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Par 4.2 (segue) Provvedimenti presi in Italia successivi alla direttiva n 76/308/CEE

A seguito della direttiva 76/308/CEE tutti i vari Paesi interessati si mossero al fine di sottoscrivere all’interno dei propri confini nazionali delle disposizioni legislative in materia doganale.

Anche l’Italia si vide coinvolta e sottoscrisse inizialmente il D.p.r. 43/1973, che fu poi inglobato e soppiantato dal D.p.r. 35/1978, entrato in vigore qualche anno più tardi.

Una volta annesso, nel D.p.r. 43/1973180 fu introdotto un Capo I-bis

relativo a una “Mutua assistenza fra gli Stati membri delle Comunità

europee in materia di recupero crediti”.

La disciplina era concentrata negli articoli dal 346-bis al 346- quinquies, con i quali il legislatore ha voluto precisare il

179 In merito, l’articolo verrà riferito in Italia all’articolo 22, paragrafo 1 del D.Lgs del

18 dicembre 1997 n. 472 il quale recita come segue “1. In base all’atto di

contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della Commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda”

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comportamento da seguire nel caso in cui un Paese dell’Unione Europea richieda assistenza alle autorità italiane preposte.

Il primo articolo, il 346-bis è intitolato “assistenza agli altri Stati

membri delle Comunità europee per il recupero di crediti sorti negli Stati medesimi” e fornisce le direttive da seguire nel caso in cui uno

Stato membro della comunità chieda assistenza al fisco italiano, specificando che esso è tenuto:

- a trasmettere le informazioni riguardanti persone fisiche o giuridiche interessate;

- a interessarsi nel corretto andamento della pratica, secondo l’osservanza delle vigenti disposizioni nazionali;

- a procedere con l’attivazione della pratica volta a riscuotere i crediti mancanti;

- a far proprie misure cautelari per assicurare l’azione di riscossione del credito.181

L’articolo 346-ter tratta il caso in cui l’assistenza sia richiesta dallo Stato Italiano verso gli altri Stati membri della comunità, sottolineando che “nei confronti di persone fisiche o giuridiche

vengano fornite informazioni, eseguite notifiche di atti, sentenze e decisioni, intraprese procedure esecutive ed adottate misure cautelative”.182

181 Articolo 346-bis, D.p.r. 43/1973: “A richiesta degli organi competenti degli altri

Stati membri delle Comunità europee l’amministrazione doganale provvede, relativamente ai crediti di cui all’art. 346-quater sorti negli Stati medesimi:

1) a fornire informazioni sul conto di persone fisiche o giuridiche, avvalendosi per l’assunzione di tali informazioni dei poteri conferiti all’amministrazione doganale medesima dalle vigenti disposizioni nazionali ai fini del recupero dei crediti di analoga natura sorti nel territorio della Repubblica; le informazioni possono non essere fornite quando rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale ovvero quando la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico; 2) a curare che si proceda, con l’osservanza delle vigenti disposizioni nazionali, alla notifica nei confronti di persone fisiche o giuridiche di atti, sentenze e decisioni emanate negli Stati membri richiedenti;

3) a dare corso, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, alla azione di recupero di crediti nei confronti di persone fisiche o giuridiche, secondo la procedura di cui all’art. 82 del presente testo unico e previa emissione di apposita ingiunzione;

4) ad adottare, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, misure cautelari per garantire il recupero dei crediti.(…..)”

Tale articolo è stato abrogato dal D. Lgs. 9 Aprile 2003, n. 69.

182 Articolo 346-ter, D.p.r. 43/1973: “ L’amministrazione doganale, relativamente ai

crediti di cui all’art. 346-quater sorti nel territorio della Repubblica si avvale, ove occorra, dell’assistenza dgeli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee, richiedendo che nei confronti di persone fisiche o giuridiche vengano fornite informazioni, eseguite notifiche di atti, sentenze e decisioni, intraprese procedure esecutive ed adottate misure cautelative.

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L’articolo procede specificando cosa debba contenere la domanda di assistenza trasmessa, mentre nel successivo sono elencati i “crediti

ammessi alla mutua assistenza” ai quali già i precedenti due articoli

avevano fatto esplicito richiamo. 183

Come si evince dall’articolo, dopo una breve presentazione di tali crediti, il legislatore ha precisato che per essi non esiste alcun privilegio nel Paese in cui è pervenuta la domanda, ma può essere accordata o richiesta una particolare assistenza, salvo non esistano peculiari accordi o convenzioni tra gli Stati al riguardo.

L’articolo 346-quinquies, intitolato “Norme di esecuzione”, è volto a stabilire quali siano le norme necessarie per l’esecuzione degli articoli sopracitati, specificando che, sentita l’esigenza, il Ministro delle Finanze può in qualsiasi momento delegare specifici compiti ad un

Se la domanda di assistenza non consiste soltanto in una richiesta di informazioni il provvedimento del quale si chiede la notifica ovvero in base al quale si chiede che sia intrapresa la procedura esecutiva o siano adottate le misure cautelative, nonché gli altri documenti necessari ai fini del recupero, devono essere trasmessi in originale o in copia autenticata.

Se riguarda il recupero di un credito, la domanda deve contenere l’indicazione della data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni nazionali vigenti nonché la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nel territorio della Repubblica e che la procedura per il recupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del credito.

Eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale per contestare il credito o il titolo esecutivo ovvero le misure cautelative adottate nell’altro Stato membro devono essere proposte davanti ai competenti organi nazionali; in tali casi l’amministrazione doganale informa il competente organo dell’altro Stato membro ai fini della sospensione della procedura di esecuzione ivi intrapresa.

Se la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nell’altro Stato membro su richiesta dell’amministrazione anzidetta, l’azione va proposta davanti al competente organo dello Stato medesimo”.

183 Articolo 346-quater, D.p.r. 43/1973: “Le disposizioni degli articoli 346-bis e 346-

quarter si applicano ai crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della decisione n. 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell’articolo 128, lettera a), dell’atto di adesione; c) ai dazi doganali, ai sensi dell’articolo 2, lettera b) della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell’articolo 128, lettera b), dell’atto di adesione;

d)ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull’alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

e) alle spese e agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati (21/c). i crediti di cui al precedente comma non godono di privilegi nello Stato membro al quale viene rivolta la domanda di assistenza.

La prescrizione dei crediti stessi è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti; agli effetti della sospensione e della interruzione della prescrizione, agli atti di recupero eseguiti nello Stato al quale è stata rivolta la domanda di assistenza si considerano eseguiti nello Stato in cui il credito è sorto.

È fatta salva l’assistenza più ampia che può essere accordata o richiesta a taluni Stati membri delle Comunità europee in virtù di particolari accordi o convenzioni.”

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apposito ufficio centrale facente capo alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette in Roma.184