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ART. 1 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Gli obblighi dell’Impresa di Assicurazione risultano esclusivamente dalla Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla Vita, dalla “Lettera di Conferma” di validità, dalle appendici rilasciate dall’Impresa stessa e dalle presenti Condizioni Contrattuali.

Per tutto quanto non è espressamente regolato valgono le norme di Legge.

ART. 2 - CONFLITTO D'INTERESSI

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. provvede al collocamento del presente Contratto attraverso Banca Popolare di Ancona S.p.A. appartenente al Gruppo UBI Banca.

UBI Assicurazioni Vita S.p.A. è a sua volta indirettamente controllata da Unione di Banche Italiane S.c.p.a., capogruppo del Gruppo UBI Banca.

In ogni caso la Società, pur in presenza del conflitto di interesse ed anche qualora abbia affidato la gestione degli investimenti a soggetti terzi, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli Investitori-contraenti.

Si precisa che la Società si impegna ad ottenere per gli Investitori-contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dalla presenza o meno del conflitto di interessi.

L’Impresa di Assicurazione ha predisposto delle procedure di monitoraggio e di gestione al fine di individuare le operazioni in cui ha un interesse in conflitto, sia direttamente sia indirettamente tramite rap-porti di gruppo. In particolare:

a. effettuare operazioni nell’interesse degli Investitori-contraenti alle migliori condizioni possibili con rife-rimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse;

b. operare al fine di contenere i costi a carico degli Investitori-contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;

c. astenersi dall’effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assi-curativi;

d. astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare una gestione separata o un Fondo Interno Assicurativo a danno di un altro.

ART. 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Eurocap UBI Unit Linked - Plan è un Contratto di assicurazione sulla vita in forma “Mista a Premi Unici Ricorrenti con capitale caso morte potenziato” con prestazioni direttamente collegate all’andamento delle quotazioni di uno dei Fondi Interni Assicurativi istituiti dall’Impresa.

Le caratteristiche dei Fondi Interni Assicurativi sono descritte nell’apposito Regolamento allegato alle presenti Condizioni Contrattuali.

Le Quote acquisite a fronte di ogni versamento si ottengono dividendo il premio versato al netto dei costi di caricamento e dei costi relativi alla copertura assicurativa per il caso morte, di cui al successivo Art. 9

“Costi”, e al netto dei costi per la copertura assicurativa caso morte per il valore unitario della Quota, alla data di attivazione.

Il Contratto prevede:

a) Prestazione in caso di vita dell’Assicurato a scadenza

In caso di vita dell’Assicurato a Scadenza, la Società corrisponderà il controvalore delle Quote acquisite, calcolato moltiplicando il numero delle Quote acquisite per il valore unitario delle stesse alla data di Scadenza se coincidente con un martedì, altrimenti sulla base del valore del primo martedì successivo a tale data.

b) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della Durata contrattuale, la Società corrisponderà una

somma pari al controvalore delle Quote acquisite maggiorate in funzione dell’età dell’Assicurato alla Scadenza contrattuale, così come indicato nella seguente tabella:

Età dell’Assicurato alla Scadenza contrattuale Percentuale di potenziamento

Fino a 45 anni 5,0%

Da 46 anni a 55 anni 2,0%

Da 56 anni a 65 anni 1,0%

Da 66 anni a 75 anni 0,5%

Oltre i 75 anni 0,2%

l controvalore si determina moltiplicando il numero delle Quote acquisite, possedute alla data del decesso e maggiorate come sopra descritto, per il valore unitario delle stesse al martedì della seconda settimana successiva al giorno in cui la richiesta è pervenuta all’Impresa.

Il rischio morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.

ART. 4 - BENEFICIARI

L’Investitore-contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

a. dopo che l’Investitore-contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;

b. dopo la morte dell’Investitore-contraente;

c. dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all’Impresa o contenute in un valido testamento.

ART. 5 - LIMITI DI ETÀ E DURATA DEL CONTRATTO

Età - L’età dell’Assicurato all’ingresso in Assicurazione deve essere compresa tra 0 e 85 anni. L’età dell’Assicurato alla scadenza del contratto non può superare il 90° anno di età.

Durata - Il Contratto può avere una durata minima di 5 anni e massima di 15 anni; per età dell’Assicurato alla Scadenza contrattuale maggiore di 65 anni, la durata non può superare i 10 anni, mentre per età dell’Assicurato alla scadenza contrattuale maggiore di 75 anni è ammessa solo una durata pari a 5 anni.

ART. 6 - VERSAMENTO DEI PREMI

A fronte delle prestazioni assicurate l’Investitore-contraente verserà periodicamente un Premio Unico Ricorrente.

L’importo annuo del premio è stabilito dall’Investitore-contraente e non può essere inferiore a Euro 1.000,00;

in caso di versamento frazionato nel corso dell’anno l’ammontare complessivo annuo non potrà essere inferiore al suddetto importo minimo annuale e le rate di premio dovranno essere comunque costanti.

Gli importi di premio sono comprensivi delle spese sostenute dall’Impresa.

Tutti i Premi Unici Ricorrenti corrisposti, al netto dei costi di cui al successivo Art. 9.1 e 9.2, verran-no utilizzati per acquisire Quote dello stesso Fondo Interverran-no Assicurativo prescelto dall’Investitore-con-traente alla stipula del Contratto o del Fondo Interno Assicurativo su cui l’Investitore-condall’Investitore-con-traente ha eventualmente effettuato il trasferimento, come previsto dal successivo Art. 18 - Trasferimento dei Fondi Interni Assicurativi (switch).

ART. 7 - VERSAMENTO DEI PREMI UNICI AGGIUNTIVI

L’Investitore-contraente, alla stipula del Contratto di Assicurazione o successivamente in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, ha la facoltà di effettuare in unica soluzione versamenti di Premi Unici

Aggiuntivi per l’acquisizione di Quote dello stesso Fondo Interno Assicurativo nel quale confluiscono i Premi Unici Ricorrenti. Il Premio Unico Aggiuntivo, pagabile in unica soluzione, non può essere inferiore a Euro 500,00.

ART. 8 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dei Premi Unici Ricorrenti e dei Premi Unici Aggiuntivi da parte dell’Investitore-contraente all’Impresa avviene in via anticipata.

Il pagamento dei Premi Unici Ricorrenti, effettuato in base al frazionamento prescelto dovrà avvenire mediante addebito automatico dell’importo sul conto corrente bancario indicato dall’Investitore-contraente.

La corresponsione dei Premi Unici Ricorrenti, pagabili per tutta la durata del Contratto ma non oltre la morte dell’Assicurato, può avvenire con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Il pagamento dei Premi Unici Aggiuntivi potrà essere effettuato mediante addebito diretto sul conto corrente dell’Investitore-contraente (avente quale beneficiario l’Impresa) o mediante assegni bancari, postali o circolari (muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa oppure al Soggetto Incaricato), versati contestualmente alla sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla vita presso il Soggetto Incaricato.

In caso di estinzione del conto corrente bancario l’Investitore-contraente potrà proseguire il rapporto assicurativo versando i premi tramite altro intermediario che verrà designato e comunicato dall’Impresa all’Investitore-contraente stesso; in tal caso la corresponsione dei Premi Unici Ricorrenti potrà avvenire solo con cadenza annuale e con le seguenti modalità:

• assegno bancario o circolare, entrambi muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa o all’Intermediario espressamente in tale qualità;

• bonifico bancario avente quale beneficiario l’Impresa o l’Intermediario espressamente in tale qualità.

L’Impresa si riserva di comunicare eventuali ulteriori modalità si rendessero in seguito disponibili.

In ogni caso il premio non può essere corrisposto in contanti.

ART. 9 - COSTI

9.1 Costi gravanti sul premio

La parte di premio trattenuta dall’Impresa per far fronte alle spese di acquisizione e gestione del Contratto varia in funzione dell’entità del versamento così come indicato nella tabella sottostante.

L’entità del versamento è determinata:

• per i Premi Unici Ricorrenti, in base all’importo complessivo, anche se frazionato, del versamento annuo fissato dall’Investitore-contraente;

• per i Premi Unici Aggiuntivi, in base ad un importo pari alla somma tra l’importo del Premio Unico Aggiuntivo e l’ammontare complessivo annuo del Premio Unico Ricorrente relativo all’anno in corso.

Costi di acquisizione e gestione Percentuale di potenziamento

1,50% DA EURO 1.000,00 A EURO 5.000,00

1,00% DA EURO 5.000,01 A EURO 25.000,00

0,50% OLTRE EURO 25.000,00

9.2 Costi relativi alla copertura assicurativa

Il costo delle coperture assicurative è differenziato in funzione dell’importo del Premio versato come di seguito specificato:

Importo del Premio versato Costi della copertura assicurativa2 Da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 0,0985%

Da Euro 5.000,01 a Euro 25.000,00 0,0990%

Oltre Euro 25.000,00 0,0995%

2 Percentuale da applicare al premio versato

9.3 Costi gravanti sui Fondi Interni Assicurativi

• Remunerazione dell’Impresa di assicurazione

Commissione di gestione a favore dell’Impresa su base annua, calcolata quotidianamente sul patrimonio netto, differenziata per Fondi Interni Assicurativi e pari a:

E-Link Stabilità 2005 1,30%

E-Link Incremento 2005 1,40%

E-Link Evoluzione 2005 1,50%

E-Link Sviluppo 2005 1,60%

• Remunerazione della SGR (relativa all’acquisto di OICR da parte del Fondo)

Le attività dei Fondi Interni Assicurativi sono investite in misura superiore al 10% del proprio patrimonio in OICR; ciò potrebbe comportare l’esistenza di oneri indiretti, cioè oneri che gravano sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo Interno investe come rappresentato nella seguente tabella:

OICR ad indirizzo

1 Sul Fondo non grava alcun onere relativo alla gestione degli O.I.C.R. in quanto la Commissione sugli stessi pari al massimo all’1,95% per gli O.I.C.R. ad indirizzo azionario, al massimo all’1,10% per gli O.I.C.R. ad indirizzo obbligazionario, al massimo all’1,70%

per gli O.I.C.R. bilanciati e al massimo all’1,70% per gli O.I.C.R. flessibili sarà ristornata al patrimonio dei Fondi Interni stessi.

L’Impresa ha infatti stipulato con la Società di Gestione (SGR) accordi di utilità che prevedono il riconoscimento al Fondo del 100%

delle commissioni di gestione inerenti gli OICR nei quali il Fondo Interno investe le proprie attività.

In tal modo i Fondi Interni non saranno gravati da tali oneri.

2 dell’extraperformance maturata nell’anno solare, calcolata sul minore ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto dell’OICR disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio dell’OICR nel periodo cui si riferisce la performance. Si definisce extraperformance la differenza tra la variazione percentuale del valore unitario della Quota dell’OICR e la variazione percentuale del valore dell’indice di riferimento relativi al medesimo periodo.

3del rendimento positivo dell’OICR, calcolato come variazione percentuale dell’ultimo valore unitario della Quota rispetto al valore unitario della Quota più alto tra quelli mai rilevati in precedenza.

• Altri costi

Oltre ai costi sopra specificati gravano sul patrimonio dei singoli Fondi Interni ulteriori oneri diretti previsti dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi stessi, quali:

- Spese di verifica e revisione contabile;

- Oneri inerenti la compravendita dei titoli e delle Quote di OICR, qualora questi ultimi non siano promossi, istituiti o gestiti da una Società di Gestione (SGR) appartenente allo stesso gruppo dell’Impresa;

- Spese e commissioni bancarie inerenti le operazioni sulla disponibilità.

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