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ART. 14 ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI -VALORIZZAZIONE DELLA QUOTA

L’attivazione delle prestazioni assicurate avverrà in base a quanto di seguito descritto:

a) Attivazione della prima prestazione e di quella derivante dall’investimento di un Premio Unico Aggiuntivo L’attivazione della prestazione assicurata relativa al primo Premio Unico Ricorrente o ad un Premio Unico Aggiuntivo, nel Fondo Interno Assicurativo prescelto dall’Investitore-contraente, avviene a partire dalle ore ventiquattro del martedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione-Proposta di Assicurazione sulla Vita da parte dell’Investitore-contraente, a condizione che risulti corrisposto il primo premio pattuito.

b) Attivazione delle prestazioni successive

L’attivazione delle prestazioni assicurate relative ai Premi Unici Ricorrenti successivi al primo, nel caso di pagamento con addebito automatico del premio in conto corrente, avviene a partire dalle ore ventiquattro del:

- primo martedì successivo al 5° giorno di ogni mese, trimestre, semestre o anno seguente la prima attivazione (in base alla rateazione del premio), per le polizze con decorrenza compresa tra il primo giorno del mese e il quindicesimo;

- primo martedì successivo al 21° giorno di ogni mese, trimestre, semestre o anno seguente la prima attivazione (in base alla rateazione del premio), per le polizze con decorrenza compresa tra il sedicesimo giorno del mese e l’ultimo.

Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno Assicurativo è quello relativo al giorno di attivazione delle prestazioni assicurate; qualora il giorno di riferimento non coincida con un giorno di Borsa aperta, sarà considerato come tale il primo giorno di Borsa aperta immediatamente successivo.

In caso di assenza di quotazioni dovute ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di Borsa, il valore unitario della Quota sarà determinato il primo giorno successivo utile.

In caso di estinzione del conto corrente bancario, l’Investitore-contraente effettuerà i propri versamenti a mezzo di assegno bancario o circolare o bonifico bancario, con attivazione delle prestazioni assicurate relative ai Premi Unici Ricorrenti annuali e ai Premi Unici Aggiuntivi a partire dalle ore ventiquattro del secondo martedì successivo al giorno in cui l’Impresa è venuta a conoscenza dell’avvenuto pagamento.

ART. 15 - VARIAZIONE DEL PREMIO UNICO RICORRENTE O DELLA RATEAZIONI INIZIALMENTE PRESCELTA

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto di assicurazione l’Investitore-contraente ha facoltà di variare l’importo del Premio Unico Ricorrente o la rateazione del Premio scelta in precedenza. Dal momento in cui il Premio o la rateazione subirà una variazione, l’ammontare del nuovo importo costituisce il nuovo Premio Unico Ricorrente. Per esercitare tale facoltà, l’Investitore-contraente dovrà far pervenire la richiesta all’Impresa almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale.

ART. 16 - INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

E’ facoltà dell’Investitore-contraente di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei Premi Unici Ricorrenti.

Nel caso in cui tale facoltà venga esercitata prima che sia completata l’intera annualità di premio in corso al momento della sospensione, le Quote acquisite a fronte dei versamenti effettuati nel corso dell’annualità interrotta, comprese quelle acquisite a fronte di eventuali versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, saranno ridotte al 98,5%.

Le Quote acquisite relative ai premi corrisposti nell’anno di interruzione, eventualmente ridotte come sopra indicato, e le Quote realtive ai premi versati nella annualità precedenti l’interruzione resteranno in vigore fino a scadenza.

L’operazione di interruzione del pagamento dei premi comporta il rimborso dell’ultimo premio eventualmente corrisposto solo nel caso in cui la richiesta pervenga all’Impresa almeno dieci giorni prima dell’attivazione della prestazione relativa al suddetto premio.

ART. 17 - RIATTIVAZIONE

L’Investitore-contraente può chiedere la riattivazione del Contratto di assicurazione:

a) effettuando tutti i versamenti arretrati in un’unica soluzione: in tal caso si annulla la riduzione di cui al precedente articolo;

b) effettuando gli eventuali versamenti arretrati della sola annualità in corso in un’unica soluzione; in tal caso resterà operante la riduzione, di cui al precedente Art. 16, eventualmente applicata alle Quote acquisite relative all’annualità interrotta e non completata.

In entrambi i casi l’attivazione delle prestazioni avviene nei tempi stabiliti al punto b. dell’Art. 14.

La richiesta di riattivazione deve pervenire all’Impresa quindici giorni prima dell’attivazione della prestazione.

ART. 18 - TRASFERIMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI (SWITCH)

L’Investitore-contraente ha la facoltà di trasferire il controvalore delle Quote che costituiscono la riserva matematica in un Fondo Interno Assicurativo diverso da quello inizialmente prescelto qualora sia trascorso almeno un anno dalla stipula del contratto.

L’operazione di trasferimento del Fondo Interno Assicurativo avverrà il martedì della seconda settimana successiva alla data in cui la richiesta è pervenuta al Soggetto Incaricato o direttamente all’Impresa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora la data di trasferimento non coincida con un giorno di Borsa aperta sarà considerato come tale il primo giorno di Borsa aperta immediatamente successivo.

In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di Borsa, il valore unitario della Quota sarà determinato il primo giorno successivo utile.

L’investimento del premio in scadenza verrà effettuato nel nuovo Fondo Interno Assicurativo, a condizione che la richiesta di trasferimento del Fondo pervenga all’Impresa almeno quindici giorni prima della data prevista per l’attivazione della prestazione relativa al premio stesso.

Il trasferimento tra diversi Fondi Interni Assicurativi comporta il ricalcolo delle Quote acquisite. I nuovi valori saranno comunicati dall’Impresa all’Investitore-contraente; in particolare l’Impresa dopo l’operazione di trasferimento fornirà all’Investitore-contraente le seguenti informazioni:

• numero delle Quote rimborsate e valore unitario della Quota del giorno di riferimento inerenti il Fondo sostituito;

• numero delle Quote attribuite e valore unitario della Quota del giorno di riferimento inerenti il nuovo Fondo prescelto.

Commissioni - E’ prevista la possibilità di trasferire gratuitamente le Quote da un Fondo Interno Assicurativo ad un altro una volta all’anno per ogni annualità di polizza; per gli ulteriori trasferimenti all’interno dello stesso anno, è prevista una commissione a carico dell’Investitore-contraente pari a Euro 50,00, prelevata direttamente dal controvalore delle Quote prima della riconversione in Quote del nuovo Fondo Interno Assicurativo prescelto.

ART. 19 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

L’Investitore-contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarlo.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando l’Impresa, a seguito di comunicazione scritta dell’Investitore-contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.

In conformità con quanto disposto dall’Art. 2805 del Codice Civile, l’Impresa può opporre al creditore pigno-ratizio le eccezioni che le spettano verso l’Investitore-contraente originario sulla base della presente Polizza.

ART. - PRESTITI

ll presente Contratto non prevede l’erogazione di prestiti.

ART. 21 - DUPLICATO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale di polizza, l’Investitore-contraente o gli aventi diritto possono ottenere, previa richiesta scritta, un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 22 - INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

L’Impresa trasmetterà entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa riportante le seguenti informazioni:

• cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;

• dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle Quote assegnate nell’anno di riferimento;

• Numero e controvalore delle Quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;

• Numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;

• Numero delle Quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento.

L’Impresa comunicherà annualmente all’Investitore-contraente, entro il mese di febbraio, la Parte II del Prospetto Informativo, contentente l’aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento, dei costi effettivi e del Turnover di portafoglio dei Fondi Interni Assicurativi cui sono collegate le prestazioni del Contratto.

L’Impresa è tenuta inoltre a dare comunicazione per iscritto all’Investitore-contraente dell’eventualità che

il controvalore delle Quote complessivamente detenute si sia ridotto, in corso di Contratto, di oltre il 30%

rispetto all’ammontare complessivo dei Premi Investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l’evento.

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