• Non ci sono risultati.

2. Alle origini della tutela rafforzata nel domicilio

2.2. L’omicidio se defendendo

soggettivo. – 3.2. La proporzione nella reazione: uno standard oggettivo. – 3.3. Gli istituti collegati alla scriminante: errore, eccesso e loss of control. – 4. Il background politico e sociale della riforma. – 5. L’introduzione dell’householder case ad opera del Crime and Courts Act del 2013. – 5.1. I presupposti per l’applicazione della normativa speciale. – 5.2. La modifica del requisito della proporzione e il rapporto col concetto di ragionevolezza. – 6. Brevi cenni sui profili di criticità della riforma. – 6.1. Il rapporto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo: un’inconciliabilità in astratto. – 6.1.1. (segue) le pronunce dei Giudici di Strasburgo e la compatibilità in concreto.

1. Perché il diritto inglese: una riforma recente con una storia analoga a quella italiana.

La disciplina britannica in materia di legittima difesa ci pare interessante non solo e non tanto perché storicamente ha rappresentato il ponte tra il “vecchio” e il “nuovo” mondo, plasmando a sua immagine la scriminante statunitense, ma soprattutto per le recenti modifiche dell’istituto che, a differenza di molti altri ordinamenti europei, hanno portato solo nel 2013 alla formulazione di un’ipotesi speciale legata al domicilio. La riforma dell’householder case, come si vedrà meglio in seguito, ha avuto un grande impatto sulla normativa d’oltremanica sia perché, prima

di essa ogni tipo di differenziazione in base ai luoghi era pressoché scomparsa1, sia perché, per la prima volta in materia di legittima difesa, il legislatore non si è limitato a recepire il frutto dell’elaborazione delle corti, bensì ha creato una regola ex novo, dando così origine a non poche difficoltà interpretative.

A queste considerazioni si aggiunge poi un forte parallelismo con le riforme italiane: il percorso e il risultato raggiunto in Inghilterra, infatti, pare quasi interamente sovrapponibile a quanto avvenuto in Italia negli ultimi vent’anni. Anche oltremanica, a partire da alcuni fatti di cronaca che hanno suscitato particolare scalpore nella cittadinanza, un partito tendenzialmente conservatore ha iniziato a sostenere la necessità di riformare la disciplina della causa di giustificazione per rispondere ad una (supposta) crescente criminalità contro i proprietari di casa, valorizzando il diritto di difendersi e, contemporaneamente, smantellando il diritto alla vita degli aggressori. La portata della riforma, modificativa del requisito della proporzione, è stata fortemente circoscritta ad opera della giurisprudenza, al fine di evitare soluzioni inaccettabili con i principi dell’ordinamento e con le fonti sovranazionali, senza però riuscire a fugare del tutti i dubbi di legittimità; a un risultato pratico marginale, poi, si contrappone in entrambi gli Stati un ritorno certo in termini elettorali e la diffusione di un messaggio distante dalla realtà, in forza del quale ogni cittadino avrebbe riacquisito il naturale diritto di difendersi all’interno della propria abitazione.

Tanto premesso, nei successivi paragrafi tratteremo anzitutto la storia dell’istituto (§ 2.), per poi ricostruirne l’attuale disciplina (§ 3.) e, infine, affrontare la riforma del 2013 introduttiva dell’householder case e i relativi profili problematici (§§ 4., 5. e 6.).

2. Alle origini della tutela rafforzata nel domicilio.

Le prime raccolte del common law inglese, risalenti al XVI e al XVII secolo, rappresentano il punto di partenza per ricostruire la storia della self defence; grazie alle

stesse è infatti possibile avere una visione d’insieme dei diversi principi di diritto elaborati dalle corti. Da queste emerge come anche il diritto inglese, similmente a quello francese, affondi le sue radici nel diritto romano. La disciplina allora applicabile in caso di reazione ad un’aggressione rappresentava la fusione di due distinte componenti: da una parte la tradizione romanistica e dall’altra l’elaborazione giurisprudenziale che, innestandosi sulla prima, aveva determinato la progressiva differenziazione dell’ordinamento inglese, favorendo l’emersione dei tratti che oggi lo contraddistinguono.

La traccia forse più evidente di tale fusione emerge nella storia del celebre principio di diritto «an Englishman’s house is his castle». Il fondamento e l’ispirazione originaria di tale regola si rinviene nel diritto romano, in particolare nel Digesto, dove era sostenuto che l’abitazione rappresentasse il rifugio più sicuro («domus tutissimum

cuique rifugium»)2; proprio da tale concetto le corti, a partire dal caso Semayne v.

Gresham (1604)3, hanno individuato un diritto inalienabile di ciascun individuo a respingere le aggressioni poste in essere all’interno della propria dimora. Da allora tale principio – formulato nei termini noti per la prima volta nel 1628 da Sir E. Coke4 – è stato ininterrottamente applicato – così anche nel presente – dalla giurisprudenza dei paesi di common law5. Si noti peraltro che, a partire proprio da questa stessa regola, le

2 Dig., II, IV 18; ARCHER T., The road to an “Englishman's house...", in Romance Philology, 19(2), 1965, pp.

279-280.

3 Così, in particolare, il passo rilevante della pronuncia: «the house of every one is to him as his Castle and

Fortresse, as well as for his defence against injury and violence, as for his repose and although the life of man is a thing precious and favoured in law so that, although a man kills another in his defence, or kills one per infortunium [by misfortune] without any intent, yet it is felony, and in such case he shall forfeit his goods and chattels for the great regard which the law has to a man’s life, but if thieves come to a man’s house to rob him, or murder, and the owner or his servants kill any of the thieves in defence of himself and his house it is not felony, and he shall lose nothing»; ARCHER T., The road to an “Englishman's house...", cit., p. 280; UTTER G., SPITZER R. J., The castle

doctrine, in The gun debate, third edition: an encyclopedia of gun rights and gun control in the united states,

Grey House Publishing, New York, 2016, p. 62.

4 Più precisamente, il contenuto del Digesto è arrivato in Inghilterra nel 1567 con la seguente

formulazione «ma meason est a moy come mon castel hors de quel le ley ne moy arta a fuer» (W Stanford, Plees

del Coron), non molto tempo dopo tradotta dal francese, lingua giuridica dell’epoca, da Coke nella nota

formulazione «an Englishman’s house is his castle»; cfr. ARCHER T., The road to an “Englishman's house...", cit., pp. 279-280.

5 Nonostante tale principio si fosse diffuso anche in Europa continentale tra i paesi di civil law, (così ad

corti erano arrivate a riconoscere con la sentenza R. v Meade & Belt (1823) una presunzione di aggressione contro le persone in caso di violazione di domicilio, progressivamente abbandonato dalla giurisprudenza e attualmente non più applicata dalle corti6.

L’influenza dell’antico diritto romano è altresì ben percepibile nella disciplina allora applicabile in caso di aggressione, più precisamente, nell’eventualità in cui la reazione a un’aggressione avesse provocato la morte dell’aggressore medesimo. In questo caso si distingueva tra l’uccisione oggettivamente lecita, giacché in risposta a un crimine particolarmente grave, tra i quali rientrava anche il reato di burglary, e l’uccisione solo scusata, perché conseguenza di un crimine minore, per esempio un’aggressione personale, che dava origine al c.d. omicidio se defendendo7.

L’analisi storica verterà proprio su queste due ipotesi, oggetto dei successivi paragrafi; nelle stesse è possibile riscontrare la maggior parte dei tratti che ora caratterizzano la self defence: invero, tali ipotesi rappresentano il punto di partenza da cui le corti inglesi, con progressive pronunce, hanno “scolpito” la moderna causa di giustificazione.

2.1. L’uccisione del burglar introdottosi nottetempo nel domicilio altrui.

Come anticipato, alcune condotte reattive mortali erano ritenute lecite in ragione della gravità della minaccia posta in essere dall’aggressore; si trattava, dunque, di ipotesi di liceità espressamente previste, non legate alla logica delle cause

Uniti poi, esso è diventato una vera e propria massima giuridica; cfr. ARCHER T., The road to an

“Englishman's house...", cit., pp. 281-285.

6 Nella sentenza del 1823 i giudici avevano affermato che «the making an attack upon a dwelling, and

especially at night, the law regards as equivalent to an assault on a man’s person; for a man’s house is his castle and therefore, in the eye of the law, it is equivalent to an assault»; com'è stato fatto notare da attenta dottrina

tale principio sarebbe incompatibile con un sistema giuridico, quale quello attuale, caratterizzato dai diritti umani e dalla presenza della Cedu; HORDER J., Ashworth’s principles of criminal law, Oxford, Oxford University Press, 2016, pp. 139-140.

di giustificazione, né tantomeno a quella della vendetta8, bensì espressione dell’idea secondo cui l’aggredito operasse come agente del regno, realizzando, con la propria reazione violenta, un pubblico servizio (forse anche un pubblico dovere), nell’interesse e a tutela del Re9. Per quanto frammentarie, Blackstone teorizzò nei propri commentari che tali ipotesi fossero espressione di un principio generale in forza del quale la reazione mortale potesse essere considerata lecita solo ove il reato commesso ai danni dell’aggredito fosse stato punibile con la pena capitale10.

In questa categoria di reati, oltre alla rapina e all’omicidio, vi rientrava espressamente anche il c.d. burglary, ossia l’ipotesi del respingimento dell’intruso, o

burglar, che nottetempo aveva cercato di introdursi nel domicilio altrui11. In tal senso era espressamente previsto all’interno di uno statuto di Enrico VIII del 153212, una soluzione che traeva legittimazione dalla tradizione giuridica greco-romana nonché dalle sacre scritture, evocate più volte negli scritti e nelle decisioni dell’epoca13.

Per poter considerare lecita la condotta, però, era necessario che il reato fosse integrato in tutti i suoi quattro elementi, ossia time, place, manner e intent. In primo luogo, dunque, i fatti dovevano essersi verificati di notte, concetto inizialmente identificato dal tramonto all’alba e successivamente ristretto, anticipando il termine della notte al momento in cui al mattino, nonostante non fosse ancora sorto il sole, era

8 BLACKSTONE W., Commentaries on the laws of England, vol. VI Of public wrong, Clarendon Press, Oxford,

1769, p. 186; ELLIOTT C., Interpreting the contours of self-defence within the boundaries of the rule of law, the

common law and human rights, in The Journal of Criminal Law, 79(5), 2015, pp. 333-334. SKIBA R., Returning

to the roots of the castle doctrine: why recent stand your ground laws are in line with the natural law, in S. Region Black Students Ass'n L.J., 10, 2016, p. 76.

9 In epoca più remota rispetto a quella in oggetto, ciò che era lecito compiere per vendetta è stato

assorbito nel concetto della pace del re, “King’s peace”, stabilendo così il limite oltre il quale gli individui erano considerati dei fuorilegge e legittimando antiche forme di vendetta privata in nome della tutela della pace stessa; BLACKSTONE W., Commentaries on the laws of England, cit., pp. 181-182; MILLER D. A. H.,

Self-defense, defense of other and the State, in Law and contemporary problems, 80(2), 2017, pp. 87-90.

10 Cfr. BLACKSTONE W., Commentaries on the laws of England, cit., 180-181.

11 Burglary deriva dal termine latino burglaria, che letteralmente significa furto con scasso, dall’unione

tra la parola burgus (citta fortificata) e latron (ladro).

12 In tal senso era previsto nel Killing a thieft act, 1532, 24 c. 5, Hen. VIII.

13 In particolare, ciò emerge nei casi Cook e Compton; BEALE J. H. JR., Retreat from a murderous assault, in

già possibile vedere il viso dell’aggressore distintamente14. In secondo luogo, si richiedeva che fosse avvenuta un’intrusione in una c.d. mansion house (o parte di essa), intesa quale luogo dove gli individui erano soliti vivere (e non semplicemente lavorare)15. In terzo luogo, era necessario che l’aggressore avesse compiuto una c.d.

breaking entry, composta da una “rottura” – ergo una violenza sulle cose, per esempio

lo sfondamento di una finestra – e dall’introduzione nei luoghi rilevanti, non necessariamente in quest’ordine. In quarto ed ultimo luogo, il burglar doveva aver agito con l’intenzione – anche se non portata a termine – di uccidere o commettere una

felony16; in assenza del felonious intent, infatti, la condotta avrebbe al più integrato il reato di trespass, corrispondente alla violazione di domicilio semplice17.

In queste situazioni era pacifico tanto il fatto che l’aggredito non avesse alcun obbligo di fuggire, quanto, più in generale, che il proprietario di casa «shall never give

way to a thief and neither shall he forfaits anything»18. Tale eccezione all’allora già presente

duty to retreat – ossia l’obbligo di evitare il conflitto ove possibile – si spiegava in

ragione del rilievo attribuito alla domus, anch’esso derivato dal diritto romano e fatto proprio dal diritto inglese19. Questo favor – che coerentemente emergeva anche in ambito civile20 – aveva spinto la giurisprudenza, a partire dal XVII secolo, a ritenere

14 L’eventuale luminosità della luna non poteva rilevare, giacché la limitazione temporale alle ore

notturne era legata al fatto che in quel momento tutti gli abitanti della casa tendenzialmente dormissero, lasciando così il “castello” senza difese.

15 A tal proposito era irrilevante che i legittimi proprietari fossero o meno presenti.

16 Si tratta di una distinzione classica del common law tra le c.d. felony, i reati più gravi puniti più

aspramente, e le c.d. misdemeanor, reati minori, sanzionati con pene più miti.

17 BLACKSTONE W., Commentaries on the laws of England, cit., pp. 224-228; COKE E., The third part of the

institutes of the Laws of England: concerning High Treason, and other pleas of the crown, and criminal causes,

Londra, 1648, pp. 63-65.

18 COKE E., The third part of the institutes of the Laws of England, cit., p. 56; HORDER J., Ashworth’s Principles,

cit., pp. 138-139; LEVIN B., A defensible defense: reexamining castle doctrine statutes, in Harv. J. on Legis., 47, 2010, p. 530.

19 Di ispirazione in tal senso le parole di Cicerone: «quid enim sanctius, quid omni religione munitius, quam

domus unusquisque civium?»; BLACKSTONE W., Commentaries on the laws of England, cit., p. 223; LEVIN B.,

A defensible defense, cit., p. 530.

20 Ciascun individuo, in qualità di titolare del right of habitation, aveva il diritto di negare l’accesso a

chiunque, anche all’autorità regia mossa da motivi legittimi (salvo per ragioni inerenti all’ambito penale); in questo senso, in un discorso tenuto presso la House of Commons nel marzo del 1763: «the

poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the crown. It may be frail – its roof may shake – the wind may bow through it – the storm may enter – the rain may enter – but the King of England cannot enter»;

lecita l’uccisione realizzata anche solo per prevenire lo spossessamento dell’abitazione, un principio ribadito per l’ultima volta in R. v Hussey (1924) e, da allora, non più applicato dalle corti21.

2.2. L’omicidio se defendendo.

Diversamente dall’ipotesi appena analizzata, vi erano poi una serie di situazioni in cui l’uccisione poteva essere esclusivamente scusata22; più precisamente, la disciplina può così essere ricostruita: nonostante la reazione mortale posta in essere dall’aggredito fosse astrattamente punibile con la pena di morte e con la perdita di tutti i beni, queste conseguenze potevano essere evitate ottenendo il perdono del Re; con lo statuto di Gloucester del 1278, il perdono si era trasformato in una concessione di grazia, conseguibile solo rinunciando a tutti i propri beni e, col tempo, la “competenza” era passata dal Re all’organo giudicante, diventando sempre più una mera formalità, fino a scomparire del tutto23. In questi casi, a differenza dei precedenti, chi reagiva era spinto da un istinto di autoconservazione e, dunque, tutelava esclusivamente un interesse proprio.

Tra queste ipotesi vi rientrava tanto l’omicidio per misadventure – i.e. quando la morte era provocata per colpa nella forma della negligenza o imprudenza – quanto

BLACKSTONE W., Commentaries on the laws of England, cit., p. 223; LEVIN B., A defensible defense, cit., p. 530; SKIBA R., Returning to the roots of the castle doctrine, csit., pp. 74-75.

21 Ora, infatti, è possibile evitare lo spossessamento dell’abitazione attraverso strumenti civilistici meno

lesivi dei diritti della controparte; LOVELESS J., Criminal law. Text, Cases, and Materials, V ed., Oxford

University Press, Oxford, 2016, p. 444; ORMEROD D., LAIRD K., Smith, Hogan, and Ormerod’s criminal law, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 404-405.

22 Il termine scusato, in questo caso, è atecnico: è stato così riportato perché nel testo originario era

indicato come «excused», ma non è riconducibile all’attuale idea di condotta scusata; BLACKSTONE W.,

Commentaries on the laws of England, cit., pp. 187-188; HAFETZ J. L., “A man's home is his castle?": reflections on the home, the family, and privacy during the late nineteenth and early twentieth centuries, in William & Mary Journal of Race, Gender, and Social Justice, 8(2), 2002, p. 181.

23 «The King shall take [the accused] in his Grace, if it please him»; BEALE J. H. JR., Retreat from a murderous

assault, cit., p. 568; BLACKSTONE W., Commentaries on the laws of England, cit., pp. 177-188; LEVIN B., A

defensible defense, cit., p. 528; MILLER D. A. H., defense, defense of other, cit., pp. 89-90; SANGERO B.,

l’omicidio se defendendo24; quest’ultimo si riteneva integrato qualora, a causa di un attacco di minor gravità rispetto alle ipotesi precedenti, l’aggredito avesse ucciso il proprio aggressore in preda a uno stato di alterazione emotiva, il c.d. «heat of blood or

passion».

Per poter ritenere integrata l’ipotesi se defendendo, era necessario in primo luogo che l’aggressione avesse creato un grave rischio per l’integrità fisica dell’aggredito e, in secondo luogo, che fosse effettivamente necessario reagire; l’aggredito, infatti, non avrebbe potuto invocare tale disposizione se avesse avuto la possibilità di aspettare utilmente l’intervento della forza pubblica o, ancora, di evitare in toto il conflitto, anche eventualmente scappando25: era ben chiaro che in questo caso il potere punitivo spettasse ai giudici, quali espressione del potere statale e vindices injuriarum, la cui funzione era proprio quella di soddisfare il privato per il torto subito26. In terzo luogo, rilevava il momento della reazione, o time: il termine dell’aggressione, così come la fuga dell’aggressore, segnavano il limite temporale massimo entro il quale era ancora possibile reagire violentemente; dopo tali momenti, invece, la condotta dell’aggredito sarebbe stata considerata come una vera e propria vendetta penalmente rilevante27.

24 Rispetto a queste ipotesi, poi, vi erano altri due casi in cui la condotta era penalmente rilevante: il c.d.

murder (l’omicidio con premeditazione) e il c.d. manslaughter, in rapporto al quale era possibile

distinguere tra voluntary manslaughter (quando l’uccisione era determinata da uno stato emotivo e passionale, il cui confine con l’omicidio se defendendo risiedeva nel fatto che solo nel secondo era presente la necessità di reagire) e involuntary manslaughter (quando la morte era conseguenza della commissione di un altro fatto illecito); BLACKSTONE W., Commentaries on the laws of England, cit., pp. 191-192.

25 BLACKSTONE W., Commentaries on the laws of England, cit., pp. 184-185, il quale espressamente affferma

che in questi casi l’aggredito «should have retreated as far as he conveniently or safely can».

26 L’obiettivo era non solo prevenire l’insorgere di conflitti tra privati, ma anche non violare il monopolio

statale dell’uso della forza; BEALE J. H. JR., Retreat from a murderous assault, cit., p. 574; LEVIN B., A

defensible defense, cit., pp. 528-529.

27 Peraltro, l’aggressore che aveva cercato di scappare e, ciononostante, si trova a dover fronteggiare una

reazione offensiva dell’originario aggredito, avrà diritto di difendersi a sua volta e nei limiti indicati per l’omicidio se defendendo. Vi sono pertanto due distinti obblighi di fuggire: il primo serve per poter usare la forza letale in caso di omicidio se defendendo e il secondo rileva per legittimare a reagire violentemente

l’originario aggressore, provocatore o ancora partecipante a una rissa; BEALE J. H. JR., Retreat from a

3. Fondamento giuridico, collocazione sistematica e disciplina della moderna causa