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Limiti materiali

1. Giurisdizione delle Commissioni Tributarie

1.2. Limiti materiali

2.1. Risarcimento dei danni. – 2.2. Infrazioni e sanzioni valutarie. – 2.3. Contributi INPS. – 2.4. Gioco del lotto. – 2.5. Diritti aeroportuali. – 3. Giurisdizione del giudice amministrativo. – 4. Le materie. – 4.1. Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). – 4.2. Valutazione di impatto ambientale (VIA). – 4.3. Contributo Sanitario Nazionale (SSN). – 4.4. Fermo amministrativo ed iscrizione di ipoteca. – 4.5. Contributi ai Consorzi di bonifica. – 4.6. Interessi ed altri accessori. – 4.7. Liti catastali. – 4.8. Diritti camerali.

1. Giurisdizione delle Commissioni Tributarie

1.1. Evoluzione storica

Fino al 31 dicembre 2001, la giurisdizione delle commissioni tributarie aveva per oggetto soltanto le controversie concernenti le imposte tassativamente individuate dall’art. 2 d.lgs. n. 546/1992 e da altre norme che espressamente prevedevano la competenza delle commissioni tributarie. Si trattava, in base al testo previgente dell’art. 2, dei tributi più importanti: imposte sui redditi, iva, eccetto quella applicata sulle importazioni e unitamente all’imposta sugli spettacoli, invim, imposta di registro, imposta di successione, imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle assicurazioni, tributi comunali e locali (non perciò quelli regionali), tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Rientravano inoltre

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nella giurisdizione tributaria in base ad altre norme, per esempio, l’irap, l’imposta straordinaria sui depositi bancari (art. 7, comma 7, d.l. n. 333/1992), l’imposta straordinaria su particolari beni (art. 8, comma 8, d.l. n. 384/1992), l’imposta sul patrimonio netto delle imprese (art. 3, comma 4, d.l. n. 394/1992)64. Erano comprese anche le sovrimposte e le imposte addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e gli altri accessori connessi a tali imposte, nonché determinate liti in materia catastale promosse da singoli possessori65. Necessario era quindi che si trattasse di un tributo e che vi fosse una norma di legge la quale stabilisse che per le controversie relative a quel tributo era competente la commissione tributaria. Le controversie relative agli altri tributi appartenevano alla giurisdizione del giudice ordinario.

Perciò accadeva che, sebbene si trattasse di un tributo, senza tuttavia che la legge espressamente ne prevedesse la competenza delle commissioni tributarie, si doveva ritenere che sulle controversie relative a quel tributo competente a pronunciarsi era il giudice ordinario.

Quindi ci voleva una legge che, per ogni tributo non elencato tassativamente, stabilisse espressamente che anche questo rientrava nella giurisdizione delle commissioni tributarie. Dal 1° gennaio 2002 la giurisdizione delle commissioni tributarie è estesa a tutte le controversie tributarie. Ciò è avvenuto per effetto dell’art. 12, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il quale ha modificato l’art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Il nuovo art. 2, al primo comma, enuncia che “appartengono alla giurisdizione tributaria

tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla

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V. per tutti F. BATTISTONI FERRARA, La giurisdizione del giudice tributario, in Dir. e prat. trib., 1997, I, p. 253.

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Cioè quelle concernenti intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni e ripartizione dell’estimo fra i compossessori della stessa particella, nonché consistenza e classamento delle unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale.

32 giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso66 di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.”67

La legge n. 448/2001 estende, quindi, la giurisdizione delle commissioni tributarie, ricomprendendovi tutte le controversie che hanno ad oggetto tributi di ogni genere e specie, comunque denominati. La sua volontà, pertanto, è quella di creare un giudice che sia competente di tutte le questioni che riguardano la materia tributaria, quindi di tutte le questioni che abbiano ad oggetto tributi, con l’eccezione delle liti relative all’esecuzione forzata, le quali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e delle liti che appartengono al giudice amministrativo. Nella versione riformata vengono inclusi anche i tributi regionali, che, in precedenza, non erano compresi. La formulazione è quindi molto più ampia e generica rispetto a quella originaria del d.lgs. 546/1992.

Non è stato abrogato l’art. 9, comma 2, c.p.c., il quale prevedeva la competenza del Tribunale “per tutte le cause in materia di imposte e tasse”, e che continua ad operare per le cause concernenti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria68.

A seguito della nuova formulazione introdotta con la legge n. 448/2001 la situazione è cambiata rispetto a quella precedente in cui era necessaria l’espressa previsione di legge che permettesse ad un tributo di rientrare nella giurisdizione delle commissioni tributarie,

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L’art. 50, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è titolato “Termine per l’inizio dell’esecuzione”. L’avviso a cui si riferisce il primo comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, è indicato nel secondo e terzo comma dell’art. 50, d.p.r. n. 602/1973. In particolare, al secondo comma, è espresso che: “Se l’espropriazione non è iniziata entro

un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (comma modificato dall’art. 1, d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193).”

L’art. 50, prosegue con il terzo comma, il quale cita: “l’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al

modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.”

67 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1. Disponibile su http://def.finanze.it. 68

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perché la nuova norma implica già la loro competenza nelle controversie relative a tutti i tributi.

Perciò se si tratta di un tributo o di un’entrata qualificata come tributaria è automatico rivolgersi alla commissione tributaria e non è necessaria alcuna norma di legge che dica che le controversie relative a quell’entrata siano di competenza della commissione tributaria visto che c’è già la disposizione dell’art. 2 che amplia e comprende tutte le controversie relative a qualsiasi tributo.

La modifica introdotta dal 1° gennaio 2002 non è una semplice aggiunta di nuovi tributi all’elencazione precedente, ma una modificazione qualitativa che segna il passaggio da una definizione della giurisdizione mediante enumerazione di tributi ad una previsione generale, comprensiva dei tributi di ogni genere e specie69.

La giurisdizione delle commissioni tributarie non è tuttavia individuata soltanto dall’oggetto su cui verte la controversia70. E’ necessario che la lite intercorra tra uno o più soggetti passivi (contribuenti, sostituti o responsabili d’imposta) e l’Amministrazione finanziaria (o l’ente locale che applica l’imposta)71. Infatti, le controversie tra privati, pur quando riguardino l’applicazione di norme tributarie, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario72.

1.2. Limiti materiali

L’oggetto della giurisdizione tributaria ha subìto, nel corso dei vari anni, modifiche ed allargamenti73. A questo proposito, la Corte Costituzionale ha precisato che “la mancata

ricomprensione di talune materie nell’ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie

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Ancora F. TESAURO, op. ult. cit., p. 31.

70 Si veda G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, cit., p. 515. 71

V. per tutti P. RUSSO, Processo tributario, cit., p. 758 s.

72

Ancora G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario. Parte generale, cit., p. 515.

73 Così M. VILLANI, 2008. La competenza delle Commissioni Tributarie quali organi speciali di giurisdizione, II,

34 costituisce manifestazione dell’ampio grado di discrezionalità di cui gode il legislatore […] nel ripartire la giurisdizione fra i vari organi previsti dalla legge, in base ad una non vincolata valutazione di ordine politico e sociale”74.

Negli ultimi anni, però, si è assistito ad un allargamento delle materie di competenza delle commissioni tributarie per cui la Corte costituzionale è intervenuta per chiarire, una volta per tutte, che le commissioni tributarie sono competenti soltanto di “tributi”75.

E’ prevedibile che al di fuori delle imposte e tasse riconosciute come tali, in vari casi non sarà facile decidere se una certa prestazione pecuniaria abbia natura di “tributo”.

La nozione di tributo non è definita normativamente. Spetta perciò all’interprete definire cosa sia tributo, tenendo conto dello scopo per cui viene elaborata la definizione.76

Prima di chiarire cosa debba intendersi per “tributo”, è interessante conoscere il pensiero costituzionale sul concetto di “legge tributaria”77.

Con la sentenza n. 26/1982 la Corte ha precisato che gli elementi indispensabili per qualificare una legge come tributaria sono due, ovvero: l’elemento dell’ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico e la loro destinazione allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell’ente impositore.

Con un’altra sentenza, la n. 63/1990, la Corte ha espresso che “il disposto dell’art. 75,

secondo comma, Cost., relativo alle leggi tributarie, concerne non solo le imposte ma anche le tasse, concorrendo queste ultime, in quanto impositive di un sacrificio economico individuale e sia pure con differenti presupposti e natura giuridica, ad integrare la finanza pubblica”.

Nel 1995, con la sentenza n. 2 ha ribadito che nel definire le leggi tributarie nei sensi dell’art. 75 è necessaria la ricorrenza di due elementi essenziali: da un lato, l’imposizione di un sacrificio economico individuale realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere

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Corte cost., 23 maggio 1997, n. 152.

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Ancora M. VILLANI, La competenza delle Commissioni Tributarie, cit., p. 31.

76 Così, F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 33. 77

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ablatorio e, dall’altro, la destinazione del gettito scaturente da tale ablazione ad integrazione della finanza pubblica.78

Per evitare che i giudici tributari rimettano genericamente alla Corte le varie questioni relative al processo tributario, essa ha ribadito più volte che “incombe su ogni giudice l’onere

di esplorare eventuali interpretazioni conformi a Costituzione prima di sollevare questioni di legittimità costituzionale”79 e che “l’interprete è tenuto a scegliere, tra le varie interpretazioni in astratto possibili, quella che non si pone in contrasto con la Costituzione”80.