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LA CONSACRAZIONE DELLA GARANZIA LINGUISTICA NELL’UNIONE EUROPEA

5. Lo “stato dell’arte” del recepimento negli Stati membri.

L’articolo 9 della direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali indica il 27 ottobre 2013 come termine per il recepimento della fonte eurounitaria da parte degli Stati membri.

Ebbene, quel termine è arrivato e si apre il periodo dei bilanci che si concluderà nell’ottobre del 2014, quando la Commissione europea dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla direttiva (art. 10). A tale proposito, si segnala che attualmente lo scenario degli ordinamenti nazionali appare eterogeneo: alcuni Paesi (ad esempio il Portogallo) non hanno approvato alcun atto normativo ritenendo che non sia necessaria una specifica riforma della legislazione processuale; altri Stati (ad esempio la Bulgaria) hanno intrapreso un percorso di riforma con la nomina di gruppi di lavoro che hanno sottoposto delle proposte al Governo; in altri Paesi (è il caso della Grecia e della Slovenia) il dibattito a livello parlamentare è in fase conclusiva; infine, vi sono diversi Stati membri che hanno già adottato specifiche misure legislative volte ad attuare la direttiva.

E’ il caso, innanzitutto, della Croazia che, nel maggio del 2013 adottando la legge di modifica del codice di procedura penale (Zakon o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom

postupku, N.N. 56/13) ha novellato integralmente l’art. 8 della

direttiva. Con riguardo al diritto all’interpretazione, ha esteso esplicitamente l’assistenza linguistica al rapporto tra l’imputato e il difensore, in modo tale da consentire di preparare la difesa tecnica necessaria ai fini del processo (art. 8, comma 11); sul versante del diritto alla traduzione, ha esteso (individuandoli espressamente) gli atti processuali da tradurre (art. 8, comma 5), ha riconosciuto esplicitamente all’imputato il diritto di richiedere la traduzione di una prova (art. 8, comma 6) e ha disciplinato la rinuncia alla traduzione scritta, prevedendo la previa informazione delle conseguenze e la menzione nel verbale (art. 8, comma 7). Per quel che concerne la qualità dell’assistenza, la novella ha stabilito espressamente che l’opera di traduzione va effettuata da un interprete giudiziario (art. 8, comma 11) e che l’imputato può presentare reclamo in caso di prestazione inadeguata, richiedendo la sostituzione dell'interprete (art. 8, comma 10). Infine, il legislatore ha prescritto che «gli elementi di prova acquisiti in violazione dell’obbligo di assistenza linguistica devono ritenersi come non assunti e quindi inutilizzabili ai fini della decisione» (art. 8, comma 9).

Altro Stato che ha recepito le indicazioni europee in ordine al diritto all’assistenza linguistica è la Francia. L’iter di riforma dell’impianto normativo è iniziato il 20 febbraio 2013, con la presentazione del Projet de Loi portant diverses dispositions

d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France: una proposta che, con riguardo alla direttiva n.

64/2010, si limita a prevedere l’inserimento di un articolo 803-1- 1 nel codice di rito penale, volto a riconoscere espressamente il diritto alla traduzione degli atti indispensabili per la difesa. A seguito di un articolato dibattito, il Parlamento ha approvato la

Loi n° 2013-711 du 5 août 2013, che interviene in maniera più

ampia sulla legislazione francese: anzitutto, il diritto all’assistenza linguistica viene inserito nell’article préliminaire del codice di procedura penale – ossia tra i principi fondamentali del processo – in quanto componente essenziale del droit à un

procès équitable garantito dall’art. 6 CEDU; poi, nel par. III

dell’article préliminaire, è stata introdotta una norma generale in forza della quale: «Si la personne suspectée ou poursuivie ne

comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code»; inoltre, il legislatore francese ha innestato nel codice di

rito un nuovo art. 803-5, che, da un lato, prescrive all’autorità procedente che sia indubbio sulle competenze linguistiche dell’imputato di verificare che la persona parli e comprenda la lingua francese e, dall’altro, precisa che, in casi eccezionali, può essere effettuata una traduzione orale o un riassunto orale dei

documenti essenziali che devono essere consegnati o notificati all’imputato. Da ultimo, è intervenuto il Ministero della Giustizia con il Décret no 2013-958 du 25 octobre 2013 portant

application des dispositions de l’article préliminaire et de l’article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l’interprétation et à la traduction (entrato in vigore il 29 ottobre

2013), che ha inserito nella partie réglementaire del codice di rito penale ben tredici disposizioni (art. D 594 fino a D 594-11), volte (tra l’altro) a individuare analiticamente i colloqui con l’avvocato durante i quali va garantita l’assistenza linguistica (art. D. 594-3), gli atti essenziali che vanno tradotti (art. D. 594- 6) e a stabilire i criteri di scelta dell’interprete (art. D. 594-11).

Nell’intento di dar conto degli Stati che hanno già adottato specifiche misure legislative per conformarsi alle indicazioni europee va pure segnalata l’esperienza della Germania che, nel luglio 2013, ha adottato la Gesetz zur Stärkung der

Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren, con la

quale ha dato attuazione contestuale a due direttive. Infatti, oltre alla direttiva sul diritto all’assistenza linguistica nei procedimenti penali, il legislatore tedesco ha fatto la scelta – assai ragionevole viste le connessioni tra i due strumenti – di trasporre nell’ordinamento nazionale anche la direttiva 2012/13/UE, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali(148), che

(148) Pubblicata in G.U.U.E n. L 142 del 1° giugno 2012, 1. Per approfondimenti S. CIAMPI, La direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, in www.penalecontemporaneo.it, 27 giugno 2012; ID., Letter of Rights e Full

corrisponde alla seconda misura della roadmap(149). Per quanto

concerne il diritto all’interpretazione e alla traduzione, il legislatore tedesco ha modificato la legge sull’organizzazione delle corti (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG, del 9 maggio 1975), introducendo, da un canto, l’obbligo per l’autorità Disclosure nella direttiva europea sul diritto all’informazione, in Dir. pen.

proc., n. 1, 2013, 21. Si segnala che il Governo italiano ha recentemente

predisposto uno schema di decreto legislativo per il recepimento – ai sensi dell’art. 1 e dell’allegato B della legge di delegazione europea n. 96 del 6 agosto 2013 – della direttiva in questione che è stato trasmesso alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari. Lo schema, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 4 e 8 della direttiva 2012/13/UE, prevede la modifica degli artt. 293 (art. 1 lett. a) e 386 (art. 1 lett. d) del c.p.p., al fine di introdurre nell’ordinamento interno l’obbligo di consegna tempestiva di una comunicazione, redatta per iscritto, volta ad informare la persona fermata o arrestata (in flagranza di reato o perché destinataria di una misura cautelare custodiale) di un elenco di diritti a lei spettanti. Al fine di garantire l’informazione sui diritti e renderne effettivo l’esercizio, lo schema di decreto prevede che tale comunicazione sia redatta in forma chiara e precisa e, nel caso in cui il destinatario non conosca la lingua italiana, sia tradotta in una lingua a lui comprensibile. Inoltre, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della direttiva 2012/13/UE, lo schema prevede la modifica dell’art. 369-bis c.p.p. (art. 1 lett. c), al fine di assicurare all’indagato a all’imputato, che non siano in stato di arresto o di fermo, di ricevere prima dell’interrogatorio o, al più tardi, al termine della conclusione delle indagini preliminari, l’informazione del diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali. Appare evidente che sarebbe opportuno tener conto, nell’attuazione della direttiva sull’assistenza linguistica nei procedimenti penali, anche delle norme contenute nella citata direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali e nella direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (cfr. infra cap. 5, § 2). Tutti questi stumenti eurounitari contengono, infatti, norme attinenti all’interpretazione e alla traduzione e sono compresi nell’allegato B della legge di delegazione; prtanto, il Governo italiano risulta delegato all’implementazione anche di tali direttive. L’auspicio è, dunque, nel senso di una trasposizione congiunta pure da parte del legislatore italiano.

(149) Il riferimento è alla Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, in G.U.U.E., 4 dicembre 2012, n. C 295, 1. Cfr. infra cap. II, § 3.

procedente di informare l’imputato del diritto all’assistenza linguistica in una lingua a lui comprensibile e, dall’altro, l’obbligo di tradurre una serie di atti processuali corrispondenti a quelli contemplati nell’art. 3 della direttiva n. 64. Di particolare interesse appare la previsione esplicita della facoltà di sostituire la traduzione scritta dell’atto processuale con una sight

translation ove si accerti che anche in tal modo vengono

rispettati i diritti dell’imputato e che il rispetto è da presumere se l'imputato è assistito da un difensore (art. 187, § 2, GVG). In questo passaggio, evidentemente hanno influito considerazioni sull’impatto economico dell’attuazione della direttiva: questa, infatti, consente la sostituzione della traduzione con l’interpretazione orale solo in casi eccezionali (art. 3, § 7), mentre il legislatore tedesco sembra trasformare la sight

translation in una regola(150).

Pure i Paesi Bassi, il 28 febbraio 2013, hanno approvato una legge volta ad attuare la direttiva sull’interpretazione e la traduzione (Wet van 28 februari 2013 tot implementatie van

richtlijn nr. 2010/64/EU). Merita di essere segnalato che nel

2007 il Parlamento olandese aveva adottato un’importante legge volta a fissare le regole per la certificazione, la qualità e l'integrità di interpreti e traduttori giurati (Wet beëdigde tolken en

vertalers), che è stata attuata negli anni successivi. In sede di

attuazione della direttiva, invece, il legislatore del 2013 ha

(150) Per tale riflessione cfr. M. GIALUZ, E’ scaduta la direttiva sull’assistenza linguistica. spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata, in www.penalecontemporaneo.it, 4 novembre 2013, 4.

novellato svariate disposizioni del codice di procedura penale, al fine di estendere espressamente l’assistenza linguistica ai rapporti tra imputato e difensore (nuovo art. 28, § 3), di prevedere un’interpretazione anche a favore dell’imputato con problemi di udito o di parola (art. 274), di affermare l’obbligo dell’autorità di tradurre una serie di atti (dalla citazione di cui all’art. 260, comma 5, al mandato di cattura di cui all’art. 59, § 7, alla sentenza di cui all’art. 257a) e di riconoscere all’imputato il diritto di chiedere la traduzione di documenti scritti (art. 32a). È stata inoltre modificata la legge sulle tariffe professionali per sancire il principio secondo il quale che le spese dell’assistenza linguistica sono a carico dello Stato.

Ai fini dell’indagine in corso va indicata pure l’ esperienza della Polonia. Il 27 settembre 2013 il Parlamento ha approvato una legge – in attesa di essere promulgata dal Presidente della Repubblica – che è volta ad attuare la direttiva n. 64. In verità, il legislatore polacco era già intervenuto in tempi recenti sul tema dell’assistenza linguistica, prima con una novella al codice di rito nel 2003 e l’anno successivo con una legge dedicata allo stato professionale degli interpreti e traduttori giurati (Ustawa o

zawodzie tłumacza przysięgłego). Per questa ragione, le

modifiche sono state più circoscritte: si è novellato l’art. 72 del codice di rito penale, per sancire l’estensione esplicita dell’assistenza linguistica nei rapporti con il difensore e si è contemplata espressamente la traduzione del mandato d’arresto europeo.

Infine, va segnalata la Svezia, che si è conformata alla direttiva n. 64/2010 con la legge SFS 2013:664, entrata in vigore il 1° ottobre 2013, la quale ha modificato, da un lato, la legge di procedura giudiziaria (Rättegångsbalk 1942:740), e, dall’altro, la legge relativa al segreto degli interpreti e traduttori (Lag om

tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare 1975:689). Sul

primo versante, si sono specificati i profili connessi all’obbligatorietà dell’assistenza linguistica, al vincolo a scegliere un esperto qualificato e alle incompatibilità (cap. 5, § 6), si è ridefinita la regolamentazione dei costi dell’assistenza linguistica, con particolare riferimento a quella riguardante i rapporti con il difensore (cap. 31) e, infine, si è esplicitato il diritto alla traduzione dei documenti processuali soprattutto con riguardo alla fase preliminare, con la previsione però di un’ampia possibilità di surroga con l’interpretazione orale (cap. 33, § 9). Sul secondo fronte, si è precisato che la legge sul segreto si applica anche agli interpreti chiamati a svolgere un servizio di mediazione linguistica tra l’imputato e il difensore.

Le diverse esperienze segnalate evidenziano che in diversi Paesi europei sono state approvate manovre articolate per conformarsi alla direttiva sul diritto all’assistenza linguistica nei procedimenti penali. Anzi, alcuni Stati membri hanno recepito pure le indicazioni provenienti dalla direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali.

Per quel che concerne l’Italia, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 32/2014 che

attua la delega conferita al Governo dalla L. n. 96 del 6 agosto 2013 per il recepimento della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 2 aprile 2014 (151).

(151) Per approfondimenti sulle previsioni introdotte cfr. infra cap. IV, § 10 e 11.

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APITOLO

IV

IL DIRITTO ALL’INTERPRETE