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a cura di Angelo Busani e Giampaolo Grasso

SANZIONI AMMINISTRATIVE

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 114, D.LGS.N. 58/1998E DELLE RELATIVE NORME ATTUATIVE

Delibera 1° agosto 2019, n. 21026 @ In Bollettino Consob 9.1/19

Obblighi di pubblicità - Società quotate - Sanzioni amministrative

(D.Lgs. n. 58/1998, artt. 21, comma 1, lett. a, 190 e 195)

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Alfa per violazioni dell’art. 114, D.Lgs. n. 58/ 1998, nonché delle relative norme attuative.

Con delibera n. 21026 del 1° agosto 2019, la Consob ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Alfa (i) per il mancato adempimento dell’obbligo informativo previsto al combinato disposto degli artt. 114, comma 5, D.Lgs. n. 58/1998 (“T.U.F.”) e dell’art. 5 (commi 1, 3 e 5) del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, recante disposi- zioni in materia di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza (di seguito, anche solo“Regolamento OPC”) e (ii) per il tardivo adempimento degli obblighi informativi in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 17, Reg. UE n. 596/2014 (“Regolamento MAR”) e dell’art. 114, comma 1, T.U.F.

In particolare:

a) in data 18 aprile 2017, Alfa ha sottoscritto con la società BETA, un accordo denominato Cooperation Agreement, con il quale è stato concesso a BETA di introdurre le merci e i marchi di Alfa in punti vendita situati in Svizzera, Austria, Slovenia e Ungheria, a fronte del pagamento di royalty e altri corrispettivi, senza altresì adempiere all’obbligo informativo previsto al combinato disposto degli artt. 114, comma 5, T.U.F. e dell’art. 5 (commi 1, 3 e 5) del Regolamento OPC, con riguardo alla mancata pubblicazione del documento informativo relativo al Cooperation Agreement;

b) in data 13 aprile 2018, con successivo Accordo di Consign- ment Alfa e Beta hanno modificato i propri rapporti commer- ciali, passando al modello del“consignment stock”, in base al quale la merce veniva consegnata a Beta in conto vendita; c) in data 28 maggio 2018, Alfa ha concordato con Beta di modificare ancora una volta i termini di pagamento previsti dall’Accordo di Consignment, sottoscrivendo un nuovo accordo modificativo, a fronte dell’insorgere di difficoltà finan- ziarie per Beta.

Ad esito dell’attività di vigilanza, l’Autorità ha ritenuto accertata la violazione da parte di Alfa (i) del combinato disposto di cui agli artt. 114, comma 5, T.U.F. e 5 del Regolamento OPC, con riguardo alla mancata pubblicazione del documento informa- tivo relativo al Cooperation Agreement; (ii) dell’art. 114,

comma 1, T.U.F. e dell’art. 17 del Regolamento MAR, con riferimento al tardivo adempimento degli obblighi informativi in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, con riferimento all’Accordo di Consignment. Nella quantificazione della sanzione, la Consob ha tenuto conto delle seguenti circostanze: (i) quanto alla gravità, le violazioni non sono state connotate da scarsa offensività o pericolosità, afferendo ad obblighi informativi strumentali alla corretta e puntuale informazione degli investitori, del mercato e della stessa Consob; (ii) quanto alla durata, la violazione in materia di parti correlate si è concretizzata in un’omissione, mentre, con riferimento alla tardiva comunicazione al pubblico della modifica dell’Accordo di Consignment, le relative infor- mazioni in forma completa sono state pubblicate con comu- nicato stampa in data 28 maggio 2018; (iii) le violazioni sono risultate ascrivibili ad Alfa quantomeno a titolo di colpa; (iv) quanto alla capacità finanziaria di Alfa, il patrimonio netto al 31 gennaio 2019 (ultimo bilancio disponibile) risultava pari ad euro 852.798.106 e l’utile di esercizio risulta pari ad euro 39.330.881; (v) dagli atti non sono emersi elementi tali da far compiutamente determinare i vantaggi ottenuti o le perdite evitate da Alfa attraverso le violazioni, né l’ammontare dei pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso le viola- zioni; (vi) relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si sono registrate forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni; (vii) non sono emerse precedenti violazioni già sanzionate dalla Consob in materia finanziaria commesse dalla Società; (viii) non sono state ravvisate potenziali conseguenze sistemiche delle vio- lazioni; (ix) Alfa non ha adottato, successivamente alla viola- zione medesima, misure idonee ad evitare in futuro il suo ripetersi.

Tutto ciò considerato, l’Autorità di Vigilanza ha applicato nei confronti di Alfa le seguenti sanzioni pecuniarie: (i) euro 30.000,00 in relazione alla omessa pubblicazione del docu- mento informativo relativo al Cooperation Agreement stipulato in data 18 aprile 2017; (ii) euro 20.000,00 in relazione alla tardiva pubblicazione del comunicato stampa concernente la stipula dell’Accordo di Consignment stipulato in data 13 aprile 2018.

APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. TIZIO,ESPONENTE DI UNA IMPRESA DI INVESTIMENTO E,A TITOLO

DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE,NEI CONFRONTI DELLA MEDESIMA IMPRESA DI INVESTIMENTO,PER VIOLAZIONE DEI CANONI DI DILIGENZA,CORRETTEZZA E TRASPARENZA

Delibera 27 luglio 2016, n. 19696 @ In Bollettino Consob 9.1/ 2019

Obblighi degli intermediari finanziari - Sanzioni amministrative

nei confronti del Sig. Tizio, esponente dell’impresa di investimento Alpha, e a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima Alpha, per violazione del- l’art. 21, comma 1, lett. a), D. lgs. n. 58/1998.

Con delibera n. 19696 del 27 luglio 2016, la Consob ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria nei con- fronti del Sig. Tizio (“Tizio”), esponente dell’impresa di investimento di diritto estero Alpha, autorizzata a suo tempo ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (“Alpha”), e a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima Alpha, per l’inosservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza, imposti ai soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, dall’art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 58/1998 (“T.U.F.”).

In particolare, ad esito dell’attività istruttoria, l’Autorità di Vigilanza ha accertato la violazione contestata per avere Alpha tenuto - per il tramite di alcuni consulenti finanziari - un comportamento non corretto e diligente, avendo pre- stato i propri servizi nei confronti di clientela retail senza l’osservanza dei presidi operativi e comportamentali richie- sti dall’ordinamento italiano a tutela e a garanzia di tale tipologia di clientela.

La condotta in questione ha integrato, a giudizio dell’Autorità di Vigilanza, la violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 58/1998 (“T.U.F.”) che impone agli intermediari di compor- tarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per garantire l’integrità dei mercati.

Nella quantificazione della sanzione, la Consob ha tenuto conto (i) dei criteri generali di imputazione della violazione di cui all’art. 11, L. n. 689/1981; (ii) della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali; nonché (iii) dell’eventuale sussi- stenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità.

Con riguardo alla gravità obiettiva hanno assunto rilevanza, in particolare: (i) la natura comportamentale della violazione accertata, sostanziatasi in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento; (ii) l’arco temporale in cui le irregolarità si sono manifestate; (iii) la carica ricoperta da Tizio all’interno di Alpha; (iv) il ruolo rivestito da Tizio nelle altre società i cui prodotti risultavano essere stati collocati dai consulenti che operavano per conto di Alpha. Con riferimento all’elemento soggettivo, la Consob ha rile- vato, invece, che la violazione fosse imputabile a Tizio quanto- meno a titolo di colpa.

Tutto ciò considerato, l’Autorità di Vigilanza ha applicato: (i) nei confronti di Tizio, nella sua qualità di director di Alpha, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 80.000,00, della quale veniva ingiunto contestualmente il pagamento; (ii) nei confronti di Alpha, in qualità di soggetto responsabile in solido, il pagamento della sopra indicata sanzione amministra- tiva pecuniaria, con obbligo di regresso nei confronti di Tizio.

POTERI DELLA CONSOB

ORDINE DI CESSAZIONE,AI SENSI DELL’ART. 7-OCTIES, COMMA1,LETT.B), D.LGS.N. 58/1998

Delibera 3 settembre 2019, n. 21031 @ In Bollettino Consob 9.1/2019

Offerta al pubblico di servizi e attività di investimento - Soggetti e autorizzazione - Tutela degli investitori - Poteri di contrasto all’abusivismo

(D.Lgs. n. 58/1998, artt. 1, comma 5, 7-octies, comma 1, lett. b, 18, comma 1 e 20)

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 58/1998 di porre termine alla violazione dell’art. 18, D.Lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite un Sito Internet. Con delibera del 3 settembre 2019, n. 21031, la Consob ha ordinato, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 58/98 (“T.U.F.”), di porre termine alla violazione dell’art. 18 T.U.F., posta in essere tramite un sito internet (“Sito Inter- net”) riconducibile alla società Alpha (“Alpha”), consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento.

In particolare, dalle verifiche compiute sul predetto Sito Inter- net ad opera dell’Autorità di Vigilanza è emerso che: (i) il Sito Internet, disponibile anche in lingua italiana prospettava, pre- via apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l’utente italiano, la possibilità di operare sul forex e fare trading su CFD relativi ad azioni, indici e materie prime; (ii) per l’effettuazione delle operazioni di trading veniva richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, erano disponi- bili quattro tipologie di conto denominate, a seconda del depo- sito minimo richiesto e dei benefits prospettati, “Micro”, “Standard”, “Premium” e “Vip”; (iii) in calce al predetto Sito Internet era riportata la denominazione di Alfa e il documento “Termini e condizioni generali” veniva qualificato quale “con- tratto giuridico” tra il cliente e Alfa.

Nello specifico, la Commissione ha accertato che: (i) l’attività svolta tramite il Sito Internet era riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, T.U.F., in quanto era offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto trading sul quale era possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari; (ii) l’offerta - ancora attiva al tempo di assunzione della delibera - era rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il Sito Internet era consultabile anche in lingua italiana; (iii) il Sito Internet non era riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto Alpha, con sede alle Isole Marshall, non risultava iscritta nell’albo tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 20 T.U.F. Al termine delle predette attività di verifica, la Consob ha ordinato, dunque, di porre fine alla violazione dell’art. 18 T.U. F., posta in essere da Alpha tramite il predetto Sito Internet.