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Par 2.6: La Convenzione del 1988 sulla Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Tributaria

La Convenzione sulla Mutua Assistenza Amministrativa è stata sottoscritta dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa, riuniti a Strasburgo, in data 25 gennaio 198867.

Essa disciplina la cooperazione e lo scambio di informazioni in un contesto internazionale e rappresenta un documento di significativa importanza, visto che la sua unicità è data proprio dalla sua natura multilaterale.

L’elaborato aveva lo scopo di affiancare i governi nell’adozione delle normative fiscali nazionali e cercare di combattere il fenomeno dell’evasione ed elusione fiscale, trattando le possibili forme di cooperazione amministrativa tra i diversi Paesi, per quanto concerne accertamento e riscossione, sempre rispettando e tenendo presente i diritti dei contribuenti.

La Convenzione, una volta raggiunto il conseguimento di cinque ratifiche68, entrò in vigore solamente a decorrere dal 1° aprile del

1995, mentre l’Italia la sottoscrisse solo qualche anno più tardi, il 31 gennaio 200669.

67 La Convenzione sulla Mutua Assistenza Amministrativa corredata del suo

Commentario è reperibile sul sito http://conventions.coe.int/

68 Primi Paesi a sottoscriverla sono stati: Norvegia, Svezia, Stati Uniti d’America,

Danimarca,Finlandia.

Al 2010, risultano 14 i Paesi in cui la Convenzione è in vigore: Azerbaijan, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Ucraina. Tratto da VALENTE P., Il protocollo 2010 di

modifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale,

in Il Fisco, 23/2010, fascicolo 1. Rinvenibile in:

http://postilla.it/materiali/Convenzione%20mutua%20assistenza.pdf

69 Come si evince da ROMAGNOLI S., L’Italia firma la Convenzione su mutua

assistenza amministrativa, in Il Fisco Oggi, datato 13.03.2006 su

http.//www.fiscooggi.it/attualita/articolo/1-italia-firma-la-convenzione –su-mutua- assistenza-amministrativa “Il 31 gennaio 2006 l’Italia ha firmato, depositando

contestualmente lo strumento di ratifica nonché alcune dichiarazioni e riserve, la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988 sotto l’egida congiunta del Consiglio d’Europa e dell’OCSE (il Consiglio d’Europa è composto da 46 Stati (l’intera Europa, alcuni Stati dell’Ex URSS e la Turchia) mentre dell’Ocse fanno parte 30 Stati, prevalentemente europei, appartenenti al mondo industrializzato).

Gli adempimenti hanno avuto luogo a quasi un anno di distanza dalla legge n. 19 del 10 febbraio 2005, con cui è stata data adesione ed esecuzione alla Convenzione stessa (pubblicata sulla GUSO n. 48 del 28 febbraio 2005, unitamente a traduzione non ufficiale curata dal ministero degli Affari Esteri).

La Convenzione è in vigore, per l’Italia, dal 1° gennaio 2006 (secondo l’articolo 28 la Convenzione entra in vigore, per i Paesi che vi aderiscono, “il primo giorno del mese

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Essa è composta da 32 articoli ed è affiancata da un Commentario

(Explanatory Report) di natura esplicativa, voluto in origine dal

Comitato degli esperti. Quest’ultimo non rappresenta un vero e proprio strumento di interpretazione della Convenzione, bensì ha l’obiettivo di facilitare la comprensione delle disposizioni che la compongono.

L’articolo 1 presenta l’ambito applicativo del Trattato, suddividendo in tre gruppi le materie alle quali si riferisce:

- cooperazione in materia di scambio di informazioni; - assistenza durante la riscossione delle imposte;

- assistenza amministrativa per la notifica di documenti70.

L’articolo 2 elenca, invece, i tributi ai quali la Convenzione si rivolge, richiamando tutte le imposte dirette e indirette, i tributi erariali e locali, le accise e i contributi, non facendo alcun cenno ai dazi doganali, che restano fuori dall’elencazione.

Il legislatore ha dato la possibilità di presentare da parte degli Stati una dichiarazione (denominata Allegato A) nella quale specificare i diversi tributi per i quali applicare l’accordo71 e, vista l’ampia portata

successivo alla scadenza del periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione”)”.

70 Convenzione MAAT, articolo 1 “1. Fatte salve le disposizioni del capitolo IV, le

parti si forniscono reciprocamente assistenza amministrativa in materia fiscale. Tale assistenza include, se del caso, i provvedimenti adottati da organi giudiziari.

2. Tale assistenza amministrativa include:

a) lo scambio di informazioni, comprese le verifiche fiscali simultanee e la partecipazione a verifiche fiscali all’estero;

b) la riscossione dei crediti tributari, compresi i provvedimenti cautelari; c) la notifica di documenti.

3. Una parte fornirà assistenza amministrativa a prescindere dal fatto che la persona interessata sia residente o abbia la nazionalità di una Parte o di qualsiasi altro Stato”.

71 Come si evince da ROMAGNOLI S., L’Italia firma la Convenzione su mutua

assistenza amministrativa, in Il Fisco Oggi, datato 13.03.2006 su

http.//www.fiscooggi.it/attualita/articolo/1-italia-firma-la-convenzione –su-mutua- assistenza-amministrativa:

“Data la portata particolarmente estesa dell’accordo, l’Italia ha ritenuto opportuno limitare l’applicabilità dello stesso soltanto ai tributi principali, che hanno dunque formato oggetto di specifica dichiarazione.

Parimenti ha presentato alcune riserve che indicano sia le imposte cui l’accordo stesso non verrà applicato che le forme di assistenza non assicurate da parte italiana. Le dichiarazioni e riserve sono state predisposte dal ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione in materia competente, e depositate presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa a cura del ministero degli Affari Esteri.

L’elenco dei tributi è il seguente:

- imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);

- imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) e imposta sul reddito delle

società (Ires);

- imposte sostitutive delle imposte sui redditi, comunque denominate; - imposta regionale sulle attività produttive (Irap);

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del Trattato, in molti sono accorsi all’utilizzo di tale determinata procedura.

Sostanzialmente, si richiedeva di esplicitare i tributi per i quali si voleva richiedere assistenza ad un altro Paese durante la fase dell’accertamento o della riscossione, garantendo al tempo stesso un trattamento di assistenza - per tributi di uguale natura -relativamente a richieste provenienti da altri Stati sottoscrittori.

“Il Commentario all’articolo precisa inoltre che se l’ordinamento di uno Stato non prevede un certo tipo di tributo, tale Stato non può comunque rifiutare l’assistenza richiesta da altri Paesi relativamente a quello stesso tributo, salvo che quest’ultimo non abbia fatto oggetto di una riserva specifica.

L’elenco dei tributi nei confronti dei quali la Convenzione si applica è in ogni tempo modificabile, per quel che riguarda l’aggiunta, la sostituzione o l’eliminazione di imposte, mediante semplice comunicazione ad uno dei Depositari.

Ciò rende il Trattato particolarmente flessibile e facilmente adeguabile all’evoluzione degli ordinamenti nazionali”72.

L’articolo 3 procede con l’esplicazione delle definizioni di “credito tributario” e “autorità competente”, mentre gli articoli successivi, fino al decimo, si soffermano a trattare il primo ‘gruppo’ di disposizioni riguardante lo scambio di informazioni.