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Par 2.4: L’assistenza alla riscossione nel Modello OCSE

Il paragrafo precedente è stato esaminato l’articolo 26 del Modello Ocse il quale mira ad affiancare i diversi Stati durante la fase dell’accertamento dell’imposta tramite l’utilizzo dello scambio di informazioni.

Ad ogni modo, qualora la pretesa impositiva dimostri di avere delle valide basi e si riveli legittima, lo Stato è di diritto autorizzato a presentare la sua domanda per l’esazione del credito fiscale diventato così esecutivo.

Tuttavia in un contesto internazionale l’effettiva riscossione può non essere realizzata per evidenti limiti di giurisdizione e in tali situazioni, l’unica via percorribile è quella di ottenere la collaborazione di un altro Stato.

Le prime forme di collaborazione internazionale si riscontrano alla fine degli anni ’80, quando l’Ocse presentò un modello di convenzione multilaterale per cercare di disciplinare l’assistenza alla riscossione delle imposte58.

Tale progetto però non fu accolto ed approvato e il primo intervento in materia fu elaborato solo con la stipula dell’articolo 27 del Modello Ocse avvenuta qualche anno più tardi, nel 200359.

Esso, infatti, contiene una norma che disciplina la cooperazione internazionale, così come si evince dal Commentario, il quale recita

“Tha contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims (..). The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article”.

Tuttavia, l’assistenza alla riscossione è ancora troppo poco disciplinata per rivestire la stessa importanza della fase dell’accertamento, in quanto se per la seconda il metodo dello

58 Si riscontra in OCSE, Modello di convenzione multilaterale, in Riv. di Dir.

Finanziario e Scienza delle Finanze, vol. 46, n.2/1987, Parte I, p. 229 e ss.

59 Per approfondimenti: VALENTE P., Convenzioni internazionali contro le doppie

imposizioni. Cit. p. 25 ss. Si cita: “Le proposte di modifica al Modello e al Commentario Ocse sono state (quasi integralmente) recepite ed adottate dal Comittee dell’Ocse il 28 gennaio 2003. in estrema sintesi, le novità introdotte nella versione 2003 del Modello di convenzione e del Commentario Ocse riguardano le seguenti materie:

- introduzione del nuovo articolo 27, riguardante la procedura di assistenza reciproca degli Stati contraenti nel recupero dei diritti di credito tributario degli Stati medesimi (e conseguente rinumerazione degli articoli successivi del Modello Ocse); (…)”.

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scambio di informazioni è stato più volte modificato e ha assunto oggi un ruolo decisivo presentando solo pochi casi limite, la fase della riscossione risulta ancora poco efficiente in materia.

La norma non limita l’assistenza alla riscossione al solo campo di applicazione oggettivo e soggettivo del Modello Ocse, lasciando spazio agli Stati di modularne l’applicazione pratica, sottoscrivendo dei mutual agreement.

Tale articolo, quindi, si rivolge alle imposte di ogni genere e denominazione60.

Lo Stato che riceve una richiesta di assistenza dovrebbe attivarsi al fine di riscuotere i tributi in oggetto secondo le sue regole interne, ma in merito a tale richiesta, l’articolo precisa che gli Stati debbano accordarsi per quanto riguarda il riconoscimento del titolo esecutivo e la ripartizione dei costi sostenuti durante la procedura dalle varie autorità preposte.

Il paragrafo 3, poi, specifica che la pretesa tributaria per la quale viene avanzata la domanda debba basarsi su un titolo esecutivo veritiero e consono che faccia riferimento ad un soggetto che non possa opporsi alla riscossione. A tal riguardo, però, si specifica nel Commentario, che se lo Stato avanza una pretesa tributaria in uno Stato per il quale tale riscossione non è ammessa, la norma in esame non dà diritto alla riscossione dei tributi da parte dello Stato richiedente, in conformità dei quali può esser anche esperita un’impugnazione.

Tale clausola risulta essere molto importante per due motivi; da un lato, si rispetta il principio di non discriminazione, per il quale un contribuente deve ricevere un trattamento in linea con quanto disposto dalla legislazione del suo Paese; inoltre, risulta essere in linea con quella che è la sovranità territoriale della norma tributaria procedurale.

Lo Stato può anche applicare misure cautelari nel caso in cui sussista pericolo per la riscossione del tributo, o la pretesa dello Stato non sia ancora eseguibile, o ancora qualora il contribuente avanzi un’impugnazione.

In merito ai termini previsti, la norma non indica un tempo specifico per l’assistenza alla riscossione, ma rimanda a ciò che è richiamato

60 In proposito il Commentario chiarisce che i Paesi possono comunque focalizzare il

loro campo di applicazione su quelle imposte oggetto della convenzione, ai relativi interessi, sanzioni tributarie, oneri amministrativi e procedurali.

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dalla normativa dello Stato interpellato, lasciando spazio ai Paesi di poter sottoscrivere termini più brevi.

Un cenno merita il paragrafo 8, il quale pone dei limiti di rifiuto da parte dei Paesi sottoscrittori. Si evince, infatti, che essi non possono utilizzare misure amministrative diverse da quelle accettate dal proprio ordinamento, agire in contrasto con l’ordine pubblico, fornire aiuto all’altro Stato se quest’ultimo non ha posto in essere tutti i tentativi di riscossione previsti nel proprio ordinamento, fornire assistenza anche quando tale aiuto comporti un costo eccessivo per lo Stato interpellato. Il tutto però viene meno quando nel Commentario il legislatore precisa che l’assistenza alla riscossione può essere negata da parte dello Stato interpellato nel caso in cui essa non sia in linea con i principi tributari generalmente riconosciuti, lasciando così la possibilità di alimentare nuove ipotesi di rifiuto allontanandosi dai limiti imposti dal summenzionato paragrafo 8.

Par. 2.5: Il Modello di Tax Information Exchange