• Non ci sono risultati.

La proposta si muove in due direzioni di semplificazione: la prima di totale eliminazione dei controlli tutori in fattispecie caratterizzate da scarso o nullo rischio per il patrimonio dell'incapace; la seconda di semplificazione del procedimento per le ipotesi in cui il controllo tutorio permanga.

Sotto il primo profilo, si propone di modificare gli artt. 320 (in materia di responsabilità genitoriale) e 374 (in materia di interdizione) del codice civile, affidando alla esclusiva responsabilità dei rappresentanti legali degli incapaci (genitori o tutore) la decisione di compiere accettazioni di eredità con beneficio di inventario (atto tra l'altro dovuto e non discrezionale), accettazioni di donazioni, stipula di locazioni infranovennali ed acquisto di beni con provvista fornita dai genitori o da terzi. Si tratta di atti tutti sostanzialmente a titolo gratuito, privi di rischio e statisticamente frequenti, e che pertanto impegnano inutilmente gli uffici giudiziari (cancellieri e giudici).

In sostanza si tratta di valorizzare la responsabilità dei soggetti titolari della responsabilità genitoriale o tutoria, cui (specie i primi) già l'ordinamento attribuisce un ben più pregnante ruolo di carattere personale nella vita dei minori; d'altra parte un mero esame sommario della giurisprudenza onoraria sul punto non consente di individuare precedenti negativi sul punto, a dimostrazione che - per gli atti in discorso - il controllo giudiziario è di fatto inesistente e si risolve in un mero passaggio burocratico, foriero di costi per l'utenza e di aggravio per la struttura giudiziaria.

Si propone altresì di semplificare la disciplina del conflitto di interessi, escludendolo con presunzioni

iuris et de iure in alcune fattispecie in cui il conflitto appare esclusivamente teorico ed insuscettibile

di danni per il patrimonio dell'incapace; nei casi indicati nel proposto ultimo comma dell'art. 320 c.c., infatti, la mera circostanza che l'esercente la responsabilità genitoriale intervenga, in nome e per conto del minore, alla stipula dell'atto esclude in radice il rischio che abbia inteso far prevalere un ipotetico interesse proprio su quello del minore.

Sotto il secondo profilo si propone la semplificazione delle procedure previste per l’autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione dei minori sottoposti a tutela e dei minori emancipati, la cui disciplina, in virtù del disposto dell’articolo 424 c.c., si applica, rispettivamente, anche alla tutela degli interdetti ed alla curatela degli inabilitati, sostituendosi al doppio passaggio “ parere del giudice tutelare- decreto del tribunale” la diretta autorizzazione del giudice tutelare. Tale proposta non solo risponde ad esigenze di maggiore celerità e semplificazione del procedimento, abbreviando i tempi di definizione delle istanze ed alleggerendo l’attività delle cancellerie e gli oneri per gli utenti della giustizia, ma corrisponde anche al nuovo ruolo che la funzione del giudice tutelare ha assunto con l’introduzione dell’amministrazione di sostegno, ruolo ben distante dalla vecchia figura del pretore in funzione di giudice tutelare. Le modifiche proposte, peraltro, rendono omogenea, in tema di autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione, la disciplina dell’interdizione rispetto a quella dell’amministrazione di sostegno. La legge 9 gennaio 2004, n. 6, infatti, già aveva previsto all’art. 411 c.c., che i provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli 375 e 376 c.c. fossero emessi

39

direttamente dal giudice tutelare. Di talché, sotto tale profilo, del tutto irragionevole appare la diversa disciplina in tema di tutela dei minori, degli interdetti, degli inabilitati, dei minori emancipati, per la quale è ancora oggi prevista l’autorizzazione del tribunale, previo parere del giudice tutelare.

Si propone, pertanto, in tal senso la modifica degli articoli: 320, 3° comma c.c., relativamente all’esercizio dell’impresa commerciale da parte del minore; 375 c.c., relativo al compimento degli atti di straordinaria amministrazione da parte del tutore del minore (norma applicabile anche al tutore dell’interdetto), con la consequenziale modifica dell’articolo 376 c.c., relativo alla determinazione delle modalità per la vendita dei beni e per il reimpiego del prezzo.

Analogamente, si è intervenuti modificando gli articoli 394 e 395 c.c., in tema di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione dei minori emancipati (norme applicabili anche alla curatela degli inabilitatati), l’art 397 c.c., in tema di autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale senza l’assistenza di un curatore da parte del minore emancipato; l’articolo 425 c.c., relativo all’esercizio dell’impresa da parte dell’inabilitato. Infine, in via di necessario coordinamento con le modifiche dinanzi esposte, si è intervenuti modificando l’articolo 45 delle disposizioni di attuazione del codice civile che prevede la reclamabilità avanti al tribunale dei provvedimenti del giudice tutelare.

Per completezza, la Commissione ritiene che le previsioni di cui agli articoli 372 e 373 del codice civile siano ormai obsolete e richiedono una diversa formulazione che tenga conto dell’evoluzione del mercato finanziario che consentirebbe di effettuare investimenti più redditizi e poco rischiosi valutandosi caso per caso la loro convenienza per il minore, sempre che il capitale investito rimanga intatto.

Proposta di modifiche alla legge notarile e al codice civile

La proposta aggiunge, rispetto a quanto contenuto dalla precedente, anche l’ulteriore modifica alla legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) che disciplina l'autonomo ius postulandi del Notaio in materia di ricorsi di volontaria giurisdizione, purché riguardanti la stipula di atti a lui affidati. Si prevede, in particolare, che, nei casi di presentazione del ricorso da parte del notaio, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta legge notarile, l’autorizzazione si intende rilasciata quando, entro il termine di quindici giorni dal deposito dell’istanza, la cancelleria non notifichi al Notaio - anche con mezzi telematici, nel rispetto della vigente normativa sul PCT, o comunque a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec pubblico di cui lo stesso è titolare, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - un provvedimento di diniego o sospensione del rilascio dell'autorizzazione richiesta. In tal modo si evita il protrarsi inutile del procedimento, con relativo lavoro di giudici e cancellerie, laddove il giudice stesso non ravvisi prima facie impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta, la cui astratta legittimità è stata peraltro già valutata dal pubblico ufficiale richiedente (che se ne assume le responsabilità previste dalla legge) e la cui responsabilità ricade comunque sull'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria, che deve presumersi agire dell'interesse del minore o dell'interdetto.

40

iII