MODIFICHE AGLI INDICATORI DI OUTPUT
1.1.5.32. MODIFICA 32: CAPITOLO 13 – ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL’AIUTO DI STATO
1.1.5.32.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La modifica si rende necessaria in quanto in materia di aiuti di stato si sono succedute diverse modifiche e proroghe con particolare riferimento a:
1. Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020(2014/C 204/01)
3. Regolamento UE n. 702/2014 (ABER) della Commissione del 25 giugno 2014che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
4. Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
5. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
6. Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
nel settore agricolo;
7. Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19.
Con la recente Comunicazione della Commissione UE (2020/C 424/05) dell’08/12/2020, gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 sono stati prorogati di due anni, fino al 31 dicembre 2022, e sono stati altresì adeguati per tenere conto dell'impatto della pandemia di COVID-19.
Con Comunicazione della Commissione UE (2020/C 224/02) pubblicata in GUCE dell’08/07/2020 si è provveduto a prorogare e modificare gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020(Comunicazione UE 2013/C 209/01 e ss.mm.ii. Con nota della Commissione UE Ref.
Ares(2020)4043599 del 31 luglio 2020 sono state fornite indicazioni in merito alla proroga degli
“orientamenti” ed ai pertinenti regimi di aiuti notificati approvati con decisione dalla Commissione Europea.
Regolamento UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006: è stato prorogato con Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Il Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato è stato prorogato con Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 fino al 31/12/2023.
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»: è stato prorogato con Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 al 31/12/2023.
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, dopo le modifiche introdotte con il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 è valido fino al 31/12/2027.
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19: con comunicazione 2020/C 340 I/01del 13/10/2020 (C(2020) 7127 final 13.10.2020) la Commissione, ha adottato la quarta modifica del Temporary Framework, che proroga le disposizioni del quadro temporaneo per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di
ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021.
A seguito della modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013, introdotta dal Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 “che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.
1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020)”, la regola n + 3 è stata prorogata di due anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2025. Gli Stati membri sono stati invitati a notificare, in un unico blocco, la proroga dei loro regimi di aiuto esistenti che beneficiano di un cofinanziamento a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 secondo la regola n + 3 prorogata. La pertinente decisione di cui alla
notificazione in blocco dell’Italia, è stata assunta con Decisione della Commissione UE C(2021) 85 final del 12.1.2021 che proroga la validità dei regimi di aiuto cofinanziati dal FEASR al 31/12/2025.
Nelle sezioni “indicazioni” del capitolo 13 è stato inserito il riferimento a SA 59102 (2020/N) che proroga i regimi di aiuto SA 51385 (2018/N), SA 49958 (2017/N) e SA 54739 (2019/N); è stato inoltre aggiunto il riferimento al regime di aiuto SA 61863 (2021/XA) per la sottomisura 8.5 Operazione A.
Tutti i nuovi riferimenti sopra evidenziati sono stati riportati anche nelle singole schede di misura.
In relazione all’aiuto attivato dalla Regione Marche a valere sul regime di aiuto notificato a livello nazionale SA.57021(2020/N) per la sottomisura 21.1 – Operazione A) – FA 2A – Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale, si precisa che lo stesso è stato prorogato al 30 giugno 2021 con Decisione della Commissione UE C(2020) 9121 final del 10.12.2020 che è stata recepita anche ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437/13 del 28/12/2020). A seguito della comunicazione 2020/C 340 I/01 del 13/10/2020 (C(2020) 7127 final 13.10.2020) si applica il nuovo regime notificato SA 58547.
In relazione all’incremento di dotazione finanziaria di alcune misure e sottomisure è stata effettuata una ricognizione e aggiornamento degli importi degli aiuti a oggi notificati/comunicati. A seguito di tale
ricognizione sono stati incrementati nel par. 13.1 gli importi degli aiuti inerenti la misura 1 che ammontano complessivamente a 5.250.000,00 € e nel par. 13.8 gli importi degli aiuti inerenti la misura 8 che
ammontano complessivamente a 43.218.100,00 €. Si fa presente che in alcuni casi gli importi degli aiuti notificati possono superare la dotazione presente al momento nel PSR a valere della relativa
misura/sottomisura posto che le dotazioni delle misure del PSR subiscono variazioni in riduzione e/o in aumento nel tempo (per cui la dotazione di una misura al momento della notifica può essere superiore a quella della stessa misura in annualità successive). È stato altresì aumentato l’importo del par. 13.6 coerentemente con l’incremento pari a 5.030.000,00 della dotazione della misura 6.4. A attivata in regime de minimis. Per quanto riguarda le altre sottomisure che hanno visto incrementare la propria dotazione finanziaria e le cui operazioni solo in parte ricadono nell’ambito di regimi di aiuto notificati/comunicati (vedi ad es. la sottomis. 4.2), alla luce della natura delle operazioni finora finanziate si ritiene che gli importi degli aiuti a oggi notificati siano sufficienti a coprire anche i futuri fabbisogni. In ogni caso laddove, pur
tenendo conto di quanto stabilito all’art. 4 c. 2 lett. a del Reg. 794/2004 (“un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto
esistente”), risultasse necessario incrementare la dotazione dell’aiuto notificato, l’AdG si impegna a procedere alla modifica del regime di aiuto prima dell’utilizzo dei fondi.
1.1.5.32.2. Effetti previsti della modifica Nessun effetto.
1.1.5.32.3. Impatto della modifica sugli indicatori La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.
1.1.5.32.4. Rapporto tra la modifica e l'AP
La modifica è coerente con l’Accordo di Partenariato
1.1.5.33. MODIFICA 33: CAPITOLO 14 – INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ 1.1.5.33.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica
La modifica si rende necessaria per aggiornare la demarcazione degli investimenti finanziabili con il PSR rispetto a quelli finanziabili con l’OCM vino ai sensi dall’articolo 50 del Regolamento UE n. 1308/2013.
Nell’attuale PSR per le sottomisure 4.1 e 4.2, gli investimenti sovvenzionabili ai sensi dell’articolo 50 Regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede la concessione di un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di
commercializzazione di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II dello stesso regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili, sono finanziati esclusivamente a valere dell’OCM vino.
Nell’annualità 2020 si è registrato un esubero di domande rispetto al budget previsto e tenuto conto che per il 2021 e 2022 saranno disponibili ulteriori fondi per le sottomisure 4.1 e 4.2 del PSR Marche, al fine di non disperdere questa richiesta di innovazione e ristrutturazione presentata dal territorio e dal settore
vitivinicolo, si è deciso, con la presente modifica, di sostenere con il PSR anche le aziende vitivinicole inserendo come demarcazione la soglia di 100.000,00 euro. In particolare il PSR finanzierà investimenti
sovvenzionabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50, che prevede la concessione di un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II dello stesso regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili, di importo superiore ai 100.000,00 euro di costo totale per domanda di sostegno sia nell’ambito della sottomisura 4.1, della sottomisura 4.2.
La modifica della demarcazione con l’OCM Apicoltura è dovuta ad un incremento di risorse a valere del Programma Nazionale Apistico 2020-2022 con riferimento alle annualità 2021-2022 di cui all’art. 55 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e conseguentemente anche delle risorse assegnate alle Marche. Il REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23
dicembre 2020 ha modificato, tra l’altro, l’art. 55 relativo all’apicoltura prolungandone l’esercizio fino al 31 dic. 2022. Con nota prot. 24869 del 19/01/2021 il MIPAAF ha comunicato che la Commissione Europea ha provveduto, già a partire dalla campagna 2021, all’aumento del budget per il settore apicoltura da 40 a 60 milioni di € nell’ambito del Quadro Finanziario Pluriennale del nuovo bilancio UE. Inoltre sulla base del regolamento di esecuzione di modifica del Reg. delegato UE 1366/2015 che assegna all’Italia un contributo FEAGA annuale di oltre 5 milioni di euro sia per l’annualità 2021 che per il 2022, il MIPAAF con DM dell’8/6/2021 ha assegnato alle Marche per l’anno apistico 2020/21 € 589.635,31 al lordo dell’importo di € 266.099,05 già assegnati in precedenza con il DM n. 9018407 del 22/07/2020: l’incremento delle risorse è quindi pari ad € 323.536,26. Detto incremento di dotazione riguarderà anche l’annualità 2022.
Al fine di ottimizzare l’impiego di queste risorse aggiuntive, si è deciso di ampliare il raggio di azione degli interventi finanziabili dall’OCM con particolare riferimento alle attrezzature stabilendo una soglia di demarcazione finanziaria: l’OCM finanzia gli investimenti di importo uguale o inferiore ai 30.000,00 euro, il PSR gli investimenti di importo superiore ai 30.000,00 euro. Il contenuto della demarcazione viene indicato più in dettaglio anche al Capitolo 14, nella relativa modifica.
La modifica della demarcazione con l’OCM Ortofrutta è dovuta ad una inadeguatezza delle risorse disponbili nell’OCM a rispondere alle esigenze del settore che quindi è possibile soddisfare con le risorse del PSR tenuto conto anche della dotazione aggiuntiva del 2021/2022. A tal fine di si è deciso di ampliare il raggio di azione degli interventi finanziabili dal PSR stabilendo le seguenti soglie di demarcazione
finanziaria: nell’ambito della sottomisura 4.1 l’OCM finanzia gli investimenti di importo uguale o inferiore ai 50.000,00 euro, il PSR gli investimenti di importo superiore ai 50.000,00 euro, e nell’ambito della
sottomisura 4.2, l’OCM finanzia gli investimenti di importo uguale o inferiore ai 300.000,00 euro, il PSR gli investimenti di importo superiore ai 300.000,00 euro.
1.1.5.33.2. Effetti previsti della modifica
Maggiore efficacia del sostegno al settore vitivinicolo e del settore apistico rispetto alle esigenze del territorio.
1.1.5.33.3. Impatto della modifica sugli indicatori La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.
1.1.5.33.4. Rapporto tra la modifica e l'AP
La modifica è coerente con l’Accordo di Partenariato.
2. S
TATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA 2.1. Zona geografica interessata dal programmaZona geografica:
Marche Descrizione:
Il Programma di Sviluppo Rurale si applica all’intera Regione Marche.
2.2. Classificazione della regione Descrizione:
Con riferimento alla decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione Europea la Regione Marche è classificata tra le regioni più sviluppate a norma dell’articolo 3 codice ITE3.