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L’obbligo di informazione precontrattuale gravante sul professionista e le modalità del suo esatto adempimento

L’art. 49 detta disposizioni comuni alle due tipologie contrattuali in ordine al contenuto dell’obbligazione informativa e al tempo del suo adempimento, stabilen-do quali debbano essere le informazioni45 che il consumatore ha il diritto di ricevere prima di essere vincolato da un contratto a distanza o da un contratto negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta.

Diversamente gli artt. 50 e 51 determinano le modalità di adempimento di sif-fatta obbligazione, che mutano in ragione della tecnica di negoziazione utilizzata.

Pertanto, nell’ambito dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali, caratte-rizzati dalla presenza fisica e simultanea delle parti, le informazioni devono essere fornite al consumatore su un supporto cartaceo o su altro mezzo durevole, cioè per iscritto, e devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e compren-sibile, essendo più agevole per il professionista, tramite il suo ausiliario, consegnare tempestivamente il documento informativo.

Il secondo comma dell’art. 50 prevede che il professionista fornisca al consu-matore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto. Non viene specificato se la copia debba contenere nuovamente tutte le informazioni, ma dal disposto della lettera b) del comma 4 dell’art. 50 deve ricavarsi che una tale mo-dalità è prevista solo per i contratti caratterizzati dall’immediato adempimento, in cui il consumatore ha richiesto espressamente al professionista servizi di riparazio-ne o manutenzioriparazio-ne.

Quindi, al di là di questa ipotesi in cui la copia del contratto negoziato fuori dei locali commerciali deve contenere tutte le informazioni contrattuali, negli altri casi le notizie rilevanti e necessarie possono essere riprodotte oppure no nel testo con-trattuale sottoscritto, per cui l’adempimento dell’obbligo preconcon-trattuale di

infor-45 Tra cui quelle relative (art. 49, comma 1): alle caratteristiche principali dei beni o dei servizi (lett.a); all’i-dentità del professionista e al suo indirizzo geografico (lett. b, c, d); al prezzo totale del bene o del servizio, alle modalità di calcolo, alle spese aggiuntive di spedizione o consegna (lett. e), al costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza (lett. f); alle modalità di pagamento, di consegna e di esecuzione (lett.

g); alle condizioni, ai termini e alle procedure per l’esercizio del diritto del recesso di cui all’art. 52 (lett. h);

ai costi legati alla restituzione del bene in caso di recesso (lett. i); all’obbligo del pagamento dei costi ragio-nevoli ai sensi dell’art. 57, comma 3 (lett. l); all’esclusione del diritto di recesso ex art. 59 (lett. m); all’esi-stenza della garanzia di conformità (lett. n); alla durata del contratto e alle modalità di esercizio del recesso in caso di contratti a tempo indeterminato o sottoposti a rinnovo automatico (lett. q).

mazione è assolto dal professionista mediante la consegna di un modulo di informa-zione precontrattuale.

Limitatamente ai contratti a distanza, le modalità dell’adempimento dell’obbli-gazione informativa sono indicate dall’art. 51, il quale prescrive che le informazioni devono essere messe a disposizione del consumatore in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza e, quando possibile, devono essere rese, in modo leggi-bile, su un supporto durevole. Mancando il contatto fisico tra le parti ed essendo utilizzate delle tecniche che potrebbero non consentire l’adempimento immediato dell’obbligazione di consegna su supporto cartaceo o altro supporto durevole, in tale ipotesi è consentito al professionista di adempiere all’obbligazione di consegna scrit-ta delle informazioni in un momento successivo46.

Ne discende che, in detta ipotesi, tutte le informazioni di cui all’art. 49, compre-se quelle già visualizzate, devono necessariamente escompre-sere riprodotte nella conferma del contratto da consegnare al consumatore, in quanto l’obbligo di consegna pre-ventiva del modulo di informazione precontrattuale non è stato adempiuto proprio per le particolari circostanze. La possibilità dell’adempimento successivo è però cir-coscritta entro uno spazio temporale limitato, posto che la conferma deve avvenire entro un tempo ragionevole dalla conclusione del contratto e al più tardi al momen-to della consegna dei beni o prima che l’esecuzione abbia inizio (art. 51 co. 4 e 7).

Se ne deduce che qualora la conferma venga ricevuta dal consumatore oltre 14 gior-ni dalla conclusione del contratto, di certo tale termine non potrà essere ritenuto ragionevole e l’obbligo di informazione si intenderà adempiuto tardivamente, con conseguente operatività del disposto dell’art. 53, comma 2, cod. cons., che assegna al consumatore un nuovo dies a quo decorrente dal momento in cui ha ricevuto le informazioni obbligatorie.

La statuizione avalla viepiù lo stretto legame tra il recesso e l’informazione pre-contrattuale al punto da immaginare lo strumento posto a garanzia della completa rappresentazione del programma contrattuale che dovrà essere integralmente accet-tato dal consumatore.

Salvo queste ipotesi caratterizzate dalla particolare tecnica di comunicazione a distanza ci si attende che anche nei contratti a distanza tendenzialmente il professio-nista adempia all’obbligazione informativa prima che il consumatore si vincoli.

46 Le informazioni sono rese su supporto durevole solo se la tecnica di comunicazione lo consente; diversa-mente se esse sono visualizzabili in uno spazio e in un tempo limitati devono essere comunque fornite prima dell’ordine almeno le informazioni relative: alle caratteristiche principali del bene o del servizio; all’identità del professionista; al prezzo totale, alle sue modalità di calcolo e a tutte le spese accessorie; alle condizioni, termini e procedure per l’esercizio del diritto di recesso; alla durata del contratto e alle condizioni per rece-dere dal contratto se a tempo indeterminato o soggetto a rinnovo automatico.

Pertanto, sia nei contratti fuori dei locali commerciali, sia nei contratti a di-stanza qualora le informazioni precontrattuali siano debitamente e correttamente fornite prima della conclusione del contratto, secondo i tempi e i modi indicati, non è necessaria la loro inclusione nella copia o nella conferma del contratto al consumatore, in quanto l’obbligazione è stata già adempiuta attraverso la conse-gna del modulo precontrattuale di informazione. In tal caso, le informazioni an-dranno comunque a formare parte integrante del regolamento contrattuale e non potranno essere modificate se non con l’accordo espresso di entrambe le parti (art.

49, comma 5)47.

Seppur criticata48, la previsione dell’adempimento dell’obbligo di informazio-ne tramite consegna del modulo si conforma alla scelta operata dal legislatore in altre sedi contrattuali (contratti a distanza di strumenti finanziari, contratti di multiproprietà e di credito al consumo), che è motivata dalla necessità di definire uno stretto legame tra informazione precontrattuale e diritto di recesso, idoneo a confermare la finalità dello strumento di tutela che è quella di salvaguardare la libera determinazione del consumatore all’acquisto, cioè la libertà di assumere una decisione di natura commerciale49 pienamente consapevole e soddisfacente che potrebbe essere compromessa dai diversi fattori che caratterizzano lo svolgimento della contrattazione. Il recesso si traduce in uno strumento di tutela rapido, effi-cace e non dispendioso in quanto il consumatore, valutata l’inidoneità delle con-dizioni e delle modalità contrattuali a soddisfare le sue esigenze, può prontamente ritornare sul mercato per reperire alternative soddisfacenti50.

47 L’onere della prova dell’adempimento degli obblighi informativi incombe sul professionista (ex art. 49, comma 10). M.A. Livi, op. ult. loc. cit., a tal proposito precisa che è probabile che nel contratto venga spe-cificato che il professionista ha adempiuto a tali obblighi mediante consegna del modulo precontrattuale al consumatore.

48 R. Alessi, Gli obblighi di informazione tra regole di protezione del consumatore e diritto contrattuale europeo uniforme e opzionale, cit., 311 ss., registra il sostanziale fallimento […] del tentativo di dare compiuta colloca-zione agli obblighi di informacolloca-zione nella disciplina generale del contratto professionista/consumatore, il cui adempimento si traduce nella mera consegna di un formulario, contenete la documentazione relativa alla contrattazione, con la conseguenza che la responsabilità del professionista non è una responsabilità per cattiva o omessa informazione, ma responsabilità per omessa consegna del formulario.

49 La decisione di natura commerciale ha ad oggetto la valutazione dell’opportunità innanzitutto di contrarre, di farlo a quelle condizioni e con quel professionista, in quanto nel complesso l’operazione economica è in grado di soddisfare una reale ed effettiva esigenza di consumo.

50 Che l’informazione precontrattuale sia destinata a consentire al consumatore di maturare un libero e pieno convincimento sull’opportunità […] del contratto, è pacifico. Cfr. al riguardo, per tutti, F. Bravo, I contratti a distanza nell’evoluzione del diritto privato europeo, cit., 537.

6. La formazione dei contratti fuori dei locali commerciali e dei contratti a