Anno Accademico
2018/2019Master Universitario di II livello Gestione e Controllo dell’Ambiente: Economia Circolare e Management efficiente delle Risorse
Analisi del contesto normativo inerente l’interazione tra
sostanze chimiche, prodotti e rifiuti nell’ambito della
strategia Versalis sull’economia circolare
Autore
Dott. Davide Simone Russo
Tutor Scientifico
Dott.ssa Natalia Marzia Gusmerotti
Tutor Aziendale – Versalis
1
INDICE
INDICE TABELLE ... 1
INDICE FIGURE ... 2
Introduzione ... 3
1.1. Versalis, l’industria chimica del Gruppo Eni ... 7
1.2. La strategia e le iniziative di Versalis in ottica di economia circolare ... 8
2. La policy europea per l’economia circolare ... 13
2.1. L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare: COM(2015) 614 ... 13
2.2. Lo studio di una strategia per un ambiente non tossico del Settimo Programma d’Azione per l’Ambiente ... 15
2.3. La strategia europea sulle plastiche: COM(2018) 28... 18
3. Le normative di riferimento sulle sostanze chimiche, sui prodotti e sui rifiuti ... 21
3.1. Il regolamento CE n. 1907/2006 (noto come regolamento “REACH”) ... 21
3.2. Il regolamento CE n. 1272/2008 (noto come regolamento “CLP”) ... 25
3.3. La direttiva quadro sui rifiuti n. 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva n. 2018/851/UE ... 28
4. L’interazione tra sostanze chimiche, prodotti e la normativa sui rifiuti ed il posizionamento di Versalis ... 34
4.1. L’interazione tra sostanze chimiche, prodotti e normativa rifiuti: COM(2018) 32 ... 34
4.2. Mappatura soggetti da intervistare, protocollo intervista ed esiti interviste ... 49
4.3. Il posizionamento Versalis... 57 Conclusioni ... 64 Bibliografia ... 66 Sitografia: ... 67 INDICE TABELLE Tabella 1 - Mappatura soggetti da intervistare ... 50
Tabella 2 - Protocollo intervista ... 51
Tabella 3 - Soggetti sottoposti ad intervista ... 52
Tabella 4- Risposte Dott.ssa Francesca Giannotti - Ministero Sviluppo Economico ... 54
Tabella 5 - Risposte Dott. Carlo Zaghi - Ministero dell'Ambiente ... 55
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INDICE FIGURE
Figura 1: Contesto normativo e di policy - Interface between chemical, product and waste legislation ... 5
3 Introduzione
Il 7° Programma di azione per l’ambiente, adottato nel 2013 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, tra i suoi obiettivi prioritari prevede la volontà di indirizzare l’Europa verso «un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle
risorse, verde e competitiva» e di «proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il benessere»1. Per il raggiungimento di questi obiettivi la Commissione europea ha intrapreso delle politiche volte all’implementazione di un sistema economico circolare. Documento cardine di queste politiche è la COM(2015) 614: “L'anello
mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare”, che prevede 54
azioni realizzate, in fase di realizzazione o ancora da realizzare in più settori e su più livelli per raggiungere l’obiettivo.
Tra le tante previsioni, quella che per questo lavoro è di maggior interesse è la volontà di valutare le interazioni esistenti tra le legislazioni riguardanti le sostanze, i prodotti contenenti sostanze chimiche e i rifiuti. La motivazione di questo interesse è da ricercarsi nell’intenzione di riuscire a limitare nei prodotti l’utilizzo di sostanze pericolose per la salute umana e l’ambiente e, contestualmente, facilitare le possibilità di riciclo ed incentivando il mercato delle materie prime seconde2. Tra l’altro, nella COM(2015) 614 si spiega come gli esiti di questo studio serviranno anche alla realizzazione di una strategia per un ambiente non tossico, altro obiettivo previsto nel 7° Programma d’azione per l’ambiente3.
Da questi presupposti discende la COM(2018) 32: “Sull'attuazione del pacchetto
sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti”, fulcro principale su cui si basa questo studio. Questa
comunicazione è l’esito di un lavoro trasversale che ha visto la partecipazione di esperti di diversi settori normativi. Inoltre, è anche stata condotta un’ampia consultazione, tra il 12 aprile e il 7 luglio 2017, a cui hanno preso parte oltre 100 esperti appartenenti a tutte le parti interessate. Al netto di questo lavoro, la Commissione ha individuato quattro problematiche da
1 Decisione n. 1386/2013/UE, “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”, art. 2, comma 1, lett. b) e c). 2 Materiali che cessano di essere rifiuti dopo esser stati sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, e che sono comunemente utilizzati per scopi specifici, per i quali esiste un mercato o una domanda, che soddisfano i requisiti tecnici, rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e dal loro utilizzo non derivano impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
3 Comunicazione CE del 2 dicembre 2015, “L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per
l’economia circolare”, 4. Da rifiuti a risorse: stimolare il mercato delle materie prime secondarie e il riutilizzo
dell’acqua, consultato in data 16 ottobre 2019, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614 .
4 affrontare nell’interazione tra le normative in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti, la cui risoluzione favorirebbe lo sviluppo di un’economia circolare:
• la quasi totale indisponibilità di informazioni per coloro che trattano o preparano per il recupero i rifiuti sull’eventuale presenza di sostanze problematiche o preoccupanti (d’ora in poi indicate con il termine inglese substances of concern4);
• la presenza di sostanze chimiche ormai bandite nei rifiuti;
• la poca chiarezza della normativa riguardante l’end of waste;
• la mancanza di allineamento tra le norme che stabiliscono la classificazione di pericolosità di un rifiuto e di una sostanza chimica.
La consultazione di esperti del 2017 ha inoltre riscontrato difficoltà nell’applicazione pratica sul campo dovute alle limitate conoscenze, oltre che alla mancanza di coordinamento tra gli enti locali, nazionali ed europei5. L’auspicio della Commissione è di giungere a decisioni condivise con tutti questi soggetti. Va, inoltre, sottolineato che con la consultazione pubblica alla quale hanno partecipato diversi stakeholder, svoltasi tra il 23 luglio e il 29 ottobre 2018, è stato confermato l'accordo generale tra le parti interessate sulla pertinenza delle quattro questioni critiche individuate e sono state poste solide basi per sostenere un adeguato sviluppo politico futuro6.
Infine, essendo la tematica in oggetto direttamente legata alle sostanze chimiche, ai prodotti che le contengono, alla loro produzione, tracciabilità, utilizzo, individuazione della pericolosità essa ha un impatto diretto e rilevante sull’industria chimica, che rappresenta il settore maggiormente coinvolto da questo ambizioso progetto europeo. Dunque, Versalis, in quanto azienda chimica e produttrice di materie plastiche, è un soggetto fortemente interessato e coinvolto in questa tematica e negli sviluppi che potrà avere. Per questi motivi, partendo da quella che è la proposta e lo scenario attuale e tenendo conto dei vari interventi di policy europei,
4 Questo per evitare ulteriore confusione sulla corretta terminologia che come si vedrà nel prosieguo crea già di
per sé problemi. Si preferisce, quindi, utilizzare la terminologia inglese che è unica, a differenze di quella in lingua italiana.
5 Comunicazione CE del 16 gennaio 2018, “Sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare:
possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche,
prodotti e rifiuti”, consultato in data 16 ottobre 2019, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52018DC0032.
6 “Summary Report of the Public Consultation conducted by the European Commission based on the main issues
identified in the Commission's Communication on the interface between chemical, product and waste legislation”,
pubblicato il 4 marzo 2019, consultato in data 16 ottobre 2019, URL:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_it.
5 obiettivo di questo lavoro/studio è di analizzare le conseguenze pratiche/operative, proponendo spunti utili di valutazione e, in ultima analisi, sviluppare un posizionamento aziendale sull’argomento, che è stato stilato tramite il constante confronto tra i soggetti aziendali competenti, ciascuno per il proprio ruolo ricoperto, su tutte le diverse materie contemplate nella tematica oggetto di studio. La posizione di Versalis sarà definita attraverso l’individuazione e l’analisi di tutti i punti critici. Inoltre, per supportare l’attività di confronto ed analisi, e per validarne gli esiti, si predisporrà un protocollo d’intervista che sarà somministrato a soggetti esterni che, in virtù della carica ricoperta, potrebbero fornire ulteriori spunti di riflessione, oltre che dare una visione oggettiva. Dunque, si procederà a mappare i soggetti d’interesse da intervistare, a comporre uno specifico questionario ed a somministrare il protocollo intervista. Le risposte date potranno rappresentare un importante strumento utile ad approfondire e perfezionare il posizionamento.
Preliminarmente ai diversi approfondimenti, a seguire, si fornisce uno schema riassuntivo con l’obiettivo di evidenziare in maniera semplificata tutti gli atti legislativi e non legislativi, citati e coinvolti nella tematica.
6
1. Il ruolo dell’industria chimica nella transizione verso l’economia circolare
L’industria chimica ricopre un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’economia circolare. Infatti, si posiziona a monte di numerose filiere e ha le competenze tecnologiche per sviluppare nuovi paradigmi produttivi ai fini della massimizzazione dell’utilizzo delle materie prime e dell’incentivazione del recupero e del riutilizzo dei rifiuti e degli scarti7.
Dalla fase di progettazione dei prodotti alla fine del loro ciclo di vita, l'industria chimica può offrire soluzioni innovative e alternative a vantaggio del settore stesso, ma anche dell'intera filiera a valle, consentendo a tutti gli attori di diventare più circolari. L'industria chimica sta intensificando gli sforzi sull’innovazione e sullo sviluppo di nuove tecnologie, garantendo una migliore tracciabilità dei prodotti fabbricati ed utilizzati in ogni fase della catena del valore. Sta affrontando le preoccupazioni dei consumatori promuovendo un minore utilizzo di sostanze estremamente preoccupanti e creando un futuro più circolare. Per poterlo fare, l’industria chimica ha bisogno di modelli di business sostenibili. Questi ultimi possono essere considerati tali solo se si tiene contestualmente conto sia della sostenibilità ambientale, che di quella sociale ed economica: le soluzioni circolari dovrebbero avere un impatto complessivamente positivo rispetto alle soluzioni standard in linea con le esigenze e i vantaggi sociali ed economici.
Si vengono quindi a delineare i principali drivers su cui l’industria chimica deve impegnarsi:
• lavorare sulla differenziazione dei feedstock, cercando di utilizzare, oltre alle materie prime tradizionali, fonti rinnovabili e materie prime derivanti da processi di riciclo. Anche se le risorse fossili resteranno ancora necessarie per rispondere all’elevata e ancora crescente domanda di prodotti chimici, il settore è impegnato nel mantenimento, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, dei materiali in circolazione, attraverso il riutilizzo e/o il riciclo dei materiali, e nella ricerca di materiali alternativi, quali ad esempio quelli derivanti da fonti rinnovabili; • life cycle thinking, poiché è necessario che il pensiero circolare inizi già in fase di progettazione. Le soluzioni da fornire dovrebbero essere le più favorevoli per l'ambiente, le più economiche e socialmente accettabili durante l'intero ciclo di vita. Tuttavia, il compromesso tra i tre pilastri della sostenibilità può essere necessario e richiedere considerazioni “caso per caso”;
7 Federchimica, consultato in data 16 ottobre 2019, URL:
7 • approccio sistemico in cui tutte le parti interessate indipendenti, ma correlate in un determinato sistema, allineano le loro azioni. La creazione di partnership lungo la catena del valore è essenziale. Ad esempio, la simbiosi industriale nel collegare sempre più i cluster industriali è un modo per aumentare l'efficienza delle risorse; • guidare e favorire gli sviluppi tecnologici per creare tecnologie di transizione in
tutto il settore, con l’obiettivo di sostituire nel tempo le tecnologie esistenti in una transizione dinamica verso un'economia circolare.
1.1. Versalis, l’industria chimica del Gruppo Eni
Versalis rappresenta l’industria italiana leader nel settore della chimica con un portafoglio prodotti molto ampio comprendente intermedi, polimeri quali polietilene, stirenici ed elastomeri, che rappresentano materie prime per la realizzazione di un gran numero di articoli: materiali medicali; imballi industriali; materiali per l’edilizia, per l’arredo e per l’agricoltura; imballi per alimenti; pneumatici; altri componenti per auto ed etc. Versalis ha inoltre sviluppato prodotti in ambito chimica da fonti rinnovabili per applicazioni ad alto valore aggiunto, rispondenti alle esigenze di un consumatore sempre più informato e consapevole.
Sempre in tale ambito, Versalis ha creato una joint venture paritetica con Novamont per la produzione di intermedi chimici da olii vegetali, chiamata Matrìca, e sviluppato una collaborazione con Elevance Renewable Sciences per la realizzazione di una piattaforma tecnologica basata sulla metatesi degli oli vegetali. Inoltre, è stata siglata una partnership con Bridgestone, attraverso un accordo di co-sviluppo di tecnologie agronomiche ed industriali, per la valorizzazione della gomma e delle altre componenti di valore della pianta del guayule. Sicuramente degna di nota è l’acquisizione da parte di Versalis dei rami d’azienda relativi alle attività “bio” del gruppo Mossi&Ghisolfi: l’impianto industriale di Crescentino (VC) è in grado di produrre bio-etanolo e elettricità green, valorizzando la lignina co-prodotta. Versalis, basandosi sulla tecnologia Proesa® per la conversione di biomasse in zuccheri di seconda generazione e sulla ricerca e il know – how downstream sviluppato, sta costruendo una piattaforma di chimica da rinnovabili che integra la sezione upstream. Si ottengono così ulteriori sviluppi nella produzione di un range completo di prodotti rinnovabili per via fermentativa, come bio-olii per la green – refinery, polimeri PHA (Poliidrossialcanoati) totalmente rinnovabili, intermedi per bio – polimeri e bio – chemical. Infine, Versalis presiede diverse associazioni, sia a livello nazionale che europeo (es. Federchimica, PlasticsEurope
8 Italia, Cefic, PlasticsEurope e IISRP: International Institute of Synthetic Rubber Producers), partecipando sia a livello decisionale che alle attività tecniche di diversi gruppi di lavoro.
1.2. La strategia e le iniziative di Versalis in ottica di economia circolare
Versalis sposa appieno la visione generale di quale debba essere il ruolo e la strategia per la transizione verso un’economia circolare per un’industria chimica. L’economia circolare rappresenta sicuramente un driver strategico da applicare ai processi e ai prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita.
I tre pilastri della strategia dell’azienda sono rappresentati da:
• trovare il giusto equilibrio tra risorse tradizionali rinnovabili e materie prime seconde, diversificando il feedstock;
• progettare i prodotti applicando l’eco – design per massimizzare l’efficienza delle risorse dei prodotti in tutte le fasi del ciclo di vita;
• sviluppare tecnologie innovative per aumentare i tassi di riciclo dei polimeri.
Per perseguire questa strategia, Versalis si è dotata di un team interno dedicato all’economia circolare e composto da un rappresentante per ogni Unità di Business e/o Direzione aziendale. Inoltre, ha creato un’unità di coordinamento sul tema ed ha indirizzato gran parte dei progetti in ambito ricerca e sviluppo in ottica di economia circolare.
Versalis ha promosso specifiche iniziative in ottica di economia circolare.
I progetti “Bag to Bag” e Liner to Liner”, entrambi con l’obiettivo di recuperare e riciclare imballaggi industriali in polietilene per produrre nuovi imballi composti da una percentuale di materia prima seconda, creando una filiera di recupero dei sacchi e dei liner utilizzati per la spedizione dei prodotti Versalis, confezionati su pallet e trasportati con automezzi e/o in container, in collaborazione con tutti gli operatori della supply chain. La percentuale di materiale riciclato contenuta nei sacchi si attesta al 50%, mentre nei liner si attesta al 30% del totale della composizione degli imballi. Sono inoltre state implementate diverse modifiche su tutti i componenti del liner che prevedono la sostituzione di altri materiali con polietilene.
Versalis ha inoltre sviluppato nei propri laboratori di ricerca una linea di prodotti, denominata Versalis Revive®, contenente diverse percentuali di plastica da post consumo.
9 Il primo di questi nuovi prodotti, il Versalis Revive® PE, nasce da un accordo firmato con Montello S.p.A., uno dei principali operatori europei nelle tecnologie di recupero e riciclo di plastica post-consumo, con l’obiettivo di sviluppare una nuova gamma di prodotti in polietilene da imballaggi riciclati. Come risultato della collaborazione tra le due aziende sono stati messi a punto diversi prodotti che possono arrivare a contenere fino al 70% di plastica riciclata. Si tratta peraltro di articoli in grado di soddisfare le esigenze del settore imballaggi e agricolo, due delle principali applicazioni di questo materiale. È prevista anche la volontà di lavorare all’implementazione di nuovi processi per poter ottenere prodotti che, benché composti da materiale riciclato, siano in grado di soddisfare le migliori prestazioni richieste dal mercato. L’obiettivo di Versalis di riuscire ad immettere sul mercato prodotti con alte percentuali di materiale riciclato per applicazioni di valore è sicuramente di notevole rilevanza, soprattutto tenendo conto che la plastica riciclata è solitamente destinata ad usi meno nobili di quella proveniente da materia prima vergine.
Altro importante progetto aziendale incentrato sul rendere più circolari i propri prodotti è l’utilizzo di materia prima seconda derivante dal riciclo di imballaggi in polistirene compatto per la produzione di polistirene espandibile (EPS), da utilizzare per la realizzazione di pannelli in polistirene espanso per l’isolamento termico degli edifici.
Versalis Revive® EPS viene ottenuto negli impianti Versalis tramite una tecnologia proprietaria. Con questa produzione è possibile incorporare fino al 20% di riciclato e ottenere un prodotto con caratteristiche paragonabili a quelle del polistirene costituito da solo materiale vergine. L’importanza di questa iniziativa è da riconoscersi nell’utilizzo di prodotti a base di polimeri stirenici riciclati, ad esempio vasetti dello yogurt, bicchieri per il caffè, palette etc.…, frazioni plastiche che solitamente sono difficilmente riciclate per dargli una nuova vita: vengono recuperati per costituire beni durevoli che permettono agli edifici di migliorare la loro efficienza energetica.
Da menzionare anche lo sviluppo di un innovativo grado di polistirene espandibile (EPS) registrato con marchio Extir® FL 3000. Le caratteristiche meccaniche di questo tipo di polimero ne riducono il peso e permettono di creare imballaggi riutilizzabili e in grado di contenere quantità sempre maggiori di materiale riciclato. Inoltre, l’ottimale livello di fusione nei prodotti realizzati con Extir® FL 3000 minimizza la creazione di piccoli frammenti, così la possibilità di dispersione di granuli plastici nell’ambiente è ridotta notevolmente. Attraverso il ridotto contenuto di agente espandente è possibile abbattere le emissioni e il consumo
10 energetico durante il processo di trasformazione e, inoltre, come tutti i tipi di EPS prodotti da Versalis, Extir® FL 3000 è riciclabile al 100%. Dunque, considerando le caratteristiche di cui questo prodotto è dotato, può dirsi che alle industrie produttrici di imballaggi, nei settori alimentare e industriale, come il settore degli elettrodomestici, dei mobili e dell’automotive viene offerta la possibilità di realizzare imballi ambientalmente più sostenibili.
Un’ulteriore iniziativa degna di nota è il progetto RiVending, partito all’inizio di ottobre 2019. Si tratta di un’iniziativa adottata congiuntamente da Eni, Versalis ed Eniservizi, in collaborazione con Corepla, Confida (Associazione italiana distribuzione automatica), Unionplast (Unione nazionale industrie trasformatrici materie plastiche), Argenta (fornitore di distributori automatici) ed Amsa (il gestore della raccolta rifiuti). Il progetto consiste nella predisposizione di una raccolta separata, tramite un bidone apposito, rispetto a quella della plastica, nelle aree break degli uffici Eni di San Donato Milanese, dei bicchieri e delle palette del caffè, così che il materiale recuperato potrà essere riutilizzato per produrre nuovi oggetti o materiali. Nello specifico, Versalis fa confluire la plastica proveniente dal riciclo dei bicchieri e delle palette all’impianto di Mantova, come parte della materia prima seconda utilizzata, per la produzione dell’innovativo Revive® EPS per la realizzazione dei pannelli per l’isolamento termico degli edifici, progetto già nominato in precedenza. Eni è la prima azienda che ha deciso di partecipare al progetto RiVending, dopo il primo pilota del comune di Parma. L’obiettivo è valutare l’estensione anche ad altre sedi. Il contenitore è disegnato per accogliere i bicchieri e le palette riducendo al minimo l’ingombro e al suo interno ha un sacco di colore distintivo e diverso da quelli della raccolta di plastica. Questo consentirà ad Amsa, che raccoglie i rifiuti, di selezionare in modo semplice i sacchi RiVending e di conferirli direttamente a Corepla.
Per quanto riguarda gli elastomeri, Versalis ha sviluppato una gamma innovativa per pneumatici ad alte prestazioni che permettono di ridurre la resistenza al rotolamento, di accrescere il livello di sicurezza e di abbattere l’impatto ambientale.
Altra iniziativa portata avanti dall’azienda in ottica di economia circolare è il progetto per la produzione di erba sintetica riciclabile (EcoNext), nato dalla collaborazione tra Versalis, Radici Group e Satifex. Quindi, creando una filiera circolare, Versalis fornisce la materia prima, ossia il polietilene, Radici Group produce il filato, e Safitex, produce il tappeto. A differenza dei normali tappetti in erba sintetica che, una volta terminato il proprio ciclo di vita, vengono smaltiti in discarica o inceneriti, questa erba sintetica innovativa può essere riciclata. Questo prodotto recuperato può essere utilizzato in settori che richiedono elevati standard di qualità,
11 come in ambito sportivo per realizzare parastinchi, gomitiere e pettorine oppure nel settore dell’arredamento per produrre vasi, accessori e attrezzatura da giardino. Va infine sottolineato che l’impronta ambientale di questa erba sintetica è stata valutata e certificata da tutti gli attori
partner, tramite la metodologia UE Product Environmental Footprint, nota come PEF, che si
basa sull’analisi del ciclo di vita8.
Oltre alle iniziative illustrate, Versalis ha deciso di aderire a specifici Programmi ed Alleanze quali l’Alliance to Help End Plastics Waste, la Circular Plastic Alliance ed il Programma Operation Clean Sweep (OCS).
L’Alliance to Help End Plastics Waste si pone l’obiettivo di contrastare l’inquinamento causato dalla dispersione dei rifiuti in plastica nell’ambiente, in particolar modo quello marino. L’Alleanza, composta da Versalis insieme a più di 40 Società operanti a livello globale, investe 1,5 miliardi di dollari in 5 anni impegnandosi a coinvolgere tutta la filiera, a partire dai produttori di sostanze chimiche e di plastica, fino ai trasformatori, brand owner e riciclatori. L’Alleanza realizza progetti su quattro diverse linee di azione:
• sviluppo delle infrastrutture per raccogliere e gestire i rifiuti e per aumentarne le percentuali di riciclo;
• sostegno all’innovazione, così da facilitare il riciclo e il recupero della plastica;
• formazione e coinvolgimento dei governi, delle aziende e delle comunità per mobilitare l’azione di tutti gli stakeholder;
• pulizia delle aree con la maggior concentrazione di rifiuti plastici già presenti nell’ambiente9.
La Circular Plastics Alliance è un accordo volontario tra tutte le parti interessate pubbliche e private nella catena del valore della plastica per promuovere azioni e impegni concreti per raggiungere l'obiettivo di 10 milioni di plastica riciclata reimmessa sul mercato europeo. Nello specifico, l’Alleanza si pone l’obiettivo di:
• lavorare sull’eco – progettazione dei prodotti di plastica per renderli più riciclabili a fine vita e riuscire ad integrare una percentuale sempre maggiormente di plastica riciclata all’interno di nuovi prodotti da immettere sul mercato europeo;
8 Versalis SpA, Economia Circolare, consultato in data 18 ottobre 2019, URL:
https://www.versalis.eni.com/irj/portal/anonymous?guest_user=anon_it&NavigationTarget=ROLES://portal_con tent/z_eni_ve_fl_versalis/z_eni_ve_fl_roles/z_eni_ve_rl_gues_versalis/EconomiaCircolare,.
12 • individuare ed eliminare gli ostacoli che ad oggi non permettono di aumentare la
raccolta, la selezione e il riciclo dei rifiuti di plastica in tutta l'UE; • creare un programma di ricerca e sviluppo per la “plastica circolare”;
• istituire un sistema di monitoraggio che tenga traccia di tutti i flussi di rifiuti di plastica europei10.
Versalis ha aderito all’Operation Clean Sweep (OCS), Programma volontario internazionale promosso, a livello europeo, da PlasticsEurope. L’OCS si pone come obiettivo quello di promuovere misure di prevenzione per contenere ed azzerare i rilasci di pellets11 nell’ambiente lungo tutta la catena del valore12. L’azienda ha definito il programma Zero pellets
loss come priorità e, partendo dalla valutazione della situazione attuale nei propri siti produttivi,
ha iniziato a programmare ed implementare azioni di miglioramento, sia di tipo gestionale/organizzativo/procedurale sia operativo con eventuale modifica e/o sostituzione di specifiche installazioni. Il Programma prevede anche uno step di verifica periodica dell’efficacia delle azioni intraprese e conseguente definizione di eventuali ulteriori azioni di miglioramento. Inoltre, come parte integrante del Programma, sono state avviate azioni di sensibilizzazione sia internamente (verso i propri dipendenti), sia lungo tutta la catena del valore (trasportatori, trasformatori) per diffondere e promuovere gli obiettivi del Programma.
10 Commissione europea, consultato in data 18 ottobre 2019, URL:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_19_5583.
11 “Nell'ambito delle materie plastiche, con il termine pellet si indicano piccoli granuli in materiale plastico di
varia forma (in genere piccoli cilindri o dischetti del diametro di circa 1÷5 mm[1]), costituiti da polimero o da una miscela polimerica e utilizzati come materia prima per la realizzazione dei prodotti finiti in materiale plastico”, fonte Wikipedia, consultato in data 18 ottobre 2019, URL:
https://it.wikipedia.org/wiki/Pellet_di_materie_plastiche.
13
2. La policy europea per l’economia circolare
L’Unione europea è sempre stata in prima linea nell’implementazione di policy in grado di favorire una transizione verso un sistema economico circolare. La Commissione Junker ha prodotto in questo senso numerosi atti d’indirizzamento politico a cui ha poi fatto sempre seguire delle strategie e degli atti normativi, alcuni dei quali saranno analizzati in maniera sommaria nel prosieguo.
In ogni caso, è evidente come la transizione verso un’economia circolare sia uno dei punti fondanti della politica europea e, insieme alla lotta ai cambiamenti climatici, alle politiche di efficientamento energetico e di riduzione delle emissioni nocive, rappresenti uno dei maggiori impegni dell’Unione per tutelare l’ambiente. La tematica ambientale è considerata fondamentale e centrale per lo sviluppo dell’Europa. A conferma di ciò, nel piano politico della neo-commissaria europea Ursula von der Leyen numerose sono le previsioni di iniziative per la tutela dell’ambiente, basti ricordare la volontà di presentare nei primi 100 giorni di mandato una proposta per un “Green Deal Europeo”, o anche quella di proporre una legge per il clima e l’idea di aumentare gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 55% entro il 203013.
2.1. L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare: COM(2015) 614
Come ricordato nell’introduzione, l’atto che ha segnato il cambio di passo delle politiche europee per l’economia circolare è certamente la COM(2015) 614 o meglio nota con il titolo “L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare”. Tra le 54 azioni che la Commissione si è impegnata a implementare e che sono considerate fondamentali per la transizione al nuovo sistema economico, si possono ricordare la volontà di modificare la normativa sui rifiuti, alcune iniziative atte a favorire l’eco progettazione e la previsione di investimenti economici utili alla realizzazione di progetti di economia circolare. Queste elencate sono alcune delle azioni previste dalla comunicazione, ma, per quello che a noi interessa maggiormente, le azioni più importanti sono certamente: la decisione di adottare una specifica strategia per la plastica, che quindi viene vista e riconosciuta come un problema primario, e la promozione di cicli atossici, lavorando sull’interazione tra le normative delle
13 Parlamento europeo, Ufficio Stampa, consultato il 18 ottobre 2019, URL:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190711IPR56823/ursula-von-der-leyen-presenta-il-suo-programma-ai-deputati.
14 sostanze chimiche, dei prodotti e dei rifiuti. È in questa comunicazione, quindi, che per la prima volta si fa riferimento all’argomento dell’interface between chemical – product – waste
legislation e viene anche spiegato che l’attività svolta a tale riguardo sarà utile anche per la
realizzazione della No – Toxic Environment Strategy, oggi argomento di stringente attualità14.
Stando a quando scritto nella relazione sull’attuazione del piano d’azione per l’economia circolare, pubblicata dalla Commissione il 4 marzo di quest’anno, le 54 azioni previste nella comunicazione “L’anello mancante” sono state tutte implementate o in fase d’implementazione. Infatti, per tornare agli esempi portati precedentemente:
• con riguardo ai rifiuti, il 4 luglio 2018 sono entrate in vigore 4 direttive modificative di 6 direttive vigenti15, tra le altre è stata modificata la direttiva quadro sui rifiuti; • rispetto all’eco – progettazione è stata pubblicata dalla Commissione la COM(2016)
773, prevedente il Piano di lavoro sulla progettazione eco – compatibile 2016-2019; • in riferimento alla previsione di incentivi ed investimenti la Commissione ha
stanziato un totale di oltre 10 miliardi di euro.
Mentre, per le tematiche che sono di nostro principale interesse:
• è stata adottata una specifica strategia per le plastiche ad inizio 2018 con la COM(2018) 28, da cui è poi scaturita l’approvazione della direttiva n. 2019/904/UE Sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, nota anche come direttiva SUP;
• è stata pubblicata una specifica comunicazione sulle possibili soluzioni all’interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti, in cui la Commissione ha riconosciuto 4 principali criticità che analizzeremo più avanti16.
14 Comunicazione CE del 2 dicembre 2015, “L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per
l’economia circolare”, consultato in data 18 ottobre 2019, URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614.
15 Direttive n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, direttiva n. 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,
direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, direttiva n. 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), direttiva n. 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e direttiva n. 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori.
16 Comunicazione CE del 4 marzo 2019, “Relazione della commissione al parlamento europeo, al
consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare”, consultato in data 21 ottobre 2019, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1570464768652&uri=CELEX:52019DC0190.
15
2.2. Lo studio di una strategia per un ambiente non tossico del Settimo Programma d’Azione per l’Ambiente
Come ricordato nell’introduzione, tra gli obiettivi del 7° Programma d’azione per l’ambiente è prevista l’adozione di una strategia per un ambiente non tossico. Stando al Programma, la strategia doveva esser adottata entro il 2018, ma ad oggi non è ancora stata pubblicata. Il Consiglio europeo, adottando il 26 giugno 2019 le conclusioni sulle sostanze chimiche, che forniscono orientamenti politici sullo sviluppo di una strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche, ha esortato la Commissione ad adottare al più presto la strategia suddetta, con l’idea di inserirla all’interno dell’8° Programma d’azione per l’ambiente17.
In preparazione della strategia per un ambiente non tossico, la Commissione ha predisposto la realizzazione di uno studio che coadiuvasse la stesura della stessa e i cui risultati sono stati pubblicati in un report nel 2017. Tale report altro non è che l’unione di una serie di studi specifici (sotto – studi) che sono stati condotti per acquisire dati e conoscenze utili a colmare le lacune e i deficit nell'attuale politica e nel quadro legislativo europeo in materia di sostanze chimiche. Le tematiche su cui vertono i vari studi sono: la sostituzione; le sostanze chimiche nei prodotti (articoli) e cicli di materiali non tossici; un programma sullo sviluppo di nuove sostanze non o meno tossiche; la migliore protezione dei bambini e dei gruppi vulnerabili dall'esposizione dannosa alle sostanze chimiche; le sostanze chimiche molto persistenti; i possibili mezzi politici, l’innovazione e la competitività; i sistemi di allarme rapido per l'esame delle minacce chimiche per la salute umana e l'ambiente (RAPEX). Il nostro approfondimento si è soffermato sugli studi specifici delle prime tre tematiche indicate, poiché sono quelle principalmente coinvolte dalla tematica interface.
Nel report viene spiegato come, a seguito della sottoposizione di tutta la normativa europea sulle sostanze chimiche al programma REFIT18, ossia lo strumento con cui la Commissione valuta nel tempo il funzionamento di tutte le normative europee, gli strumenti legislativi attualmente in vigore siano sostanzialmente ancora idonei allo scopo, seppur individuando alcune lacune quali la mancanza di controlli sulle sostanze contenute negli articoli (compresi
17 Consiglio europeo, Stampa, Comunicati Stampa, consultato il 21 ottobre 2019, URL:
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/06/26/council-conclusions-on-chemicals/.
18 Il programma per una migliore regolamentazione della Commissione europea, Commissione europea, Diritto,
Processo Legislativo, Valutare e Migliorare la Legislazione in Vigore, consultato il 21 ottobre 2019, URL:
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_it.
16 quelli importati), ma anche poco interesse agli effetti combinati di più sostanze, ai nanomateriali e agli interferenti endocrini. Si sottolinea come, delle oltre 100.000 sostanze chimiche presenti oggi sul mercato europeo, solo una piccola parte è stata valutata a fondo dalle Autorità per quanto riguarda le loro proprietà (eco)tossicologiche ed i loro impatti sulla salute e sull'ambiente. La regolamentazione dei prodotti chimici dipende dall'identificazione del pericolo e dalla valutazione del rischio (stima dell’entità dell'esposizione e su base probabilistica della gravità nel contesto d’uso). Sulla base di tali valutazioni, si possono adottare procedure tali per cui il rischio derivante dall’uso di queste sostanze possa essere contenuto. Nel report, però, viene evidenziato come spesso ulteriori ricerche scientifiche sui possibili pericoli posti dalle sostanze chimiche portano quasi sempre a un aumento delle preoccupazioni sui rischi per la salute umana e l'ambiente. Quindi, secondo quanto sostenuto, una strategia per un ambiente non tossico dovrebbe avere come obiettivo quello di ridurre al minimo il rischio, limitare o far sì che sia possibile eliminare l’uso di sostanze particolarmente preoccupanti e, ancora, riuscire ad individuare quanto più rapidamente possibile le caratteristiche di pericolosità di sostanze ritenute in un primo momento non preoccupanti19.
Veniamo ora all’analisi dei tre sotto – studi di nostro principale interesse
Nel sotto – studio sulla presenza di sostanze chimiche nei prodotti (articoli) e sulla possibilità di realizzare cicli di materiali non tossici viene evidenziata la difficoltà ai fini del riciclo che può comportare la contaminazione da sostanze chimiche. Se anche le substances of
concern venissero eliminate, queste continuerebbero ad essere presenti nei flussi di rifiuti e,
quindi, anche nei materiali riciclati, in particolare negli articoli di lunga durata. Dunque, si riconosce come le conoscenze quantitative e qualitative in merito al contenuto effettivo di sostanze chimiche pericolose negli articoli e alle esposizioni risultanti debbano essere rafforzate. Deve anche esser migliorato l'accesso a queste informazioni lungo tutta la catena di approvvigionamento, anche nelle fasi di smaltimento e riciclo, per impedire la contaminazione dei flussi di rifiuti o avviare una decontaminazione mirata. Detto ciò, le conclusioni a cui questo studio secondario è giunto sostengono che la trasparenza sulla presenza di sostanze tossiche
19 “Study for the strategy for a non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme - Final Report”,
aprile 2017, Executive summary, The role of chemicals in modern society and the regulatory challenge, pag. 10, consultato in data 21 ottobre 2019, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89fbbb74-969c-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en.
17 negli articoli debba essere aumentata nelle catene di approvvigionamento e per le Autorità, al fine di ottenere una panoramica del mercato20.
Rispetto alla tematica della sostituzione delle substances of very high concern (SVHC) nei prodotti, nel sotto – studio specifico su questo argomento si sottolinea come questa procedura vada avanti molto lentamente. In molti dei casi in cui la sostituzione è stata fatta, i produttori hanno usato una sostanza per struttura e proprietà simile e, quindi, che pone rischi simili per la salute umana e l'ambiente, ma meno studiata e regolamentata. Viene poi sottolineato come le misure per la transizione verso un ambiente atossico potrebbero basarsi su: strumenti economici; una migliore applicazione della normativa vigente e il potenziamento dei programmi di monitoraggio21.
Ultimo dei sotto – studi di nostro interesse è quello relativo ad un programma di sviluppo di nuove sostanze non o meno tossiche. Si riscontra una generale esitazione all'utilizzo di nuove sostanze non o meno tossiche a causa della paura dei costi nascosti e di un blocco della corrente situazione produttiva, così come vi sarebbe la necessità di identificare nuovi fornitori. Servono anche l’opportunità e la capacità di comunicare e collaborare, soprattutto laddove le alternative non esistono ancora. Inoltre, vi è una generale mancanza di consapevolezza dei benefici derivanti dall'uso di nuove sostanze non tossiche, ma anche incertezze economiche relative al loro uso. Pertanto, potrebbe integrarsi nella futura strategia per un ambiente non tossico un programma a sostegno specifico della ricerca e dello sviluppo di nuove sostanze non o meno tossiche. Questo programma dovrebbe includere anche attività volte a migliorare l'ambiente di lavoro e la disponibilità a innovare, ad esempio fornendo orientamenti a livello politico, sensibilizzando, migliorando l'istruzione e sostenendo il collegamento degli attori rilevanti22.
Dalla disamina degli aspetti più rilevanti contenuti nel report finale, pare evidente come le materie analizzate forniscano numerosi spunti di riflessione anche per aspetti fondamentali dell’argomento interface chemical – product – waste, come la sostituzione, l’esclusione dai
20 “Study for the strategy for a non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme - Final Report”,
aprile 2017, Executive summary, Chemicals in products (articles) and non-toxic material cycles (sub-study b), pag. 11, consultato in data 21 ottobre 2019, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89fbbb74-969c-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en.
21 “Study for the strategy for a non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme - Final Report”,
aprile 2017, Executive summary, Substitution, including grouping of chemicals & measures to support substitution
(sub-study a), pag. 15, consultato in data 21 ottobre 2019, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89fbbb74-969c-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en.
22 “Study for the strategy for a non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme - Final Report”,
aprile 2017, Executive summary, Programme on the development of new, non/less toxic substances (sub-study f), pag. 17, consultato in data 21 ottobre 2019, URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/89fbbb74-969c-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en.
18 rifiuti di sostanze pericolose per permetterne il riciclo o l’incentivo alla ricerca e all’utilizzo di sostanze non o meno pericolose. Infatti, dopotutto, come sostenuto dalla Commissione, la valutazione dell'interazione tra sostanze chimiche – prodotti – rifiuti insieme a questo studio contribuiranno a costituire la base analitica della strategia per un ambiente non tossico23.
2.3. La strategia europea sulle plastiche: COM(2018) 28
Come già ricordato, tra le azioni previste nella comunicazione “L’anello mancante” del 2015 era compresa l’adozione di una strategia specifica sulle plastiche che è stata pubblicata il 16 gennaio 2018, insieme alla comunicazione sull’interface.
La COM(2018) 28 prevede 50 azioni concrete da adottare per migliorare il modo in cui la plastica viene prodotta, usata e smaltita, al fine di incentivare un approccio più “circolare” che permetta di minimizzare i danni ambientali e di cogliere i vantaggi economici. Vi è dunque un duplice obiettivo, tutelare in primis l’ambiente, cercando però di porre le basi per una nuova economia delle materie plastiche, in cui l’eco – progettazione e sistemi di produzione innovativi favoriscano il riutilizzo, la riparazione e il riciclo. La Commissione ha anche adottato un quadro di monitoraggio, condotto attraverso una serie di dieci indicatori che coprono tutte le fasi del ciclo di vita, che servirà a misurare i progressi nella transizione verso un'economia circolare a livello nazionale ed europeo24.
Tra gli obiettivi vi è l’intenzione di rendere il riciclo redditizio per le imprese tramite lo sviluppo di nuove norme sugli imballaggi. L’idea è che, così facendo, la riciclabilità delle materie plastiche utilizzate sul mercato possa migliorare e possa accrescere la domanda di contenuto di plastica riciclata. Inoltre, aumentando la quantità di plastica raccolta, sarà necessario realizzare impianti di riciclo perfezionati e con una capacità maggiore, oltre a un sistema che migliori e standardizzi la raccolta differenziata e lo smistamento dei rifiuti in tutta Europa. Conseguenza di ciò, secondo quanto sostenuto nella strategia, sarebbe il risparmio di circa un centinaio di euro per tonnellata di plastica raccolta e la creazione di valore aggiunto per le industrie che producono plastiche, diventando più competitive e resilienti. Inoltre, la Commissione sta avviando una campagna per favorire l'assunzione di impegni a livello
23 Commissione europea, consultato in data 21 ottobre 2019, URL:
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/non-toxic/index_en.htm.
24 Comunicazione CE del 16 gennaio 2018, “Strategia europea per la plastica nell'economia circolare”,
Introduzione, pag. 1, consultato in data 21 ottobre 2019, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN.
19 comunitario al fine di garantire che, entro il 2025, 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata vengano utilizzati per la realizzazione di nuovi prodotti immessi sul mercato. Per raggiungere questo obiettivo la Commissione ha proposto la Circular Plastics Alliance, di cui si è precedentemente parlato e di cui Versalis fa parte25.
Per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti di plastica, dopo la riduzione significativa dell'uso di sacchetti di plastica, ottenuta in diversi Stati membri attraverso l’applicazione delle normative europee, l’intenzione della Commissione è quella di concentrarsi sui prodotti in plastica monouso, sugli attrezzi da pesca e sulle microplastiche e di stabilire l'etichettatura delle plastiche biodegradabili e compostabili26.
Proprio per dar seguito a quanto appena detto, nel giugno di quest’anno è entrata in vigore la direttiva n. 2019/904/UE o meglio nota come direttiva SUP (Single Use Plastics), che impone la messa al bando o la limitazione al consumo di alcuni prodotti monouso in plastica. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro due anni e da quel momento sarà bandita la vendita di: bastoncini cotonati; posate, piatti e cannucce; aste da attaccare a sostegno dei palloncini; contenitori per alimenti in polistirene espanso, come le scatole destinate al consumo sul posto o da asporto, come quelli consumati, generalmente, direttamente dal recipiente, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food, o per altri pasti pronti per il consumo immediato; contenitori e tazze per bevande in polistirene espanso insieme ai tappi e coperchi; prodotti in plastica oxo-degradabile27. Invece, le bottiglie in plastica saranno ammesse in commercio, ma solo se dotate di tappi o chiusure solidali con il contenitore28. A differenza di quanto si potrebbe pensare, la direttiva pone il veto anche all’utilizzo degli articoli in plastica monouso biodegradabili o in bioplastica, infatti nella strategia si sottolinea come “la maggior parte della
plastica etichettata come biodegradabile generalmente si degrada in presenza di condizioni specifiche, che non sempre si presentano nell’ambiente naturale, e quindi può in ogni caso danneggiare gli ecosistemi”29. Inoltre, la direttiva ha esteso l’applicazione della responsabilità
25 Comunicazione CE del 16 gennaio 2018, “Strategia europea per la plastica nell'economia circolare”, 4.1
Migliorare gli aspetti economici e la qualità del riciclaggio della plastica, pag. 8, consultato in data 21 ottobre 2019, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN.
26 Comunicazione CE del 16 gennaio 2018, “Strategia europea per la plastica nell'economia circolare”, 4.2
Arginare i rifiuti di plastica e il loro abbandono nell'ambiente, consultato in data 21 ottobre 2019, pag. 12, URL:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN.
27 Direttiva n. 2019/204/UE, art. 4 e Allegato Parte B. 28 Direttiva n. 2019/204/UE, art. 6.
29 Comunicazione CE del 16 gennaio 2018, “Strategia europea per la plastica nell'economia circolare”, 4.2
Arginare i rifiuti di plastica e il loro abbandono nell'ambiente, Istituzione di un quadro normativo chiaro per la plastica con proprietà biodegradabili, pag. 14, consultato in data 22 ottobre 2019, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN.
20 estesa del produttore ad altri prodotti in plastica, come filtri di sigarette e reti da pesca30. Sono anche stati fissati dei target di raccolta e riciclo molto sfidanti per le bottiglie. Agli Stati membri è imposto l’obbligo di raccogliere il 90% di quanto immesso al consumo entro il 2029, con l’obiettivo intermedio del 77% entro il 2025. Inoltre, a partire dal 2025, le bottiglie in PET dovranno contenere un minimo del 25% di materiale riciclato, il 30% nel 203031. Viene anche stabilita l’introduzione di un’etichettatura obbligatoria per rendere cosciente il consumatore dell'impatto ambientale negativo dell’abbandono in ambiente ed i modi di corretto smaltimento di prodotti come filtri di sigaretta, bicchieri di plastica, salviette umidificate e assorbenti32.
Altro obiettivo che la strategia sulle plastiche si propone è di fermare la dispersione di rifiuti in mare, attraverso la previsione di misure in grado di garantire che i rifiuti prodotti a bordo di imbarcazioni o che vengono raccolti in mare non siano abbandonati, ma riportati a terra per essere gestiti in maniera corretta33. Sempre a giugno 2019, per fare ciò, è stata adottata una direttiva sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti34.
Stando a quanto stabilito nel testo di questa comunicazione, la Commissione predisporrà 100 milioni di EUR di finanziamenti per far sì che: sia incentivato lo sviluppo di materiali plastici innovativi e più riciclabili; siano messi a punto processi di riciclo più efficienti che permettano di tracciare e rimuovere le sostanze pericolose e i contaminanti dalle materie plastiche riciclate35.
30 Direttiva n. 2019/204/UE, art. 8. 31 Direttiva n. 2019/204/UE, art. 9. 32 Direttiva n. 2019/204/UE, art. 7.
33 Comunicazione CE del 16 gennaio 2018, “Strategia europea per la plastica nell'economia circolare”, 4.2
Arginare i rifiuti di plastica e il loro abbandono nell'ambiente, Prevenire l'inquinamento da rifiuti di plastica, pag. 13, consultato in data 22 ottobre 2019, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN.
34 Direttiva n. 2019/883/UE.
35 Comunicazione CE del 16 gennaio 2018, “Strategia europea per la plastica nell'economia circolare”, 4.3.
Orientare l'innovazione e gli investimenti verso le soluzioni circolari, pag. 16, consultato in data 22 ottobre 2019, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN.
21 3. Le normative di riferimento sulle sostanze chimiche, sui prodotti e sui rifiuti
In questa parte di lavoro si proverà ad analizzare le più importanti normative che riguardano le sostanze chimiche ed i prodotti, ossia il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, e il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), e i rifiuti, ovvero la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE.
3.1. Il regolamento CE n. 1907/2006 (noto come regolamento “REACH”)
Il regolamento CE n. 1907/2006, noto come “REACH” dall’acronimo Registration,
Evaluation, Authorisation of Chemicals, norma la fabbricazione, l'importazione, l'immissione
sul mercato e l'uso di tutte le sostanze chimiche in quanto tali ed in quanto componenti di miscele ed articoli, con l’obiettivo di “assicurare un elevato livello di protezione della salute
umana e dell'ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione” 36. L’entrata in vigore di questo regolamento ha segnato una rivoluzione rispetto al precedente quadro normativo, ha infatti introdotto il principio secondo cui spetta all’industria la responsabilità di gestire i rischi e di fornire informazioni sulla sicurezza delle sostanze chimiche che produce, utilizza o immette sul mercato37.
Con il regolamento è stata istituita l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), il cui compito è supportare gli Stati membri e la Commissione europea nell’attuazione di tutti i compiti di natura tecnica e scientifica previsti dal REACH. L’Agenzia è organizzata in Comitati con diverse competenze, i principali sono:
• il Comitato RAC (Risk Assessment Committee) che si occupa di valutare e determinare il livello di rischio delle sostanze maggiormente pericolose;
36 Regolamento CE n. 1907/2006, Capo 1, Finalità, portata e ambito d'applicazione, art. 1, Finalità e portata. 37 “REACH Helpdesk Servizio nazionale di assistenza alle imprese”, Cos’è il REACH, REACH in breve, Ministero
dello Sviluppo Economico, consultato in data 28 ottobre 2019, URL: https://reach.mise.gov.it/cos-e-reach/reach-in-breve.
22 • il Comitato SEAC (Socio - Economic Analysis Committee) per l'analisi socioeconomica, il cui compito è esprimere pareri sull’impatto socioeconomico di alcune procedure previste dal regolamento, come la restrizione e l’autorizzazione; • il Comitato MSC (Member State Committee), composto da un rappresentante per ogni Stato membro, il quale ha molteplici ruoli in relazione alle varie procedure previste dal REACH, come la valutazione, l’autorizzazione e le proposte finalizzate all’identificazione delle SVHC, sostanze estremamente preoccupanti.
Tra le principali competenze dell’Agenzia va sicuramente ricordata quella di mantenere aggiornata la Banca dati europea sulle sostanze registrate, la registrazione è un dovere dei produttori e importatori di cui si parlerà a breve, così da permettere l'accesso del pubblico alle informazioni relative ai pericoli, agli usi e alle caratteristiche chimico – fisiche delle sostanze38. Il regolamento prevede quattro processi principali, ossia la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Il processo di registrazione, previsto dal Titolo II del REACH, dispone per i fabbricanti e gli importatori di sostanze39 chimiche, anche se componenti di miscele40 e, in alcuni casi, se contenute in articoli41, in quantità superiori ad una tonnellata all’anno e anche se non pericolose, l’obbligo di: fornire all’ECHA le informazioni necessarie alla definizione delle caratteristiche delle sostanze e, in assenza dei dati necessari, di eseguire test sperimentali atti a caratterizzare le proprietà chimico – fisiche, tossicologiche ed (eco)tossicologiche delle stesse. I dati vengono presentati all’Agenzia tramite il fascicolo di registrazione42.
Il Titolo VI norma invece il processo di valutazione, ossia l’attività di controllo condotta dall’ECHA, al fine di verificare la conformità e la qualità dei fascicoli di registrazione presentati
38 “REACH - Prodotti Chimici: informiamo i cittadini”, Reach in sintesi, Governo italiano, consultato in data 28
ottobre 2019, URL: https://www.reach.gov.it/reach-sintesi.
39 Regolamento CE n. 1907/2006, Capo 2, Definizioni e disposizione generale, art. 3, Definizioni: «Sostanza: un
elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione».
40 Regolamento CE n. 1907/2006, Capo 2, Definizioni e disposizione generale, art. 3, Definizioni: «Miscela: una
miscela o una soluzione composta di due o più sostanze».
41 Regolamento CE n. 1907/2006, Capo 2, Definizioni e disposizione generale, art. 3, Definizioni: «Articolo: un
oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica».
42 “REACH Helpdesk Servizio nazionale di assistenza alle imprese”, Cos’è il REACH, REACH in breve, Ministero
dello Sviluppo Economico, consultato in data 28 ottobre 2019, URL: https://reach.mise.gov.it/cos-e-reach/reach-in-breve.
23 dagli obbligati a registrare le sostanze, così da poter comprendere se i rischi per la salute umana e per l’ambiente siano effettivamente controllati e contenuti in maniera adeguata43.
Se l’ECHA o uno Stato membro sono dell’idea che una sostanza possa comportare un rischio, per la salute o per l’ambiente, possono predisporre un fascicolo conformemente a quanto prescritto dall’Allegato XV. Dopo di ché, l’Agenzia avvia una consultazione pubblica degli Stati membri e delle parti interessate, al termine della quale la sostanza potrebbe essere inserita in Candidate List, l’elenco di tutte quelle sostanze che sono state identificate come estremamente preoccupanti (SVHC). Rientrano in questa lista le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) e gli interferenti endocrini (IE), ai sensi dell’articolo 57 del regolamento.
Con il processo di autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VII del REACH, se una determinata sostanza risultasse rispondere alle caratteristiche suddette e, quindi, si dimostrasse essere una SVHC, potrebbe esser inserita nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del regolamento CE n. 1907/2006) e, di conseguenza, sarà utilizzabile solo per usi specifici e controllati, ovvero solo quelli autorizzati dall’ECHA su richiesta presentata dall’interessato all’Agenzia.
Ultimo dei processi è quello di restrizione, previsto dal Titolo VIII, che illustra le modalità d’inserimento di una sostanza, presente in Candidate List, nell’elenco delle sostanze soggette a restrizione (Allegato XVII), tenendo conto di informazioni di natura socioeconomica. I Comitati RAC e SEAC, dopo aver esaminato i fascicoli, formulano i propri pareri sulle proposte di restrizione e l’ECHA provvede a pubblicarli e sottoporli alla Commissione, alla quale spetta la decisione finale sull’adozione o sulla modifica delle restrizioni. Nell’Allegato XVII, oltre che alle sostanze soggette a restrizione, sono anche specificate le condizioni di tali restrizioni. Le restrizioni si applicano alle sostanze in quanto tali, in quanto componenti di miscele o in quanto contenute in articoli e possono riguardare la fabbricazione, l’immissione sul mercato o alcuni usi44.
43 “REACH Helpdesk Servizio nazionale di assistenza alle imprese”, Cos’è il REACH, REACH in breve, Ministero
dello Sviluppo Economico, consultato in data 28 ottobre 2019, URL: https://reach.mise.gov.it/cos-e-reach/reach-in-breve.
44 Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE) – Confindustria, Servizi, Ambiente e
Energia, Legislazione ambientale, REACH, consultato in data 28 ottobre 2019, URL:
24 Una delle disposizioni previste dal REACH e rilevante per i nostri scopi è sicuramente l’obbligo di diffusione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento che viene attuato con la trasmissione, da parte del fornitore di una sostanza o miscela al destinatario, della Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), ai sensi dell’articolo 31, Titolo IV. Per fornitore si intende “ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una
sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela”, per
destinatario, invece, si intende “un utilizzatore a valle o un distributore a cui viene fornita una
sostanza o una miscela” 45. La SDS deve contenere informazioni sulle proprietà e sui pericoli della sostanza, istruzioni per la manipolazione, lo smaltimento e il trasporto e misure di pronto soccorso, antincendio e di controllo dell'esposizione. La scheda va fornita agli utilizzatori a valle per le sostanze o miscele classificate come pericolose ai sensi del regolamento CLP, per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o per quelle molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) e per le sostanze SVHC, mentre, nei casi di miscele contenenti sostanze pericolose, la SDS va fornita su richiesta degli utilizzatori a valle o distributori. Se una sostanza è fabbricata o importata in quantitativi superiori alle dieci tonnellate/anno è necessario predisporre anche un Report sulla sicurezza chimica (CSR – Chemical Safety Report) da allegare al fascicolo di registrazione. In aggiunta a quanto appena detto, in questo caso, nelle SDS devono essere inclusi gli scenari d’esposizione della sostanza che forniscono informazioni su come controllare i rischi dovuti all'esposizione dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente durante l'uso.
Qualora divenissero disponibili nuove informazioni sui pericoli o in merito alla necessità di adottare misure di gestione dei rischi più severe, le SDS devono essere aggiornate tempestivamente. Inoltre, gli utilizzatori a valle destinatari di una SDS devono individuare e mettere in atto misure adeguate a controllare i rischi. Nel regolamento è anche previsto un invito ai fornitori e ai destinatari delle SDS di verificare che tutte le informazioni obbligatorie devono essere in esse indicati. Per questo motivo l’ECHA e le Autorità hanno sviluppato una lista di controllo disponibile alla consultazione, così da facilitare la verifica della corretta compilazione delle Schede46.
Oltre ai produttori ed agli importatori di sostanze, miscele operanti nello Spazio Economico Europeo, altri soggetti sottoposti ad obblighi da parte del regolamento REACH sono i fornitori
45 Regolamento CE n. 1907/2006, Capo 2, Definizioni e disposizione generale, art. 3, Definizioni.
46 Agenzia europea per le sostanze chimiche, Legislazione , REACH, Comunicazione nella catena di
approvvigionamento, Extended safety data sheets, consultato in data 28 ottobre 2019, URL:
25 ed importatori di un articolo, gli utilizzatori a valle ed i distributori. Queste due ultime figure hanno per lo più obblighi di comunicazione su come la sostanza vada gestita in sicurezza e sulla sua eventuale pericolosità47. Invece, il fornitore ed importatore di un articolo ha l’obbligo di:
• registrare le sostanze rilasciate intenzionalmente dagli articoli, qualora i quantitativi rilasciati, contenuti negli articoli prodotti/importati, superino la soglia di una tonnellata/anno e se non registrate per quell’uso specifico dal produttore della sostanza, secondo quanto stabilito dall’ art. 7 REACH;
• notificare all'ECHA la presenza nell’articolo di una sostanza inserita in Candidate
List se la sua concentrazione è superiore allo 0,1% peso/peso e anche nel caso in
cui sia contenuta negli articoli in quantità complessivamente superiori ad una tonnellata/anno per produttore o importatore, ai sensi dell’art. 7 del regolamento; • comunicare ai clienti ed ai consumatori su richiesta, le informazioni sull’uso sicuro
della sostanza, qualora si tratti di una sostanza in Candidate List e se presente nell’articolo in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso, ai sensi dell’art. 33; • verificare che nessuna sostanza contenuta nell'articolo sia soggetta alla procedura
di restrizione per quell’uso specifico48.
Come sottolineato nella parte introduttiva di questo paragrafo, uno degli obiettivi del regolamento REACH è quello di riuscire a stimolare l’innovazione e migliorare le competitività dell’industria europea sui mercati internazionali. Invece, per dare attuazione all’altro obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente al meglio, attraverso le procedure previste in questa norma, si vuol anche incentivare la sostituzione delle sostanze pericolose con altre più sicure.
3.2. Il regolamento CE n. 1272/2008 (noto come regolamento “CLP”)
La seconda normativa coinvolta nella tematica che si sta affrontando è il regolamento CE n. 1272 del 2008 sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele, noto anche con la sigla “CLP” (Classification, Labelling and Packaging). Gli obiettivi di tale regolamento sono di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e
47 “REACH Helpdesk Servizio nazionale di assistenza alle imprese”, Cos’è il REACH, REACH in breve, Ministero
dello Sviluppo Economico, consultato in data 28 ottobre 2019, URL: https://reach.mise.gov.it/cos-e-reach/reach-in-breve.
48 “REACH Helpdesk Servizio nazionale di assistenza alle imprese”, Adempimenti per le imprese, Ruoli e
Responsabilità, Ministero dello Sviluppo Economico, consultato in data 28 ottobre 2019,