RASSEGNA DI MASSIME DI GIURISPRUDENZA
D. LGS 28/2010 1 LA CORTE COSTITUZIONALE.
3. LA GIURISPRUDENZA DI MERITO 1 EFFETTIVITA’ DELLA MEDIAZIONE.
3.2. MEDIAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO, DI OPPOSIZIONE A D.I E CONVALIDA DI SFRATTO.
Tribunale Firenze 13 ottobre 2016
Nel caso di mediazione disposta nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 5, comma 2 d.lg. n. 28/2010, come novellato dal d.l. n. 69/13, conv. nella l. 98/13, e così come nella affine materia del giudizio di primo grado nella opposizione a decreto ingiuntivo, la locuzione "improcedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello", non può che intendersi nel senso di improcedibilità dell'appello, ovvero dell'opposizione a D.I., con le indicate conseguenze di legge.
Tribunale Pavia 26 settembre 2016
Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, a differenza di quanto statuito dalla S.C. con sentenza 3 dicembre 2015 n. 24629, secondo cui è a carico dell’opponente l’onere dell’avvio della mediazione, pena il consolidamento e il passaggio in giudicato del decreto opposto, si ritiene necessario uno spazio di discrezionalità affinché il giudice possa valutare, caso per caso, quale parte debba essere onerata dell’avvio della mediazione.
Tribunale Vasto 30 maggio 2016
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lg. n. 28/10 grava sulla parte opponente. La mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l'incontrovertibilità tipica del giudicato.
Tribunale Rimini 24 maggio 2016
L’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010 ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto i contratti locativi, l’esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto, prevedendo altresì che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest’ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l’avvio del procedimento in parola. Tale termine ha natura perentoria in quanto la sanzione prevista dalla legge per la sua inosservanza consiste nella improcedibilità della domanda; stante, quindi, la gravità della sanzione non può ritenersi altrimenti ordinatorio il termine assegnato.
Tribunale Cosenza 5 maggio 2016
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione grava sulla parte opponente poiché l’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 deve essere interpretato
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in conformità alla sua ratio, e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre. Tale opzione ermeneutica riposa sulla considerazione che la citata norma è stata costruita in funzione deflattiva e pertanto va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dunque dell’efficienza processuale. In questa prospettiva, la disposizione in esame, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira, per così dire, a rendere il processo l’estrema ratio cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse. Quindi l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo ed ha il potere di iniziare il processo.
Tribunale Verbania 22 marzo 2016
In caso di mancata attivazione della mediazione in procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’improcedibilità prevista dal d.lgs. n. 28/2010 non va a colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria, bensì l’opposizione stessa, con il corollario del passaggio in giudicato del relativo decreto ingiuntivo.
Tribunale Napoli sez. IX 21 marzo 2016 n. 3738
Nel procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo e tale improcedibilità travolge non la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo ma l'opposizione ad essa.
Tribunale Trento 23 febbraio 2016 n. 177
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente, poiché l'art. 5 d.lg. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua "ratio" e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre.
Tribunale Firenze sez. II 15 febbraio 2016
In tema di mediazione obbligatoria, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la mediazione dopo i provvedimenti ex artt. 642 e 649 cod. proc. civ. grava sulla parte opposta. Quest’ultima infatti è quella che ha deciso di portare in giudizio il proprio conflitto per la tutela di un suo diritto; ed è questa parte per prima che deve riflettere sulla possibilità di una più adeguata soddisfazione dei suoi interessi nel caso concreto attraverso strumenti più informali e duttili, o attraverso la ricomposizione di un rapporto di natura personale o commerciale. In altri termini, una volta esaurita la fase urgente – attraverso i provvedimenti interinali ex artt. 648 e 649 cod. proc. civ. – non vi è motivo per discostarsi dalla ricostruzione generale: chi intende agire in giudizio è onerato dell’avvio della mediazione, dunque è l’opposto che è attore, portatore del diritto o dell’interesse che ritiene compresso.
Tribunale Busto Arsizio sez. III 03 febbraio 2016 n. 199
Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di attivare la procedura di mediazione incombe sul creditore opposto atteso che egli riveste la natura di parte attrice; il mancato
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perfezionamento di tale condizione di procedibilità comporta l'improcedibilità non già dell'opposizione bensì della domanda monitoria.
Corte appello Firenze 29 gennaio 2016 n. 103
In materia di convalida di sfratto, il tentativo di mediazione, (art. 5, comma 4, d.lgs. n. 28 del 2010), è condizione di procedibilità dopo la pronuncia dei provvedimenti adottati nella fase sommaria, dovendosi ritenere esperibile solo dopo il mutamento del rito disposto all'udienza ex art. 667 c.p.c. e, quindi, anche dopo la pronuncia dei provvedimenti previsti dagli artt. 665 e 666 c.p.c. e per il giudizio a cognizione piena derivato dalla opposizione e dal successivo mutamento del rito. L'avvio del procedimento di mediazione, grava sulla parte, all'esito del mutamento del rito e, di conseguenza, la verifica di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 è fatta solo all'udienza fissata ex art. 667 c.p.c..
Tribunale Monza sez. I 21 gennaio 2016 n. 156
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento della mediazione non importa revoca del decreto stesso, ma incide esclusivamente sul procedimento di opposizione da dichiararsi improcedibile (con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto).
Tribunale Reggio Emilia sez. II 21 gennaio 2016
Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, gravata dell’onere di esperire il tentativo di mediazione è parte opponente (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevato che parte opponente non aveva iniziato la mediazione nel termine indicato nell’ordinanza di rinvio, ha dichiarato improcedibile l'opposizione, e, per l’effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, con consequenziale condanna della stessa parte opponente a rifondere alla controparte le spese di lite).
Tribunale Firenze sez. III 17 gennaio 2016
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 4, lett. a), d.lg. n. 28 del 2010 grava, in stretta coerenza col principio della domanda, sul creditore opposto, ossia sull’“attore sostanziale” del giudizio proposto ai sensi dell'art. 645 c.p.c. Rispetto ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la procedura di mediazione grava sull'opposto (attore in senso sostanziale), pena, in caso di inerzia, la declaratoria di improcedibilità della domanda che, per la particolarità del procedimento di ingiunzione, comporta la revoca del titolo monitorio.
Tribunale Bologna sez. II 17 novembre 2015 n. 21324
L'espressione "condizione di procedibilità della domanda" di cui al decreto legislativo 28/2010 va correttamente intesa con riferimento: alla domanda di accertamento negativo del diritto al rilascio proposta dall'intimato-opponente; alle ulteriori domande (diverse da quella originaria di condanna al rilascio stante l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore) proposte dal locatore e/o dall'intimato (essenzialmente pagamento somme). Tali domande restano travolte dalla pronuncia di improcedibilità del giudizio di opposizione proposta dall'intimato; e ciò in quanto non risultano sorrette da una pronuncia in sede di procedimento di convalida, che sia idonea a sopravvivere nella fase a cognizione piena. Invece l'ordinanza di rilascio, non impugnabile e idonea
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alla stabilizzazione, non risulta intaccata dalla pronuncia di improcedibilità (anche perché essa è definita non impugnabile dall'articolo 665 c.p.c., e quindi non è neppure modificabile-revocabile). Identica sorte avrebbe l'ordinanza di rilascio, in caso di declaratoria di estinzione del giudizio a cognizione piena.
Tribunale Modena sez. I 29 settembre 2015
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di procedere alla mediazione va posto a carico dell’opponente, trattandosi dell’unico soggetto interessato a coltivare il giudizio di opposizione.
Tribunale Chieti 08 settembre 2015 n. 492
In materia di rapporti bancari non è improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per omesso
esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio da parte dei garanti (nelle specie: la domanda di mediazione era stata presentata dalle altre parti) nonché per mancata comparizione personale di tutte le parti opponenti dinanzi al mediatore (nella specie: era presente il loro procuratore).
Tribunale Nola, 24 febbraio 2015
In tema di procedimento di mediazione, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, deve individuarsi nell’opponente il soggetto su cui grava l’onere di coltivare il giudizio e, quindi, anche gli effetti pregiudizievoli di un’eventuale improcedibilità. Ne discende che, una volta dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione, il corollario giuridico di detta pronuncia non potrà che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Tale opzione ermeneutica, infatti, è quella che meglio si armonizza col contesto normativo in cui si inserisce il giudizio di opposizione e, in particolare, con il sistema di sanzioni previste dall’ordinamento a fronte dell’inattività del debitore ingiunto. Inoltre, ritenere che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo in capo all’ingiungente comporterebbe che, in contrasto con le regole processuali proprie del rito, si porrebbe in capo all’ingiungente opposto l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, con ciò contraddicendo la ratio del giudizio di opposizione che ha la propria peculiarità nel rimettere l’instaurazione del giudizio – e, quindi, la sottoposizione al vaglio del giudice della fondatezza del credito ingiunti – alla libera scelta del debitore.
Tribunale Bologna sez. 20 gennaio 2015
In tema di procedimento di mediazione, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul debitore opponente l’onere dell'avvio della mediazione. Infatti, è quest’ultimo, e non già l’opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione di un atto giurisdizionale (il decreto ingiuntivo, appunto) suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo.
Tribunale Ferrara 07 gennaio 2015
Il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta sia la revoca del decreto opposto per improcedibilità della domanda monitoria, sia l'improcedibilità dell'opposizione.
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L'onere di esperire il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore opposto, attore in senso sostanziale.
Tribunale Firenze sez. III 30 ottobre 2014
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mancata attivazione della parte opponente della mediazione delegata dal giudice ai sensi dell’art. 5 d.lg. 28/2010, comporta l’improcedibilità della opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto, ciò dovrà applicarsi non solo nei giudizi ex art. 645 c.p.c., ma ogni qualvolta il processo abbia già prodotto un provvedimento idoneo al giudicato ex art. 2909 c.c. (es. ordinanze ex art. 186 bis e ter c.p.c. ecc.).
Tribunale Modena 06 marzo 2012
Coerentemente con la ratio deflativa che lo ha ispirato, il d.lg. n. 28/2010 esclude il previo esperimento della mediazione finalizzata alla conciliazione per quei procedimenti a struttura processuale (eventualmente) bifasica, che potrebbero concludersi senza insorgenza di contrasti tra le parti e in modo consensuale, come il procedimento per convalida di sfratto il quale può terminare con pronunzia di ordinanza di convalida laddove il convenuto non compaia in udienza o comparendo non si opponga (art. 663 c.p.c.).
Tribunale Prato 18 luglio 2011
Nei procedimenti per ingiunzione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lg. 28/2010, la mediazione non è obbligatoria né nella fase di deposito del ricorso monitorio né in quella eventuale di opposizione: l'obbligo sorge nel momento in cui il giudice si è pronunciato in merito alla concessione e sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto.
3.3. PROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE.