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OPERE DA ESEGUIRE E SPESA PREVISTA

Nel documento Sommario A) CONSIGLIO REGIONALE (pagine 115-120)

Scheda di registrazione dell'Operatore

OPERE DA ESEGUIRE E SPESA PREVISTA

(Dati riassuntivi da ricavare dal preventivo di spesa allegato alla presente richiesta di contributo) N.B. arrotondare il costo previsto delle opere escludendo i decimali

Presenza Presenza dell’intervento

Codice amianto nel documento di

Descrizione opere Costo intervento

ufficio valutazione dei rischi

(SI / NO) (SI / NO) 1 AA Rifacimento / Consolidamento Strutture portanti

1 AB Risanamento e bonifica murature 1 BA Rifacimento / Coibentazione solai 1 CA Rifacimento / Sistemazione coperture 1 CB Coibentazione coperture

1 CC Opere da lattoniere

1 DA Rifacimento / Sistemazione scale 1 DB Formazione scala di sicurezza 1 DC Formazione rampe portatori di handicap 1 FA Rifacimento / Sistemazione intonaci 1 FB Coibentazioni interne ed esterne 1 GA Sistemazione / Rifacimento pavimentazioni 1 GB Formazione controsoffitti

1 HA Sistemazione / Sostituzione serramenti 1 HB Formazione uscite di sicurezza

1 IA Sistemazione / Rifacimento impianto termico 1 IB Sistemazione / Sostituzione corpi scaldanti 1 IC Sistemazione / Sostituzione caldaia

1 LA Sistemazione / Rifacimento impianto idrico-sanitario 1 LB Sistemazione / Rifacimento servizi igienici 1 LC Formazione servizi igienici per portatori di handicap 1 MA Sistemazione / Rifacimento impianto elettrico 1 NA Formazione impianto antincendio

1 NB Formazione impianto ascensore/montascale 1 NC Cablaggi per strumenti informatici 1 OA Sistemazione area esterna

1 RA Adattamento spazi per ricavare nuove aule 1 RB Interventi vari di adattamento spazi 7 ZA Spese tecniche

7 ZB TOTALE IVA

Totale spesa prevista Euro ...

Il sottoscritto ...

tecnico dichiara che i dati sopra riportati sono stati ricavati dal preventivo di spesa allegato alla presente richiesta di contributo e, laddove segnalato, dal documento di valuta-zione dei rischi.

Data ...

Firma ...

Il sottoscritto ...

legale rappresentante dell’Ente richiedente dichiara che per la spesa non coperta da contributo regionale fara` fronte con mezzi dell’Ente stesso.

Data ...

Firma ...

Il sottoscritto ...

legale rappresentante dell’Ente richiedente dichiara che per l’edificio scolastico oggetto della richiesta, non e` prevista la chiusura per i prossimi due anni.

Data ...

Firma ...

❏ Utilizzazione edificio:

– esclusivamente ad uso scolastico 䊐

– anche ad altri usi 䊐

D.G. Famiglia e solidarieta` sociale

[BUR20030152] [3.1.0]

D.d.u.o. 23 gennaio 2003 - n. 558

Depubblicizzazione dell’IPAB denominata «Opera Pia Commissaria Madaschi», con sede legale in comune di A-drara San Martino (BG) in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalita` giuridica di diritto privato

IL DIRIGENTE DELL’UNITA` ORGANIZZATIVA AFFARI ISTITUZIONALI FAMIGLIA

E TERZO SETTORE Omissis Decreta

1. di accogliere per le motivazioni richiamate in premessa e sulla base delle risultanze acquisite e contenute nella scheda istruttoria e di valutazione allegata, che costituisce parte inte-grante del presente decreto, la richiesta di depubblicizzazio-ne, e di conseguente riconoscimento della personalita` giuridi-ca privata avanzata dall’originaria IPAB denominata «Opera Pia Commissaria Madaschi» con sede legale in comune di A-drara San Martino (BG);

2. di dichiarare che l’Istituzione denominata «Opera Pia Commissaria Madaschi», con sede legale in comune di Adra-ra San Martino (BG), eretta in ente moAdra-rale con r.d. 7 maggio 1908 e gia` in possesso di personalita` giuridica di diritto pub-blico in qualita` di Istituzione Pubblica di Assistenza e

Bene-ficenza ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 6972/1890, e` de-pubblicizzata ed e` nel contempo riconosciuta ad ogni conse-guente effetto quale ente morale con personalita` giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice ci-vile;

3. di dare atto che in dipendenza della mutata natura della propria personalita` giuridica ed a far tempo dalla data di av-venuta pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

a) la predetta Istituzione non e` piu` soggetta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.AA.B. ma si applica alla stessa ad ogni conseguente effetto, come previsto dal-l’art. 5 – 2º comma – della l.r. 21/1990, il regime giuridi-co degli Enti Morali Assistenziali privati giuridicamente riconosciuti,

b) l’Istituzione medesima continua ad essere retta ed am-ministrata secondo le norme del proprio Statuto, appro-vato con r.d. 7 maggio 1908, che permane in vigore per le parti non esclusivamente riferibili alle II.PP.A.B. e non incompatibili quindi con il nuovo quadro di riferi-mento normativo,

c) decorre infine il termine di 90 gg., previsto dall’art. 4 – 2º comma – del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 come converti-to con legge 7 dicembre 1989 n. 389, per l’esercizio del diritto d’opzione da parte del personale dipendente gia`

in atto al mantenimento del regime pensionistico obbli-gatorio e del trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli EE.LL.;

4. di disporre infine per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi del-l’art. 3 – 4º comma – e per gli effetti di cui aldel-l’art. 5 – 2º com-ma – della l.r. 21/1990 nonche´ per la comunicazione dello stesso all’Istituzione interessata, all’ASL territorialmente competente, al comune di sede legale ed agli enti previdenzia-li di competenza.

Caterina Perazzo

D.G. Sanita`

[BUR20030153] [3.2.0]

D.d.u.o. 1 aprile 2003 - n. 5539

Influenza aviaria – Misure di contenimento dell’influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicita` sul territorio della Regione Lombardia. Revoca del d.d.u.o. n. 4437 del 17 marzo 2003

IL DIRIGENTE U.O. VETERINARIA Visto il t.u.l.l.s.s. approvato con r.d. n. 1265/34;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modifi-cazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l. 218 del 2 giugno 1988 – Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il d.m. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge n. 218 del 2 giugno 1988;

Visto il d.P.R. 15 novembre 1996, n. 656 – Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria;

Visto il d.m. 28 settembre 2000 – Misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria;

Visto il decreto della Direzione Generale Sanita` n. 24957 del 11 dicembre 2002 – Influenza aviaria. Programma di vac-cinazione;

Vista la decisione della Commissione n. 2002/975/CE del 12 dicembre 2002 relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicita` in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti;

Considerata la necessita` di prevedere misure superiori e co-muni di controllo, a seguito del verificarsi di ulteriori focolai di influenza aviaria sul territorio delle province di Bergamo e Cremona, al fine di prevenire il diffondersi dell’infezione che avrebbe conseguenze catastrofiche per l’intero settore avicolo nazionale;

Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure

idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;

Considerato che tali misure, a carattere contingibile e ur-gente, saranno modificate in funzione dell’evoluzione della si-tuazione epidemiologica, che sara` evidenziata dalle previste attivita` di monitoraggio;

Ritenuto necessario intensificare il controllo sugli alleva-menti avicoli presenti su tutto il territorio regionale;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successi-ve modificazioni ed integrazioni che individuano le compe-tenze ed i poteri dei dirigenti;

Visto il decreto del Segretario Generale della Giunta Regio-nale n. 25679 del 20 dicembre 2002 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attivita` delle Direzioni Generali della Giunta Regionale per l’anno 2003»;

Vista la delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 7/11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere or-ganizzativo (4º provvedimento 2002)»;

Decreta

Art. 1 – Misure a seguito di conferma ufficiale A seguito di conferma ufficiale della presenza di malattia, mediante un esame effettuato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il Servizio Veterinario competente per territo-rio delimita, intorno all’azienda infetta, una zona di protezio-ne del raggio minimo di 3 km e dispoprotezio-ne l’applicazioprotezio-ne delle seguenti misure sanitarie:

1. Immediato abbattimento dei volatili presenti. L’autorita`

sanitaria locale, sentito il parere della Regione, potra` autoriz-zare la macellazione controllata nel caso in cui gli animali presenti negli allevamenti infetti abbiano raggiunto o siano in prossimita` dell’epoca di macellazione. Gli animali presenti negli allevamenti infetti, trascorse tre settimane dall’esito del-l’esame, devono essere avviati alla macellazione presso im-pianti situati in Veneto e in Lombardia. Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate conformemente a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del d.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche.

2. Individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall’azienda sede di focolaio durante il periodo pre-sunto di incubazione della malattia;

3. Effettuazione dell’indagine epidemiologica in collabora-zione con l’OEVR.

4. Esecuzione, a cura del Servizio Veterinario competente per territorio, dell’identificazione di tutte le aziende che de-tengono volatili.

5. Sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati.

6. Divieto di introduzione ed accasamento di volatili.

7. Ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disin-fezione agli ingressi delle aziende.

8. Controllo delle movimentazioni all’interno della zona.

9. Destino delle uova da cova, prodotte in allevamenti situa-ti in zona di protezione, direttamente a un incubatoio, idensitua-ti- identi-ficato dall’autorita` sanitaria, previa disinfezione delle uova e degli imballaggi che le contengono. L’incubatoio deve garan-tire la rintracciabilita` delle partite di uova cosı` introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al presente punto possono essere destinati esclusivamente ad un’unita` produttiva in cui non siano presenti specie sensibili e che abbia rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui al d.d.u.o. n. 13606 del 17 febbraio 2002.

10. Divieto di movimentazione degli animali dalle aziende in cui si trovano. In deroga al presente divieto potranno esse-re movimentati:

– i pulcini di un giorno a condizione che i riproduttori sia-no stati sottoposti a controllo sierologico con esito nega-tivo;

– le pollastre a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell’animale, al tampone tracheale per la ricer-ca dell’antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione. Trascorsi 15 gg. dall’accasamento, gli animali nell’allevamento di destinazione dovranno essere sottoposti agli stessi controlli sierologici e virologici;

– pollastre vaccinate di allevamenti posti all’interno

dell’a-rea di vaccinazione, purche´ destinate ad un allevamento da produzione localizzato nell’ambito dell’area in oggetto e sottoposte, con esito favorevole, prima della movimen-tazione, a:

• test previsti dal programma di vaccinazione di emer-genza (PVE) di cui all’allegato A del d.d.u.o. n. 24957 dell’11 dicembre 2002;

• ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti l’inizio del carico;

• prelievo, da parte del veterinario ufficiale, dagli anima-li sentinella, di almeno 10 campioni di sangue nei 5 giorni precedenti il carico, per l’indagine sierologia e di 10 tamponi tracheali, nelle 24 ore precedenti l’inizio del carico, per la ricerca dell’antigene virale;

– la selvaggina a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno 10 animali siano sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile in relazione alla taglia dell’animale a tampone tracheale per la ricerca del-l’antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movi-mentazione. Gli animali potranno essere liberati esclusi-vamente sul territorio della Regione Lombardia.

11. I volatili, destinati alla macellazione potranno lasciare l’azienda per essere inviati ad un impianto di macellazione situato nella zona di protezione o in caso di impossibilita`, in un altro designato dall’autorita` sanitaria purche´ i volatili sia-no trasportati direttamente all’impianto di destinazione. Gli animali devono essere macellati presso impianti situati in Ve-neto e in Lombardia, eventuali deroghe per la macellazione dei volatili in altri macelli del territorio nazionale devono es-sere concordati tra i rispettivi Servizi Veterinari regionali. Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate confor-memente a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del d.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche.

12. La concessione, da parte del Servizio Veterinario com-petente per territorio, delle autorizzazioni per il trasporto al macello e` subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:

– ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico che deve essere ripetuta ogni tre giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento dell’allevamento;

– per gli animali non vaccinati, prelievo, da parte del vete-rinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo carico e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, di 10 tamponi trachea-li, nelle 48 ore precedenti il carico, per la ricerca dell’anti-gene virale. I campioni devono essere esaminati presso la sede dell’IZS. I tamponi tracheali non devono essere prelevati nel caso di gruppi di animali avviati alla macel-lazione controllata sulla base di quanto previsto al punto 1 del presente articolo 1;

– per i volatili di allevamenti sottoposti a vaccinazione nei confronti dell’influenza aviaria, i campioni ufficiali di cui al precedente trattino del presente punto 10 devono esse-re pesse-relevati dagli animali sentinella non vaccinati. I tam-poni tracheali non devono essere prelevati nel caso di gruppi di animali avviati alla macellazione controllata sulla base di quanto previsto al punto 1 del presente arti-colo 1;

– i tamponi tracheali devono essere prelevati dal veterina-rio ufficiale anche al momento dell’eventuale ripetizione dell’ispezione veterinaria di cui al primo trattino del pre-sente punto;

– il carico e il trasporto dei volatili al macello deve avvenire con l’utilizzo di attrezzature che, per tutto il periodo ne-cessario al completamento delle operazioni, devono esse-re utilizzate esclusivamente per l’invio alla macellazione degli animali dall’allevamento sopraccitato.

13. E` vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina cacciabile da penna.

14. Controllo da parte del Servizio veterinario della corretta applicazione delle misure di biosicurezza previste dal d.d.u.o.

n. 13606 del 17 luglio 2002 relativamente allo spostamento o spandimento di letame o lettiere di volatili.

Art. 2 – Disinfezioni

Al termine delle operazioni previste al precedente art. 1, dovranno essere effettuate le operazioni di pulizia e disinfe-zione degli allevamenti conformemente a quanto previsto dal-l’allegato II del d.P.R. 15 novembre 1996 n. 656. Le misure previste per la zona di protezione resteranno in vigore per 15

giorni dopo le operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell’azienda infetta.

Art. 3 – Zona di vaccinazione

1. Nella zona di vaccinazione, oltre a quanto previsto dal PVE, si applicano le seguenti misure:

• divieto di introduzione ed accasamento di tacchini negli allevamenti a carattere intensivo. In deroga al divieto del presente trattino del punto 1, il Servizio veterinario com-petente per territorio, in accordo con i Servizi Veterinari della Regione, puo` autorizzare, negli allevamenti intensi-vi presenti nell’area di vaccinazione, l’accasamento di tacchini a condizione che:

– sia stato completato, per aree omogenee, un controllo virologico e sierologico su tutti gli allevamenti di tac-chini;

– le aziende interessate abbiano presentato al Servizio veterinario competente per territorio il programma di accasamento;

– sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque siano trascorsi almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento dell’allevamento;

– l’accasamento sia effettuato per aree territoriali omo-genee in modo tale da garantire, in ciascuna di tali aree, lo svuotamento degli allevamenti in modo sincro-no all’epoca della macellazione;

– le aree geografiche di cui al precedente trattino del pre-sente punto 1., devono essere individuate dal Servizio veterinario competente per territorio sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio e della distri-buzione spaziale degli allevamenti. L’accasamento, nelle varie unita` produttive di ciascun allevamento deve avvenire nel tempo massimo di 6 giorni;

– l’accasamento in ogni allevamento sara` autorizzato e-sclusivamente per tacchini da carne dello stesso sesso (solo maschi o solo femmine);

– l’accasamento deve essere autorizzato dall’ASL compe-tente per territorio previa verifica dei requisiti di cui all’allegato III del PVE e dell’avvenuta pulizia e disinfe-zione dei locali di allevamento.

• Cosı` come previsto dall’art. 2 del d.P.R. 320/54, i proprie-tari o i detentori degli animali e i Veterinari aziendali o l.p., ognuno per quanto di competenza, dovranno moni-torare e comunicare prontamente al Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio tutte le forme respira-torie e i casi di mortalita` anomale.

2. E` vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina cac-ciabile da penna. In deroga al divieto di cui al presente punto 2., il Servizio veterinario competente per territorio puo` auto-rizzare l’immissione di selvaggina cacciabile da penna se:

– gli animali originano da allevamenti in cui negli ultimi 10 giorni almeno 10 volatili sono stati sottoposti, con esi-to negativo, ad esame ufficiale per la ricerca di anticorpi nei confronti del sottotipo H7 del virus dell’influenza a-viaria e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell’antige-ne virale eseguito dell’antige-nelle 48 ore precedenti la movimenta-zione.

3. Per il carico degli animali in allevamento devono essere rispettate le seguenti norme sanitarie:

a) il carico per il macello di tutti i volatili degli allevamenti da carne, deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i volatili devono essere trasportati direttamente al-l’impianto di destinazione.

Il mancato rispetto del termine previsto comportera`:

• il sequestro dell’allevamento;

• l’obbligo dell’effettuazione, con spese a carico dell’alleva-tore, di controlli virologici a cadenza settimanale e siero-logici a cadenza bisettimanale. Negli allevamenti di ana-tre da carne olana-tre al controllo sierologico a cadenza biset-timanale con spese a carico dell’allevatore, il Servizio Ve-terinario dell’ASL competente per l’allevamento dovra` ef-fettuare un tampone cloacale con cadenza mensile;

• nel caso di accertata positivita` alle prove sopraelencate verranno applicate le misure di cui all’art. 1. Se in tale periodo gli animali dovessero venire a morte a seguito della malattia, il Servizio Veterinario competente per ter-ritorio non procedera` al pagamento degli indennizzi pre-visti dalla l. 218/88;

b) ai proprietari o detentori di tacchini che non ottempera-no a quanto disposto dal precedente punto a, verranottempera-no iottempera-noltre applicate le sanzioni previste dal successivo art. 8;

c) il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al minimo l’attraversamento di aree ad elevata densita` di allevamento;

d) le squadre di carico, per l’invio alla macellazione degli animali, devono essere impiegate, per tutto il periodo neces-sario al completamento delle operazioni, esclusivamente nel-l’allevamento da cui vengono spediti gli animali;

e) le operazioni di carico e trasporto dovranno essere ese-guite con l’adozione di tutte le misure igieniche sanitarie ne-cessarie ad evitare la diffusione del contagio;

f) le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro impiego.

4. In aggiunta a quanto previsto dal piano di vaccinazione per la movimentazione degli animali, la concessione, da parte del Servizio veterinario competente per territorio, delle auto-rizzazioni per il trasporto di volatili vaccinati destinati al ma-cello e` subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:

• ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 72 ore precedenti il carico;

• prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo cari-co, e di 10 tamponi tracheali, nelle 72 ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell’antigene virale. I campio-ni ufficiali di cui al presente trattino devono essere prele-vati dagli animali sentinella non vaccinati. I campioni de-vono essere esaminati presso la sede dell’IZS.

Art. 4 – Controlli

1. Il Servizio veterinario competente per territorio garanti-ra` l’attuazione dei controlli sugli allevamenti previsti dal PVE secondo le modalita` di cui all’art. 1 del d.d.u.o. n. 24957 del 11 dicembre 2002.

2. I Veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulterio-re controllo sia ritenuto opportuno nell’ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli e sulle attivita` di cui al precedente punto 1.

Art. 5 – Zona di attenzione

1. Sull’area territoriale riportata nell’allegato I, che e` parte integrante del presente Decreto, viene istituita una zona di attenzione della movimentazione di volatili.

2. Nella zona di attenzione si applicano le seguenti misure:

a) esecuzione, a cura del Servizio Veterinario competente per territorio, dell’identificazione di tutte le aziende che de-tengono volatili;

b) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;

c) divieto di introduzione e accasamento di volatili;

d) controllo delle movimentazioni all’interno della zona;

3. ricorso, a cura dei proprietari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende;

4. divieto di uscita delle uova da cova dalle aziende di alle-vamento. Il Servizio veterinario territorialmente competente, in deroga al divieto di cui al presente punto 4., puo`

4. divieto di uscita delle uova da cova dalle aziende di alle-vamento. Il Servizio veterinario territorialmente competente, in deroga al divieto di cui al presente punto 4., puo`

Nel documento Sommario A) CONSIGLIO REGIONALE (pagine 115-120)