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Il ruolo e la cartella di pagamento

Nel documento GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE (pagine 132-136)

2. Gli atti impugnabili

2.2. Il primo comma dell’art 19 del d.lgs n 546/1992: cenni sugli att

2.2.4. Il ruolo e la cartella di pagamento

La lettera d) dell’art. 19, primo comma, stabilisce che rientrino nel novero degli atti autonomamente impugnabili, il ruolo e la cartella di pagamento.

L’emissione dell’avviso di accertamento oppure delle attività di liquidazione delle dichiarazioni, consentono all’ente impositore, di iscrivere a ruolo le somme dovute dal contribuente.353

Il ruolo consiste in un elenco dei contribuenti debitori e delle somme da ciascuno di essi dovute.

Il ruolo viene formato dagli uffici finanziari erariali354, periodicamente, in modo tale che siano tenute sotto controllo le posizioni debitorie di ciascun contribuente e le somme che, a mezzo del concessionario, possono essere riscosse.

351

Cfr. ancora N. S. DI PAOLA, a cura di, op. ult. cit., p. 361.

352

In questo senso F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 87.

353 Si veda A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 428. 354

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Il ruolo ha la funzione di titolo esecutivo, infatti, qualora il contribuente obbligato al versamento, non effettui il pagamento entro il termine stabilito, le somme iscritte in questo elenco (ruolo), possono essere riscosse coattivamente.

Esso viene portato a conoscenza del debitore attraverso la notifica355 della cartella di pagamento, la quale è un atto del concessionario della riscossione contenente l’intimazione ad adempiere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica e l’indicazione/avvertimento che qualora il debitore non effettui il versamento delle somme dovute, il concessionario stesso procederà ad esecuzione forzata.356

Bisogna distinguere il caso in cui la cartella di pagamento venga emessa sulla base dell’avviso di accertamento (ruolo meramente esecutivo), da quello in cui venga emesso sulla base di liquidazioni automatiche e di controlli formali delle dichiarazioni (il ruolo ha contenuto di accertamento).357

Nel primo caso, il ruolo può essere impugnato solamente per vizi propri: vizi formali del ruolo medesimo oppure motivi concernenti, ad esempio, l’esatta identificazione del contribuente, la correttezza delle somme dovute rispetto al precedente atto, la sopravvenuta presenza di eventi i quali abbiano causato l’estinzione del debito358, ecc.359

355

I soggetti abilitati ex lege alla notifica della cartella di pagamento, sono: - Gli ufficiali della riscossione;

- Messi abilitati dal concessionario della riscossione;

- Messi comunali o agenti di polizia municipale, previa convenzione con i Comuni; - Concessionario titolare del ruolo o delegato.

(Così espressamente N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 363).

L’art. 26 del DPR n. 602 del 1973, stabilisce che la cartella di pagamento può essere notificata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

356 L’art. 25 del DPR n. 602 del 1973, come modificato dal d.lgs. n. 46 del 1999, la cartella di pagamento deve

contenere “l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla

notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”. (Così L. QUERCIA, Il processo tributario, cit., p. 95).

357

Si veda A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 428 s.

358

Possono comportare l’estinzione delle somme dovute, ad esempio, l’effettuazione del versamento, la decadenza, la prescrizione, ecc. (Cfr. N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 362 s.).

359

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Inoltre, se il contribuente non ha precedentemente impugnato l’avviso di accertamento, egli non può, successivamente, addurre i vizi dell’avviso di accertamento in sede di impugnazione della cartella.

Infine, se l’avviso di accertamento non è stato notificato al contribuente, da parte dell’ufficio competente, la cartella di pagamento è nulla.360

Nel secondo caso, invece, essendo stata, la cartella di pagamento, emanata a seguito di attività di liquidazione e di controlli formali delle dichiarazioni, ex artt. 36-bis del DPR n. 600/1973; 36-ter del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972, il ruolo è impugnabile in modo pieno, pertanto possono essere addotti, nel ricorso, motivi attinenti sia all’an sia al

quantum debeatur.

La cartella di pagamento entra nel novero degli atti impugnabili con la riforma del ’92 e deve essere redatta avendo un contenuto minino, il quale è stabilito dall’art. 6 del decreto interministeriale 3 settembre 1999, n. 321361.

In particolare, la cartella di pagamento deve indicare: “a) l’ente creditore; b) la specie del

ruolo; c) il codice fiscale ed i dati anagrafici dei debitori; […] f) l’anno o il periodo di riferimento del credito; g) l’importo di ogni articolo di ruolo; h) il totale degli importi iscritti nel ruolo; i) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l’importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse.”362

Essa, inoltre, deve recare i motivi della pretesa impositiva.

Infatti, la legge n. 212 del 2000 (c.d. “Statuto del Contribuente”), che sancisce il principio di chiarezza e di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria (art. 7), stabilisce che tutti gli atti aventi natura tributaria, compresa la cartella di pagamento, devono essere

360

Cfr. A. CISSELLO, e P. SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 429.

361

Il testo integrale dell’articolo è disponibile su http://def.finanze.it. [Data di accesso: 02/05/2012]. Il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli stessi elementi previsti per il ruolo, dall’art. 1, comma primo e secondo, del medesimo decreto interministeriale, ad eccezione “della data di consegna del

ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell’ambito”.

362 Decreto interministeriale 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma primo. Disponibile su

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completi di motivazione, indicando i presupposti di fatto e di diritto che hanno portato l’ente impositore all’emissione dell’atto medesimo e il giudice dinanzi al quale ricorrere.363

Inoltre, anche l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce, al secondo comma, che gli atti dall’autonoma impugnabilità devono indicare il termine entro il quale ricorrere e quale sia la commissione tributaria competente.

Una questione, sulla quale si è dibattuta la giurisprudenza tributaria, concerne la valenza giuridica che va attribuita alla cartella di pagamento, qualora non sia stata sottoscritta e quando non sia indicato il responsabile del procedimento.

Recentemente, si sono espresse, la Corte di Cassazione, in tema di sottoscrizione e la Corte Costituzionale, in tema di indicazione del responsabile del procedimento.

In particolare, la Cassazione, con la sentenza 10 settembre 2007, n. 18972, ha espresso che, essendo la cartella di pagamento “un documento per la riscossione degli importi contenuti

nei ruoli – deve essere redatta in base al modello approvato con il decreto interministeriale

già citato nel presente lavoro, n. 321/1999, il quale – non prevede la sottoscrizione

dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonché l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (Cass. civ., sent. n. 3911 del 1998)”.364

La Corte Costituzionale, invece, intervenuta pochi mesi dopo la sentenza della Cassazione appena citata, ha risolto la questione sull’importanza dell’indicazione del responsabile del procedimento, con l’ordinanza 9 novembre 2007, n. 377.

Con tale ordinanza, infatti, la Corte ha sostenuto che “l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 si

applica ai procedimenti tributari (oltre che dell’amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l’esercizio di funzioni pubbliche, e […] che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di

363

Cfr. N. S. DI PAOLA, a cura di, Contenzioso tributario, cit., p. 364 s.

364 Cass., Sez. trib., 10 settembre 2007, n. 18972. Disponibile su http://def.finanze.it. [Data di accesso:

130 eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, predicati dall’art. 97, primo comma, Cost.”365

L’art. 7 dello Statuto del Contribuente, al quale fa espresso riferimento la Corte nella succitata sentenza, sancisce, al secondo comma, che “gli atti dell’amministrazione

finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa presso cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.”366

Pertanto, indicare nella cartella di pagamento il responsabile del procedimento, è “necessario ed imprescindibile”367.

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