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Nesso di causalità e onere della prova

CAP 2: Rc sanitaria: normativa ed evoluzione

VI. Nesso di causalità e onere della prova

Per poter imputare al medico una responsabilità per un evento dannoso è necessario che vi sia uno stretto legame fra l'evento accaduto e l'azione o omissione del sanitario.

Ai fini di una corretta disamina del nesso di causalità viene data applicazione, anche in ambito civilistico, ai principi espressi nelle norme penali articoli 40 e 41 del Codice Penale:

Art. 40: nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Art 41: il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute,

anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce di per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

La Corte di Cassazione inoltre, tenendo conto dell'art. 122315 del Codice Civile relativo al risarcimento del danno da inadempimento richiamato dall'articolo 2056 e pertanto applicabile anche al risarcimento in materia di responsabilità extracontrattuale, stabilisce che ai fini della nascita dell'obbligo di risarcimento, il nesso di causalità fra il fatto illecito e l'evento dannoso può anche essere indiretto. È in tal senso sufficiente che il fatto illecito abbia posto in essere uno stato di cose senza il quale l'evento dannoso non si sarebbe potuto provocare e che il danno, si sia creato da un rapporto eziologico conforme alla media e non fuori dall'ordinario.

VI.1 Onere della prova

Il primo comma dell'articolo 269716 del Codice Civile sancisce che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Questa sarebbe la regola generale che però non può essere tenuta in considerazione nell'ambito della responsabilità giuridica del medico in quanto, nel nostro caso, esistono regole particolari sull'onere della prova, regole stabilite dall'articolo 121817 del Codice Civile.

La criticità dell'onere sulla prova si fonda sulle difficoltà che il paziente può

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Art. 1223 C.C.: il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

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Art. 2697 c.c. Onere della prova. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

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Art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da

incontrare nel reperire la documentazione o i mezzi di prova per far valere la propria pretesa; tenendo conto di tale necessità il legislatore ha preferito ridurre l'onere probatorio in carico al paziente leso ponendo in capo al medico l'onere di provare che la propria prestazione professionale fosse adeguata alla circostanza considerata. A questo viene tuttavia mossa la critica di aver trattato allo stesso modo, quasi confondendoli, l'onere della prova con l'obbligo di chiarimento. Effetto direttamente apprezzabile è l'aver predisposto il trasferimento del rischio del mancato convincimento del giudice dal soggetto danneggiato all'altra parte, sulla quale sarebbe semmai gravato esclusivamente l'onere di chiarimento.

Il nostro ordinamento prevede comunque anche regole più generali relative all'onere della prova; un esempio sono le cosiddette presunzioni iuris tantum e iuris et de iure, le prime ammettono la prova contraria che da un lato ripartiscono l'onere della prova, dall'altro esplicano le regole di giudizio indicando al giudice come deve decretare la controversia ove la parte che risulta onerata non sia stata in grado di fornire le prove richieste. Le seconde invece, dette anche presunzioni assolute, non ammettono la prova contraria.

Tra le norme che presentano una diversa ripartizione dell'onere della prova bisogna evidenziare l'art. 1218 del codice civile, secondo il quale sul debitore che non ha adempiuto correttamente alla prestazione, grava l'onere di provare che la mancata esatta esecuzione o il ritardo siano dovute a cause a lui non imputabili, essendo tenuto in caso contrario a dover risarcire il danno.

Nel caso di un non corretto adempimento di una prestazione da parte del medico si va anche ad analizzare la complessità dell'operazione svolta; le prestazioni

vengono suddivise nelle macro categorie di interventi di facile o di difficile esecuzione. Nel caso in cui l'intervento viene considerato difficile, il medico ha soltanto l'onere di provare la natura complessa dell'operazione e il paziente quali siano state le modalità di esecuzione ritenute idonee; in caso di intervento facile invece, il paziente ha solo l'onere di provare la natura routinaria dell'intervento, mentre sarà il medico a dover provare che l'esito negativo non è dipeso da sua negligenza o imperizia.

Nelle situazioni in cui l'intervento era considerato semplice ma si è comunque verificato un danno al paziente la giurisprudenza distribuisce quindi l'onere della prova tra le due parti. Fa gravare sul paziente l'onere di dimostrare che la terapia era di facile esecuzione e che però ne è comunque derivato un risultato peggiorativo, e al medico, l'onere di fornire la prova contraria, ossia la prova che la prestazione è stata eseguita correttamente e che con la dovuta diligenza professionale non era possibile prevedere l'evento dannoso.

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