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RASSEGNA DI MASSIME DI GIURISPRUDENZA

D. LGS 28/2010 1 LA CORTE COSTITUZIONALE.

3. LA GIURISPRUDENZA DI MERITO 1 EFFETTIVITA’ DELLA MEDIAZIONE.

3.3. PROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE  Tribunale Bari sez I 04 ottobre 2016 n

In tema di mediazione nel procedimento di divisione giudiziale di immobili (ai sensi dell'art. 5 del d.lg. 28/2010), la implicita natura perentoria di un termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. Apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 gg, e dall'altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine.

 Tribunale Milano sez. I 27 settembre 2016

Qualora il tentativo di mediazione obbligatoria risulti esperito, ancorché in epoca successiva al termine assegnato dal giudice, la domanda è procedibile.

 Corte appello Milano sez. I 28 giugno 2016

Il mancato rispetto di un termine di natura ordinatoria, fissato dal Giudice in stretta applicazione dei termini di legge previsti ai sensi dell’art. 5 d.lg. n. 28/2010, non comporta l’improcedibilità del giudizio, stante la natura non perentoria del termine medesimo, la cui mancata osservanza non determina effetti decadenziali, atteso che il tentativo di mediazione è stato regolarmente espletato.

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 Tribunale Verona sez. III 12 maggio 2016

Il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità (art. 3, comma 5, d.l. n. 132/2014) va limitato ai casi in cui la medesima domanda o una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse (Nella specie, assegnato il termine per presentare la mediazione, il Tribunale ha precisato che la suddetta norma esclude dalla negoziazione assistita le controversie che rientrano nel novero di quelle contemplate dall’art. 5, comma 1 bis, d.lg. n. 28/2010, come la prospettata diffamazione).

 Tribunale Modena sez. II 02 maggio 2016

Al fine di considerare attuata la condizione di procedibilità della domanda è indispensabile che al primo incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente assistite dal difensore, non essendo sufficiente che compaia unicamente il difensore in veste di delegato della parte.

 Tribunale Torino sez. VI 30 marzo 2016 n. 1770

In tema di procedimento civile, va dichiarata improcedibile la domanda quando la stessa abbia ad oggetto rapporti bancari e la parte attrice abbia esperito il tentativo obbligatorio di mediazione senza l'assistenza di un avvocato.

 Tribunale Como sez. I 23 marzo 2016

In tema di mediazione obbligatoria, ai fini dell’avverarsi della condizione di procedibilità di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, risulta imprescindibile la effettiva partecipazione personale al procedimento di mediazione o, al più, tramite soggetto munito di idonea procura sostanziale. Tale opzione ermeneutica si afferma sia per ragioni imposte dalla necessità di lettura dell’istituto conforme alle finalità di cui alla normativa comunitaria di riferimento (arg. ex art. 5 direttiva 2008/52/CE), sia in considerazione della ratio dell’istituto, fondato sul tentativo di riattivare la comunicazione tra i litiganti ed evitare un non necessario ricorso all’attività giurisdizionale, comunicazione che deve essere pertanto il più possibile effettiva e non invece risolversi in una mera formalità del tutto inidonea a spiegare quella funzione deflativa auspicata dal legislatore in conformità con i principi costituzionali ed europei.

 Corte appello Milano sez. III 21 marzo 2016

In tema di procedimento di mediazione, l’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010, nel sancire che ..”L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza..” impone un termine entro il quale deve essere sollevata l’eccezione, senza che il mancato rispetto della norma costituisca causa di nullità della pronuncia (Nel caso di specie, il giudice d’appello ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui l’appellante, soccombente in primo grado, aveva eccepito la nullità della sentenza impugnata per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda introdotta dall’appellato).

 Tribunale Palermo sez. III 27 febbraio 2016

L'art. 5 comma 1 bis d.lg. n. 28 del 2010 impone il preventivo esperimento del procedimento di mediazione a chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a d una controversia nelle materie

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specificamente indicate e sancisce che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La norma però non regola espressamente le ipotesi in cui il giudizio, dopo la proposizione della domanda giudiziale si arricchisce di nuove domande o di nuove parti: in tal caso si ritiene che non sia necessario interrompere per rinnovare l'esperimento del procedimento di mediazione. Pertanto va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del convenuto.

 Tribunale Milano sez. I 26 febbraio 2016

In tema di mediazione obbligatoria, l’art.4 del D.lgs. n.28/2010 prevede che la domanda di mediazione sia presentata “mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia.” La previsione è stata introdotta dall’art. 84, comma 1, lett. a) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. “decreto del fare”), convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013 n. 98, ed in vigore a decorrere dal 21.9.2013. In particolare, la norma richiamata pone una corrispondenza tra luogo dell’organismo di mediazione e luogo del giudice competente nel senso di collegare la localizzazione dell’organismo amministrativo al foro della controversia e non viceversa. Il meccanismo legislativo postula che sia prima individuato il foro giudiziale, secondo le regole processuali sulla competenza, e quindi sia individuato l’organismo cui accedere in fase conciliativa. La previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione risponde ad una finalità deflattiva: è con essa coerente la indicazione che l’organismo di mediazione debba aver sede “nel luogo del giudice competente per la controversia”, riportandosi quindi ai principi che determinano la competenza e che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto, sì da consentirne la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi. L’instaurazione del procedimento in luogo diverso (arbitrariamente scelto da chi intenda promuovere l’azione) anziché favorire l’incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, può porsi come ostacolo, così vanificando sin dall’origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una mera formalità il procedimento così introdotto. Ne consegue che il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia, non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda (Nel caso di specie, relativo ad una azione di risarcimento danni derivanti da responsabilità medico-sanitaria, il giudice, in applicazione degli enunciati principi, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione).

 Tribunale Verona sez. III 23 dicembre 2015

In tema di mediazione obbligatoria ex lege, pur in mancanza di una chiara previsione normativa, l’infruttuoso esperimento di una negoziazione assistita facoltativa non esime le parti a dar corso all’obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione. Infatti, tale sequenza, a differenza di quella inversa – negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione – non può dirsi inutilmente dilatoria in quanto consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esito conciliativo.

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Il termine concesso dal giudice ex art. 5, comma 2, d.lg. 28/2010 per il deposito della domanda di mediazione ha natura perentoria e ciò lo si desume dalla stessa gravità della sanzione prevista quale l'improcedibilità della domanda giudiziale che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico.

 Tribunale Vasto 09 marzo 2015

In tema di procedimento di mediazione, tanto nella forma della mediazione obbligatoria, quanto in quella della mediazione delegata dal giudice, è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano personalmente, assistite dai propri difensori, all’incontro con il mediatore. Graverà su quest’ultimo, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l’onere di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire. Ne consegue che la parte che avrà interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l’onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere che nel verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l’invito a presentarsi in mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata, essendo in questo caso impensabile che il convenuto possa, con la propria colpevole o volontaria inerzia, addirittura beneficiare delle conseguenze favorevoli di una declaratoria di improcedibilità della domanda, che paralizzerebbe la disamina nel merito delle pretese avanzate contro di sé. Negli altri casi e, segnatamente, quando è la stessa parte che ha agito (o che intende agire) in giudizio a non presentarsi personalmente in una procedura di mediazione da lei stessa attivata (anche su ordine del giudice), la domanda si espone al rischio di essere dichiarata improcedibile, per incompiuta osservanza delle disposizioni normative che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di mediazione.

 Tribunale Vasto 09 marzo 2015

In tema di procedimento di mediazione, qualora, nonostante la mancata partecipazione personale delle parti, il mediatore abbia dichiarato chiuso il procedimento, senza aver dato atto a verbale delle ragioni della loro assenza e delle eventuali iniziative adottate al fine di procurare la comparizione personale delle stesse, la procedura di mediazione non può ritenersi svolta ed espletata correttamente. Instaurato il successivo giudizio, il giudice, rilevato d’ufficio il mancato avveramento della condizione di procedibilità, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010, non potrà che dichiarare l’improcedibilità della domanda attorea. Infatti, non risulta praticabile, per converso, l’alternativa soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura di mediazione, essendo questa già stata definita. Infatti, la norma dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28

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del 2010, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa ed al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi, come quella in esame, in cui la mediazione è stata tempestivamente introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento.

 Tribunale Palermo 13 luglio 2011

La rilevabilità dell'improcedibilità è obbligatoria e non discrezionale. 3.4. MEDIAZIONE EX OFFICIO.

 Tribunale Firenze sez. III 14 settembre 2016

In tema di procedimento civile e mediazione, ai sensi d.lg. 28/2010 l'invio delle parti in mediazione costituisce potere discrezionale dell'ufficio che può essere esercitato valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti sempreché non sia stata tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni. Ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Pertanto, il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l'emanazione di sentenza di merito.

 Corte appello Milano sez. I 13 settembre 2016

L’esercizio del potere giudiziale di avviare le parti verso una soluzione amichevole della controversia è demandato alla discrezionalità del giudice in ordine alla valutazione sulla “mediabilità” della controversia, anche in fase di appello, a prescindere dalla obbligatorietà o meno della mediazione ante causam o dalla vigenza o meno della norma prima dell’introduzione della controversia, ed è collegato ad una preliminare considerazione della qualità delle parti e della particolarità della lite sottoposta al vaglio del giudice.

 Tribunale Roma Sez. XIII 23 giugno 2016

In tema di mediazione demandata, la parte chiamata che ometta di partecipare senza alcuna ragione alla mediazione disposta dal giudice, si espone, in caso di soccombenza nel successivo giudizio, alla condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

 Tribunale Vasto, 15 giugno 2016

In tema di mediazione delegata, qualora il giudice, nel disporre l’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, statuisca che, in caso di effettivo svolgimento della mediazione concluso senza il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore debba provvedere alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti, quest’ultimo è tenuto in ogni caso ad ottemperare a tale puntuale prescrizione contenuta nell’ordinanza. Ne consegue che, qualora il mediatore, contravvenendo a tale invito, si limiti a dichiarare chiusa la mediazione con esito negativo, il procedimento non potrà dirsi ritualmente svolto, con conseguente riapertura dello stesso innanzi al medesimo mediatore che lo ha precedentemente condotto senza oneri economici aggiuntivi per le parti, atteso che l’irrituale definizione della procedura è da imputarsi esclusivamente ad una omissione del mediatore.

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 Tribunale Milano sez. I 27 aprile 2016

Nel procedimento di mediazione – nel caso di specie, mediazione demandata dal giudice – oltre ai difensori, è richiesta la personale partecipazione delle parti o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare. Al contrario, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli difensori delle parti, ancorché muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura la funzione del legale è di mera assistenza alla parte comparsa.

 Tribunale Lecco Sez. 13 aprile 2016

In tema di mediazione obbligatoria – nel caso di specie, mediazione demandata dal giudice ex art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010 – ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 cod. proc. civ., la parte che intende non aderire alla mediazione deve esporre le ragioni di tale condotta al mediatore e comunque al giudice nella successiva prosecuzione del giudizio.

 Corte appello Milano sez. I 22 marzo 2016

Ai sensi e per i fini dell'art. 5 comma 2 d.lg. n. 28/2010, il Giudice può disporre l'invio delle parti in mediazione anche in sede di appello, anche in materie diverse da quelle cd. obbligatorie.

 Tribunale Monza sez. I 21 gennaio 2016 n. 156

Considerandosi ordinatoria la natura del termine di quindici giorni assegnato dal Giudice per il deposito della domanda di mediazione, la parte a carico della quale è stato posto l'onere di instaurare il procedimento può ottenere dal giudice una proroga sempreché depositi tempestivamente l'istanza prima della scadenza del termine stesso.

 Tribunale Milano sez. IX 14 ottobre 2015

La c.d. mediazione ex officio può essere disposta dal giudice, ai sensi della l. n. 98/2013, anche a prescindere dalla natura della controversia e per questo può applicarsi anche alle controversie familiari in cui il diritto non sia indisponibile (nel caso di specie la domanda ha ad oggetto il recupero di un credito insoddisfatto). Inoltre, l’esperimento di tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

 Tribunale Roma sez. XIII 09 ottobre 2015

È facoltà del giudice disporre la mediazione demandata anche allorché sia stata già avviato e concluso negativamente un esperimento di mediazione obbligatoria, trattandosi di modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili.

 Tribunale Roma sez. XIII 16 luglio 2015

Il giudice, nel corso di un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., ai fini della composizione della lite, può invitare le parti ad intraprendere una procedura di mediazione nella cui sede le parti avrebbero sollecitato il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in medicina legale.

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La nuova formulazione normativa dell'art. 5 c. 2 d.lg. n. 28 del 2010 non è affatto incompatibile con un generale potere del giudice (art. 175 c.p.c.) di sollecitare un percorso volontario di mediazione mediante un invito: invito che, se seguìto dalla adesione delle parti, ha il vantaggio (per le parti stesse) di non comportare conseguenze in punto di procedibilità della domanda. Infatti, la mediazione demandata dal giudice, altro non è se non una forma di mediazione volontaria, veicolata dal suggerimento del magistrato: l'espunzione dell'istituto, pertanto, non esclude e nemmeno limita la facoltà del giudicante di sollecitare una riflessione nei litiganti, mediante invito a rivolgersi spontaneamente ad un organismo di mediazione. Si ricade nell'ambito dei normali poteri di governance giudiziale (175 c.p.c.). Né più e né meno di quanto già avviene per il celebre “invito a coltivare trattative”. Pertanto, è sempre possibile – pur nella vigenza dell'attuale versione normativa del d.lg. n. 28 del 2010 – che il giudice inviti le parti ad avviare il procedimento di mediazione, su scelta volontaria.

 Tribunale Siracusa sez. II 05 luglio 2015

Nella mediazione delegata, il giudice può invitare il mediatore ad avanzare proposta conciliative pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010.

 Tribunale Vasto 23 giugno 2015

Qualora la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio, il giudice può disporre ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010 n. 28, come introdotto dal d.l. n. 69/13, conv. in l. n. 98 del 9 agosto 2013, l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

 Tribunale Firenze 04 giugno 2015

In tema di mediazione delegata, il termine assegnato dal giudice per l’esperimento del procedimento di mediazione ha carattere perentorio. Né, al riguardo, vale obbiettare che, in difetto di legale espressa previsione, il termine in questione non avrebbe natura perentoria, ma solo ordinatoria ex art. 152 cod. proc. civ.. Invero, in sintonia con la giurisprudenza di legittimità, il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato. La implicita natura perentoria di tale termine si evince infatti dalla stessa gravità della sanzione prevista, l’improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. Infatti, considerata la natura speciale della disciplina della mediazione “iussu iudicis”, e la espressa sanzione di improcedibilità prevista in caso di inottemperanza, non appare ragionevole ammettere che, in caso di mancato esperimento e/o esperimento tardivo della mediazione disposta dal giudice, sia consentito alle medesime di sanare la propria inerzia mediante la concessione di nuovo apposito termine.

 Tribunale di Milano sez. I 7 maggio 2015

Nella mediazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010, non essendo sufficiente l’espletamento delle formalità di cui all’art. 8, comma 1, del citato D.lgs. proprie

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del primo incontro avente funzione meramente informativa, il tentativo di mediazione deve essere effettivamente espletato. Ne consegue anche la necessaria presenza di tutte le parti personalmente, assistite dai rispettivi difensori.

 Tribunale Milano 21 marzo 2014

Al cospetto di una causa che, già in itinere, abbia avuto un corso sproporzionato rispetto ai termini reali della controversia, è opportuno che il giudice formuli una proposta conciliativa, sulla base dei fatti pacifici e non contestati; ove le parti rifiutino immotivatamente la proposta, il giudice ben può avviarle alla mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 d.lg. 28/2010 (cd. mediazione ex officio).

 Tribunale Milano sez. IX 29 ottobre 2013

La legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69), riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lg. 28/2010, ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Si tratta di un