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C APITOLO IV: I L MARCHIO COLLETTIVO NELL ’ AGROALIMENTARE

IV.6 I L MARCHIO GEOGRAFICO E IL MARCHIO GEOGRAFICO COLLETTIVO

Il fattore caratterizzante tale marchio è la funzione svolta che, oltre ad essere distintiva, è prettamente di certificazione in quanto è capace di assicurare l'origine, la natura e la qualità di determinati prodotti e servizi (art. 11 c.p.i. e art. 64 reg. n. 40/1994).

Il marchio collettivo rappresenta uno strumento privatistico la cui titolarità spetta ad un’organizzazione a cui fanno capo più imprese aderenti.

Il marchio collettivo trova funzione caratterizzante, in quanto esplica una funzione di garanzia, prima ancora che distintiva, assicurando la qualità del prodotto e quindi, conseguentemente, differenziando i produttori all’ente detentore del marchio.

Dall’apparato normativo si evince la funzione del marchio collettivo che si rinviene nella certificazione che il marchio esplica, la cui rilevanza è racchiusa nelle norme di struttura del marchio stesso; la norma mette in luce la dissociazione tra la titolarità del segno e il suo utilizzo che richiama garanzia e specifiche qualità del prodotto di cui è portatore.

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In sede di registrazione, deve essere depositato un documento che individua le regole concernenti le condizioni di uso del marchio collettivo, il quale assolve la funzione di uniformare la produzione delle imprese aderenti e, quindi, anche la rispondenza ad un determinato standard qualitativo; da ciò deriva che l'ente rappresenta il soggetto chiave per garantire l'effettiva corrispondenza dei beni alle caratteristiche indicate nel regolamento, attraverso i controlli, gli obblighi contenuti nel disciplinare e l'applicazione delle sanzioni.

Il rispetto del disciplinare risulta essenziale nell'interesse della concorrenza sul mercato tra i produttori, in quanto allinea i prodotti marcati ai parametri qualitativi previsti distinguendo questi dagli altri e garantendo ai consumatori un messaggio di sicurezza qualitativa che si riflette in tutti i prodotti marcati.

Necessario è prevedere un momento di verifica della conformità del prodotto agroalimentare al disciplinare durante le fasi della produzione, che si attua attraverso la certificazione, attestata da parte di soggetti terzi, mediante il riconoscimento una previo controllo del diritto di utilizzare il marchio, che si materializzi attraverso il simbolo comunicato al consumatore, il quale attesta la verifica effettuata sull'impresa e la rispondenza nel prodotto della qualità che oggettivamente esprime il marchio sulla base dei parametri indicati nel disciplinare.

Il soggetto titolare dei .diritti di esclusiva, la cui struttura giuridica non è sottoposta a particolari limitazioni, in quanto l'art. 64, § 1, reg. n. 40/1994, individua in persone giuridiche di diritto pubblico, associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, o di commercianti, purché diano vita ad un centro di imputazione di rapporti giuridici distinti dalle imprese partecipanti, e gli utilizzatori sono tutelati dall’ente che ha richiesto la registrazione mediante la partecipazione ad esso, giacché è la partecipazione che individua i titolari del diritto d’uso.

L’ampiezza della tutela secondo quanto dettato dalla norma (art. 11, 1° co., c.p.i.), riferisce il segno ad uno specifico prodotto e non all’attività produttiva di una determinata impresa, con la conseguenza che la protezione accordata è circoscritta ai prodotti specificatamente contraddistinti, e non a quelli, pur affini, prodotti dalla medesima impresa ma non marcati; ciò peraltro risponde alla tutela sottesa al marchio collettivo che, a differenza di quello individuale, non è calibrata solo sulla salvaguardia degli interessi del titolare né ha interesse a destinare il marchio a produzioni diverse ma è ampiamente indirizzata ai destinatari del messaggio veicolato dal marchio.

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Nel settore agricolo il ricorso ai marchi collettivi è frequente come risposta alle regole concorrenziali, caratterizzate dall'omogeneità dei prodotti e dalle caratteristiche dell'offerta, nonché dalle particolari regole di formazione del prezzo dei prodotti, cui, viceversa, si frappone una domanda che cerca garanzie di qualità e, seppur in misura minore, una specialità del prodotto assicurato in modo veritiero e trasparente.

Il marchio collettivo può essere anche diretto a contraddistinguere prodotti di una serie plurima di produttori di una specifica località, desinandone la provenienza geografica e garantendo così il consumatore circa l’origine del prodotto (art 11, 4° co., c. p. i. art 64 § 2, reg. n 40/1994).

Il diritto comunitario e quello interno escludono la validità di marchi, in quanto privi di capacità distintiva (art 13 1° co., c p i), costituiti da espressioni che possono servire a designare la provenienza geografica del prodotto o l’utilizzo del toponimo da parte dei produttori della zona, in quanto il legislatore comunitario ha previsto a tal fine appositi strumenti giuridici quali le Dop e le IGP, per designare prodotti peculiari provenienti da specifiche aree geografiche.

Tuttavia, in deroga al divieto citato, ai marchi collettivi e concessa tale facoltà al fine di comunicare con il segno l'origine geografica di tali prodotti; attraverso il marchio collettivo geografico si persegue l’obiettivo di assicurare che intere categorie di prodotti, pur facenti capo a differenti produttori ma accomunati dall’origine territoriale, possiedono, in virtù della area geografica di origine, specifiche ed omogenee proprietà organolettiche.

L’impianto normativo mette in luce una duplice natura del marchio collettivo che si declina nello strumento privatistico della concorrenza, il cui uso consente l'impiego in via esclusiva a taluni imprenditori e nell’espressione di una forte rilevanza pubblicistica in ragione della tutela del consumatore destinatario della garanzia conferita dalla certezza di “origine natura e qualità di determinati prodotti”.

Il marchio collettivo geografico, secondo alcune dottrine, è visto quale elemento di attenuazione della funzione distintiva propria dello strumento privatistico per diventare espressione della funzione pubblicistica data dal perseguimento di un interesse generale delle imprese e dei consumatori, con riferimento all’indicazione della provenienza accompagnata dalla relativa caratterizzazione del prodotto.

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