Proposta di risoluzione Emendamento
Articolo 9 soppresso
Disposizioni nazionali relative al
risarcimento e al termine di prescrizione Le azioni per responsabilità civile intentate a norma dell'articolo 8,
paragrafo 1, sono soggette, relativamente ai termini di prescrizione e agli importi ed entità del risarcimento, alle leggi dello Stato membro in cui si è verificato il danno o il pregiudizio.
Or. en
Emendamento 401 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 1
Proposta di risoluzione Emendamento
1. Se il danno o il pregiudizio è causato sia da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da un sistema di IA sia dalle azioni di una persona interessata o di un'altra persona di cui la persona interessata sia responsabile, il grado di responsabilità dell'operatore ai sensi del presente regolamento è ridotto di conseguenza. L'operatore non è
responsabile se la responsabilità del danno o del pregiudizio causato è esclusivamente o prevalentemente
imputabile alla persona interessata o alla persona di cui questa è responsabile.
1. Se il danno o il pregiudizio è causato sia da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da un sistema di IA sia dalle azioni di una persona interessata o di un'altra persona di cui la persona interessata sia responsabile, il grado di responsabilità dell'operatore ai sensi del presente regolamento è ridotto di conseguenza.
Or. en
AM\1206225IT.docx 71/86 PE652.518
IT
Emendamento 402
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 1
Proposta di risoluzione Emendamento
1. Se il danno o il pregiudizio è causato sia da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da un sistema di IA sia dalle azioni di una persona interessata o di un'altra persona di cui la persona interessata sia responsabile, il grado di responsabilità dell'operatore ai sensi del presente regolamento è ridotto di conseguenza. L'operatore non è
responsabile se la responsabilità del danno o del pregiudizio causato è esclusivamente o prevalentemente imputabile alla persona interessata o alla persona di cui questa è responsabile.
1. Se il danno o il pregiudizio è causato sia da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da un sistema di IA sia dalle azioni di una persona interessata o di un'altra persona di cui la persona interessata sia responsabile, il grado di responsabilità dell'operatore di front-end ai sensi del presente regolamento è ridotto di conseguenza. L'operatore di front-end non è responsabile se la
responsabilità del danno o del pregiudizio causato è esclusivamente o
prevalentemente imputabile alla persona interessata o alla persona di cui questa è responsabile.
Or. en
Emendamento 403 Kosma Złotowski Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 1
Proposta di risoluzione Emendamento
1. Se il danno o il pregiudizio è causato sia da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da un sistema di IA sia dalle azioni di una persona interessata o di un'altra persona di cui la persona interessata sia responsabile, il grado di responsabilità dell'operatore ai sensi del presente regolamento è ridotto di conseguenza. L'operatore non è
responsabile se la responsabilità del danno o del pregiudizio causato è esclusivamente o prevalentemente imputabile alla persona interessata o alla persona di cui questa è
1. Se il danno o il pregiudizio è causato sia da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da un sistema di IA sia dalle azioni di una persona interessata o di un'altra persona di cui la persona interessata sia responsabile, il grado di responsabilità dell'operatore ai sensi del presente regolamento è ridotto di conseguenza. L'operatore non è
responsabile se la responsabilità del danno o del pregiudizio causato è esclusivamente imputabile alla persona interessata o alla persona di cui questa è responsabile.
PE652.518 72/86 AM\1206225IT.docx
IT
responsabile.
Or. en
Emendamento 404
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 1
Proposta di risoluzione Emendamento
1. Se il danno o il pregiudizio è causato sia da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da un sistema di IA sia dalle azioni di una persona interessata o di un'altra persona di cui la persona interessata sia responsabile, il grado di responsabilità dell'operatore ai sensi del presente regolamento è ridotto di conseguenza. L'operatore non è
responsabile se la responsabilità del danno o del pregiudizio causato è esclusivamente o prevalentemente imputabile alla persona interessata o alla persona di cui questa è responsabile.
1. Se il danno o il pregiudizio è causato sia da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato da un sistema di IA sia dalle azioni di una persona interessata o di un'altra persona di cui la persona interessata sia responsabile, il grado di responsabilità dell'operatore ai sensi del presente regolamento è ridotto di conseguenza. L'operatore non è
responsabile se la responsabilità del danno o del pregiudizio causato è esclusivamente imputabile alla persona interessata o alla persona di cui questa è responsabile.
Or. en
Emendamento 405 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 2
Proposta di risoluzione Emendamento
2. Un operatore ritenuto responsabile può utilizzare i dati generati dal sistema di IA per provare il concorso di colpa della persona interessata.
2. Un operatore ritenuto responsabile può utilizzare i dati generati dal sistema di IA per provare il concorso di colpa della persona interessata, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e di altre leggi pertinenti in materia di protezione dei dati. La persona interessata può utilizzare tali dati anche come prova o ai fini di un chiarimento nell'ambito
AM\1206225IT.docx 73/86 PE652.518
IT
dell'azione per responsabilità.
Or. en
Emendamento 406
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 2
Proposta di risoluzione Emendamento
2. Un operatore ritenuto responsabile può utilizzare i dati generati dal sistema di IA per provare il concorso di colpa della persona interessata.
2. Un operatore di front-end ritenuto responsabile può utilizzare i dati generati dal sistema di IA per provare il concorso di colpa della persona interessata. Il
medesimo diritto si applica alla persona interessata. L'utilizzo di tali dati è
conforme con la normativa in materia di protezione dei dati.
Or. en
Emendamento 407
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 2
Proposta di risoluzione Emendamento
2. Un operatore ritenuto responsabile può utilizzare i dati generati dal sistema di IA per provare il concorso di colpa della persona interessata.
2. Un operatore ritenuto responsabile e la persona interessata possono utilizzare i dati generati dal sistema di IA per provare il concorso di colpa della persona
interessata, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679.
Or. en
Emendamento 408 Sergey Lagodinsky Proposta di risoluzione
PE652.518 74/86 AM\1206225IT.docx