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a cura di Vincenzo Carbone

con la collaborazione di Romilda Giuffrè

SOCIETÀ DI CAPITALI

AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ

Cassazione Civile, Sez. I, 16 dicembre 2020, n. 28718 - Pres. De Chiara - Rel. Campese - IMS S.p.a. c. B.

Società - Società di capitali - Società per azioni - Ammini- stratore - Doveri - Lealtà - Violazione - Responsabilità (Cod. civ. art. 2392)

In tema di azione di responsabilità verso gli amministratori sociali, sulla parte attrice incombe la prova dell’illiceità dei comportamenti degli amministratori medesimi. Allor- quando tali comportamenti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto e l’obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealtà, coincidente col pre- cetto di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata, o dal dovere di diligenza, consistente nell’a- dottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati, l’illecito è integrato dal compimento dell’atto in violazione di uno dei menzionati doveri. In tal caso l’onere della prova dell’attore/attrice non si esaurisce nella dimostrazione dell’atto compiuto dall’amministratore ma investe quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di diligenza(massima non ufficiale).

Una società promuove azione di responsabilità nei con- fronti del proprio amministratore, imputandogli svariati ina- dempimenti; tra l’altro, di aver favorito una società riconducibile al fratello, operante nello stesso settore di quello in cui operava la società da lui amministrata. Il Tribunale di Milano accoglie parzialmente la domanda della società. La Corte d’Appello, in parziale riforma, riduce sensibilmente l’ammontare del danno, escludendo che le operazioni intrattenute con la società riconducibile al fra- tello dell’amministratore costituiscano inadempimenti, rientrando esse nei di lui normali poteri gestori. La Suprema Corte, adita dalla società soccombente, cassa in parte qua, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

In termini, Cass. n. 2975/2020.

AMMINISTRATORE E GIUSTA CAUSA DI REVOCA

Cassazione Civile, Sez. I, 16 dicembre 2020, n. 28719 - Pres. De Chiara - Rel. Campese - R. c. Ente Autonomo Volturno S.r.l.

Società - Società di capitali - Amministratori - Revoca - Giusta causa

(Cod. civ. art. 2383)

La giusta causa di revoca dell’amministratore di società non è integrata dalla mera ricorrenza di esigenze di auto-orga- nizzazione della struttura societaria, ove la stessa non sia stata motivata sulla base di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore (massima non ufficiale). Il Tribunale di Napoli rigetta la domanda di risarcimento danni promossa dall’ex amministratore nei confronti di una società per essere stato revocato dalla carica in assenza di giusta causa. La decisione viene confermata dalla Corte d’Appello, sul rilievo, tra l’altro, che la società avesse ampiamente motivato le ragioni della revoca, giustificate da un generale riassetto organizzativo oltre che da esigenze di risparmio, entrambi imposti da una sopravvenuta legge regionale. La Suprema Corte conferma il decisum, enunciando il suesteso principio di diritto.

Cfr. Cass. nn. 4954/2020, 18182/2019.

APPORTI DEI SOCI

Cassazione Civile, Sez. I, 22 dicembre 2020, n. 29325 - Pres. De Chiara - Rel. Nazzicone - C.I.G.A. Hotel S.r.l. c. C. ed altri

Società - Società di capitali - Bilancio - Apporti dei soci - Qualificazione - Volontà delle parti - Insindacabilità da parte degli amministratori

(Cod. civ. artt. 2423-bis)

Non è arbitro l’organo amministrativo di appostare in bilancio le dazioni di danaro dei soci in favore della società, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo essa rigorosamente rispecchiare la effettiva natura e causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nella interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all’apprezzamento riservato al giudice del merito(massima non ufficiale). Il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della domanda proposta da alcuni soci, dichiara la nullità di una delibera con la quale l’assemblea aveva approvato il bilancio di esercizio e, contestualmente, disposto l’azzeramento del capitale sociale, il suo aumento e la successiva nuova riduzione fino al minimo di legge per ripianamento delle perdite residue. La Corte d’Appello di Ancona respinge l’impugnazione della società. La Suprema Corte, dopo un lungo excursus sulla diversità delle varie figure di apporti economici dei soci e ricordato che, al riguardo, è preva- lente e dirimente la volontà delle parti, così come cristallizzata al momento dell’apporto, sicché non è consentito all’amministra- tore mutarne la natura, rigetta il ricorso.

Cassazione Civile, Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1519 - Pres. Genovese - Rel. Dolmetta - Società F.C. Neapolis A.s.d. in liquidazione c. Agenzia delle Entrate ed altri

Società - Società a responsabilità limitata - Trasformazione (Cod. civ. artt. 2498 ss.)

L’istituto della trasformazione, di cui agli artt. 2498 ss. c.c., ricomprendendo in sé una congerie di figure diverse ed anche molti dissimili tra loro, non si presta ad una rico- struzione unitaria delle tematiche che le singole figure vengono a proporre(massima non ufficiale).

Società - Società a responsabilità limitata - Trasformazione - Responsabilità - Creditori anteriori

(Cod. civ. artt. 2498 ss.; l.fall. art. 10)

I creditori di titolo anteriore alla cancellazione dell’“ente originario” si avvantaggiano del regime di responsabilità proprio della relativa struttura. A tale regime rimane ancorata, di conseguenza, la fallibilità dell’“ente origina- rio”, che l’intervenuta trasformazione non è idonea a impedire(massima non ufficiale).

Società - Società a responsabilità limitata - Trasformazione - Soggettività

(Cod. civ. artt. 2498 ss.; l.fall. art. 10)

’art. 10 trova comunque applicazione nei confronti dell’“ente origina- rio”. La soggettività fallimentare di questo ente non è diversa da quella che viene riconosciuta ad una qualunque società cancellata dal registro e dichiarata fallita nel corso dell’anno successivo (massima non ufficiale).

Società - Società a responsabilità limitata - Trasformazione - Opposizione dei creditori

(Cod. civ. artt. 2498 ss.; l.fall. art. 10)

Lo strumento di tutela dei creditori dato dall’opposizione, che è previsto dalla legge in relazione alle operazioni di trasformazioni, non può in alcun modo considerarsi sosti- tutivo di quello rappresentato dal fallimento, posto che, per la categoria dei creditori anteriori alla trasformazione, appronta una tutela di intensità sensibilmente inferiore (massima non ufficiale).

Il Tribunale di Napoli dichiara il fallimento di una S.r.l. in liquidazione, cancellatasi dal registro delle imprese entro l’anno. Avverso tale pronuncia propone reclamo l’associa- zione sportiva dilettantistica scaturita dalla trasformazione della S.r.l.; a suo avviso la declaratoria di fallimento avrebbe dovuto colpire l’ente trasformato. La Corte d’Ap- pello di Napoli rigetta il reclamo con statuizione confer- mata dai giudici di legittimità sulla scorta degli enunciati principi di diritto.

Sulla seconda massima, Cass. n. 4737/2020; sulla terza, Cass. n. 23174/2020; sulla quarta, Cass. n. 31654/2019.

Osservatorio di giurisprudenza