Figura 10.6: Composizione per settore di attività economica dei liberi professionisti dichiarati (primo e secondo lavoro) e non dichiarati
11 Il nuovo regime forfettario e la nuova flat tax
La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 9-12, l. 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”) ha modificato il particolare regime fiscale per i soggetti titolari di partita iva individuale i cui ricavi annuali siano compresi entro i 65.000 euro, introducendo un modello basato sulla tassazione del reddito ad aliquota piatta e semplificazioni degli adempimenti fiscali. La misura – di grande significato nell’impianto della manovra finanziaria dello scorso anno – modifica le norme introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, già oggetto di riforma da parte della Legge di Stabilità per il 2016, che aveva introdotto per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, il c.d. regime forfettario, consistente nell’applicazione di un’imposta sui redditi imponibili del 15%, sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Per accedere al regime forfettario, nel 2015, la legge prevedeva dei limiti di ricavi che andavano dai 15.000 ai 40.000 euro, a seconda delle diverse tipologie di attività. Inoltre, si aggiungevano altri requisiti da rispettare per i contribuenti che volevano accedere a questo regime: i contribuenti non dovevano aver sostenuto spese superiori ai 5.000 euro lordi per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, o superato i 20.000 euro di costi lordi per l’ammortamento di beni strumentali.
Intervenendo su questo impianto normativo, la Legge di Stabilità per il 2016 aveva incrementato le soglie dei ricavi: queste erano state fissate da un minimo di 25.000 euro fino a un massimo di 50.000 euro, in base alla tipologia di attività. Anche le cause di esclusione dal regime forfettario erano state aggiornate: a quelle già previste nel 2015 si era aggiunta la preclusione dal regime forfettario a chi, nell’anno precedente, aveva percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.
Le nuove norme contenute nella Legge di Bilancio per il 2019 introducono importanti modifiche a questo modello:
a) l’estensione del regime forfettario mediante l’innalzamento della soglia limite dei ricavi o compensi non superiori a euro 65.000 percepiti nell’anno precedente;
b) l’eliminazione degli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali;
c) ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario, non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di cui al comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).
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d) l’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni ai fini iva e ai fini delle imposte dirette. In particolare i contribuenti che applicano il regime forfettario: non addebitano l’iva in fattura ai propri clienti, né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti; sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale; non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti; non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica. Sul fronte delle semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti in regime forfettario: sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie; sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale; non operano le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati; non sono soggetti alla ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti.
Rispetto alla previgente disciplina del regime forfettario, resta invariata la previsione secondo cui, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, è assunta, sempre ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’applicazione del regime forfettario, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Con riferimento alle esclusioni dall’applicazione del regime forfettario del 2019, sono stati previsti nuovi vincoli: (i) il divieto di svolgimento in prevalenza dell’attività nei confronti del proprio datore di lavoro o di un soggetto che lo è stato nei due anni precedenti o di un soggetto ad esso riconducibile; (ii) il divieto di partecipazione a società di persone, associazioni, imprese familiari; (iii) il divieto di controllo, diretto o indiretto, di Srl o associazioni in partecipazione. L’art. 1, commi 17-22, L. n. 145/2018 prevede inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti i cui ricavi/compensi rientrano nella fascia successiva, tra i 65.001 e i 100.000 euro, possano avvalersi dell’opzione per un regime fiscale semplificato, con aliquota al 20% (cd. flat tax).
Confprofessioni, interpellata in più occasioni sul tema dal Parlamento e dal Governo, ha manifestato un generale apprezzamento per queste misure, perché agevolano complessivamente le attività professionali, non solo fiscalmente ma soprattutto dal punto di vista degli adempimenti in materia di iva, fatturazione elettronica e trattenute alla fonte, connessi all’attività economica, auspicando la conferma degli interventi da parte della Manovra di Bilancio per il 2020. Tuttavia, si evidenziano anche alcune criticità e disfunzioni dei nuovi regimi fiscali agevolati, quali: la esclusione dei soggetti che operano in forme associate e societarie e il disincentivo alla produzione di maggiori ricavi che, per effetto delle aliquote marginali superiore al 100% del regime ordinario al superamento delle soglie di ricavi previste per la fruizione del regime agevolato, favorisce la frammentazione e il “nanismo” degli studi professionali; distorsione della concorrenza nelle professioni in cui è significativa l’erogazione di prestazioni
Osservato rio delle lib ere professi oni 127 nei confronti di consumatori finali; sostituzione del lavoro dipendente con il più
fiscalmente conveniente lavoro autonomo in partita iva.
Un primo impatto derivante dalle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2019 sul regime forfettario è stato reso noto dall’Osservatorio sulle partite iva del ministero dell’Economia e delle Finanze che ha registrato nel primo trimestre del 2019 un aumento tendenziale di partite iva in regime forfettario del 40%. Lo stesso Ministero ha messo in evidenza come le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2019 hanno determinato un aumento complessivo delle aperture di partite iva, nonché una ricomposizione delle aperture a favore delle persone fisiche e a sfavore delle forme societarie. La ripartizione per settori produttivi mette in luce come il settore con il maggior numero di aperture di partite iva sia proprio quello delle attività professionali (20.2%).
Questi dati letti congiuntamente non consentono di inferire un reale aumento del numero dei forfettari nel settore delle attività professionali. È però possibile constatare come l’incremento dei forfettari potrebbe interessare maggiormente i settori delle attività intellettuali nei quali i costi di esercizio sono più bassi.
Incentivo economico “Resto al Sud”
L’incentivo economico “Resto al Sud” è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano dall’art. 1 del Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91 (“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”) convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123. La misura aveva il principale obbiettivo di favorire i giovani imprenditori nelle regioni meridionali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nella sua prima applicazione, l'incentivo era limitato al solo avvio di attività di impresa, e i fruitori non potevano avere più di 35 anni. L’art. 1, comma 601, della Legge Bilancio per il 2019 ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari, innalzando da 35 a 45 anni il limite di età per l’accesso all’incentivo economico e comprendendo tra i fruitori anche i liberi professionisti.
Per poter usufruire dell’agevolazione, la norma richiede che i liberi professionisti non siano stati, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell’istanza di accesso, titolari di partita iva per l’esercizio di un’attività analoga a quella per cui si presenta domanda, e il mantenimento della loro sede operativa in una delle regioni del Mezzogiorno per tutta la durata del finanziamento.
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Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)
(G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018) ART. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
(Omissis…).
9. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti:
«54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54:
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate»;
b) al comma 56, le parole: «dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «del requisito»;
c) al comma 57, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti:
«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta,
Osservato rio delle lib ere professi oni 129 ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente
riconducibili ai suddetti datori di lavoro»;
d) al comma 65, lettera c), le parole: «ai limiti» sono sostituite dalle seguenti: «al limite»;
e) al comma 71, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «il requisito»;
f) al comma 73, il primo periodo è soppresso;
g) al comma 74, terzo periodo, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «la condizione»;
h) al comma 82:
1) al primo periodo, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «la condizione»;
2) al terzo periodo, le parole: «sussistano le condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «sussista la condizione»;
3) al quarto periodo, le parole: «delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «della condizione»;
i) al comma 83, secondo periodo, le parole: «delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «della condizione»;
l) al comma 87, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio». 10. L'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall'allegato 2 annesso alla presente legge.
11. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
(Omissis)
17. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.
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18. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 17: a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. 19. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 17:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;
c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
20. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
21. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il
Osservato rio delle lib ere professi oni 131 codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli
stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
22. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
(Omissis)
601. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «45 anni»;
b) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta »;
c) al comma 6, secondo periodo, le parole: «e le imprese e le società» sono sostituite dalle seguenti: «e le imprese, le società e le attività libero-professionali»;
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