3. Modifiche di natura prettamente tecnica
1.1.5.6. MODIFICA 06: AGGIORNAMENTO SCHEDE DI MISURA A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
1.1.5.6.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La modifica si rende necessaria a seguito delle novità introdotte in materia di aiuti di stato (vedi motivazione riportata nella modifica relativa al Capitolo 13 del PSR Marche 2014-2020). Inoltre nel
“dettaglio modifica 33” e relativamente al paragrafo “8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno
(applicabili)” si introduce la specifica che l’importo del sostegno deve essere decrescente secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg. UE n. 1305/2013.
1.1.5.6.2. Effetti previsti della modifica Nessun effetto.
1.1.5.6.3. Impatto della modifica sugli indicatori La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.
1.1.5.6.4. Rapporto tra la modifica e l'AP
La modifica è coerente con l’Accordo di Partenariato.
1.1.5.7. MODIFICA 07: PARAGRAFO 8.2.1.3.3. SOTTOMISURA 1.2 – OPERAZIONE A) – FA 2A – AZIONI INFORMATIVE RELATIVE AL MIGLIORAM. ECONOM. DELLE AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
1.1.5.7.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La modifica consiste nell’ adozione di costi standard unitari per le attività finanziate dalla presente
sottomisura, coerentemente con le indicazioni dell’articolo 67 del Reg. UE n. 1303/2013. Ciò consente, in linea con le indicazioni dello stesso regolamento, di semplificare l’impiego dei fondi, riducendo gli oneri amministrativi e velocizzando la spesa, e al contempo riduce il rischio di errori.
I costi standard sono stati stabiliti per tipo di azione informativa applicando un metodo di calcolo “giusto, equo e verificabile”, basato su dati storici verificati dei singoli beneficiari ai sensi dell’art. 67 par. 5, lett a) ii) del reg. UE 1303/2013) e sviluppato dalla Postazione Regionale CREA- Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia, nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale 2014-2020. Il metodo di calcolo è allegato al PSR.
Le azioni informative previste con la presente sottomisura sono state declinate in maniera più puntuale e dettagliata alla luce del lavoro svolto ai fini della determinazione degli UCS.
Al fine di ampliare il raggio di azione della sottomisura e renderla più rispondente alle esigenze delle aziende è stato inoltre inserito un nuovo ambito tematico, di cui possono essere oggetto le azioni
informative, inerente lo sviluppo e il miglioramento aziendale, tema importante in questa fase storica per le aziende che necessitano di riconversione produttiva o di riorganizzazione.
Le suddette modifiche impattano sui paragrafi “Costi ammissibili”, “Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno” e “Descrizione del tipo di intervento”.
Infine, con la modifica al paragrafo 8.2.1.3.3.8. “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” è stata inserita la specifica che il regime di aiuto in esenzione SA 52035 (2018/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014 e ss.
mm. iisi applica fino all’ottenimento della re-esenzione del regime per quanto riguarda le operazioni fuori Allegato I a seguitodell’introduzione dei costi standard.
1.1.5.7.2. Effetti previsti della modifica
Un’attuazione più efficace della misura, semplificazione amministrativa e riduzione del tasso di errore.
1.1.5.7.3. Impatto della modifica sugli indicatori La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.
1.1.5.7.4. Rapporto tra la modifica e l'AP
La modifica è coerente con l’Accordo di Partenariato.
1.1.5.8. MODIFICA 08: PARAGRAFO 8.2.1.3.4. SOTTOMISURA 1.2 – OPERAZIONE B) – FA 4B – AZIONI INFORMATIVE E DIMOSTRATIVE SU TEMATICHE AMBIENTALI
1.1.5.8.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La modifica consiste nell’ adozione di costi standard unitari per le attività finanziate dalla presente
sottomisura, coerentemente con le indicazioni dell’articolo 67 del Reg. UE n. 1303/2013. Ciò consente, in linea con le indicazioni dello stesso regolamento, di semplificare l’impiego dei fondi, riducendo gli oneri amministrativi e velocizzando la spesa, e al contempo riduce il rischio di errori.
I costi standard sono stati stabiliti per tipo di azione informativa applicando un metodo di calcolo “giusto, equo e verificabile”, basato su dati storici verificati dei singoli beneficiari della misura 1.2.A ai sensi dell’art. 67 par. 5, lett a) ii) del reg. UE 1303/2013) e sviluppato con il supporto tecnico-scientifico del CREA- Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria e la Rete Rurale Nazionale- sede regione Marche. Il metodo di calcolo è allegato al PSR.
Considerato che la azioni di informazione finanziate dalla sottomisura 1.2.B, ad eccezione delle attività di informazione agro-meteo e fitosanitarie in capo ad ASSAM,sono identiche a quelle finanziate dalla sottomisura 1.2.Asi applicano le UCS definite per quest’ultima sottomisura che vengono riportate anche nella presente scheda di misura.
I costi standard unitari non saranno applicati alle attività di informazione agro-meteo e fitosanitarie in capo ad ASSAM, previste al paragrafo “Principi concernenti i criteri di selezione”, in quanto attività non
riconducibili alle ordinarie azioni informative per cui sono stati previsti gli UCS.
Le azioni informative previste con la presente sottomisura sono state declinate in maniera più puntuale e dettagliata alla luce del lavoro svolto ai fini della determinazione degli UCS.
Le suddette modifiche impattano sui paragrafi “Costi ammissibili”, “Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno” e “Descrizione del tipo di intervento”.
1.1.5.8.2. Effetti previsti della modifica
Un’attuazione più efficace della misura, semplificazione amministrativa e riduzione del tasso di errore.
1.1.5.8.3. Impatto della modifica sugli indicatori La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.
1.1.5.8.4. Rapporto tra la modifica e l'AP
La modifica è coerente con l’Accordo di Partenariato.
1.1.5.9. MODIFICA 09: PARAGRAFO 8.2.2.3.1. SOTTOMISURA 2.1 – OPERAZIONE A) – FA 2A – AZIONI DI CONSULENZA
1.1.5.9.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La modifica si rende necessaria per rendere la misura più accessibile per gli agricoltori tenuto conto che si ritiene che l’attività di consulenza sia ancor più necessaria nell’attuale contesto di mercato dove le mutate e mutevoli condizioni comportano la necessità di innovazioni sia produttive che organizzative e una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti del contesto. L’adesione al primo bando, la cui scadenza era stata anche prorogata, è stata infatti limitata rispetto alle aspettative con 54 domande presentate (inerenti la consulenza per 209 imprese) per un contributo richiesto di 259.264,00 euro a fronte di oltre 4,4 milioni messi a bando, pari all’intera dotazione della misura. Il limitato successo della misurasi può ascrivere alle difficoltà delle aziende in termini di liquidità, aggravate presumibilmente dalla crisi conseguente alla pandemia di COVID-19 che rendono troppo oneroso farsi carico del cofinanziamento, pertanto si eleva l’aliquota di sostegno.
Inoltre si inseriscela dicitura “ss. mm. ii.” con riferimento agli aiuti di stato a seguito delle novità introdotte in materia di aiuti di stato (vedi motivazione riportata nella modifica relativa al Capitolo 13 del PSR Marche 2014-2020).
1.1.5.9.2. Effetti previsti della modifica
Ci si aspetta un’adesione più ampia degli agricoltori alle azioni di consulenza
1.1.5.9.3. Impatto della modifica sugli indicatori La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.
1.1.5.9.4. Rapporto tra la modifica e l'AP
La modifica è coerente con l’Accordo di Partenariato.
1.1.5.10. MODIFICA 10: PARAGRAFO 8.2.3.3.1. SOTTOMISURA 3.1 - AZIONE A) - FA 3A SUPPORTO A TITOLO DI INCENTIVO PER I COSTI DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI QUALITÀ
1.1.5.10.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Con l’abrogazione del Reg. (CE) n. 110/2008, si è provveduto ad aggiornare il Regolamento di riferimento per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose nel paragrafo “Collegamenti con altre normative” e nel paragrafo “Condizioni di ammissibilità”.
1.1.5.10.2. Effetti previsti della modifica Nessuno.
1.1.5.10.3. Impatto della modifica sugli indicatori La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.
1.1.5.10.4. Rapporto tra la modifica e l'AP La modifica è coerente con l’AdP.
1.1.5.11. MODIFICA 11: PARAGRAFO 8.2.3.3.2. SOTTOMISURA 3.2 – AZIONE A) – FA 3A AZIONI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ
1.1.5.11.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Le attività di informazione e promozione ammissibili al sostegno sono attività volte a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli o i prodotti alimentari contemplati dall'Unione o dai regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione agricola per prodotti agricoli, cotone o prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri sulla base dei criteri fissati al paragrafo 1, articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/13.
La fiche di misura prevedeva inizialmente che il sostegno nell’ambito di questa sottomisura dovesse coprire esclusivamente i regimi sostenuti programmati ai sensi dell’art. 16 (1) sottomisura 3.1 e che fosse necessaria la nuova partecipazione di almeno un agricoltore ai regimi di qualità protetta di cui all’art. 16 (1).
Successivamente la fiche è stata modificata eliminando il requisito di nuova partecipazione di almeno un agricoltore e specificando che, se dopo la pubblicazione di un invito a presentare proposte, nessun beneficiario fosse stato selezionato nell’ambito della sottomisura 3.1, il sistema di qualità in questione sarebbe stato comunque ammissibile al sostegno della sottomisura 3.2.
Il PSR Marche in fase di programmazione è stato impostato coerentemente con le indicazioni della prima proposta di fiche ponendo quale vincolo per l’accesso alla sottomisura 3.2 il fatto che per i regimi di qualità oggetto della richiesta di adesione vi fossero beneficiari a valere della misura 3.1. Considerata l’attuale fase di avanzamento del programma, in particolare dopo aver pubblicato 9 bandi a valere della sottomisura 3.1, si ritiene opportuno adeguare il testo del PSR secondo quanto previsto dalla fiche definitiva e quindi consentire l’accesso alle azioni di promozione anche a quei regimi di qualità che non hanno soggetti beneficiari a valere dalla misura 3.1 purché previsti dalla stessa. L’ampliamento delle possibilità di accesso alla presente sottomisura appare particolarmente rilevante anche per offrire nuove opportunità di mercato ai prodotti di qualità, in una fase economica critica a causa della pandemia di COVID-19.
Con l’abrogazione del Reg. (CE) n. 110/2008, si è inoltre provveduto ad aggiornare il Regolamento di riferimento per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose nel paragrafo “Condizioni di
ammissibilità”.
1.1.5.11.2. Effetti previsti della modifica Una maggiore efficacia della misura.
1.1.5.11.3. Impatto della modifica sugli indicatori La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.
1.1.5.11.4. Rapporto tra la modifica e l'AP
La modifica è coerente con l’Accordo di Partenariato.
1.1.5.12. MODIFICA 12: PARAGRAFO 8.2.4. M04 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ART. 17)
1.1.5.12.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La modifica è conseguente all’introduzione della nuova sottomisura 4.3 operazione C) pertanto si rimanda alle motivazioni descritte nella modifica n. 16.
Si rende necessario pertanto riportare le azioni previste dalla nuova sottomisura nell’ambito dei paragrafi inerenti la misura 4 nel suo complesso, dandone conto nella parte di descrizione generale, di descrizione della logica di intervento e del contributo alle focus area ecc.
Inoltre sono stati aggiornati i riferimenti normativi introducendo il Regolamento UE 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020.
1.1.5.12.2. Effetti previsti della modifica
Vedi modifica n.16 di introduzione dell’operazione C “Sostegno agli investimenti per l’approvvigionamento idrico nei territori destinati a pascolo”.
1.1.5.12.3. Impatto della modifica sugli indicatori La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.
1.1.5.12.4. Rapporto tra la modifica e l'AP
La modifica è coerente con l’Accordo di Partenariato.
1.1.5.13. MODIFICA 13: PARAGRAFO 8.2.4.3.1. SOTTOMISURA 4.1 – OPERAZIONE A) – FA 2A – INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI
1.1.5.13.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Le modifiche alla presente misura hanno l’obiettivo di renderla più rispondente alle esigenze e potenzialità del contesto agricolo regionale e, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse disponibili dell’OCM e del PSR.
Per quanto riguarda il primo aspetto si ritiene opportuno semplificare e rendere più chiari i principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione: in particolare si riformula il criterio che fa rifermento ai settori produttivi, assegnando priorità settoriali specifiche in relazione ai fabbisogni sulla base dell’analisi SWOT, con particolare attenzione agli obiettivi trasversali della riduzione dell’impatto ambientale, dell’adattamento al cambiamento climatico e dell'innovazione; al benessere animale; ai comparti ad alto valore aggiunto e alle attività produttive ad alto impatto occupazionale e inerenti le fasi successive alla produzione. Come riportato al par. 8.2.4.2 del PSR, infatti, l’analisi SWOT ha rilevato debolezze in relazione alla scarsa diffusione di coltivazioni ad alto valore aggiunto e di allevamenti, e l’opportunità offerta anche dall’acquisizione in azienda delle fasi successive alla produzione; necessaria e opportuna la riduzione del sostegno a metodi produttivi meno impattanti e al contempo il supporto alle aziende rispetto alle nuove sfide collegate al cambiamento climatico.
Si elimina al contempo la tabella che riporta i singoli investimenti prioritari per comparto che risulta
elemento troppo di dettaglio per essere riportato nel programma rendendo troppo rigida la sua applicazione.
Questa nuova impostazione della scheda di misura è peraltro analoga a quella già adottata da altri PSR approvati. Si ritiene inoltre opportuno eliminare la priorità assegnata all’aumento di occupazione in quanto si ritiene di raggiungere indirettamente lo stesso scopo attraverso il supporto a settori labour intensive o ad investimenti che di per sé determinano un incremento di occupazione (es investimenti per la trasformazione e commercializzazione aziendale) e ritenendo opportuno al contempo non penalizzare quei progetti che ad esempio introducono importanti innovazioni tecnologiche che non determinano aumento occupazionale.
La modifica della demarcazione con l’OCM vino è dovuta ad una inadeguatezza delle risorse disponbili nel PNS a rispondere alle esigenze del settore, tanto che nell’ultima 2020 si è registrato un notevole esubero di domande rispetto al budget previsto. Tenuto conto che per il 2021 e 2022 saranno disponibili ulteriori fondi per le sottomisure 4.1 e 4.2 del PSR Marche, al fine di non disperdere questa richiesta di innovazione e ristrutturazione presentata dal territorio e dal settore vitivinicolo, si è deciso, con la presente modifica, di sostenere con il PSR anche le aziende vitivinicole inserendo come demarcazione la soglia di 100.000,00 euro come indicato più in dettaglio nella modifica al Capitolo 14.
La modifica della demarcazione con l’OCM Apicoltura è dovuta ad un incremento di risorse a valere del Programma Nazionale Apistico di cui all’art. 55 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, con riferimento alle annualità 2021-2022, e conseguentemente anche delle risorse assegnate alle Marche. Il reg. (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 2020 ha modificato, tra l’altro, l’art. 55 relativo all’apicoltura prolungandone l’esercizio fino al 31/12/2022. Con nota prot. 24869 del 19/01/2021 il MIPAAF ha comunicato che la Commissione Europea ha provveduto, già a partire dalla campagna 2021, all’aumento del budget per il settore apicoltura da 40 a 60 milioni di € nell’ambito del Quadro Finanziario Pluriennale del nuovo bilancio UE. Inoltre sulla base del regolamento di esecuzione di modifica del Reg. delegato UE 1366/2015 che assegna all’Italia un contributo FEAGA annuale di oltre 5 milioni di euro sia per l’annualità 2021 che per il 2022, il MIPAAF con DM dell’8/6/2021 ha assegnato alle
precedenza con il DM n. 9018407 del 22/07/2020: l’incremento delle risorse è quindi pari ad € 323.536,26.
Detto incremento di dotazione riguarderà anche l’annualità 2022. Al fine di ottimizzare l’impiego di queste risorse aggiuntive, si è deciso di ampliare il raggio di azione degli interventi finanziabili dall’OCM con particolare riferimento alle attrezzature stabilendo una soglia di demarcazione finanziaria: l’OCM finanzia gli investimenti di importo uguale o inferiore ai 30.000,00 euro, il PSR gli investimenti di importo superiore ai 30.000,00 euro. Il contenuto della demarcazione viene indicato più in dettaglio anche al Capitolo 14, nella relativa modifica.
La modifica della demarcazione con l’OCM Ortofrutta è dovuta ad una inadeguatezza delle risorse disponbili nell’OCM a rispondere alle esigenze del settore che quindi è possibile soddisfare con le risorse del PSR tenuto conto anche della dotazione aggiuntiva del 2021/2022. A tal fine si è deciso di ampliare il raggio di azione degli interventi finanziabili dal PSR stabilendo la seguente soglia di demarcazione finanziaria: l’OCM finanzia gli investimenti di importo uguale o inferiore ai 50.000,00 euro, il PSR gli investimenti di importo superiore ai 50.000,00 euro.
Le modifiche 1, 2, 3 esplicitano quindi l’aggiornamento della demarcazione degli investimenti finanziabili con il PSR rispetto a quelli finanziabili con l’OCM vino ai sensi dall’articolo 50 del Reg. UE n. 1308/2013 (la modifica 3 contiene anche l’aggiornamento della demarcazione con OCM Apicoltura e Ortofrutta) , e inoltre la modifica 1 al paragrafo “Descrizione del tipo di intervento”, esplicita anche che la misura 4.1 concorre agli obiettivi dello strumento dell’Unione europea per la ripresa di cui al Reg.2094/2020 quale strumento per far fronte anche alle difficoltà delle aziende agricole causate dalla pandemia Covid-19 in corso. La misura 4.1 infatti non solo concorre ad incrementare la redditività delle aziende agricole, e quindi la loro resilienza rispetto alle crisi, ma le stimola all’innovazione, le orienta verso metodi produttivi non solo più moderni ed efficienti ma anche più rispettosi dell’ambiente e pertanto ad essa vengono assegnate quota parte dei fondi FEASR EURI del PSR Marche.
Nell’ambito della modifica 2 al par. “costi ammissibili”, inoltre, onde rendere la definizione delle spese generali più omogenea alla Metodologia per l’individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR elaborata dalla Rete Rurale Nazionale, e recepita dalla regione con DGR 647 del 3/6/2020, si scorporano dalla spese generali di cui alla lett.c) i compensi inerenti la valutazione economica finanziaria dell’investimento che vengono accorpati alle spese per gli studi di fattibilità di cui alla lett. d).
La modifica 4 inerente il paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” riformula il criterio inerente le priorità settoriali, il criterio inerente i giovani, elimina il criterio inerente l’incremento di occupazione e la tabella degli investimenti prioritari settoriali.
Infine la modifica 5 (par. “Importi e aliquote di sostegno”) prevede l’eliminazione della maggiorazione del 10% dell’intensità di aiuto per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico effettuati da aziende del cratere. A quattro anni dal sisma, non si ritiene più opportuno mantenere un trattamento differenziato per le aziende agricole ricadenti nel c.d. “cratere sismico” rispetto alle restanti aziende del territorio regionale. La tabella del par. 5 viene inoltre adeguata alle modifiche dei criteri di selezione e resa più chiara.
Inoltre la modifica 5 e la modifica 6 consistono nell’adozione di costi standard unitari degli impianti arborei finanziati dalla presente sottomisura, coerentemente con le indicazioni dell’articolo 67 del Reg. UE n.
1303/2013. Ciò consente, in linea con le indicazioni dello stesso regolamento, di semplificare l’impiego dei fondi, riducendo gli oneri amministrativi e velocizzando la spesa, e al contempo riduce il rischio di errori.
I costi standard sono stati stabiliti per tipo di impianto arboreo applicando un metodo di calcolo basatosu
dati statistici e altre informazioni oggettive, in conformità con quanto previsto dall’articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sviluppato congiuntamente tra Rete Rurale Nazionale e ISMEA. La metodologia prevede che le tabelle dei costi unitari siano aggiornate periodicamente, per valutare eventuali variazioni dei valori di mercato e delle tecniche di realizzazione degli impianti. Viene pertanto allegato al PSR sia il documento di metodo di calcolo originale “Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i nuovi impianti arborei, per la Misura 4 dei PSR – Settembre 2018” che il documento di aggiornamento“Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i nuovi impianti arborei, per la Misura 4 dei PSR – Aggiornamento 2020”, fermo restando la possibilità di adeguare in fase applicativa le tabelle dei costi unitari ai successivi aggiornamenti.
Le modifiche sono state apportate ai seguenti paragrafi 8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento, 8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili, 8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilitàe 8.2.4.3.1.7. “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”, 8.2.4.3.1.8. “Importi e aliquote di sostegno” e 8.2.4.3.1.10. “Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso”.
1.1.5.13.2. Effetti previsti della modifica
La modifica consente una maggiore attrattività della misura. Inoltre, consente il raggiungimento di una maggiore efficacia del sostegno al settore vitivinicolo rispetto alle esigenze ed alle richieste del territorio e un’ttimizzaone dell’uso delle risorse per il settore apistico.
1.1.5.13.3. Impatto della modifica sugli indicatori La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.
1.1.5.13.4. Rapporto tra la modifica e l'AP
La modifica è coerente con l’Accordo di Partenariato.
1.1.5.14. MODIFICA 14: PARAGRAFO 8.2.4.3.2. SOTTOMISURA 4.2 – OPERAZIONE A) – FA 3A – INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI REALIZZATI DA IMPRESE AGROALIMENTARI 1.1.5.14.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
Le modifiche 1-2-3 e 4 ai paragrafi “8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento” – “8.2.4.3.2.4.
Beneficiari” – “8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili” – “8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità”si rendono
necessarie per aggiornare la demarcazione degli investimenti finanziabili con il PSR rispetto a quelli finanziabili con l’OCM vino ai sensi dall’articolo 50 del Regolamento UE n. 1308/2013, come indicato più in dettaglio nella modifica al Capitolo 14.
La modifica 5 al par. “8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”, oltre alla reintroduzione, sempre per effetto della nuova demarcazione con l’OCM vino, dei criteri di selezione inerenti il settore vitivinicolo (rimossi in una precedente modifica quando questo veniva finanziato esclusivamente dall’OCM), include l’inserimento di alcuni investimenti prioritari per il settore avicolo sostenendo sia investimenti finalizzati allo sviluppo di metodi rispettosi della salute animale e dell’ambiente
La modifica 5 al par. “8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”, oltre alla reintroduzione, sempre per effetto della nuova demarcazione con l’OCM vino, dei criteri di selezione inerenti il settore vitivinicolo (rimossi in una precedente modifica quando questo veniva finanziato esclusivamente dall’OCM), include l’inserimento di alcuni investimenti prioritari per il settore avicolo sostenendo sia investimenti finalizzati allo sviluppo di metodi rispettosi della salute animale e dell’ambiente