secolarismo”, bioetica e neuroscienze
3. Modelli “empirico-naturalistici” e modelli
“normativi”
Il problema di una tutela penale di sentimenti apre un discorso del quale sono oggetto tutte le possibili manifestazioni del fenomeno affettivo118. Un uso del termine “sentimento” finalizzato all’impostazione del problema può esser fatto coincidere con un’area di significato che comprende sia sentimenti come disposizione individualizzante, sia stati emotivi nella loro fase dinamica e di stimolo psicologico.
In che modo la acquisizioni scientifiche finora disponibili possono orientare la ricerca di soluzioni in ambito normativo?
Dal punto di vista del diritto, la radice dei problemi sembra potersi identificare con la conflittualità derivante dalle differenze che caratterizzano il sentire dei diversi individui. La diversità fra uomini può essere causa di possibili contrasti: non implica di per sè una dimensione conflittuale del vivere sociale, bensì rivela l’eterogeneità di concezioni e di modelli di vita che di fatto caratterizzano le società umane119. Nondimeno, i contrasti possono sorgere, talvolta anche particolarmente aspri.
118 Cfr. D.PULITANÒ, Introduzione alla parte speciale, op. cit., pp. 41 ss.
119 Sulla dimensione “fattuale” del pluralismo, nel senso di coesistenza di diverse culture, religioni e scelte di valore, concettualmente distinta dal pluralismo quale atteggiamento verso
Le divergenze, e il livello dello scontro, possono coinvolgere la vita, l’integrità fisica o la libertà di autodeterminazione: beni rilevanti e tangibili, di fronte a cui la legittimità dell’intervento penale trova un solido
fondamento. Più problematica è l’ipotesi di
regolamentazione per un contrasto che non giunga a travolgere i suddetti beni, arrestandosi ad un livello diverso, meno esiziale. In questo senso, i problemi legati alle diversità nel sentire sono quelli di coesistenza e di tolleranza fra persone caratterizzate da concezioni e stili di vita differenti.
A fronte della varietà che connota tipicamente il sentire, tale da poter generare negli individui sentimenti ed emozioni spesso contrastanti, si profila per il giurista la possibilità di approcci differenti, che in parte riflettono la diversità di opzioni teoriche avanzate nel panorama scientifico.
Una possibile alternativa è quella fra un approccio che potremmo definire “naturalistico”, ed un approccio invece di tipo “normativo”.
Intendiamo definire “naturalistico”, o “realistico emozionale”, l’approccio che assuma il fatto emozionale nella sua consistenza empirica, mirando a trasporlo, senza alcuna mediazione sul piano valutativo, in un contesto di dialettica interoggettiva.
Diverso, ed opposto, il caso in cui, partendo dalla dimensione naturalistica del sentimento, come fatto bio-psichico, si proceda verso l’obiettivo di individuarne il significato nell’economia esistenziale dell’individuo e, in modo consequenziale, di valutarne la rilevanza in un’ottica di rapporti intersoggettivi secondo criteri di valore o
tale pluralità, v. D.MARCONI, Per la verità. Relativismo e filosofia, Torino, 2007, pp. 89 ss.
disvalore connessi ad una previa opzione di tipo politico. Il dato di fatto di una eventuale reazione emotiva verrebbe preso in considerazione come manifestazione della personalità; la reattività individuale come forma manifestativa della diversità fra individui. Presupposto di tale prospettiva è un concetto di persona non limitata alla dimensione bio-organicistica, ma intesa in primo luogo come soggetto morale.
Anche negli studi sulle emozioni è presente un dibattito tra concezioni “riduzioniste”, il cui interesse si incentra su profili fisiologici e neurobiologici, e concezioni psicologico-filosofiche, che associano allo studio delle dinamiche cerebrali l’interesse per il dato esperienziale, ossia per le complessità che caratterizzano le emozioni in quanto fenomeno che ha a che fare con esperienze di vita120.
L’approccio “naturalistico” appare orientato a seguire in primo luogo il solco tracciato dalle moderne acquisizioni delle neuroscienze. Il fenomeno degli stati affettivi è assunto in una prospettiva visuale di tipo neuro-biologico: un ambito di studi oggi definito con il termine neuroetica, e in merito al quale è tuttora in corso un profondo dibattito.
In che termini gli studi di neuroscienze, e le immagini acquisibili tramite le moderne tecniche di neuroimaging, possono contribuire a fornire una spiegazione in termini
morali delle condotte umane? Si osserva che “la
neuroetica è interessata alla morale prima della morale, ossia all’ambito di una sensibilità morale che inizia a
120 In termini critici sulle teorie riduzioniste, v. C. CALABI, Le varietà del sentimento, in Sistemi Intelligenti, 8/1996, pp. 271 ss. Un quadro di sintesi in M. NUSSBAUM, L’intelligenza delle
manifestarsi nella vita organica […] ma non assumerebbe
il suo significato propriamente umano se non la guardassimo alla luce della ricchezza complessiva della vita morale quale la sperimentiamo o vanamente la inseguiamo ogni giorno. […] La neuroscienze possono
essere infatti essere utilmente interrogate in relazione a un ambito determinato e sicuramente non esaustivo della complessità dell’esperienza morale, quello delle precondizioni o condizioni di possibilità della capacità morale”121.
Anche per il diritto penale, si tratta di valutare l’alternativa tra una prospettiva di regolamentazione che assuma il fenomeno dei sentimenti quale “correlato psichico” della vita di relazione, e un approccio che si proponga di trasporre in concetti razionalmente filtrati la dimensione di significato del sentimento, al di là dell’apparire dell’evento fisico in senso stretto, secondo
un’accezione che potremmo definire di tipo
fenomenologico122.
L’impressione è che adottando impostazioni “naturalistiche”, sarebbe la contingente reattività individuale, l’emozione come stimolo, a divenire fulcro dell’interesse normativo. In questo senso, costituirebbe una prospettiva forse riduttiva di fronte alle valutazioni, in termini anche morali, che il diritto può essere chiamato a tenere in considerazione. Un atteggiamento di apertura prudente da parte del diritto nei confronti delle neuroscienze è il riflesso di perplessità che tuttora sussistono nel dibattito tra scienze “sociali” e scienze “naturali” del comportamento umano: “la molteplice
121 L.BOELLA, Neuroetica, op. cit., pp. 42 s.
122 Su tale definizione, e sull’approccio della fenomenologia, v. la sintesi di R.DE MONTICELLI, L’ordine del cuore, op. cit., pp. 35 ss.
gamma di possibilità inscritte nel cervello umano e la sua plasticità, rendono impossibile, almeno allo stato attuale delle conoscenze, ricondurre anche solo un unico comportamento morale esclusivamente a funzionamenti organici”123.