Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tabella 9 del DPR 642/1972.
Le parti, previa lettura del presente accordo, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono digitalmente.
Per Regione Emilia-Romagna Il Direttore Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni,
dott. Francesco Raphael Frieri Per Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale
……..……….
di Reggio Emilia e Parma - Delimitazione zone danneggiate e individuazione provvidenze applicabili
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Vista la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Cit-tà Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”
e successive modifiche;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 recante “Riorganizzazione a seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale”, con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, cac-cia e pesca per cac-ciascun ambito provincac-ciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.;
- n. 2230 del 28 dicembre 2016 recante “Misure organizza-tive e procedurali per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecni-che di missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del perso-nale delle province e della città metropolitana”, con la quale è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni am-ministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 e ss.mm.ii., tra le quali quelle relative al settore
“Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'at-tività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Visti:
- l'art. 1 della Legge 7 marzo 2003, n. 38 “Disposizioni in materia di agricoltura” e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38" e successi-ve modifiche, con il quale sono state definite le norme inerenti il Fondo di Solidarietà Nazionale e, contestualmente, è stata abro-gata tutta la legislazione previgente;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi fi-nanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2018, n. 32 “Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell’ar-ticolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154”;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del
- il Decreto direttoriale ministeriale del 26 maggio 2015, n. 0010796, come modificato dal Decreto direttoriale n. 15757 del 24 luglio 2015 recante disposizioni applicative del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2014;
Preso atto che la Commissione Europea ha rubricato al nu-mero SA.42104 (2015/XA) il regime di aiuti, comunicato in esenzione, definito con i predetti Decreti Ministeriali, in ap-plicazione del Reg. (UE) n. 702/2014 e modificato dall’aiuto n. SA.49425(2017/XA);
Richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni recate dal D.Lgs. n. 102/2004, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 e dal D.Lgs. n. 32/2018, per il riconoscimento dell'eccezionali-tà degli eventi ai fini della attivazione degli aiuti compensativi a favore delle aziende agricole danneggiate:
- l'art. 5 che, relativamente agli interventi compensativi volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva, tra l'altro individua:
- le condizioni previste per l'accesso agli aiuti da parte delle aziende agricole danneggiate;
- gli aiuti che possono essere attivati, in forma singola o com-binata, a scelta delle Regioni;
- il termine perentorio di 45 giorni, dalla data di pubblica-zione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto di declaratoria e di individuazione delle zone danneggiate, entro il quale devono es-sere presentate, ai competenti Enti territoriali, le domande per l’accesso alle agevolazioni previste;
- l'art. 6 che detta le procedure:
- alle quali devono attenersi le Regioni per l'attivazione de-gli interventi;
- per la dichiarazione della eccezionalità degli eventi stes-si da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- per il trasferimento alle Regioni delle disponibilità del Fon-do di Solidarietà Nazionale;
Atteso che con deliberazione di Giunta regionale n. 1423 del 15 settembre 2021 si è provveduto a prorogare - ai sensi del pre-detto art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 102/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 e dal D.Lgs. n. 32/2018 – di trenta giorni il termine per l'attuazione delle procedure di delimitazione dei territori delle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Pia-cenza, danneggiati dall’evento calamitoso avvenuto nei giorni 26 e 27 luglio 2021, e per l'adozione della deliberazione di proposta di declaratoria, ai fini dell'applicazione degli interventi previsti dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 102/2004 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 e dal D.lgs. n. 32/2018;
Preso atto che:
ni e vento impetuoso, che ha arrecato ingenti danni alle strutture agricole;
Verificato che i Servizio Territoriali Agricoltura, Caccia e Pe-sca di Reggio Emilia e Parma hanno chiesto l’assunzione della delibera di delimitazione delle aree colpite e la proposta di de-claratoria - ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 e dal D.lgs. n. 32/2018 – in quanto il predetto evento ha assunto, per l’entità dei danni prodotti, il carattere di eccezionalità, ed al riguardo hanno allegato:
- la relazione sugli accertamenti effettuati per la determinazio-ne degli effetti dannosi prodotti a carico delle strutture agricole nei territori di loro competenza;
- i relativi modelli di stima e la cartografia delle aree colpite;
Preso atto che i Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca di Modena e Piacenza, con riferimento alla segnalazione di danni da grandine di grosse dimensioni e vento impetuoso, precedente-mente formulata, non hanno proposto la richiesta di eccezionalità dell’evento verificatosi;
Dato atto:
- che, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lett.
b), e dall’art. 5, comma 4, del più volte citato D.Lgs. n. 102/2004, come modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 e dal D.Lgs. n. 32/2018 – gli interventi compensativi possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni alle produzioni, strutture ed impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9402305 del 29 dicembre 2020, con il quale è sta-to adottasta-to il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii.;
- che in tale Piano, i danni provocati da grandine di grosse dimensioni e vento impetuoso a carico delle strutture azienda-li agricole non risultano tra quelazienda-li ammissibiazienda-li ad assicurazione agevolata;
Considerato che, a seguito della proroga effettuata con la ri-chiamata deliberazione n. 1423 del 15 settembre 2021, il termine perentorio previsto per l'attuazione delle procedure di delimita-zione da parte della Regione, necessarie per l’attivadelimita-zione degli interventi compensativi, scade il giorno 25 ottobre 2021;
Ritenuto, pertanto, ricorrendo le condizioni previste dalla citata norma, di accogliere la proposta avanzata dai Servizi Terri-toriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Reggio Emilia e dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma, provvedendo:
- alla formalizzazione della proposta per il riconoscimento, da parte del Mistero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-stali dell’eccezionalità dell’evento in questione;
del 2013;
Viste:
- la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo uni-co in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. mod., ed in particolare l'art.
37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 re-cante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adem-pimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
Richiamata la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Ro-magna”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente del-la Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incari-chi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art.
43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’Ente. Secondo adeguamento degli assetti or-ganizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Richiamata, altresì, la determinazione direttoriale n. 10333 del 31 maggio 2021 recante: “Conferimento di incarichi diri-genziali e proroga degli incarichi ad interim nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichia-rato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura ed Agroalimen-tare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di proporre al Ministero delle Politiche Agricole, Alimen-tari e Forestali la declaratoria dell’eccezionalità dell’evento che ha colpito i territori della provincia di Reggio Emilia e Parma così come indicato all’allegato 1), parte integrante e sostanzia-le del presente atto;
2) di delimitare, pertanto, le zone territoriali nelle quali, a seguito della emanazione del Decreto Ministeriale di riconosci-mento dell’evento di cui al precedente punto 1) possono trovare
Grandine di grosse dimensioni e vento impetuoso nel giorno 26 luglio 2021 che hanno colpito i territori della provincia di
Reggio Emilia
COMUNE FOGLI DI MAPPA CATASTALI
GUALTIERI 20
GUASTALLA
11-12-13-22-23-24-25-26-27-28-34-38-51
LUZZARA
3-21-31-32-33-34-35-40-41-43-44-45-46-47-48
REGGIOLO
1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-18-19-20-22-38
Provvidenze previste dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 102/2004, nel testo modificato dal D.Lgs. 82/2008 e dal D.Lgs. n. 32/2018
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma Grandine di grosse dimensioni e vento impetuoso nei giorni 26 e 27 luglio 2021 che hanno colpito i territori della provincia di Parma
COMUNE FOGLI DI MAPPA CATASTALI
BUSSETO
27-35-38-39-44-45-46-47-48- 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66- 67-68-69-70-71-72-73-74
FIDENZA 1-2-3-4-5-6-7-13-14-15-16-
17-22-23-24-25-26-27-34
SORAGNA 4-6-7-15-16-20-21-25-32-33
tributo ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 24/2003 e succ.mod. - CUP E31B21003810002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (omissis)
delibera
1. di approvare l’Accordo di programma con l’Unione Mon-tana Appennino Parma Est redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, uti-lizzato per definire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari e finaliz-zato alla realizzazione del progetto “MADÜREMA” di diretto interesse e rilievo regionale;
2. di assegnare il contributo complessivo di €.73.000,00 a favore dell’Unione Montana Appennino Parma Est a fronte di una spesa prevista di €.91.311,00 per la realizzazione del pro-getto soprarichiamato, a valere sul bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, approvato con propria deli-berazione n. 2004/2020, che presenta la necessaria disponibilità e così suddiviso sotto il profilo contabile:
- quanto ad €.51.100,00 a fronte di una spesa di investimen-to prevista nel progetinvestimen-to di €. 63.891,00, a valere sul Cap. 02701
"Contributi a pubbliche amministrazioni per spese di investimen-to rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel
del progetto, con successivo atto del Capo di Gabinetto si prov-vederà alla concessione dei vantaggi economici, nel limite degli importi attribuiti, ed alla conseguente registrazione contabile de-gli impegni di spesa con imputazione a valere sui capitoli del bilancio sopraindicati;
4. che l’Accordo di programma decorre dalla data di sottoscri-zione e conserva validità fino al 31 dicembre 2021. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/3/2022 l’Unione Montana Appennino Parma Est dovrà presentare la relativa rendicontazione fatto sal-vo quanto previsto agli articoli 9 e 10 del medesimo Accordo;
5. che alla liquidazione del contributo complessivo, si prov-vederà secondo le modalità specificate all’art. 7, dell’Accordo di programma;
6. che, in sede di sottoscrizione dell’Accordo, potranno es-sere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;
7. di provvedere, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ad eseguire gli adem-pimenti dettati nelle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale del-la Regione Emilia-Romagna.
SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO
“MADÜREMA” IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL’ART. 6 L.R. N. 24/2003 E SUCC.MOD.
TRA
La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata dal Presidente
E
L’Unione Montana Appennino Parma Est, C.F. 80007870340 rappresentata da ……… domiciliato per la carica in .,
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante
“Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” e succ. mod. ed in particolare:
- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che “la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza”;
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che “la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti”;
- l'art. 2, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l’altro, che “si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale” e che “gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno, l’educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di
- Visto l’Accordo per la promozione della sicurezza integrata sottoscritto l’8 luglio 2019 tra Prefettura U.T.G. di Bologna capoluogo di regione e Regione Emilia-Romagna.
Premesso che:
il Presidente dell’Unione Montana Appennino Parma Est, con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 03/08/2021 al n. PG.2021.710815 ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato “MADÜREMA”;
tale progetto è finalizzato alla complessiva riqualificazione, in un’ottica di sicurezza urbana, di Piazza Ugolotti nella frazione di Madurera nel Comune di Tizzano Val Parma e al completamento del sistema di videosorveglianza OCR per il controllo dei varchi nella parte nordorientale dell’Unione.
Gli interventi di prevenzione ambientale nella piazza centrale menzionata contemplano il posizionamento di nuovi punti luce, l’installazione di telecamere di videosorveglianza e il riordino degli arredi urbani. Gli interventi di prevenzione ambientale saranno accompagnati da attività educative e di prevenzione sociale al fine di favorire la piena integrazione delle comunità autoctone.
Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dall’Unione Montana Appennino Parma Est e riportato nel testo del presente Accordo;
Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia-Romagna e l’Unione Montana Appennino Parma Est alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell’Accordo stesso;
Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente Accordo di programma
Articolo 1 Premesse
presente Accordo di programma.
Articolo 2 Obiettivi
Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e l’Unione Montana Appennino Parma Est, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto
“MADÜREMA”.
Articolo 3
Descrizione degli interventi
Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi di prevenzione integrata che interessano Piazza Ugolotti nella frazione di Madurera nel Comune di Tizzano Val Parma e, per quanto attiene il completamento del sistema di videosorveglianza OCR per il controllo varchi, l’intero territorio dell’Unione, ed in particolare:
- installazione di telecamere di videosorveglianza nella piazza centrale nel Comune di Tizzano Val Parma;
- potenziamento del sistema di videosorveglianza OCR presso i varchi sprovvisti nella parte nordorientale dell’Unione;
- potenziamento della pubblica illuminazione di Piazza Ugolotti;
- manutenzione straordinaria e risistemazione arredi di Piazza Ugolotti;
- potenziamento degli interventi educativi, laboratoriali e di prevenzione sociale nel territorio dell’Unione;
- promozione degli interventi di prevenzione ambientale e sociale.
Al Progetto oggetto del presente Accordo è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. E31B21003810002.
Articolo 4
Quadro economico di riferimento
Relativamente agli interventi previsti nell’art. 3 del presente Accordo di programma, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:
Descrizione spese Costo a) Spese di progettazione per
implementazione impianto di videosorveglianza OCR “area monte”
perimetro est e telecamera ambientale P.zza Ugolotti (fraz. Madurera).
b) Interventi educativi, spostamenti sul territorio, costi operatività del personale;
c) Comunicazione e promozione del progetto;
d) Coordinamento e gestione complessiva del progetto.
8.220,00€.
9.000,00€.
3.000,00€.
7.200,00€.
Totale spese correnti 27.420,00€.
SPESE INVESTIMENTO:
Descrizione spese Costo
a) Acquisto e installazione di telecamere di videosorveglianza OCR “area monte”
perimetro est e telecamera ambientale P.zza Ugolotti;
b) potenziamento della pubblica illuminazione di Piazza Ugolotti;
c) Delimitazione spazi, manutenzione straordinaria area ingresso alla Piazza Ugolotti, definizione puntuale spazi cassonetti, installazione bacheca e arredo;
d) Acquisto materiali didattici.
50.020,00€.
2.501,00€.
10.370,00€.
1.000,00€.
Totale spese investimento 63.891,00
Articolo 5
La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere all’Unione Montana Appennino Parma Est un contributo complessivo di €. 73.000,00, di cui €. 21.900,00 a titolo di contributo alle spese correnti e €. 51.100,00 a titolo di contributo alle spese di investimento, a fronte di una spesa complessiva prevista di € 91.311,00 (€ 63.891,00 per spese d’investimento e € 27.420,00 per spese correnti), di cui € 18.311,00 a carico dell’Unione Montana Appennino Parma Est.
L’Unione Montana Appennino Parma Est si impegna:
- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto “MADÜREMA”;
- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
- a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione da parte dell’Unione stessa delle attività previste dal Progetto “MADÜREMA” così come descritto nella documentazione presentata;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell’ambito del progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell’ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.
Articolo 6
Comitato Tecnico di Coordinamento
La Regione Emilia-Romagna e l’Unione Montana Appennino Parma Est costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma, composto da propri referenti individuati rispettivamente in Gian Guido Nobili, Eugenio Arcidiacono e Susy Marcheggiani per la Regione Emilia-Romagna e Alessandra Aliani e Giampiero Cortesi Bacchieri per l’Unione Montana Appennino Parma Est. Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento nominano ulteriori referenti.
Il Comitato tecnico di coordinamento:
il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzi le motivazioni, a condizione:
- che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dal presente Accordo;
- che non si modifichi l’onere complessivo posto a carico della Regione;
c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.
Articolo 7
Liquidazione del contributo regionale
La liquidazione del contributo a favore dell’Unione Montana Appennino Parma Est, pari all'importo complessivo di €.
73.000,00 sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, come segue:
- in due tranche, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi comprovanti l’impegno finanziario assunto dall’Unione Montana Appennino Parma Est e la seconda a saldo, a presentazione, entro il termine previsto al successivo art. 9, degli atti amministrativi (copia dei mandati di pagamento) comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché della relazione finale, la quale, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti. L’Unione Montana Appennino Parma Est potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un’unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.
- Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel presente Accordo di programma, l’ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.
Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dall’Unione Montana Appennino Parma Est quelle già finanziate dalla Regione
in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.
Articolo 8 Inadempimento
Nel caso di inadempimento da parte dell’Unione Montana Appennino Parma Est, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.
Articolo 9 Proroga
È possibile richiedere una proroga motivata del termine di conclusione del progetto della durata massima di 8 mesi, che
È possibile richiedere una proroga motivata del termine di conclusione del progetto della durata massima di 8 mesi, che