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Le modifiche al contratto di apprendistato professionalizzante:

Nel documento La politica del lavoro del Governo Renzi (pagine 181-185)

Le modifiche al contratto di apprendistato

3. Le modifiche al contratto di apprendistato professionalizzante:

l’apprendimento permanente tra formazione professionalizzante e l’offerta di formazione (integrativa) pubblica

La formazione in apprendistato consta di due canali: la formazione pubblica e la formazione in azienda, entrambe obbligatorie sino all’entrata in vigore del

(25) Di simile avviso, E. CARMINATI, M.TIRABOSCHI, Il paradosso della clausola legale di stabilizzazione degli apprendisti, in Boll. ADAPT, 19 novembre 2012, n. 41, che portano l’esempio dell’accordo 24 marzo 2012 di riordino della disciplina dell’apprendistato nel settore terziario, distribuzione e servizi, ove si prevede, all’art. 17, come percentuale di conferma in servizio almeno l’80% degli apprendisti cui il contratto formativo sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. M.SALA CHIRI, Il tirocinio (artt. 2130-2134 c.c.), cit., 67.

d.l. n. 34/2014. Questo tipo di formazione fa parte del più ampio insieme dell’apprendimento permanente (26).

Il d.lgs. n. 167/2011, alla luce delle letture della Corte costituzionale in tema di ripartizione di competenze legislative in materia di formazione in apprendistato ha compiuto, innanzitutto, una netta diversificazione tra formazione professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, e offerta formativa pubblica ed integrativa, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni. Il primo tipo di formazione ha carattere, dunque, professionalizzante, svolto sotto la responsabilità della azienda e posta in essere dall’impresa stessa, e viene descritta (ora sinteticamente) nel piano formativo individuale, senza alcun limite minimo o massimo di durata, disciplinata dalla contrattazione collettiva nell’ambito, soprattutto, della classificazione dei profili professionali. La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning (ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità

(26) In attuazione dell’art. 4, commi 51-58, della l. n. 92/2012, il d.lgs. n. 13/2013, all’art. 2, lett. a, definisce, innanzitutto, apprendimento permanente qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale. L’art. 2, lett. b, individua l’apprendimento formale quale apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari. L’apprendimento formale è perciò ambito in cui operano l’apprendistato per il conseguimento del diploma e della qualifica professionale e l’apprendistato per l’alta formazione, non la tipologia professionalizzante (legata all’apprendimento non formale). L’art. 2, lett. c, definisce l’apprendimento non formale come apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lett. b, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. Va tuttavia considerato che secondo la definizione europea delle European guidelines for validating non-formal and informal learning (Cedefop, 2009) nell’apprendimento formale rientrano anche le esperienze lavorative. In ordine al rapporto tra apprendimento e contratto di apprendistato professionalizzante, si veda E. BELLEZZA, L.

PETRUZZO, Apprendimento formale, non formale e informale: non c’è posto per l’apprendistato professionalizzante, in U. BURATTI, L. CASANO, L. PETRUZZO (a cura di), Certificazione delle competenze. Prime riflessioni sul decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.

13, ADAPT University Press, 2013, 38.

virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o videocomunicazione da remoto).

Il d.lgs. n. 167/2011, non richiede, come accennato, un monte ore di formazione professionalizzante, ma lascia tale compito ad accordi interconfederali e contratti collettivi di ogni livello (art. 4, comma 2).

La disciplina della formazione pubblica è, invece, di competenza delle Regioni, sentite le parti sociali; questa è esclusivamente integrativa della prima (27), erogabile indistintamente all’interno ovvero all’esterno dell’impresa, al fine di far acquisire al giovane competenze di base o trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio, tenendo conto dell’età dell’apprendista, dell’eventuale titolo di studio posseduto e delle competenze acquisite (art. 4, comma 3, d.lgs. n. 167/2011).

Per i contenuti di questa tipologia di formazione occorre far riferimento alla materia di competenze chiave per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (28). La Regione, dunque, regolamenta l’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, e cioè secondo le discipline dello sviluppo delle competenze relazionali, dell’organizzazione e dell’economia, della disciplina del rapporto di lavoro, dell’informatica, di una lingua straniera, nonché della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 167/2011 dispone che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda “è integrata” nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.

In ordine alla formazione pubblica, la l. n. 78/2014, che ha convertito il d.l. n.

34/2014, stabilisce che la Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di apprendistato professionalizzante, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si

(27) L’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 167/2011, recita: «In assenza della offerta formativa pubblica […] trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti».

(28) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, ISFOL, INPS, Monitoraggio sull’apprendistato. XIII Rapporto, dicembre 2012, 18.

siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 febbraio 2014. La comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 9-bis del d.l. 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

In ordine alla comunicazione entro i 45 giorni da parte della Regione, il legislatore non esplicita se il termine sia ordinatorio ovvero perentorio; non essendovi alcuna previsione sanzionatoria, sembrerebbe ordinatorio; pertanto, se la Regione non si esprime, il datore di lavoro è obbligato a ciò che dispone la contrattazione collettiva, ma non obbligato ad erogare la formazione integrativa. Una conferma si trova nelle linee guida adottate in Conferenza Stato-Regioni il 20 febbraio 2014, sebbene riferite al solo apprendistato professionalizzante, secondo cui «la formazione pubblica è finanziata nel limite delle risorse disponibili ed è da ritenersi obbligatoria solo se disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale […] e realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista». Dubbi, tuttavia, rimangono nel caso in cui il datore di lavoro non possa fare riferimento ad alcun contratto collettivo, né tanto meno la Regione abbia provveduto a disciplinare la formazione. In questo caso, la formazione di base e trasversale sembra possa non essere erogata.

La progettazione dell’offerta formativa può tener conto della possibilità di erogare un monte ore complessivo inferiore alle 120 ore in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista (29). La maggior parte delle Regioni ha previsto un’articolazione del monte ore la cui durata è inversamente proporzionale al livello d’istruzione degli apprendisti (30).

Il finanziamento dei percorsi formativi è sostenuto attraverso il sistema di voucher attivato in alcune Regioni, utilizzato sia per finanziare le attività formative, sia per garantire l’accesso ai diversi servizi di supporto.

La formazione è erogata da enti accreditati dalla Regione per la formazione continua, attraverso procedure di evidenza pubblica, all’interno o all’esterno dell’azienda. Tuttavia, è possibile che questo tipo di formazione sia volutamente posta a carico dal datore di lavoro; in tal caso, opereranno i Fondi paritetici interprofessionali, ma la Provincia si adoprerà per la verifica e il

(29) Ipotesi prevista dall’accordo 24 settembre 2012 tra Regione Marche e parti sociali, in www.fareapprendistato.it.

(30) Si vedano i dati riportati in MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, ISFOL, INPS, op. cit., 16.

monitoraggio della formazione erogata, essendo preventivamente informata dall’impresa in ordine a tale scelta.

Pertanto, nel testo definitivo la formazione pubblica resta obbligatoria e ciò, vale specificare, soprattutto per mantenere il nostro ordinamento compatibile con quello comunitario in tema di aiuti di Stato alle imprese.

4. Le modifiche all’apprendistato per la qualifica ed il diploma

Nel documento La politica del lavoro del Governo Renzi (pagine 181-185)

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