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La modifica dell’articolo 491-bis c.p La nuova definizione di documento

Capitolo II: il recepimento della Convenzione nell’ordinamento italiano

2.2. La modifica dell’articolo 491-bis c.p La nuova definizione di documento

Il primo gruppo di disposizioni, introdotto dalla legge 48 del 2008 riguarda le falsità informatiche. Infatti, l’articolo 3, comma 1, lettera b, riguarda la modifica dell’art. 491-bis, inerente alle falsità di documenti informatici, aventi però efficacia probatoria.

La principale novità introdotta dalla legge 48/2008 riguarda l’abrogazione del secondo comma di tale disposizione, ossia la vecchia definizione di documento informatico e tale

46 Nel merito C. SARZANA DI S.IPPOLITO, La legge di ratifica della Convenzione di Budapest: una “gatta” legislativa

modifica risulta particolarmente importante nell’indagine proposta sull’elevazione del dato informatico a bene giuridicamente tutelato. Infatti, merita attenzione, a parere di chi scrive, la nuova impostazione che per molti aspetti riprende la definizione di dato informatico proposta in sede internazionale, provocando quindi un’importante frattura con la vecchia concezione di documento informatico, introdotta con la legge 23 dicembre del 1993, n. 547, in cui si cercava di darne una definizione per la prima volta espressa. Infatti, l’art. 491- bis previgente affermava che s’intende come documento informatico “qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”.

Questa impostazione scinde in due la definizione, in quanto da un lato si descrive il documento informatico come l’elemento digitale memorizzato e reso intellegibile mediante la presenza di uno strumento, ossia il supporto informatico, mentre dall’altro si evidenzia il risultato finale del processo di elaborazione, ovvero il documento reso esistente grazie agli organi di uscita dell’elaboratore.

La definizione proposta dalla legge 547/1993 dotava per la prima volta l’ordinamento italiano di una descrizione di documento informatico assolutamente innovativa e ripresa in altri settori del diritto, con non poche difficoltà47 .

La dottrina propose un’interpretazione della nozione di documento informatico contenuta nell’art. 491-bis assumendo tre importanti punti fermi, ossia il contenuto di pensiero, il supporto esteriore e la valenza probatoria, mancando tuttavia una qualsiasi riferimento alla provenienza del documento stesso.

L’impostazione così proposta, figlia del vecchio credo propugnato nell’ambito giuridico- informatico, afferma che il bene giuridicamente tutelato risiede nel dato materializzato nel supporto e non nel dato in sé e proprio in presenza di questa sequenza logica si è cercato quindi di equiparare il falso in un documento informatico al falso in documento cartaceo, prevenendo quindi come bene giuridicamente tutelato il dato materializzato.

Tuttavia questa antiquata impostazione rappresentava il risultato della trasposizione della definizione di documento informatico presente nell’ordinamento civilistico di allora,

47 Nel merito M. PETRONE, Le recenti modifiche del Codice penale in tema di documento informatico: problemi

creando non pochi problemi per gli studiosi di diritto penale, in quanto l’identità del dato informatico con il supporto materiale, così come propugnato dall’allora legge 547/1993, non permetteva di poter tutelare al meglio questo nuovo bene giuridico, poiché era in realtà il dato ad essere esposto ad attività di falsificazione, in relazione ad una delle sue principali caratteristiche, ossia l’endemica fragilità.

L’impossibilità concreta di poter scindere l’elemento fisico dall’elemento immateriale del documento informatico ha avuto come principale conseguenza l’impossibilità di applicazione di questa definizione nei casi concreti, tant’è che la giurisprudenza ha volutamente ignorato quanto disposto dalla legge 547/1993.

Con la legge 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica si è messa da parte questa datata visone che per molti anni ha prevalso nel diritto, non solo attraverso l’abrogazione della definizione della vecchia legge 547/1993, ma introducendo una nuova nozione di documento informatico, prevista però nel Decreto legislativo del 7 marzo del 2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione digitale, in cui si evidenzia una vera e propria inversione dell’impostazione fino a quel momento dominante, in quanto si definisce come documento informatico “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”48.

Gli elementi di novità presenti all’interno della definizione sono essenzialmente due; il primo è rappresentato dall’espressione “rappresentazione informatica”, potendo quindi adattarsi a tutte le possibili evoluzioni che il settore dell’informatica subirà nel corso degli anni, mentre il secondo riguarda il richiamo alle pluralità delle diverse fonti del diritto richiamata nell’espressione “…atti, fatti o dati giuridicamente rilevante” eliminando quindi il riferimento al contenitore, ossia il supporto fisico.

Quest’ultima modifica viene ritenuta di fondamentale rilevanza soprattutto nell’ottica dell’applicazione del nuovo concetto di documento informatico in più ambiti del diritto, potendo quindi adattare tal definizione alle esigenze particolari della materia giuridica di volta in volta interessata, dal diritto civile al diritto amministrativo etc.

Tuttavia, la portata innovativa della definizione di documento informatico abbraccia anche la stessa fattispecie penale rivisitata, ossia il 491-bis, in quanto è ora possibile saggiare la genuinità del documento grazie alla disciplina della firma informatica, contenuta

nel Codice dell’Amministrazione digitale. Infatti, le varie attività criminali di alterazione o falsificazione erano perlopiù riferibili, nella vigenza della precedente previsione, all’elemento materiale del dato, ovvero il supporto informatico; tuttavia, con la nuova impostazione è possibile incorporare nella definizione di falsità materiale anche tutte quelle tipologie di manipolazione che riguardano l’ambito informatico, per molto tempo precluse a causa dell’espresso riferimento, presente nella vecchia legge 547/1993, all’elemento materiale, ossia il supporto informatico.

Con la definitiva abrogazione del secondo periodo del primo comma dell’articolo 491-bis, la legge 48/2008 ha inteso mantenere l’espressione “avente efficacia probatoria”, coniugandola però con la frase d’esordio, ossia “se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato”.

Può sembrare a prima vista che tale elemento sia implicito nella definizione stessa; tuttavia, occorre tenere presente che il valore probatorio così definito all’interno dell’articolo 491-bis deve essere contestualizzato, in relazione ad alcuni importanti principi dell’ordinamento. Tra questi figura il principio di libera valutabilità in giudizio, contenuto nel Codice dell’Amministrazione digitale all’articolo 21, che trova una deroga nel caso in cui si sia di fronte ad una presunzione, come avviene ad esempio soprattutto in riferimento alle principali caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, così come evidenziate dal Codice stesso.

Per questo motivo, data la complessità della materia, occorre estrapolare dal contesto meramente processuale la definizione di “efficacia probatoria”, per poter espandere ulteriormente il concetto a tutti quegli atti, fatti o dati rilevanti nell’intero flusso del traffico giuridico e potendo così tutelare la veridicità del documento informatico alla stregua di quanto avviene per la controparte materiale.

La nuova definizione di documento informatico, seppur contestualizzata all’interno della fattispecie penale di falsità prevista all’articolo 491-bis, risulta coerente con la nozione contenuta nella Convenzione contro la criminalità informatica ed è un buon punto di partenza per poter prefigurare come bene giuridicamente tutelato il dato in sé, distaccandosi dall’elemento materiale.

Tale modifica risulta la prima ad essere stata introdotta nel sistema penale dalla legge 48/2008 ed è significativa proprio perché reintroduce, nell’ordinamento italiano, un nuovo

concetto di documento informatico, elevato a bussola concettuale per ogni settore del diritto.

2.3. Le false dichiarazioni al certificatore e il fallimento della nuova fattispecie di frode