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4. L’interazione tra sostanze chimiche, prodotti e la normativa sui rifiuti ed il

4.2. Mappatura soggetti da intervistare, protocollo intervista ed esiti interviste

Con l’intenzione di facilitare la stesura di un posizionamento Versalis sulla tematica oggetto di questo project work, ma anche per valorizzare al meglio il lavoro svolto, sono stati intervistati alcuni soggetti che, in considerazione della qualifica da loro ricoperta e/o per via della loro esperienza e delle loro conoscenze, possono contribuire al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Si è quindi proceduto a mappare i soggetti d’interesse, partendo dalle istituzioni e dagli Enti pubblici nazionali competenti, su queste materie. Si è poi pensato a soggetti che, in considerazione del loro ruolo e delle loro conoscenze, potessero fornire una visione oggettiva e valida sugli argomenti di interesse.

L’esito della mappatura è evidenziato nella tabella sottostante.

SOGGETTI DA INTERVISTARE

MOTIVI DELL’INTERVISTA

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorità competente a livello nazionale per la gestione del regolamento REACH. Il Ministero si occupa di: stabilire e mantenere i rapporti ufficiali con la Commissione europea; promuovere le attività di controllo e vigilanza sul territorio nazionale, al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento REACH; formulare proposte per favorire l’attuazione di programmi di formazione rivolti alle imprese, Autorità locali ed altri soggetti pubblici e privati in possesso di competenze specifiche; formulare un piano per favorire l’adeguamento dei percorsi formativi delle Università italiane e per soddisfare il fabbisogno di alta

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and- waste-legislation_it.

50 formazione, in relazione ai compiti di carattere tecnico- scientifici previsti dal regolamento REACH

MINISTERO DELL’AMBIENTE Direzione Generale per le Valutazioni e le

Autorizzazioni ambientali

Divisione IV: Valutazione e riduzione dei rischi derivanti da prodotti chimici e organismi

geneticamente modificati

Divisione competente su diverse disposizioni riguardanti il regolamento REACH, sulla valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi e sull’attuazione dei relativi interventi di indirizzo, coordinamento e regolamentazione.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti

cosmetici e protezione del consumatore (CNSC)

Organo tecnico di cui il Ministero della Salute si avvale nell’espletamento delle sue funzioni quale Autorità competente

ISTITUTO SUPERIORE PER LA

PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)

Competente per la valutazione del rischio ambientale e delle sostanze chimiche, in applicazione dei regolamenti Comunitari REACH e CLP e della normativa sui prodotti fitosanitari. Coordinamento del monitoraggio e realizzazione del Rapporto Nazionale dei Pesticidi, gestione del Portale Pesticidi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ente designato per la realizzazione e gestione del sito

HelpDesk REACH. Sostiene e rappresenta le imprese

italiane.

DOCENTI UNIVERSITARI IN CHIMICA

Competenti nel fornire informazioni utili per aspetti tecnici della tematica interface.

DOCENTI UNIVERSITARI IN MATERIE ECONOMICHE

Competenti per valutare e commentare gli aspetti economici legati alla tematica interface.

FEDERCHIMICA Associazione che riunisce le industrie chimiche

italiane e che si occupa di rappresentarle e difenderne gli interessi.

Tabella 1 - Mappatura soggetti da intervistare

Successivamente alla mappatura dei soggetti da intervistare, si è proceduto a predisporre il protocollo di intervista (questionario). Tale questionario è composto da cinque domande, le prime quattro riguardanti ognuna una delle quattro problematiche e delle rispettive sfide che la Commissione ha proposto, mentre la quinta inerente considerazioni personali, in virtù dell’esperienza specifica maturata dal soggetto, sulle prospettive di sviluppo che potrebbe avere la tematica. Di seguito il protocollo di intervista predisposto:

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1) ECHA sta predisponendo un’apposita Banca Dati, ai sensi dell’articolo 9 direttiva n. 2008/98/CE come modificato dalla direttiva 2018/851/UE, per favorire il riciclo, e limitare contestualmente la reintroduzione di “sostanze problematiche” nel mercato. Scopo finale è garantire la tutela della salute umana e dell’ambiente e migliorare la qualità delle materie prime secondarie, incentivandone così il loro mercato.

Ritiene che ci siano già strumenti in grado di garantire una corretta diffusione di informazioni per un determinato prodotto/manufatto in tutte le fasi della catena del valore, considerando anche ulteriori fattori, quali la specificità del settore produttivo interessato e le diverse variabili in gioco nelle fasi di distribuzione, utilizzo e gestione del rifiuto, in cui non è comunque possibile escludere eventuali contaminazioni accidentali?

Risposta:

2) Secondo Lei, si potrebbe sviluppare una metodologia, concordata ed applicabile caso per caso, con un approccio basato sul contenimento del “reale rischio”, sulla valutazione degli effetti ambientali pertinenti a tutto il ciclo di vita dei materiali e sull’analisi di tutti i fattori socioeconomici, che permetta, oggettivamente, di derogare ai divieti, consentendo il recupero e l’utilizzo dei materiali provenienti da rifiuti contenenti le c.d. “sostanze problematiche”?

Risposta:

3) Trattandosi per molti aspetti di due mondi completamente diversi, qual è la Sua opinione sulla necessità di allineare la metodologia di classificazione della pericolosità dei rifiuti con quella delle sostanze chimiche? Dato per assodato che la classificazione dei rifiuti è necessariamente semplificata, in considerazione delle loro caratteristiche, ritiene che tale allineamento possa costituire una limitazione alle possibilità di riciclo? E ciò non andrebbe ad incrementare, di conseguenza, i costi e gli oneri amministrativi? Prevede infine la necessità di specifici permessi per il trasporto ed il trattamento dei rifiuti pericolosi da parte degli operatori autorizzati?

Risposta:

4) Riterrebbe utile lo sviluppo di metodologie standard di caratterizzazione chimico/fisica dei rifiuti, al fine di consentire agli operatori, consapevoli delle sostanze ragionevolmente presenti (visti i processi di produzione e/o gli usi di pertinenza dei prodotti d’origine), di conoscere l’esatta natura del materiale manipolato e l’eventuale presenza delle c.d. “sostanze problematiche”? Ciò potrebbe anche costituire premessa fondamentale per armonizzare a livello europeo la classificazione dei rifiuti e quindi favorire la corretta applicazione della normativa end of waste?

Risposta:

5) Tenendo conto del contesto attuale e considerando la sua esperienza sulle tematiche in oggetto, provando a rispondere come osservatore, quale ritiene essere l’aspetto di maggior criticità per il raggiungimento dell’obiettivo che la Commissione si è proposta? Pensa che la risoluzione di alcuni dei temi coinvolti sia più matura e facilmente raggiungibile di altre? Risposta:

52 In considerazione del tempo a disposizione, della tecnicità delle domande e di ulteriori confronti interni all’azienda, si è proceduto ad una selezione dei soggetti da intervistare. Ad esempio, si è valutata l’elevata specificità del tema come un ostacolo per intervistare docenti universitari di chimica e/o economia al netto anche dell’attuale mancanza di approfondimenti ad oggi disponibili.

In riferimento agli Enti ed alle Istituzioni individuate in partenza si è ritenuto utile contattare e coinvolgere soggetti appartenenti rispettivamente al Ministero dell’Ambiente ed al Ministero dello Sviluppo Economico:

ENTI/ISTITUZIONI

SOGGETTI DA INTERVISTARE

MINISTERO DELL’AMBIENTE Direzione Generale per le Valutazioni e le

Autorizzazioni ambientali

Divisione IV: Valutazione e riduzione dei rischi derivanti da prodotti chimici e organismi

geneticamente modificati

Dott. CARLO ZAGHI

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali

Dirigente Divisione IV: Valutazione e riduzione dei rischi derivanti da prodotti chimici e organismi

geneticamente modificati MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO

Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese

Dott.ssa FRANCESCA GIANNOTTI

Direzione Generale politica industriale, competitività e piccole e medie imprese

Div. VIII – Industrie di base, della mobilità e della manifattura avanzata, materie prime e materiali

innovativi

FEDERCHIMICA Direzione Centrale Tecnico Scientifica

Tabella 3 - Soggetti sottoposti ad intervista

Qui di seguito si riportano le risposte degli intervistati:

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1) ECHA sta predisponendo un’apposita Banca Dati, ai sensi dell’articolo 9 direttiva n. 2008/98/CE come modificato dalla direttiva 2018/851/UE, per favorire il riciclo, e limitare contestualmente la reintroduzione di “sostanze problematiche” nel mercato. Scopo finale è garantire la tutela della salute umana e dell’ambiente e migliorare la qualità delle materie prime secondarie, incentivandone così il loro mercato.

Ritiene che ci siano già strumenti in grado di garantire una corretta diffusione di informazioni per un determinato prodotto/manufatto in tutte le fasi della catena del valore, considerando anche ulteriori fattori, quali la specificità del settore produttivo interessato e le diverse variabili in gioco nelle fasi di distribuzione, utilizzo e gestione del rifiuto, in cui non è comunque possibile escludere eventuali contaminazioni accidentali?

Risposta: Per quanto di mia conoscenza, esistono dei sistemi di tracciabilità specifici per vari settori produttivi (ad es. automotive), ma si tratta di casi. Il problema della tracciabilità, con la direttiva 2018/851/UE, riguarderà tutti gli articoli che contengono concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso di sostanze preoccupanti (cosa si intende per tali?). La tracciabilità dovrà garantire di disporre di informazioni utili a gestire i rischi dell’articolo per l’intero ciclo di vita, inclusa la fase del trattamento del rifiuto, finalizzato al recupero. Gli eventuali strumenti, nuovi o esistenti, dovranno essere calibrati per contenere informazioni essenziali sulle sostanze chimiche preoccupanti eventualmente presenti, nonché per contenerle in una forma utilizzabile da parte degli operatori del recupero (troppe o troppo poche, o sbagliate, informazioni sarebbero inutili allo scopo, soprattutto tenendo conto che la maggior parte dei recuperatori sono imprese di piccole dimensioni). Su questo tema è in corso uno studio della Commissione Europea, la cui conclusione è prevista a marzo 2020.

2) Secondo Lei, si potrebbe sviluppare una metodologia, concordata ed applicabile caso per caso, con un approccio basato sul contenimento del “reale rischio”, sulla valutazione degli effetti ambientali pertinenti a tutto il ciclo di vita dei materiali e sull’analisi di tutti i fattori socioeconomici, che permetta, oggettivamente, di derogare ai divieti, consentendo il recupero e l’utilizzo dei materiali provenienti da rifiuti contenenti le c.d. “sostanze problematiche”?

Risposta: L’approccio all’economia circolare richiede una valutazione dei materiali non limitato al solo utilizzo primario, ma anche al loro riutilizzo. Allo stesso modo, occorre valutare i materiali/prodotti non solo per gli impatti sull’ambiente/salute, ma anche per i benefici che apportano in termini economici. Idealmente, il concetto di sostenibilità dovrebbe essere declinato tenendo conto degli aspetti tecnici, di sicurezza ed economici. Pertanto, bisogna puntare a valutazioni di ampia portata e lo sviluppo di una metodologia sarebbe uno strumento utile.

3) Trattandosi per molti aspetti di due mondi completamente diversi, qual è la Sua opinione sulla necessità di allineare la metodologia di classificazione della pericolosità dei rifiuti con quella delle sostanze chimiche? Dato per assodato che la classificazione dei rifiuti è necessariamente semplificata, in considerazione delle loro caratteristiche, ritiene che tale allineamento possa costituire una limitazione alle possibilità di riciclo? E ciò non andrebbe ad incrementare, di conseguenza, i costi e gli oneri amministrativi? Prevede infine la necessità di specifici permessi per il trasporto ed il trattamento dei rifiuti pericolosi da parte degli operatori autorizzati?

Risposta: Il disallineamento tra le normative sulle sostanze chimiche (in particolare il CLP) e quelle dei rifiuti è un dato di fatto in alcuni casi (PVC). L’incoerenza o l’incertezza degli operatori sulla pericolosità o meno dei materiali una volta divenuti rifiuti, non favorisce il recupero degli stessi. Quale che sia il regime applicabile, deve esservi chiarezza. Pertanto, il problema della coerenza tra le normative deve sicuramente essere affrontato e risolto. Ciò detto, credo che non necessariamente la pericolosità di una sostanza debba tradursi in pericolosità del rifiuto. Andrebbe sostenuto un approccio caso per caso, basato sul rischio.

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4) Riterrebbe utile lo sviluppo di metodologie standard di caratterizzazione chimico/fisica dei rifiuti, al fine di consentire agli operatori, consapevoli delle sostanze ragionevolmente presenti (visti i processi di produzione e/o gli usi di pertinenza dei prodotti d’origine), di conoscere l’esatta natura del materiale manipolato e l’eventuale presenza delle c.d. “sostanze problematiche”? Ciò potrebbe anche costituire premessa fondamentale per armonizzare a livello europeo la classificazione dei rifiuti e quindi favorire la corretta applicazione della normativa end of waste?

Risposta: Premesso che chi risponde ha una limitata conoscenza del mondo dei rifiuti, in principio si potrebbe pensare che lo sviluppo di questi metodi standard sia utile. Ciò implicherebbe svolgere dei test sui rifiuti per rilevare la presenza delle sostanze problematiche. Il dubbio è se sia conveniente per gli operatori del recupero sostenere i costi di un approccio simile. Un sistema efficace di tracciabilità delle sostanze non potrebbe ovviare a questo problema?

5) Tenendo conto del contesto attuale e considerando la sua esperienza sulle tematiche in oggetto, provando a rispondere come osservatore, quale ritiene essere l’aspetto di maggior criticità per il raggiungimento dell’obiettivo che la Commissione si è proposta? Pensa che la risoluzione di alcuni dei temi coinvolti sia più matura e facilmente raggiungibile di altre?

Risposta: Restando in ambito REACH, uno dei problemi più importanti ritengo sia arrivare a conoscere effettivamente quali sostanze preoccupanti contengano gli articoli importati e quelli complessi. La determinazione di queste sostanze resta un problema, soprattutto alla luce della sentenza della Corte di giustizia sulle SVHC negli articoli del 2015, anche per l’attuazione dell’Art. 9 della nuova WFD.

Passando alla normativa rifiuti, rimane irrisolto il problema di garantire un’applicazione effettiva ed uniforme a livello europeo delle regole sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste). I diversi regimi nazionali non facilitano la creazione di un mercato europeo delle materie secondarie. La nuova Commissione ha annunciato di voler perseguire regole comuni. Resta da vedere come.

Tabella 4- Risposte Dott.ssa Francesca Giannotti - Ministero Sviluppo Economico

Dott. Carlo Zaghi

1) ECHA sta predisponendo un’apposita Banca Dati, ai sensi dell’articolo 9 direttiva n. 2008/98/CE come modificato dalla direttiva 2018/851/UE, per favorire il riciclo, e limitare contestualmente la reintroduzione di “sostanze problematiche” nel mercato. Scopo finale è garantire la tutela della salute umana e dell’ambiente e migliorare la qualità delle materie prime secondarie, incentivandone così il loro mercato.

Ritiene che ci siano già strumenti in grado di garantire una corretta diffusione di informazioni per un determinato prodotto/manufatto in tutte le fasi della catena del valore, considerando anche ulteriori fattori, quali la specificità del settore produttivo interessato e le diverse variabili in gioco nelle fasi di distribuzione, utilizzo e gestione del rifiuto, in cui non è comunque possibile escludere eventuali contaminazioni accidentali?

Risposta: No

2) Secondo Lei, si potrebbe sviluppare una metodologia, concordata ed applicabile caso per caso, con un approccio basato sul contenimento del “reale rischio”, sulla valutazione degli effetti ambientali pertinenti a tutto il ciclo di vita dei materiali e sull’analisi di tutti i fattori socioeconomici, che permetta, oggettivamente, di derogare ai divieti, consentendo il recupero e l’utilizzo dei materiali provenienti da rifiuti contenenti le c.d. “sostanze problematiche”?

Risposta: Sono ipotizzabili deroghe, “time limited” per “legacy substances” sulla base di una

specifica valutazione del rischio.

3) Trattandosi per molti aspetti di due mondi completamente diversi, qual è la Sua opinione sulla necessità di allineare la metodologia di classificazione della pericolosità dei rifiuti con quella delle sostanze chimiche? Dato per assodato che la classificazione dei rifiuti è necessariamente semplificata, in considerazione delle loro caratteristiche, ritiene che tale allineamento possa costituire una limitazione alle possibilità di riciclo? E ciò non andrebbe ad incrementare, di conseguenza, i costi e gli oneri amministrativi? Prevede infine la

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necessità di specifici permessi per il trasporto ed il trattamento dei rifiuti pericolosi da parte degli operatori autorizzati?

Risposta: anche se auspicabile l’allineamento delle normative sui rifiuti e sulla classificazione delle

sostanze chimiche, bisogna tenere presente che esse perseguono finalità diverse: la prima normativa persegue principalmente la tutela ambientale, mentre la seconda ha lo scopo di informare i consumatori e gli utilizzatori di miscele e di sostanze chimiche sui pericoli associati al loro uso.

4) Riterrebbe utile lo sviluppo di metodologie standard di caratterizzazione chimico/fisica dei rifiuti, al fine di consentire agli operatori, consapevoli delle sostanze ragionevolmente presenti (visti i processi di produzione e/o gli usi di pertinenza dei prodotti d’origine), di conoscere l’esatta natura del materiale manipolato e l’eventuale presenza delle c.d. “sostanze problematiche”? Ciò potrebbe anche costituire premessa fondamentale per armonizzare a livello europeo la classificazione dei rifiuti e quindi favorire la corretta applicazione della normativa end of waste?

Risposta: Sì

5) Tenendo conto del contesto attuale e considerando la sua esperienza sulle tematiche in oggetto, provando a rispondere come osservatore, quale ritiene essere l’aspetto di maggior criticità per il raggiungimento dell’obiettivo che la Commissione si è proposta? Pensa che la risoluzione di alcuni dei temi coinvolti sia più matura e facilmente raggiungibile di altre? Risposta: la maggiore criticità è rappresentata dalla grande quantità di informazioni sulle sostanze

SVHC presenti nei prodotti e dalla conseguente complessità relativa all’accesso a queste informazioni e alla loro corretta gestione.

Tabella 5 - Risposte Dott. Carlo Zaghi - Ministero dell'Ambiente

Federchimica

1) ECHA sta predisponendo un’apposita Banca Dati, ai sensi dell’articolo 9 direttiva n. 2008/98/CE come modificato dalla direttiva 2018/851/UE, per favorire il riciclo, e limitare contestualmente la reintroduzione di “sostanze problematiche” nel mercato. Scopo finale è garantire la tutela della salute umana e dell’ambiente e migliorare la qualità delle materie prime secondarie, incentivandone così il loro mercato.

Ritiene che ci siano già strumenti in grado di garantire una corretta diffusione di informazioni per un determinato prodotto/manufatto in tutte le fasi della catena del valore, considerando anche ulteriori fattori, quali la specificità del settore produttivo interessato e le diverse variabili in gioco nelle fasi di distribuzione, utilizzo e gestione del rifiuto, in cui non è comunque possibile escludere eventuali contaminazioni accidentali?

Risposta:

A nostro avviso le legislazioni in essere – quella sulla sicurezza prodotti e quella sui rifiuti – consentono già di possedere di un adeguato livello di conoscenze sulla composizione dei prodotti e/o dei rifiuti in modo tale da assicurarne la corretta gestione.

Le informazioni disponibili sui prodotti mettono già in condizione il produttore del rifiuto di effettuare adeguate valutazioni quando appunto il prodotto diventa rifiuto, informazioni che per quanto riguarda i rifiuti speciali vengono trasferite al recuperatore/smaltitore tramite il formulario di trasporto dei rifiuti, e ove richiesto, specifici certificati analitici.

Quindi qualsiasi altro strumento deve potenziare questo sistema senza creare inutili sovrastrutture.

2) Secondo Lei, si potrebbe sviluppare una metodologia, concordata ed applicabile caso per caso, con un approccio basato sul contenimento del “reale rischio”, sulla valutazione degli effetti ambientali pertinenti a tutto il ciclo di vita dei materiali e sull’analisi di tutti i fattori socioeconomici, che permetta, oggettivamente, di derogare ai divieti, consentendo il recupero e l’utilizzo dei materiali provenienti da rifiuti contenenti le c.d. “sostanze problematiche”?

Risposta:

Sicuramente per un pieno sviluppo dell’economia circolare è necessario consentire il recupero dei maggiori quantitativi possibili di rifiuti. In questa logica devono essere definite opportune facilitazioni, limitate nel tempo (ma comunque definendo tempistiche non troppo ristrette) che

56 basandosi su una adeguata valutazione del rischio per consentire la presenza di “legacy substances” pur assicurando il rispetto dei requisiti di tutela della salute e dell’ambiente. Tale aspetto più che una specifica metodologia richiede lo sviluppo di un adeguato quadro normativo, soprattutto in ambito sicurezza prodotti (REACH) prevedendo ad esempio deroghe all’autorizzazione (processo alquanto oneroso e complesso che definisce comunque tempistiche troppo ristrette), e anche lo sviluppo di una adeguata cultura di accettazione dei materiali end of waste contenenti tali sostanze.

3) Trattandosi per molti aspetti di due mondi completamente diversi, qual è la Sua opinione sulla necessità di allineare la metodologia di classificazione della pericolosità dei rifiuti con quella delle sostanze chimiche? Dato per assodato che la classificazione dei rifiuti è necessariamente semplificata, in considerazione delle loro caratteristiche, ritiene che tale allineamento possa costituire una limitazione alle possibilità di riciclo? E ciò non andrebbe ad incrementare, di conseguenza, i costi e gli oneri amministrativi? Prevede infine la necessità di specifici permessi per il trasporto ed il trattamento dei rifiuti pericolosi da parte degli operatori autorizzati?

Risposta:

L’applicazione tal quale delle norme sulla classificazione di sostanze e miscele ai rifiuti non è considerata percorribile, né proporzionata.

È infatti fondamentale tenere presente che:

• in numerosi casi, i rifiuti hanno composizione non definita e variabile (ad es. i fanghi di depurazione delle acque, le polveri di abbattimento fumi o le ceneri degli impianti di combustione/incenerimento);

• i prodotti sono destinati ad un ampio uso, da quello industriale professionale fino a quello da parte del consumatore finale, mentre i rifiuti sono destinati ad una gestione controllata da parte di soggetti autorizzati (pubblici o privati); le vie di esposizione e le modalità di gestione di una stessa sostanza pericolosa sono dunque molto differenti tra loro, se si mette a confronto

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