9.1 Nome, indirizzo e funzioni dei componenti dei predetti organi con indicazione delle principali attività da essi esercitate al di fuori dell’Emittente stesso, allorché siano significative riguardo all’Emittente
Di seguito sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale alla data di redazione del presente Documento di Registrazione, gli eventuali incarichi ricoperti all'interno della Banca e, ove ricorrano, le principali attività esterne degli stessi.
Consiglio di Amministrazione
Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è domiciliato per la carica presso la Sede Legale della Banca.
Ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto della CARISPAQ, ”il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di sette fino a un massimo di undici componenti, anche non soci, eletti dall’Assemblea. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili”. Giusta il successivo art. 22 dello Statuto, «Il Consiglio può costituire un Comitato esecutivo formato da Amministratori, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, e nominandone il Presidente. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato esecutivo cui venga chiamato a far parte ».
Composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e principali attività esercitate al di fuori dell’Emittente stesso
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.
Banca di Sassari S.p.A.
Key Client Cards & Solutions S.p.A.
Consigliere
Abruzzo Italico – Alto Sangro s.r.l.
AN.SA.PE. scrl
Unione Provinciale Agricoltori L’Aquila – UPA s.r.l.
Verde Sicuro Confagricoltura L’Aqula
(*): Consiglieri membri del Comitato esecutivo.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati dall’Assemblea Ordinaria dei
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Composizione del Collegio Sindacale e principali attività esercitate al di fuori dell’Emittente stesso
Domenico Farroni successore Agostino Farroni s.r.l
Domenico Farroni successore Agostino Farroni s.r.l
Domenico Farroni successore Agostino Farroni s.r.l.
Bertelli Walter e Rolando Carburanti S.p.A.
Consorzio Granterre s.c.
I Sindaci durano in carica tre esercizi ed hanno scadenza concomitante con l’Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica;
possono essere rieletti alla scadenza del loro mandato.
Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea dei Soci in data 15 aprile 2011 e scadrà con l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
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Ciascun membro della Direzione Generale è domiciliato per la carica presso la Sede Legale della Banca.
Composizione della Direzione Generale e principali attività esercitate al di fuori dell’Emittente stesso
Nome, carica ricoperta nell’Emittente e data di nomina
ATTIVITA’ ESERCITATE IN ALTRE SOCIETA’
IANNUCCI dott. Vittorio (Direttore Generale) 04 agosto 2011
Wolf srl Presidente
FRACASSI dott. Angelo
(Vice Direttore Generale) 16 giugno 2008
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RICHELDI Sig. Cesare
(Vice Direttore Generale) 05 settembre 2011
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La Banca attesta che tutti i membri degli organi di Amministrazione, di Direzione e di Vigilanza risultano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari; i membri del Collegio Sindacale sono inoltre tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
Eventuali notizie riguardanti la modifica degli organi sociali saranno rese note con apposite comunicazioni attraverso il sito internet dell’Emittente, www.carispaq.it.
9.2 Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza Come indicato al Paragrafo precedente, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale ricoprono cariche analoghe in altre società sia all'interno che all'esterno del Gruppo, tale situazione potrebbe far configurare dei conflitti di interesse. La Banca gestisce tali conflitti nel rispetto dell'articolo 2391 del Cod. Civ. e dell'art.
136 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 3 85 (“Testo Unico Bancario” o “T.U.B.”) e successive modifiche.
Ai sensi dell’art. 2391 cod. civ. gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione dell’Emittente precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Vengono, altresì, assunte in conformità alle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia le deliberazioni concernenti obbligazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 136 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (“Testo Unico Bancario” o “T.U.B.”).
In ottemperanza al “Regolamento Operazioni con parti Correlate” n. 17221 emanato dalla Consob in data 12 marzo 2010, l’Emittente con delibera del 26 ottobre 2010 aveva istituito il Comitato parti Correlate, composto esclusivamente da Amministratori indipendenti.
Successivamente, in data 30 novembre 2010 la Banca aveva approvato la Procedura ex art.
4 di detto Regolamento (la “Procedura”), per la gestione delle operazioni con parti correlate.
La Procedura, pubblicata sul sito internet della Banca (www.carispaq.it) è entrata in vigore il 1° gennaio 2011, fatta salva l’applicazione già dal 1° dicembre 2010 della disciplina di trasparenza di cui all’art. 5 del Regolamento alle operazioni di maggiore rilevanza.
Con riferimento e in ottemperanza al regolamento Consob summenzionato, si precisa che i rapporti e le operazioni intercorse con le società rientranti nel perimetro del Gruppo e con le
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società partecipate in misura rilevante, ovvero correlate, sono improntati a criteri di trasparenza, nonché di correttezza sostanziale e procedurale.
Come riportato nella parte H della Nota integrativa (pagg. 237-238 del Bilancio della Società), cui si fa rinvio per informazioni di dettaglio, i rapporti e le operazioni intercorse con parti correlate, riconducibili all’ordinaria attività di credito e di servizio, non presentano elementi di criticità e le condizioni applicate non si discostano da quelle di mercato.
Al riguardo, in relazione a quanto detto al Paragrafo 4.1 circa l’Offerta Pubblica di Scambio promossa dalla Capogruppo, va precisato che, a seguito del livello raggiunto dalle adesioni all’offerta, alla data del 31 dicembre scorso il numero complessivo degli azionisti è risultato inferiore a 200.
La CARISPAQ, quindi, ha perduto il primo dei due requisiti previsti dall’art. 2 bis del Regolamento Emittenti a norma del quale si considerano “emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante” le società che abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%: in conseguenza di ciò, secondo quanto previsto dall'art. 108 del medesimo Regolamento Emittenti, la Cassa ha perso tale qualifica ponendosi così, a far tempo dall’1 gennaio 2012, al di fuori del perimetro di applicazione della richiamata delibera Consob 17221/2010.
Peraltro, la Banca d’Italia, in attuazione dell’art. 53, commi 4 e ss, del TUB e in conformità alla delibera del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, il 12 dicembre 2011, ha pubblicato la nuova disciplina di vigilanza in materia di “attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di “soggetti collegati” (9° Aggiornamento della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - Titolo V - Capitolo 5).
In tale nuovo contesto regolamentare, il Consiglio di Amministrazione della CARISPAQ, nella seduta del 14 giugno scorso, acquisito il parere favorevole del Comitato degli Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale, ha approvato il «Regolamento aziendale Procedure ai sensi della Circolare n. 263 – “Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche” in tema di “Attività di Rischio e Conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati”»: come espressamente previsto dalla disciplina di Vigilanza in commento, le nuove procedure troveranno piena applicazione dal prossimo 31 dicembre.
Nessuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione Generale o dei principali dirigenti risulta aver avuto interessi in potenziale conflitto con le eventuali obbligazioni assunte in operazioni che possano essere considerate straordinarie per il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall’Emittente o da società dalla stessa controllate durante l’ultimo esercizio e durante quello in corso, ovvero in operazioni di uguale genere effettuate nel corso dei precedenti esercizi, ma non ancora concluse.