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La guerra contro Veio, episodio emblematico della storia militare di Roma, rap- presenta un momento di svolta nella politica militare ed economica dell’Urbe. Le de- cisioni, che verranno prese, durante questa guerra, sia in campo militare con l’istituzio- ne dello stipendium (115) nel 406 a.C. (116) che in campo economico con la completa an-

nessione dei territori conquistati allo stato romano e la distribuzione della praeda Veien- tana tra i soldati, contribuirono a determinare una nuova concezione politica (117).

Lo scontro con la citta` etrusca in quanto campagna militare, di decennale du- rata, mise in luce tutti i limiti di un esercito composto da cittadini-soldati, la cui prolungata lontananza o da proprieta` terriere o da attivita` imprenditoriali fu causa di un tracollo economico. A tale situazione di incertezza si cerco` di porre rimedio, ricorrendo all’istituzione di uno stipendium militare, in modo da garantire ai soldati una certa stabilita` economica, indipendentemente dall’esito favorevole delle campa- gne militari e dalla spartizione successiva del bottino (118).

L’esercito, inizialmente formato dai migliori elementi dell’Urbe, da un punto di vista economico e sociale, come e` implicito nella originaria divisione della popo- lazione tra classis e infra classem, pote´ mantenere questa composizione, finche´ ebbe il carattere di truppe miliziane, chiamate cioe` alle armi ogni volta che ve ne fosse bi- sogno e congedate alla fine di campagne di durata temporale limitata (119). E` ovvio

(111) Sulla problematica connessione tra associazioni di artigiani e ordinamento centuriato in base al-

l’evidenza delle fonti letterarie vd. A. Storchi Marino, Censo e artigiani: I ‘collegia’ di Floro, in L’incidenza del- l’antico. Studi in memoria di E. Lepore, Atti del convegno Internazionale Anacapri 24-28 marzo 1991, C. Montepaone (a cura di), Napoli 1996, III, pp. 587-606.

(112) Sulle complesse questioni intorno alle centurie aggiunte e sull’esistenza di una centuria di accensi,

composta da cittadini di limitati mezzi economici chiamati a svolgere compiti di attendenti, scrivani, compu- tisti o impiegati dell’amministrazione militare cfr. P. Fraccaro, Accensi, in id., Opuscula II, Studi sull’eta`della rivoluzione romana, Scritti di diritto pubblico, Militaria, Pavia 1957, pp. 315-325.

(113) P. Fraccaro, Accensi, in id., Opuscula II, Studi sull’eta` della rivoluzione romana, Scritti di diritto

pubblico, Militaria, Pavia 1957, p. 323, sosteneva la prima classe, seguendo l’indicazione di Livio (I.43), men- tre per Dionigi di Alicarnasso (4.16-17) sarebbe stata la seconda classe.

(114) Sul portus Tiberinus vd. F. Coarelli, I santuari, il fiume, gli empori, in Storia di Roma, I. Roma in

Italia, A. Momigliano - A. Schiavone (edd.), Torino 1988, pp. 143-151.

(115) Liv., 4.59.11; 4.60.7; Diod., 14.16.5.

(116) La datazione del 406 a.C. per lo stipendium, riportata dalle fonti letterarie, e` a mio avviso piena-

mente accettabile, dal momento che un sistema pre-coinage era da tempo attestato. Cfr. G. Forni, Esperienze militari nel mondo romano, in AA.VV., Nuove questioni di storia antica, Milano 1977, p. 824. Numerose fu- rono le proposte per un’altra datazione, ma tutte estremamente opinabili. G.R. Watson, The Pay of the Roman Army. The Republic, «Historia» 7 (1958), p. 113, uso` per datare il pagamento del soldo ai legionari il passo di Polibio (6.39.12) e le indicazioni che lo storico greco riferı` sul quantitativo dello stipendio alla sua epoca. Invece P. Marchetti, A propos du ‘tributum’ romain: Impoˆt de quotite´ou de re´partition, in Arme´es et Fiscalite´ dans le Monde Antique, Paris 1977, pp. 107-133, sopr. 116-7, propose il 340 a.C.; mentre C. Nicolet, L’ordre e´questre a l’e´poque re´publicaine (312-43 av. J. -C.), Paris 1966, I, pp. 36-45, sostenne una datazione per la fine del IV sec. a.C. al tempo delle guerre sannitiche; contra R.M. Ogilvie, Early Rome and the Etruscans, Glasgow 1976, p. 152 e E. Rawson, The Literary Sources for the Pre-marian Army, «PBSR» 39 (1971), pp. 29-30.

(117) Sulla destinazione dell’agro veiente vd. A. Burdese, Le vicende delle forme di appartenenza e sfrut-

tamento della terra nelle loro implicazioni politiche tra IV e III secolo a.C., in Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazione del diritto in epoca medio-repubblicana, Atti del Convegno di diritto romano, Copa- nello 28-31 maggio 1986, Napoli 1989, pp. 55-86.

(118) E. Gabba, Ancora sul tributo a Roma, «Athenaeum» 57 (1979), pp. 495-496; J. Heurgon, La guer-

re romaine aux 4e-3esie`cles et la ‘fides romana’, in Proble`mes de la guerre a`Rome, J.-P. Brisson (ed.), Paris 1969,

pp. 23-32. Sulla riforma di Mario, nel 107 a.C., in quanto ovvia conclusione di un secolare processo di pro- letarizzazione della milizia cittadina romana vd. E. Gabba, Le origini dell’esercito professionale in Roma: I pro- letari e la riforma di Mario, in id., Esercito e societa` nella tarda repubblica romana, Firenze 1973, pp. 1-45. (119) G. Forni, Esperienze militari nel mondo romano, in AA.VV., Nuove questioni di storia antica, Mi-

che i primi ad avvertire il disagio di un arruolamento prolungato furono sicuramente i proprietari di aziende agricole e di terreni di piccole-medie dimensioni. Durante l’as- sedio di Veio, Livio parla delle difficolta` affrontate dai soldati, nel 403 a.C., per so- stenere un servizio militare protrattosi anche in inverno (120). Questi, tenuti lontano

dalle loro terre, senza mano d’opera servile che li sostituisse nel lavoro dei campi, du- rante la loro assenza, come abbiamo visto nel caso del centurione indebitato, trovaro- no al ritorno dalle campagne militari la loro proprieta` in dissesto, gravata da debiti, se non addirittura inghiottita dalle grandi proprieta`, e cosı` finirono per aumentare le file dei proletari e degli indebitati. Sempre piu` arduo divenne racimolare fra le classi ab- bienti le reclute necessarie alla formazione dell’esercito. Si puo` ipotizzare che il versa- mento di un tributum in bronzo (121), seguito all’istituzione del soldo (122), e pagato,

all’inizio, solo dagli elementi ricchi della civitas romana, quindi principalmente pro- prietari terrieri, ma anche artigiani e commercianti con attivita` avviate, abbia dato loro il diritto di non partecipare alle campagne militari. Ed e` lecito pensare che questi pre- ferissero rimanere nelle proprie tenute e continuare a dirigere i propri affari, versando semplicemente un contributo in bronzo che arruolarsi nell’esercito.

Nel testo liviano (123) la decisione senatoria del 406 a.C. di pagare ai soldati

uno stipendium militare vorrebbe precedere un’eventuale rivendicazione plebea ed e` intesa come una concessione dei principes verso la multitudo (124). Il tributum gra-

vo`, all’inizio, solo sui cittadini rimasti a Roma, non sui militi in guerra (125). Si tratto`

del pagamento del soldo a un esercito di volontari partito all’assedio di Veio e non ad un gruppo di mercenari (126). Servizio militare e tassazione sono qui intesi come

due prestazioni che si affiancano e non si sovrappongono (127). Roma creo` un siste-

ma di contribuzioni per garantire la distribuzione degli stipendia, grazie a un’azione congiunta di patres, primores plebis e nobilium amici.

L’esistenza di una stratificazione di gruppi sociali eterogenei e` ben evidente nella definizione non casuale di primores plebis, forse identificabili, alla luce di un altro episodio della guerra veiente (128), con cittadini di censo equestre senza cavallo

pubblico, che promisero al Senato di partecipare all’assedio di Veio, ricorrendo al- l’impiego dei propri cavalli, equis suis. Probabilmente si tratta di artigiani e commer- cianti che a Roma avevano trovato le condizioni ideali per le loro attivita`, riuscendo a realizzare un consistente patrimonio. A questi cittadini, come Livio tramanda (129),

venne assegnato un certus numerus aeris, cioe` ‘una determinata quantita` di bronzo’ per il loro impegno militare. Il soldo dei legionari sara` stato pagato con aes rude, cioe` con bronzo in masselli o allo stato grezzo.

La presenza del termine stipendium in Livio, ricavata sicuramente da una fonte che a ragione la usava, potrebbe confermarlo, dal momento che, secondo la tradi- zione letteraria, questa parola derivava da pendere, cioe` pesare, e da stips che indicava una quantita` considerevole di pezzi di bronzo (130), il che denuncia, senz’ombra di

dubbio, l’uso del metallo a peso (131). In un sistema economico ‘pre-coinage’ risulta

difficile pensare a una cassa dello stato, dove confluisse aes rude di varia provenienza

(120) Liv., 5.2.6 ss.

(121) In relazione al pagamento del tributum da parte della popolazione e` ricordato il trasporto su carri

di blocchi di bronzo in un passo di Livio (4.60.6): et quia nondum argentum signatum erat, aes grave plaustris quidam ad aerarium convehentes speciosam etiam conlationem faciebant. L’uso del termine aes grave invece di aes rude e` improprio in un contesto del V sec. a.C. come sottolineava R.M. Ogilvie, A Commentary on Livy. Books 1-5, Oxford 1965, p. 623. Si sara` trattato invece di aes rude, e spesso la tradizione tramanda come aes grave quello che nelle fonti piu` antiche non poteva che essere aes rude. Cfr. G. Nenci, Considerazioni sulla storia della monetazione romana in Plinio (‘nat.’, 33.42-47), «Athenaeum» 46 (1968), pp. 3-36. Comunque sia la notizia del trasporto del tributo con i carri e` molto probabile. Sulla scelta del termine C. Nicolet, L’Ordre e´questre a`l’e´poque re´publicaine, Paris 1966, p. 40 nt. n. 30, evidenziava l’ambiguita` in Livio tra vectigal e tri- butum e come l’etimologia di vectigal venga da veho; contra D. Kienast, Die politische Emanzipation der Plebs und die Entwicklung des Heerwesens in fru¨hen Rom, «BJ» 175 (1975), p. 104 nt. n. 63.

(122) M.H. Crawford, Coinage and Money under the Roman Republic. Italy and the Mediterranean Eco-

nomy, London 1985, pp. 21-24. Cfr. Liv., 2.23.5 per riscossione di tributi anche nel V sec. a.C. (123) Liv., 4.59.11.

(124) Liv., 4.60.1-7.

(125) Liv., 5.10.5: Quantum autem augebatur militum numerus, tanto maiore pecunia in stipendium opus

erat, eaque tributo conficiebatur invitis conferentibus qui domi remanebant, quia tuentibus urbem opera quoque militari laborandum serviendumque rei publicae erat.

(126) Liv., 4.60.9: exercitum magna ex parte voluntarium novi tribuni militum consulari potestate Veios

duxere. Sulla distribuzione di stipendia a mercenari vd. il caso di Porsenna (Liv., 2.12.7), che nel 508 a.C.

viene sorpreso da Mucio Scevola, mentre in compagnia di uno scriba, stava stabilendo il quantitativo di sti- pendia da distribuire all’esercito. Cfr. Dion. Hal., 5.28.2. Vd. G. Colonna, ‘Scriba cum rege sedens’, in L’Italie pre´romaine et la Rome re´publicaine, Me´langes offerts a`J. Heurgon, Roma 1976, I, pp. 187-192; J.R. Jannot, Les reliefs archaiques de Chiusi, Roma 1984, pp. 405-406; F.-H. Massa-Pairault, Notes sur le proble`me du citoyen en armes: Cite´romaine et cite´e´trusque, in Guerre et socie´te´s en Italie (Ve-IVes. avant J. -C.). Les indices fournis par l’armement et les techniques de combat, Table-Ronde E.N.S. Paris, 5 Mai 1984, A.-M. Adam - A. Rouveret (edd.), Paris 1986, pp. 29-50.

(127) E. Gabba, Esercito e fiscalita`a Roma in eta`repubblicana, in Arme´es et Fiscalite´dans le Monde Anti-

que, Paris 1977, pp. 13-34. Il carattere ‘regressivo’ del tributum costituiva una delle cause del costante impo- verimento della popolazione vd. P.A. Brunt, Social Conflicts in Roman Republic, London 1971, p. 39. Cfr. C. Gatti, Riflessioni sull’istituzione dello ‘stipendium’ per i legionari romani, «Acme» 23 (1970), pp. 131-135.

(128) Liv., 5.7.5: cum repente quibus census equester erat, equi publici non erant adsignati, concilio prius

inter sese habito senatum adeunt factaque dicendi potestate equis se suis stipendia facturos promittunt. Perplessita` sul valore storico dell’episodio in C. Nicolet, L’ordre e´questre a l’e´poque re´publicaine (312-43 av. J. -C.), Paris 1966, I, pp. 54-55. Cfr. E. Rawson, The Literary Sources for the Premarian Army, «PBSR» 39 (1971), pp. 13- 31; C. Guittard, Les sources litte´raires et historiques concernant l’armement du le´gionnaire romain, in Guerre et socie´te´s en Italie (Ve-IVes. avant J. -C.). Les indices fournis par l’armement et les techniques de combat, Table-

Ronde E.N.S. Paris, 5 Mai 1984, A.-M. Adam - A. Rouveret (edd.), Paris 1986, pp. 51-64.

(129) Liv., 5.7.12: et equiti certus numerus aeris est adsignatus. Anche su questo episodio C. Nicolet,

L’ordre e´questre a l’e´poque re´publicaine (312-43 av. J. -C.), Paris 1966, I, p. 41, propone una datazione per la fine del IV sec. a.C.

(130) Sulla definizione del termine stips vd. E. Peruzzi, Money in early Rome, Firenze 1985, pp. 87-96.

(131) Varro, ling., 5.182: Militis stipendia ideo, quod eam stipem pendebant.... Cfr. Isid., orig., 16.18.8:

Stipendium ab stipe pendenda nominatum; antiqui enim adpendere pecuniam soliti erant magis quam adnume- rare. Vd. anche Plin., nat., 33.42-43.

o all’imposizione di un tributo a tutti i cittadini. All’epoca della guerra contro Veio e` probabile che l’assegnazione del soldo ai legionari venisse alimentata da un con- tributo straordinario, forse ‘prelevato sulla ricchezza dei singoli cittadini secondo il prudente arbitrio dei magistrati che sovrintendevano il censo’ (132). Cosı` si spie-

gherebbe il posto preminente dato alla contribuzione dei senatori il cui accertamen- to patrimoniale doveva essere piu` facile (133).

Per quanto riguarda la gestione della praeda, che seguı` la conquista della citta` etrusca, dal racconto di Livio emerge che il suo utilizzo fu oggetto di acceso dibat- tito tra Senato e plebe. Alla fine prevalse il punto di vista plebeo, e la praeda Veien- tana venne distribuita ai soldati ed ai cittadini invece che essere venduta (134). Scelta

economica che sicuramente danneggio` il Senato, dal momento che il ricavato della vendita del bottino, versato nell’erario, poteva essere utilizzato per pagare gli stipen- dia, riducendo o eliminando il pagamento del tributo che, all’inizio, gravava solo sulle classi ricche. Notevoli saranno stati i vantaggi materiali, come ha sottolineato Gabba (135), per quella parte piu` povera della popolazione che partecipo` alla divisio-

ne della praeda, concretizzatasi in distribuzioni di terra nelle colonie o assegnazioni viritane con la creazione di nuove tribu` (136). Uno dei motivi che potevano aver

spinto i cives di Roma a indebitarsi doveva plausibilmente essere legato anche al fra- zionamento delle proprieta` terriere, in conseguenza di una crescita demografica al- l’interno di ciascun nucleo familiare. In diritto romano tutti i membri di una fami- glia erano soggetti ai poteri del paterfamilias, che svolgeva una funzione potestativa e non protettiva, decidendo, come meglio credeva, sulla vita di ogni singolo membro del nucleo familiare (137). La dipendenza da questa potesta` durava finche´ il paterfa-

milias era in vita, quale che fosse l’eta` dei figli. Alla morte del padre (138), dal mo-

mento che a Roma non esisteva il diritto di primogenitura (139), il patrimonio fami-

liare veniva diviso tra i figli, anche se di sesso femminile. In gruppi familiari nume- rosi era, quindi, inevitabile lo spezzettamento della proprieta` in unita` cosı` piccole da impedire ai singoli eredi il raggiungimento di quell’autonomia economica necessaria per il proprio mantenimento. Sicuramente l’annessione del territorio di Veio con il raggiungimento di 2.200 km2determino` uno sviluppo del territorio romano pari al doppio della sua estensione precedente (140) e l’applicazione di un nuovo modello di

unita` fondiaria costituito da sette iugeri, pari all’incirca a due ettari favorı` un tan- gibile miglioramento delle condizioni economiche di molti cittadini romani (141).

4. PERMANENZA DELL’INDEBITAMENTO NELL’ESERCITO E RIVOLTA MILITARE DEL 342