• Non ci sono risultati.

PROCEDIMENTO PENALE ITALIANO

6. Segue: c) il regime della violazione del diritto

all’interprete.

Pure sul piano delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata attuazione dell’assistenza linguistica si registrano

(296) Cfr. Cass., 24 giugno 2009, O., in CED Cass., 244243. (297) Così Cass., 5 luglio 2007, Y., in C.E.D. Cass., 237495.

(298) In questi termini Cass., 10 giugno 2009, T., in C.E.D. Cass., 244863. (299) Per tali riflessioni cfr. S.SAU, Le garanzie linguistiche nel processo

rilevanti contrasti e le soluzioni proposte sia in dottrina che in giurisprudenza non sono univoche atteso che manca nel codice di rito un espresso apparato sanzionatorio.

Secondo una prima interpretazione poiché l’art. 143 c.p.p. attribuisce all’interprete che assiste l’imputato che non conosce la lingua italiana un ruolo esclusivamente difensivo, la nomina di tale soggetto, in presenza delle condizioni di legge, è obbligatoria e l’omissione della stessa, risolvendosi in una menomazione del diritto di difesa, concretizza la nullità generale prevista dall’art. 178 lett. c) per violazione delle disposizioni concernenti l’assistenza dell’imputato(300).

In questo senso si colloca l’orientamento prevalente della dottrina(301) e della giurisprudenza(302) secondo cui la mancata nomina dell’interprete, stante la stretta connessione tra le funzioni di esso e la fruibilità concreta delle garanzie difensive, costituirebbe un caso di nullità intermedia ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., che prevedono questo tipo di nullità in caso di inosservanza delle norme relative all’assistenza dell’imputato. Tale nullità deve essere eccepita dalla parte, se presente, prima

(300) Cfr. Cass., 27 novembre 1992, K., in Giust. pen., III, 1995, 89. (301) V., tra gli altri, P.P. RIVELLO, La struttura, la documentazione e la

traduzione degli atti, cit., 253; E. LUPO, Commento all’art. 143 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, cit., p. 187; D. CURTOTTI

NAPPI, Il problema delle lingue nel processo penale, cit., 397; V.PACILEO, Diritto all’assistenza dell’interprete da parte dell’imputato che non conosce la lingua italiana e traduzione degli atti da notificare, cit., 651; D.VIGONI,

Minoranze, stranieri e processo penale, cit., 390.

del compimento dell’atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p.(303).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la deducibilità di tale specifica nullità troverebbe un preciso limite preclusivo nelle istanze volte all’instaurazione di determinati procedimenti speciali, le quali avrebbero un’efficacia sanante, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., dell’invalidità posta a presidio della garanzia di cui all’art. 143, comma 1, c.p.p(304).

Secondo un orientamento minoritario nel caso l’omessa nomina dell’interprete riguardi una vocatio in iudicium deve essere richiamato l’art. 179 c.p.p. che regola in modo tassativo le nullità assolute. La dottrina(305) ha osservato che in questo caso un atto scritto in una lingua sconosciuta al destinatario sarebbe inidoneo ad integrare le condizioni di una effettiva partecipazione dello stesso al procedimento: in sostanza, tale vocatio in iudicium dovrebbe considerarsi tamquam non esset con effetto impeditivo dell’inizio stesso del procedimento, e dunque affetta da nullità assoluta, insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p. Tale indirizzo interpretativo, ad eccezione di qualche pronuncia(306), non è stato accolto dalla giurisprudenza di legittimità che, al contrario,

(303) V. Cass., 11 marzo 2009, C., in CED Cass., 243794; Cass., 4 dicembre 2006, R., in CED Cass., 235893; Cass., 17 dicembre 1998, D., cit.

(304) Cfr. Cass., sez. un., 26 settembre 2006, C., in Dir. pen. e proc., 2007, 468.

(305) E’ ciò che emerge da G.UBERTIS, Commento all’art. 143 c.p.p. cit.,

149; P.P. RIVELLO, La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti, cit., 254; D. CURTOTTI NAPPI, Il problema delle lingue nel processo

penale, cit., 397-398.

sostiene che l’omessa citazione a giudizio non rientra in alcuna delle fattispecie tassativamente previste dall’art. 179 c.p.p. e si deve, pertanto, ricondurre alle ipotesi previste dagli artt. 178, 180, 182 c.p.p., ovvero nell’ambito delle nullità generali sottoposte ad un particolare regime, con deducibilità soggetta a precisi termini di decadenza(307).

Non mancano tuttavia, soluzioni di segno diverso che sanzionano con la nullità relativa tutte quelle situazioni in cui si sia verificata la mancata traduzione dell’atto(308) o il rifiuto del giudice di provvedervi(309).

Infine, è stata configurata come ipotesi di abnormità l’adozione del provvedimento con il quale il tribunale, investito del decreto di rinvio a giudizio immediato ritualmente notificato, abbia disposto la restituzione degli atti all’ufficio del pubblico ministero sul rilievo dell’omessa traduzione del provvedimento che dispone il giudizio nella lingua conosciuta dall’imputato(310).

Meritano di essere segnalate, in conclusione, quelle soluzioni per le quali le conseguenze della mancata traduzione non vanno individuate nella nullità e dunque invalidità dell’atto, bensì in una causa di differimento della decorrenza dei termini

(307) Cfr. Cass., sez. un., 31 maggio 2000, J., cit.

(308) Si tratti pure di sentenza conclusiva del grado o di ordinanza cautelare: cfr. Cass., 6 ottobre 1998, P., in C.E.D. Cass., 213326; Cass., 17 dicembre 1998, D., ivi, 213068; Cass., 12 dicembre 2001, K., ivi, 221901; Cass., 6 aprile 2005, L.G., ivi, 231387; Cass., 19 novembre 2009, Z., ivi, 246676; Cass., 14 aprile 2010, M., ivi, 247406.

(309) Così Cass., 11 dicembre 1997, T., in C.E.D. Cass., 209810.

(310) Cfr. Cass., 17 settembre 2010, n. 41039, B., in Guida dir., n. 14, 2011,72.

operanti a pena di decadenza. Nel senso appena esposto la giurisprudenza si è espressa per l’atto di appello del magistrato del pubblico ministero non tradotto in lingua nota all’imputato(311), per il provvedimento applicativo di misure cautelari di cui sia stata omessa la traduzione(312). Dunque, la mancata nomina dell’interprete e l’omissione della traduzione può esplicare i suoi effetti sulla decorrenza dei termini per impugnare il provvedimento ma non sulla validità dell’atto, il quale resta in sé perfectum pur condizionato da uno slittamento temporale dell’efficacia sua stessa(313).