiudizio.

Or. en

Emendamento 339

Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. Un operatore di un sistema di IA ad alto rischio che sia stato ritenuto

responsabile per danni o pregiudizi ai sensi del presente regolamento risarcisce:

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 340

Evelyne Gebhardt, Brando Benifei Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a)

Proposta di risoluzione Emendamento

a) fino a un importo massimo complessivo di dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una o più persone in

soppresso

PE652.518 42/86 AM\1206225IT.docx

IT

conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio;

Or. en

Emendamento 341 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a)

Proposta di risoluzione Emendamento

a) fino a un importo massimo complessivo di dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una o più persone in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio;

soppresso

Or. en

Emendamento 342 Marion Walsmann Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione Emendamento

a) fino a un importo massimo complessivo di dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una o più persone in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio;

soppresso

Or. de

Emendamento 343

Emmanuel Maurel, Manon Aubry

AM\1206225IT.docx 43/86 PE652.518

IT

Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione Emendamento

a) fino a un importo massimo complessivo di dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una o più persone in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio;

a) fino a un importo massimo complessivo di dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica o psichica di una o più persone in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio;

Or. fr

Emendamento 344 Kosma Złotowski Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a)

Proposta di risoluzione Emendamento

a) fino a un importo massimo complessivo di dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una o più persone in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio;

a) fino a un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una o più persone cagionati dal medesimo sistema di IA ad alto rischio;

Or. en

Emendamento 345

Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a)

Proposta di risoluzione Emendamento

a) fino a un importo massimo complessivo di dieci milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una o più persone in

a) fino a un importo massimo

complessivo di due milioni di EUR in caso di morte o di danni alla salute o all'integrità fisica di una persona in conseguenza di

PE652.518 44/86 AM\1206225IT.docx

IT

conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio;

un'unica messa in funzione di un unico sistema di IA ad alto rischio;

Or. en

Emendamento 346 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b)

Proposta di risoluzione Emendamento

b) fino a un importo massimo

complessivo di due milioni di EUR in caso di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in conseguenza di una stessa messa in funzione del

medesimo sistema di IA ad alto rischio;

qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità

contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.

soppresso

Or. en

Emendamento 347 Marion Walsmann Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Proposta di risoluzione Emendamento

b) fino a un importo massimo

complessivo di due milioni di EUR in caso di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in conseguenza di una stessa messa in funzione del

soppresso

AM\1206225IT.docx 45/86 PE652.518

IT

medesimo sistema di IA ad alto rischio;

qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità

contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.

Or. de

Emendamento 348

Evelyne Gebhardt, Brando Benifei Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b)

Proposta di risoluzione Emendamento

b) fino a un importo massimo

complessivo di due milioni di EUR in caso di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in conseguenza di una stessa messa in funzione del

medesimo sistema di IA ad alto rischio;

qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità

contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.

soppresso

Or. en

Emendamento 349

Emmanuel Maurel, Manon Aubry Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Proposta di risoluzione Emendamento

PE652.518 46/86 AM\1206225IT.docx

IT

b) fino a un importo massimo

complessivo di due milioni di EUR in caso di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio; qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente

regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.

b) fino a un importo massimo

complessivo di due milioni di EUR in caso di danni morali o al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in

conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio; qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.

Or. fr

Emendamento 350

Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b)

Proposta di risoluzione Emendamento

b) fino a un importo massimo

complessivo di due milioni di EUR in caso di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in conseguenza di una stessa messa in funzione del

medesimo sistema di IA ad alto rischio;

qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente regolamento se l'importo

complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.

b) fino a un importo massimo

complessivo di un milione di EUR in caso di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una persona siano stati danneggiati in conseguenza di un'unica messa in funzione di un unico sistema di IA ad alto rischio, o in caso di un rilevante danno immateriale; qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente

regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.

Or. en

Emendamento 351 Kosma Złotowski

AM\1206225IT.docx 47/86 PE652.518

IT

Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b)

Proposta di risoluzione Emendamento

b) fino a un importo massimo

complessivo di due milioni di EUR in caso di danni al patrimonio, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio; qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente

regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 500 EUR.

b) fino a un importo complessivo non inferiore a due milioni di EUR in caso di danni al patrimonio o ai dati, anche quando vari beni di proprietà di una o più persone siano stati danneggiati in conseguenza di una stessa messa in funzione del medesimo sistema di IA ad alto rischio; qualora la persona interessata possa far valere anche la responsabilità contrattuale nei confronti dell'operatore, non viene corrisposto alcun risarcimento ai sensi del presente

regolamento se l'importo complessivo dei danni al patrimonio ha un valore inferiore a 100 EUR.

Or. en

Emendamento 352 Marion Walsmann Proposta di risoluzione

Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. Laddove il risarcimento combinato