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Il Servizio Sociale di tutela minorile viene chiamato a valutare le capacità genitoriali in diversi casi. Ci sono situazioni in cui il minore risulta temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo per cui le capacità genitoriali appaiono al momento inadeguate ma recuperabili attraverso un intervento di riabilitazione effettuato dai servizi socio sanitari. In tal caso è prevista la collocazione del minore presso ambiente idoneo (casafamiglia, comunità, famiglia affidataria o altre strutture a seconda dell'età del minore e del caso specifico) affinchè si risponda alle sue necessità.

Dalla L. 184/1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori":

Art.1 “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.”

Art.2 “Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo

all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

Art 3 “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della

loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma”.

Art. 4 “Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla

presente legge”.

Art. 5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di

fondamentali dell'ordinamento (4). 44

Un'altra tipologia di casi è quella di minori che versano in stato di abbandono e cioè risulta privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e di tutta la famiglia allargata. Vanno pertanto individuate le cause per cui vi è una situazione di incapacità irreversibile da parte dei genitori e del nucleo familiare ad assicurare una crescita ed un’educazione adeguata al minore nonostante gli interventi di sostegno attivati dai servizi.

Art 8. (Rileva la dichiarazione dello stato di adottabilità nei casi di accertamento di abbandono).

Art 9. (Rileva coloro che hanno facoltà e obbligo di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età, gli

obblighi di segnalazione per chi non è parente di un minore entro il quarto grado e lo accoglie stabilmente per un periodo superiore a sei mesi).

Art 10. (Il procedimento: caratteristiche)

Art 11. (Il procedimento: caratteristiche segue). Art 12 (Ricerca dei parenti)

Art 13 (Ricerca dei parenti segue)

Una diversa situazione può verificarsi laddove uno o entrambi i genitori violano i doveri genitoriali o tengono una condotta pregiudizievole per il minore (artt. 330- 333 c.c.) e questo viene valutato alla luce del rilevamento di forme di maltrattamento sul minore, comportamenti ad alto rischio da parte dei genitori o del genitore come devianza, condotte violente o abuso di sostanze, conflitti gravi in famiglia.

Dal Codice Civile:

Art. 330“Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli.” Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità

genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 331 “Passaggio della patria potestà alla madre”. Quando, pronunziata la decadenza, l'esercizio della patria potestà passa alla

madre, il tribunale può in speciali circostanze impartire disposizioni alle quali la madre deve attenersi. Il tribunale, può anche ordinare che il figlio venga allontanato dalla casa paterna.

Art. 332 “Reintegrazione nella responsabilità genitoriale.” Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che

ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Art. 333 “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli” Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo

alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.45

Il Servizio Sociale può essere investito nei procedimenti separativi del compito di valutare circa l’affidamento dei figli legittimi o naturali per stabilire se sia necessario disporre l’affidamento dei figli diversamente da quanto previsto attualmente dalla legge, la quale prevede ad oggi la preminenza dell'affidamento condiviso salvo casi in cui questo non sia la scelta maggiormente tutelante per il minore. Tale orientamento è principalmente indicato nella legge n° 54/2006

"

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

".

CAPITOLO 3

I CONCETTI: FATTORI DI RISCHIO, FATTORI DI PROTEZIONE, RESILIENZA E PARENTING

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