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L’operatività del c.d spoil system nel caso di revoca degli amministratori nominati in società partecipate

CAPITOLO TERZO

3.3 L’operatività del c.d spoil system nel caso di revoca degli amministratori nominati in società partecipate

dallo Stato e da enti pubblici.

Non depone in favore di una indiscriminata revocabilità ad

nutum degli amministratori di nomina pubblica neppure il

riconoscimento dell’operatività del c.d. spoil system269.

Tale fenomeno si basa sulla sussistenza di uno stretto vincolo fiduciario tra organo politico, vertice dirigenziale ed amministratori delle società partecipate dallo Stato, che possa giustificare, in caso di avvicendamenti politici, la revoca dei soggetti designati.

268 Infatti, l’art. 1223, cod. civ. individua i confini di tale risarcimento nella perdita subita e nel mancato guadagno e, di conseguenza, nel solo danno patrimoniale, mentre l’art. 2059, cod. civ., relativo all’illecito aquiliano, riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale “nei soli casi previsti dalla legge”. È noto che, secondo l’interpretazione più tradizionale, l’art. 2059 opererebbe un rinvio all’art. 185, cod. pen., così legittimando un’estensione del danno risarcibile oltre i confini di quello più strettamente patrimoniale, ove il fatto generatore del danno “ingiusto” sia nello stesso tempo anche penalmente rilevante. È indubbio, infatti, che la revoca possa avvenire secondo modalità che comportano ulteriori illeciti lesivi della reputazione e l’onorabilità dell’amministratore revocato. Ecco allora che la quantificazione del danno diventa più complessa di quanto non potrebbe apparire; l’equiparazione al mancato introito per i compensi rappresenta un criterio certamente di base, sul quale peraltro ben potrebbero operare correttivi di natura equitativa, per meglio adattare la liquidazione alla specificità di ogni caso concreto.

269 Corte d’Appello Milano 05 maggio 2010 con nota di DE CAMPO, Società

partecipate da enti pubblici ex art. 2449 c.c.: mutamento della maggioranza politica quale giusta causa di revoca, in Società, 3, 2011, 262 e ss..

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Il dettato dell’articolo 6 l. 15 luglio 2002, n. 145270, prevede espressamente, tra l’altro, che le nomine degli organi di vertice dei consigli di amministrazione di società partecipate dallo Stato, eseguite dal governo o dai ministri nei sei mesi antecedenti alla scadenza della legislatura o nel mese antecedente l’eventuale scioglimento anticipato delle camere, siano soggette a revisione, e possono quindi essere senz’altro revocati, nei sei mesi successivi al voto parlamentare con cui sia stata accordata la fiducia al nuovo governo.

È certamente vero che, con siffatta previsione, il legislatore mostra di voler privilegiare il rapporto fiduciario tra ente pubblico designante e il soggetto designato a ricoprire una di dette cariche, e che l’esercizio del potere di revoca nei casi sopraindicati appare del tutto svincolato da qualsiasi condizione ulteriore rispetto a quelle che la norma stessa indica. Tale potere di revoca, infatti, non necessita di alcuna specifica motivazione diversa dalla ricognizione dei presupposti legali, oggettivi e soggettivi, per l’esercizio del potere, con esclusione di ogni azione risarcitoria da parte degli interessati.

Sull’interpretazione dell’art. 6, della l. n. 145/02 si è espresso anche il Consiglio di Stato il quale, dopo avere individuato la ratio della norma nella volontà di non vincolare il nuovo governo a nomine disposte da un governo uscente, ha ricondotto il caso di

270 L. 15 luglio 2002, n. 145 recante “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale

e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato” ha riconosciuto espressamente la legittimità di tale fenomeno.

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revoca di cui all’art. 6 ad un’ipotesi di giusta causa legale di revoca ulteriore rispetto alle previsioni di cui agli artt. 2383 e 2400 c.c.271.

Anche a livello locale, sono sempre più diffuse le indicazioni favorevoli a riconoscere l’operatività del c.d. spoil system. In particolare, l’art. 50, T.U.E.L272 prevede, al comma 8, che il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.

Su tale ultima norma si è pronunciato nuovamente, in termini piuttosto netti, il Consiglio di Stato il quale ha sottolineato il carattere fiduciario delle nomine e delle designazioni di rappresentanti delle amministrazioni locali presso altri enti, fiducia fondata su un giudizio circa le “capacità del nominato di rappresentare gli

indirizzi di chi l’ha designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale si trovano ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l’incarico”273.

271 Cons. Stato, parere 27 febbraio 2003, n. 514 bis/2003, in Foro it., 2003, 445 ove “l’ipotesi di revoca di cui all’art. 6 è assistita da giusta causa legale e si aggiunge alle previsioni di cui agli artt. 2383 e 2400 c.c., secondo cui amministratori e sindaci, se revocati senza giusta causa, hanno diritto al risarcimento del danno”.

272 Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

273 Così Cons. Stato, 28 gennaio 2005, n. 178, in Foro amm. – Cons. Stato, 2005, 122, ivi, e, conformemente anche T.A.R. Marche, 27 giugno 2007, n. 1171, in Foro amm. - Tar, 2007, 2014 e T.A.R. Lombardia, 13 giugno 2007, n. 5147, in Foro amm. – Tar, 2008, 7 ove si legge “poiché le fondazioni derivanti dalla trasformazioni delle ex IPAB svolgono attività connesse al perseguimento dei fini propri degli enti pubblici, nella specie i comuni, integrandosi con l’azione da questi svolta per l’accrescimento del benessere della collettività, la loro azione non può essere indifferente per la

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Tuttavia, è possibile manifestare non poche perplessità in merito al riconoscimento dell’operatività del c.d. spoil sistem in quanto ciò equivarrebbe ad aver inserito nell’ordinamento una sorta di giusta causa legale di revoca, ancorché circoscritta entro i limiti in cui questo viene espressamente previsto.

Ne risulta così implicitamente confermata la necessità che, per eventuali atti di revoca degli amministratori di nomina pubblica posti in essere al di fuori di quei limiti, si pone la questione di valutare la sussistenza in concreto di una giusta causa, secondo i principi generali dettati dall’ art. 2383 c.c.274. Se così non fosse, a ben vedere, non vi sarebbe stato alcun bisogno di introdurre nella l. 145/02 tale specifica previsione.

pubblica autorità competente alla nomina dei loro consiglieri di amministrazione. Ne segue pertanto che, ove il loro statuto attribuisca al sindaco detto potere di nomina, lo stesso, in caso di cattivo esercizio del proprio compito da parte dei consiglieri nominati, possa disporne anche la revoca, pur in difetto di esplicita previsione statutaria in tale senso”. V. anche T.A.R. Marche, 3 aprile 2006, n. 118, in Foro it., 2006, III, 547 che afferma: “a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale e dell’elezione del nuovo sindaco, quest’ultimo ha il potere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, di rinnovare le designazioni e le nomine dei rappresentanti del comune in enti, aziende e istituzioni, al fine di garantire una gestione di tali organismi coerente con gli indirizzi di politica amministrativa del comune”. T.A.R. Veneto, 29 settembre 2009, n. 2455, in Red. amm. – TAR, 2009, 9 ove si afferma “le designazioni e le nomine di cui all’art. 50, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, non conseguono all’esito di una procedura concorsuale, ma ineriscono alla scelta fiduciaria di un soggetto ritenuto dal designante non soltanto professionalmente competente, ma in sintonia con gli indirizzi politico- amministrativi perseguiti dalla stessa amministrazione; il venir meno della fedele rappresentanza giustifica e legittima, quindi, la revoca ad opera della stessa amministrazione designante”.

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3.4 L’applicabilità o meno della revoca giudiziale ex art.