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Le modifiche all’apprendistato per l’alta formazione: le sperimentazioni dell’alternanza scuola/lavoro

Nel documento La politica del lavoro del Governo Renzi (pagine 187-193)

Le modifiche al contratto di apprendistato

5. Le modifiche all’apprendistato per l’alta formazione: le sperimentazioni dell’alternanza scuola/lavoro

Il comma 2-bis dell’art. 2 del d.l. n. 34/2014 modifica, integrandolo, l’art. 8-bis, comma 2, secondo periodo, del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 novembre 2013, n. 128, il c.d. decreto scuola. La norma prevede che «il programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016» considera la «deroga ai limiti di età stabiliti dall’articolo 5» del d.lgs. n. 167/2011 con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali. Come osservato dai primi commentatori, si tratta quindi di norma operante sull’apprendistato di terzo livello e non sul primo, «nonostante l’oggetto della norma sia l’apprendistato (anche) per minorenni» (37).

Per realizzare i percorsi, le istituzioni scolastiche avranno spazi di flessibilità dell’orario fino ad un massimo di 35% dell’orario annuale delle lezioni, utilizzabili in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente e non dovranno determinare potenziali esuberi del personale. Le ore che vengono utilizzate lavorando serviranno per determinare il credito formativo che serve ai fini dell’ammissione all’esame di maturità. Viene realizzato un piano formativo personalizzato per ogni studente che verrà affiancato da un tutor scolastico, individuato tra i docenti del consiglio di istituto e un tutor aziendale, indicato dall’azienda, ma secondo le previsioni del decreto gli oneri legati al programma di apprendistato saranno in capo alle stesse aziende (38).

Ad un primo sguardo, occorre chiedersi perché il legislatore abbia innestato tale modifica del regime dell’età al contratto di apprendistato per l’alta

(37) Si veda M. TIRABOSCHI, op. cit., 45, secondo cui «Il richiamo è necessariamente all’articolo 5 poiché nell’articolo 3 è contemplata solo l’istruzione e formazione professionale (qualifica triennale e diploma quadriennale) e non anche l’istruzione tecnica e professionale quinquennale, i cui iscritti possono, a norma del Testo Unico, diventare apprendisti solo al compimento del diciottesimo anno di età».

(38) Per approfondimenti, si rinvia a S. DONÀ, Il nuovo apprendistato per l’alternanza scuola/lavoro, una rivisitazione di norme già esistenti, in La Circolare di Lavoro e Previdenza, 11 luglio 2014, n. 27.

formazione, e non alla tipologia di apprendistato per il diploma e la qualifica professionale, oltretutto in alternanza; determinando il mutamento dell’età anagrafica si altera, infatti, la terza tipologia, lasciando nel dubbio l’interprete se sia nata una nuova tipologia di contratto di apprendistato, ovvero una sotto-tipologia dell’alta formazione. Ci si auspica che su tali questioni intervenga la circolare interpretativa del Ministero del lavoro.

6. Conclusioni

La l. n. 78/2014 ha operato, come visto, non una riforma, bensì ha optato per soluzioni di maquillage normativo. Non muta dunque la definizione, o meglio le definizioni per ciascuna tipologia di apprendistato, salvo quanto detto in ordine alla possibile creazione di una nuova tipologia di apprendistato. Come di solito, è il professionalizzante che vede le maggiori modifiche, in termini di formazione pubblica integrativa. Qualche modifica, poi, è stata fatta all’apprendistato per il diploma e la qualifica professionale. Per tutte, è previsto un regime più restrittivo delle clausole di stabilizzazione. Comune, poi, alle tipologie di apprendistato è la nuova versione del Piano formativo individuale, che deve essere ora redatto contestualmente all’assunzione, in forma scritta e sintetica. Se la nuova norma ha inteso semplificare il ricorso al contratto, prevedendo la redazione in forma sintetica e contestuale, devono sollevarsi dubbi sul significato di tale “sinteticità”, non essendovi parametri cui far riferimento; inoltre, la creazione contestuale del piano formativo al momento dell’assunzione lascia perplessi in ordine al fatto che nei primi 30 giorni di contratto era possibile misurare le capacità del giovane lavoratore e redigere un piano formativo su misura, modalità non proponibile in questo caso.

Per ciò che concerne il contratto professionalizzante, la formazione resta dunque elemento essenziale del contratto di apprendistato, tuttavia ne è ridimensionato il valore. Il legislatore lascia nelle mani della Regione offrire percorsi formativi integrativi in un arco temporale forse ristretto (45 giorni).

Assumendo come ordinatorio tale termine, si potrebbe verificare, in mancanza di disposizioni collettive, che la formazione di base e trasversale non sia neppure erogata.

Viene, come accennato, agevolato attraverso l’abbassamento della percentuale di stabilizzazione il ricorso al contratto di apprendistato, restringendo anche il numero delle imprese cui l’obbligo di stabilizzazione si applica (imprese superiori ai 50 dipendenti).

Per concludere, qualche parola occorre spendere in ordine al contratto che si commenta rispetto a quanto in esame nell’AS 1428 che prevede la delega al Governo «allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo» per adottare provvedimenti per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti, secondo i seguenti principi che interessano in tal sede:

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;

b) redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, semplificate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;

c) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo di cui alla lettera b, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.

A tal riguardo è possibile prospettare anche, in un’opera di tal genere di semplificazione, una revisione consistente del contratto di apprendistato, ma sul punto occorrerà attendere di vedere come il Legislatore delegato intenda trasporre i criteri suindicati.

Rinvio (art. 2-bis)

Per il commento all’art. 2-bis si rinvia ai contributi di C. ALESSI, P. ALBI, V. FILÌ e L.

CAROLLO, in questo volume.

Parte III

CAPO II

ARTICOLI 3, 4 E 5

Disposizioni in tema di servizi per il lavoro

Nel documento La politica del lavoro del Governo Renzi (pagine 187-193)

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