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4 Capitolo – L’impatto della crisi COVID-19 sugli assorbimenti patrimoniali delle banche

4.2 Analisi empirica

4.2.2 L’oggetto di studio

Per svolgere l’analisi empirica è necessario prendere in esame il documento di “Informativa al Pubblico di Terzo Pilastro - Pillar 3”, redatto con cadenza almeno annuale, in ottemperanza agli obblighi di disclosure introdotti dalla regolamentazione di Basilea II. Più precisamente, impieghiamo l’“Informativa di Terzo Pilastro” al 31/12/2019 di tre banche di dimensioni ridotte, che verranno indicate come Banca A, Banca B e Banca C, delle quali forniremo le informazioni utili ai fini dello svolgimento della nostra analisi, ma non divulgheremo i nomi data l’attualità dell’argomento esaminato.

Le tre banche studiate sono banche locali, due delle quali appartenenti alla categoria delle “banche di Classe 3” e una a quella delle “banche di Classe 2”. Ricordiamo che le disposizioni di vigilanza per le banche115 identificano all’interno della Classe 3 le banche e i gruppi bancari che utilizzano

metodologie standardizzate, con attivo individuale o consolidato pari o inferiore a 4 miliardi di euro e all’interno della Classe 2 le banche e gruppi bancari, diversi da G-SII e O-SII116, con attivo

individuale o consolidato superiore a 4 miliardi di euro117.

Nell’analisi non sono state incluse le Banche di Credito Cooperativo (BCC) poiché, a seguito della legge di riforma118 del Credito Cooperativo, con la quale le BCC sono state raggruppate in due grandi

Gruppi Bancari Cooperativi (Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA e Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale)119, esse non redigono più l’Informativa di Pillar 3 su base individuale, ma sono le due

Capogruppo a redigerla su base consolidata. Il documento pubblicato dalla Capogruppo non riporta lo spaccato delle classi di esposizioni di ogni singola BCC, ma solamente le attività ponderate per il rischio di tutto il gruppo, per cui non disponiamo dei dati delle singole Banche a mutualità prevalente su cui poter svolgere l’analisi empirica. Includendovi una BCC, ci saremmo trovati ad avere un unico, enorme gruppo bancario di Classe 1 e un tale studio non sarebbe risultato significativo al fine di ottenere dei risultati più circoscritti e disaggregati a livello di singolo istituto bancario.

115 Circolare n.285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Capitolo 1, Sezione II, Disposizioni comuni ai processi di

valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell’adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP).

116 G-SII (Global Sistemically Important Institution) e O-SII (Other Sistemically Important Institution) sono banche e

gruppi bancari che fanno parte delle Banche e gruppi bancari di Classe 1.

117 Oppure banche e gruppi bancari, diversi da G-SII e O-SII autorizzati all’utilizzo di sistemi IRB per il calcolo dei requisiti

a fronte del rischio di credito e controparte o del metodo AMA per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio operativo o di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato.

118 Legge n. 49/2016.

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4.2.2.1 L’Informativa al pubblico

Il documento di “Informativa al pubblico di terzo pilastro” è redatto con cadenza almeno annuale, in ottemperanza agli obblighi di disclosure introdotti dalla regolamentazione di Basilea II.

Lo scopo del Terzo Pilastro, come abbiamo già appreso, è quello di integrare i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) ed il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), incoraggiando la disciplina di mercato attraverso l’individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa a cui le banche hanno l’obbligo di adeguarsi. Gli operatori, in questo modo, dispongono di tutte le informazioni fondamentali su Fondi Propri (ex Patrimonio di Vigilanza), perimetro di rilevazione, esposizione e processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, adeguatezza patrimoniale degli intermediari.

Il contenuto dell’Informativa al pubblico è stato disciplinato inizialmente dalla Circolare n. 263/2006 della Banca d’Italia e poi integrato con l’introduzione della nuova disciplina regolamentare basata su CRR e CRDIV. In occasione del recepimento di Basilea III, il documento, di cui si tratta nella Parte 8 e nella Parte 10 del CRR, è stato qualificato come “Informativa da parte degli Enti” anche se molte banche, per retaggio, continuano ad usare la denominazione precedente. Le informazioni in essa contenute sono classificate all’interno di apposite tabelle, ciascuna delle quali fa riferimento ad una specifica area informativa.

Ai nostri fini si prende in esame quanto contenuto al capitolo “USO DELLE ECAI (art. 444 CRR)”, che fa riferimentoall’adozione da parte degli enti creditizi della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte.

In questa sezione gli enti, in applicazione dell’art. 444, presentano una tabella in cui è riportata la distribuzione delle esposizioni soggette a rischio di credito e di controparte in portafogli regolamentari, a ciascuno dei quali viene applicato un trattamento prudenziale differenziato in funzione delle valutazioni del merito di credito rilasciate da ECAI o da ECA, riconosciute dalla Banca d’Italia. A partire dai dati riportati in tale tabella, utilizzando i fattori di ponderazione stabiliti dal CRR, è possibile calcolare le attività ponderate per il rischio per ogni portafoglio regolamentare.

4.2.2.2 La Parte F della Nota Integrativa

Il dato più rilevante in questa analisi è quello relativo al Requisito Patrimoniale di Vigilanza per far fronte al rischio di credito e di controparte, calcolato nella misura dell’8% delle RWA, che viene sempre riportato nella Parte F della Nota Integrativa. Nell’analisi qui svolta tale valore non viene

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estrapolato dal Documento di Bilancio, ma viene calcolato partendo dal valore delle attività ponderate per il rischio determinato in precedenza.

La Parte F della Nota Integrativa è un documento particolarmente importante per la disciplina prudenziale elaborata dal Comitato di Basilea, poiché riporta tutte le informazioni sul patrimonio suddivise in due distinte sezioni:

a. Il patrimonio dell’impresa:

- Informazioni di natura qualitativa - Informazioni di natura quantitativa b. I Fondi Propri e i coefficienti di vigilanza:

- Fondi propri

- Adeguatezza patrimoniale

Nella prima, dedicata al patrimonio dell’impresa, ciascuna banca fornisce anzitutto le informazioni di natura qualitativa (parte A), specificando gli obiettivi perseguiti, così come i processi e le politiche adottate nella gestione del patrimonio. Si passa poi alla parte quantitativa (parte B), che riporta il dettaglio della composizione del patrimonio netto della banca, dato dalla somma del capitale sociale, della riserva da sovrapprezzo azioni, delle riserve di utili e delle riserve da valutazione. Nella seconda sezione, la parte iniziale è dedicata alla configurazione relativa all’aggregato patrimoniale rilevante ai fini di vigilanza. In essa viene riportata la nozione di patrimonio utilizzata dalla banca che è riconducibile a quella di “fondi propri” stabilita nel CRR, costituiti da: capitale di classe 1 (Tier 1) [suddiviso nelle due componenti del capitale primario di classe 1 (CET1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)] e del capitale di classe 2 (Tier 2). Gli aggregati che costituiscono il patrimonio sono determinati sommando algebricamente gli elementi sia positivi che negativi che li compongono, previa considerazione dei filtri prudenziali. “Il patrimonio così definito rappresenta

infatti, a giudizio della banca, il miglior riferimento per una efficace gestione in chiave sia strategica sia di operatività corrente. Esso costituisce il presidio principale dei rischi aziendali secondo le disposizioni di vigilanza prudenziale, in quanto risorsa finanziaria in grado di assorbire le possibili perdite prodotte dall'esposizione della banca ai rischi predetti, assumendo un ruolo di garanzia nei confronti dei depositanti e dei creditori in generale.”120

Nella sezione riguardante l’adeguatezza patrimoniale si evidenziano in primis le informazioni qualitative riguardo la normativa di riferimento e i coefficienti minimi, si traccia quindi un breve riassunto dei tre pilastri di Basilea; successivamente si riportano una serie di informazioni rilevanti

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di carattere quantitativo. È in questa seconda parte che si trova un dato fondamentale ai fini della nostra analisi: il Requisito Patrimoniale di Vigilanza per far fronte al rischio di credito e di controparte.

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