Il ciclo di gestione della performance
4.3. Il monitoraggio della performance
Per quanto riguarda la seconda fase del ciclo di gestione della
performance, l‟art. 6 del d.lgs. n. 105/2009 individua tra i compiti
degli organi di indirizzo politico, quello di verificare nel corso dell‟esercizio l‟andamento della performance rispetto agli obiettivi fissati nel Piano. Tale funzione di monitoraggio viene svolta dall‟organo di governo, che si avvale a tal fine del supporto dei dirigenti e delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell‟amministrazione. Sulla base di tali verifiche è data facoltà agli organi di indirizzo politico-amministrativo di proporre eventuali interventi correttivi già in corso di esercizio.
Da ciò si desume che il monitoraggio della performance ha precise caratteristiche. Innanzitutto si tratta di un controllo concomitante, nel
100
Così C. TROMBETTA-S. TROMBETTA, Valutazione delle prestazioni e sistema premiante, cit., pp. 44-46.
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senso che deve assicurare il costante quadro dell‟andamento della
performance con l‟indicazione degli eventuali scostamenti rispetto agli
obiettivi prefissati, le cui caratteristiche sono quelle contenute nell‟art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, espressamente richiamato dall‟art. 6.101
Si tratta di un‟attività di verifica periodica e tempestiva dello stato di avanzamento delle componenti necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati (programmi, piani ed azioni). Il monitoraggio, perciò, si basa su informazioni relative all‟avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi, che in genere sono desumibili attraverso i sistemi di controllo di gestione, se correttamente impostati e funzionanti. Attraverso il monitoraggio i responsabili del raggiungimento degli obiettivi (organi di indirizzo politico- amministrativo e dirigenti) ottengono informazioni di base per affrontare quello che viene chiamato implementation gap, e cioè il divario che quasi sempre si verifica tra quanto effettivamente attuato e i contenuti del disegno originario. Ciò consente di attivare, se necessario, misure correttive in corso di esercizio, intervenendo prima che le problematiche che dovessero emergere diventino irrimediabili o comunque limitando gli eventuali impatti negativi delle stesse.102 Il monitoraggio della performance ha, dunque, finalità correttive: si tratta della funzione centrale di tale verifica, che si attiva se, mediante il controllo concomitante, si accerti uno scostamento del risultato conseguito rispetto all‟obiettivo programmato.103
Solo la constatazione e l‟analisi delle cause dell‟allontanamento dei risultati ottenuti con le attività già realizzate sino al momento del controllo concomitante da quanto programmato rende possibile, giustificandola, l‟adozione di idonee azioni correttive. La modifica di quanto programmato può avere ad oggetto sia le attività ancora da realizzare a obiettivi invariati
101
Così P. TANDA, Controlli amministrativi e modelli di governante della Pubblica
Amministrazione, cit., p. 245.
102 Così F. M
ONTEDURO, Il ciclo di gestione delle performance, cit., p. 398.
103
Così P. TANDA, Controlli amministrativi e modelli di governante della Pubblica
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sia gli stessi obiettivi da perseguire nella restante parte di periodo della programmazione. Nel primo caso saranno poste in essere delle correzioni a livello operativo perché, evidentemente, la struttura organizzativa dell‟A.P. ha operato in modo difforme da quanto preventivato. Nel secondo caso, la correzione riguarda innanzitutto la definizione degli obiettivi stessi o perché, a parità di condizioni, sono stati fissati in modo erroneo già nella fase di programmazione o perché, essendo variate le condizioni aziendali ed ambientali di riferimento, quelli fissati all‟inizio del periodo no sono più raggiungibili e/o coerenti con l‟ambiente di riferimento dell‟A.P..104 I contenuti dell‟art. 6 contribuiscono a delineare, seppur in maniera implicita, i ruoli e le responsabilità tra i soggetti che sono responsabilizzati rispetto al “contenuto” degli obiettivi fissati nonché al “risultato” in termini di raggiungimento degli stessi (organi di indirizzo politico-amministrativo e dirigenti) e i soggetti che invece hanno una responsabilità sulla “metodologia” con cui viene svolto il ciclo di gestione delle performance e sulle risultanze di quest‟ultimo (organismi indipendenti di valutazione).105
Tuttavia, mentre nel decreto è esplicitamente attribuita all‟organo di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della redazione, sebbene in modo partecipato con i vertici dell‟amministrazione, del Piano della performance, altrettanto non accade con riferimento a chi debba/possa apportare le necessarie variazioni della programmazione della performance contenuta in quello stesso documento, attività per la quale manca un‟assegnazione specificata. Una lettura congiunta degli articoli contenuti del decreto lascia intravedere a carico dell‟organo di indirizzo politico-amministrativo una responsabilità/potere di variazione degli obiettivi e degli indicatori contenuti nel Piano della
performance meno forte rispetto a quelli che è possibile riferir loro in
104 Così P. R
UGGIERO, La dirigenza pubblica tra misurazione, valutazione ed
incentivazione, cit., p. 100.
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fase di programmazione ex-ante. Infatti, in base al dettato dell‟art. 6, comma 1, ‹‹ gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l‟andamento della performance rispetto agli obiettivi di cui all‟art. 5 durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio ››. L‟art. 10, comma 3, aggiunge l‟obbligo che ‹‹ eventuali variazioni durante l‟esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale siano tempestivamente inserite all‟interno del Piano della performance ››. La richiesta di inserimento delle correzioni e, quindi, la variazione del Piano non può che avvenire con l‟approvazione da parte dell‟organo che quel documento ha la responsabilità di redigere, quindi l‟organo di indirizzo politico- amministrativo. Qualsiasi possibilità di variazione di un documento senza l‟approvazione da parte di chi è responsabile della definizione dello stesso svuoterebbe di significato il potere e la responsabilità attribuite a quello stesso organo. Però, deve considerarsi che mentre per la fase di programmazione ex-ante il decreto, con riferimento a tale organo, ha utilizzato il termine “definisce”, in relazione alla fase di controllo in itinere allo stesso organo ha attribuito, con riferimento all‟eventuale variazione degli obiettivi e degli indicatori, il potere di “proporre”. Quest‟ultima espressione lascia pensare che le proposte dell‟organo di indirizzo per essere considerate definitive, e quindi inserite nel Piano come richiesto dall‟art. 10, debbano essere accettate da qualche altro organo delle A.A.PP., forse i vertici amministrativi o i dirigenti.106