• Non ci sono risultati.

Modalità di attuazione delle intercettazioni: la giurisprudenza

2.3. Le intercettazioni ambientali

2.3.1. Modalità di attuazione delle intercettazioni: la giurisprudenza

Cassazione

Nella materia delle intercettazioni ambientali , e in particolar modo in quelle che avvengono nel domicilio, si sono susseguiti diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali sia della Corte di Cassazione sia della Corte Costituzionale

122 La questione è stata sottoposta per due volte alla Corte Costituzionale ma il Giudice delle leggi non ha colto l’occasione per risolvere il problema in quanto in entrambi i casi ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza.

Nell’ordinanza n. 304 del 2000 la Corte ha affermato che l’art 266 comma 2 non disciplina le modalità di attuazione delle intercettazioni ed è compito del legislatore determinarle nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione. In ogni caso, afferma la Corte, le modalità esecutive dell’intercettazione domiciliare “non richiedono necessariamente un’intrusione arbitraria nel domicilio”211

Con questa pronuncia la Corte, pur non risolvendo il problema, ha lasciato intendere la lacunosità della disciplina in relazione ai poteri conferiti agli organi inquirenti. Inoltre dalla pronuncia in esame sembrerebbe desumersi la seguente distinzione: le intercettazioni ambientali effettuate attraverso apparecchi esterni non sarebbero lesive dell’inviolabilità del domicilio sancita dall’art 14 Cost. e pertanto sarebbero autorizzate dall’art. 266, comma 2 senza la necessità di una normativa che disciplini le modalità operative delle captazioni ambientali; al contrario le intercettazioni effettuate attraverso apparecchi collocati all’interno del domicilio, andrebbero a ledere la libertà di comunicazione all’interno del domicilio (combinato disposto degli artt. 14 e 15 Cost.) e risulterebbero anche lesive dell’inviolabilità del domicilio in quanto tale (art 14 Cost.) limitata dall’accesso abusivo e clandestino per collocare le microspie strumentali alla captazione.

La Corte Costituzionale con la sentenza 135 del 2002212 affronta il problema fra la tutela costituzionale del domicilio e la libertà delle comunicazioni con riferimento alla materia delle videoregistrazioni

211 C. cost., 19 luglio 2000, n. 304, in Giur. cost., 2000, 2315

123 nella privata dimora.213 Si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto; la Corte con questa pronuncia ha affermato che il catalogo delle limitazioni previste dall’art 14 comma 2 Cost. non deve essere considerato come tassativo . Il riferimento alle sole “ispezioni, perquisizioni e sequestri” si spiega con il rilievo che tali atti “esaurivano le forme di limitazione dell’inviolabilità del domicilio storicamente radicate e positivamente disciplinate all’epoca di redazione della Carta”. Vi è l’esigenza quindi di tener conto di nuove forme di intrusione sconosciute al Costituente e divenute attuali per effetto di processi tecnologici .

“In relazione agli altri diritti fondamentali (libertà personale e libertà di telecomunicazione) la Costituzione non prevede un elenco tassativo delle limitazioni; pertanto, ad avviso del Giudice delle leggi non è possibile interpretare l’art. 14, comma 2 Cost. in un modo che conferisca alla libertà di domicilio un tutela maggiore rispetto agli altri diritti fondamentali.”214

Parte della dottrina ha criticato questa impostazione affermando “che sarebbe necessaria una legge di revisione costituzionale che inserisse all’art 14, comma 2 il riferimento ad “ogni altra limitazione” della libertà di domicilio. Del resto quando, quando la carta fondamentale vuole lasciare aperto il catalogo delle limitazioni lo afferma espressamente. Pertanto la conclusione della Consulta in relazione alla natura non tassativa dell’elenco previsto dall’art 14, comma 2 postulo l’operato di un Costituente piuttosto “ingenuo””215.

213 Il giudice a quo aveva sollevato questione di illegittimità costituzionale degli

artt. 189 e 266-271 c.p.p. ; ad avviso del giudice a quo risultava incostituzionale non solo l’art 266 comma 2 nella parte in cui non estende il proprio ambito di applicabilità anche alla videoregistrazione di immagini domiciliari, ma anche a monte, l’art 189 c.p.p. nella parte in cui rende ammissibile le suddette attività investigative in assenza di una sufficiente predeterminazione normativa dei “casi e modi” di legittima aggressione al diritto di intimità domiciliare .

214 CONTI, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, Cit.202;

Cfr. A.PACE, Le videoregistrazioni “ambientali” tra gli artt. 14 e 15 Cost, in Giur.

cost., 2002, 1073

124 Inoltre nella pronuncia in esame la Corte, al fine di affrontare la disciplina dei “casi e dei modi” e la qualificazione giuridica delle video-riprese , ha effettuato la seguente distinzione: la ripresa di

“atti comunicativi” va ricondotta ad una forma simile

all’intercettazione tra presenti e quindi è applicabile in via interpretativa la disciplina delle intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora, mentre la ripresa di atti “non comunicativi” costituisce una limitazione del diritto costituzionalmente garantito dall’art. 14 Cost priva di una espressa previsione legislativa. La Corte quindi sottolinea l’importanza di un intervento del legislatore “per l’importanza e la delicatezza degli interessi coinvolti” .

La Corte di Cassazione è intervenuta sulla materia in esame con una sentenza del 2003216 mutando radicalmente il precedente orientamento e sollevando una questione di costituzionalità.

Prima di questa nota pronuncia la Cassazione aveva sempre ritenuto che le intercettazioni ambientali tra presenti fosse realizzabile solamente tramite l’introduzione fisica nel luogo in cui era necessario captare le comunicazioni installando gli strumenti di ascolto e di registrazione; riteneva pertanto legittima tale introduzione all’insaputa dell’interessato in quanto l’attività di collocamento delle microspie all’interno del domicilio era considerata una modalità attuativa di tale mezzo della prova, ammessa dalla legge ex art. 266, comma 2 e strumentale al soddisfacimento dell’interesse pubblico all’accertamento di gravi delitti. Ad avviso della Corte quindi occorreva effettuare un bilanciamento tra l’art 14 Cost a tutela dell’inviolabilità del domicilio e altri interessi generali anch’essi garantito a livello costituzionale, come l’art 112 Cost.

In merito al contrasto con l’art 14 Cost. affermava che tale norma tutela il domicilio nei confronti della pubblica autorità soltanto in riferimento ad atti di coercizione reale.217

125 La dottrina ha sempre criticato questo orientamento della Suprema Corte ritenendo che la tutela dell’inviolabilità del domicilio costituzionalmente garantita dall’art 14 Cost. debba prevalere rispetto a qualsiasi interferenza pubblica diversa da quelle indicate chiaramente dalla norma.218

Con la suddetta pronuncia del luglio del 2003 la Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata , in riferimento all’art 14 Cost. ,la questioni di legittimità costituzionale degli artt 266 comma 2 c.p.p. e 13 d.l. 152/91 convertito in legge 103/91 “nella parte in cui consentono, fra le modalità operative delle captazioni di conversazioni , la collocazione di microspie all’interno di un luogo di privata dimora con l’uso di mezzi fraudolenti , pure in assenza di una specifica disciplina legislativa che tassativamente indichi i casi e i modi in cui sia consentita la limitazione della “libertà domiciliare” (fattispecie in cui le microspie sono state installate nel domicilio dell’imputato da parte di personale tecnico durante l’allaccio dei telefoni, approfittando del consenso all’accesso nell’abitazione prestato dal titolare).

La Cassazione ritiene quindi che l’introduzione nel domicilio altrui per collocare le microspie strumentali alla captazione ambientale offenda la riservatezza e tranquillità della vita domestica garantita dall’art 14 Cost. Il bene tutelato, ad avviso della Suprema Corte , è la “riservatezza domestica” in quanto l’attività di intercettazione di conversazioni intime che si stanno svolgendo all’interno del domicilio, configura una violazione della privacy; tale concetto viene fatto rientrare nell’ambito operativo della norma tramite un’interpretazione estensiva.

Una limitazione diviene possibile solo prevedendo i “casi e i modi” cosi come indicato dalla norma.

217 Cass., Sez. VI, 21 gennaio 1998, in Cass. Pen., 1999, 562

218 GAITO, In tema di intercettazioni di conversazioni in abitazioni private, in

126 La Suprema Corte inoltre esprime un concetto molto importante: la libertà di domicilio deve essere tutelata non solo da intrusioni corporali , ma anche da qualsiasi apparecchio di captazione sonora delle conversazioni domestiche.

“Lo sviluppo tecnologico può modificare le modalità di aggressione al bene tutelato ma non deve indurre ad abbandonare qualsiasi tutela giuridica contro l’aggressione stessa a quello specifico bene”.

La Corte auspica un intervento del legislatore affinché siano disciplinate le modalità di intrusione nella sfera domiciliare nel rispetto della riserva di legge prevista all’art 14 Cost. e ribadita dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza 19 luglio 2000, n.304.

E’ evidente come la Corte, in questa sentenza, critichi quell’orientamento giurisprudenziale che riteneva legittima la collocazione di microspie all’interno di un luogo di privata dimora riconoscendo peraltro alla polizia giudiziaria la facoltà di determinare le specificazioni operative , attribuendole un ampio margine di discrezionalità.

Successivamente alla sentenza del 2003, appena esaminata, la Corte di Cassazione muta nuovamente il proprio orientamento tornando a giustificare la pratica di intrusione nel domicilio altrui al fine di collocarvi le microspie strumentali alla captazione ambientale.219

219 Cassazione penale, Sez. VI, 2004, n. 6071 :“ Relativamente alla dedotta

inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali eseguite con l’introduzione di microspie in luogo di privata dimora, per carenza di qualsiasi provvedimento dell’ autorità giudiziaria , regolativo delle relative modalità, con sollevazione , comunque, in subordine, della questione di legittimità costituzionale degli artt.266, comma 2. C.p.p. e 13 d.l. 152/91 in riferimento all’art. 14 Cost., laddove non stabiliscono i modi in cui può avvenire la limitazione dell’inviolabilità del domicilio, rilevasi quanto segue. Il diritto all’inviolabilità del domicilio, proclamato dalla norma invocata si correla alla possibilità dalla stessa prevista , che la legge ne regola casi e modi , adeguatamente garantiti , di compressione. Tale possibilità , consentita espressamente dalla norma costituzionale solo in riferimento ad ispezioni,perquisizioni e sequestri, va ritenuta sussistente anche in riferimento alla intercettazione di comunicazioni, stante il collegamento fra l’art. 14 Cost. e la generale previsione di cui al cpv. art 15 Cost., finalizzata , come gli istituti previsti nel cpv. art 14, a consentire il concreto soddisfacimento degli interessi pubblici a presidio dei qualiè posto il principio di cui all’art. 112 Cost.

127 Appare evidente la necessità di un intervento del legislatore che disciplini la materia in esame e ponga fine a questo contrasto giurisprudenziale.