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Il recesso del consumatore nei contratti a distanza di servizi finanziari, nella multiproprietà e nel credito al consumo

Come accennato in premessa, l’indagine ha preso le mosse dall’ultima tessera del mosaico predisposto dal legislatore europeo per la ricostruzione unitaria della figura del recesso consumeristico, in quanto i caratteri del recesso riconosciuto nei contrat-ti a distanza e fuori dei locali commerciali rappresentano una summa delle discipline dei recessi riconosciuti ai consumatori nei contratti a distanza di servizi finanziari, nei contratti di multiproprietà e nei contratti di credito al consumo.

Prescindendo da un dettagliata analisi delle relative normative, a questo punto è sufficiente evidenziare gli elementi costitutivi e comuni del recesso consumeristico come evidenziati dal legislatore in ciascun ambito contrattuale.

67 Per i contratti di fornitura di acqua, gas ed elettricità per i quali il consumatore ha espressamente richiesto l’inizio dell’esecuzione prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso (ex art. 50, com-ma 2, cod. cons.), il consucom-matore stesso è tenuto a versare al professionista un importo proporzionale al servizio prestato e quantificato in base ai criteri stabiliti dall’art. 57, comma 3, cod. cons. Questo viene calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto ovvero, se detto prezzo è eccessivo, sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.

La natura dell’importo non è ovviamente risarcitoria, ma corrispondente all’effettiva utilizzazione del servi-zio, che tra l’altro è stato espressamente richiesto dal consumatore, e non può comprendere alcuna forma di indennizzo per il professionista. È chiaro che la ragione di un siffatto onere a carico del consumatore è lega-ta alla irripetibililità della preslega-tazione erogalega-ta.

Anche nei contratti a distanza di servizi finanziari come definiti dall’art. 67ter cod. cons., il consumatore deve ricevere, prima di essere vincolato da un contratto o da un’offerta, in modo chiaro e comprensibile (quindi in ossequio al principio di trasparenza) l’intera informazione precontrattuale idonea a consentirgli una esatta rappresentazione dell’operazione economica che intende intraprendere.

In particolare, il consumatore deve ricevere tutte le informazioni elencate nell’art. 67 quinquies relative al fornitore, nonché quelle di cui all’art. 67 sexies concernenti il servi-zio finanziario, infine le informaservi-zioni relative al contratto a distanza (art. 67 septies). Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo ade-guato alla tecnica di comunicazione a distanza, tenuto conto dei doveri di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale (art. 67 quater, comma 2, cod. cons.).

Analogamente ai contratti a distanza e fuori dei locali commerciali, anche in questo ambito tutti i termini della contrattazione devono essere trasmessi su suppor-to cartaceo o altro mezzo durevole, prima della conclusione del contratsuppor-to o prima che il consumatore abbia effettuato una proposta vincolante (art. 67 undecies), ovve-ro subito dopo la conclusione del contratto avvenuta su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmette-re le informazioni ptrasmette-recontrattuali entro la conclusione del contratto (art. 67 unde-cies, commi 1 e 2).

Del pari il consumatore avrà un periodo di quattordici giorni per esercitare, sen-za penali e sensen-za motivo, il suo diritto di recesso che decorrerà dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui avrà ricevuto tutte le informazioni, se successivo.

Il diritto si esercita mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevi-mento o con altra forma indicata dal professionista.

Quanto agli effetti, il legislatore specifica soltanto che l’efficacia dei contratti aventi ad oggetto servizi di investimento, è sospesa (art. 67 duodecies, comma 4) durante la decorrenza del termine del recesso. La disposizione letterale potrebbe er-roneamente indurre a ritenere che il recesso sia una condizione sospensiva mera-mente potestativa68, ma stante la nullità dichiarata dall’art. 1355 c.c. di una siffatta condizione, deve intendersi che con tale locuzione il legislatore ha voluto semplice-mente evidenziare l’irretroattività del recesso, sancendo un divieto per le parti di dar luogo all’esecuzione del contratto prima del decorso del termine di quattordici gior-ni. Per gli altri servizi finanziari (quelli bancari, creditizi, di assicurazione o di

previ-68 Sul punto si veda S. Cicogna, Ius poenitendi come mezzo di tutela della libertà e ponderatezza del consenso, cit., 170, il quale, a proposito della ormai abrogata disciplina della vendita a domicilio di valori mobiliari (di cui all’art. 18 ter l. 7 giugno 1974, n. 216), afferma che il recesso impedisce la produzione degli effetti che vengono fatti slittare temporalmente, con la conseguenza che le parti saranno sciolte con effetto ex nunc dall’obbligo traslativo e del pagamento del prezzo.

denza), invece, il contratto può avere un principio di esecuzione previa richiesta esplicita in tal senso del consumatore, perché questi, a seguito dell’esercizio del re-cesso, è tenuto a pagare l’importo del servizio finanziario effettivamente prestato69.

Pertanto, ciò che rappresenta una variante, inidonea comunque a minare la fun-zione unitaria del recesso consumeristico, è la forma della dichiarafun-zione, unitamen-te all’effetto retroattivo che viene unitamen-tendenzialmenunitamen-te escluso in ragione della natura del servizio.

Anche nell’ambito del contratto di multiproprietà70 la previsione di obblighi di informazione precontrattuale a carico del professionista da adempiersi prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o un’offerta valgono a consentirgli una effettiva valutazione dell’opportunità della contrattazione.

Il consumatore, prima di essere vincolato dal contratto o da un’offerta, deve rice-vere in tempo utile informazioni precontrattuali accurate e sufficienti, tramite la consegna di un formulario informativo (art. 71, comma 1, cod. cons.).

Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, deve riprodurre l’in-tero contenuto dell’obbligazione informativa come descritta dall’art. 71 (relativa appunto ai termini essenziali della negoziazione, compresi i diritti del consumatore) e deve indicare l’identità, il luogo di residenza e la firma delle parti; la data e il luogo di conclusione del contratto (art. 72, comma 5). Prima della conclusione del con-tratto l’operatore informa il consumatore dell’esistenza del diritto di recesso, della durata del periodo di cui all’art. 73, del divieto di versare acconti durante il suddet-to periodo, come stabilisuddet-to dall’art. 7671.

Il recesso è libero, senza corrispettivo e va esercitato mediante dichiarazione scrit-ta che assicuri la spedizione entro il termine. Esso pone fine all’obbligo delle parti di

69 Il consumatore dovrà pagare al fornitore l’importo del servizio effettivamente prestato e restituire qualunque altro bene o importo ricevuti entro trenta giorni dalla comunicazione di recesso. Il fornitore rimborserà, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso, tutti gli importi versati dal consumatore, ad eccezione, appunto di quello relativo al servizio erogato. Tale compenso lungi dal rappresentare una pe-nalità o un corrispettivo per l’esercizio, indennizza il professionista per il servizio reso, stante la sua naturale irripetibilità e la espressa richiesta da parte del consumatore di esecuzione anticipata. Pertanto, sarebbe na-turale che il recesso avesse effetto ex nunc, in modo da non gravare il consumatore di alcun costo. Costo che però è dovuto se è stato il consumatore a richiedere in anticipo l’esecuzione.

Il fornitore non potrà esigere l’importo relativo al servizio prestato se non ha informato il consumatore dell’esistenza di questo onere a suo carico, e se ha dato inizio all’esecuzione senza che il consumatore lo abbia a ciò autorizzato.

70 Cfr. per tutti P. Filippo Giuggioli, La multiproprietà, in I contratti del consumatore, a cura di G. Alpa, cit., 1287 ss., ivi riferimenti.

71 Le clausole riproduttive di tali informazioni devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore al momento della firma del contratto (art. 72, comma 6), proprio per richiamare la sua attenzione sul diritto di cui non può essere privato e che ha la funzione di consentirgli una effettiva valutazione dell’opportunità e della convenienza dell’affare.

eseguire il contratto e ha effetto ex nunc perché il consumatore non deve in alcun modo versare acconti o somme in garanzia prima del decorso del termine per l’eser-cizio del recesso.

Anche per il diritto di recesso concesso al consumatore nell’ambito dei contratti di credito al consumo72, è confermato ampiamente il suo legame con l’informazione precontrattuale, sebbene in tale sede essa non sia ancorata ad uno obbligo specifico che ne elenca in maniera dettagliata il contenuto. L’art. 124, comma 1, d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, infatti, contiene un generico obbligo di informazione a carico del finanziatore o dell’intermediario di credito non specificato appunto nel suo contenuto, ma comunque individuabile. Il finanziatore deve rendere al consu-matore tutte le informazioni necessarie per consentirgli il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione consapevole in me-rito alla conclusione del contratto. Il legislatore ha voluto palesare il forte legame tra informazione, recesso e scelta consapevole, a conferma della funzione dell’informa-zione precontrattuale e del recesso, destinati a consentire al consumatore di assume-re una scelta pienamente maturata e soddisfacente.

Le informazioni devono essere rese su supporto cartaceo o altro mezzo durevole prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta. L’obbligo è adempiuto mediante consegna del modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Se è adottato un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni preventivamente, il modulo può essere consegnato immediatamente dopo la conclusione del contratto (art. 124, commi 2 e 3).

Il consumatore può recedere entro quattordici giorni dalla conclusione del con-tratto o dal giorno in cui riceve tutte le informazioni di cui all’art. 125 bis, comma 1, se successivo alla conclusione del contratto. Pertanto il termine per il ripensamen-to decorre dal momenripensamen-to in cui il consumaripensamen-tore ha opportunamente esaminaripensamen-to i ter-mini della contrattazione e valutato la sua convenienza, cioè da quando ha ricevuto tutte le informazioni idonee a consentirgli una completa rappresentazione dell’ope-razione economica73.

72 Si veda, da ultimo, A. Costa, La nuova disciplina del credito ai consumatori, in I contratti del consumatore, a cura di G. Alpa, cit., 913 ss., ove riferimenti bibliografici. Sul punto cfr. la direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – da attuare entro il 21 marzo 2016 – la quale collega gli obblighi precontrattuali ad un “periodo di riflessione” cui gli Stati possono asse-gnare la funzione del recesso o altra funzione.

73 Il diritto si esercita mediante invio della relativa dichiarazione entro il termine indicato. Entro trenta giorni dall’invio il consumatore deve restituire il capitale e pagare gli interessi. In tal caso la conoscenza da parte del finanziatore ha mera funzione informativa dell’avvenuto esercizio del recesso e conseguente scioglimen-to del rapporscioglimen-to, non essendoci alcun obbligo restituscioglimen-torio a suo carico, per aver già provveduscioglimen-to all’esecuzione della sua prestazione mediante il versamento delle somme finanziate che il solo consumatore è tenuto a re-stituire (art. 125 ter).