GOVERNO DELLA PIA SOCIETA ·DI S. FRANCESCO SAVERIO
XIV. Della Suprema Autor-ità dell'I
stituto.
86. il go_verno della Pia Società. di Sap.
Francei,co Saverio è teQ..uto dal Superiore Generale, che in via ordinaria lo esercita colla cooperazione del Cohsiglio Direttivo, ed in via straordinaria con quella del Capitolo Generale a norma degli statuti della Pia Società e delle'p1·escrizioni canoniche (Qan, 5017 § I, 502, 516).. �
-
32-XV. Del Consiglio Direttivo.
_87. Il Consiglio Direttivo si· compone di quattro membri detti • Consultori, i quali vengono eletti dal Capitolo Generale, e du
rano in carica per un decennio; ma nel caso che per morte o per altra ragione il Supe
riore Generale ce�sasse dal suo ufficio pr{mBit del tempo, essi pure' cesseranno d'ufficio.
(Can. '505).
$8. Risiedano alla Casa Generalizia e solo, richiedendolo il bisogno, potrà• un Consul
'to1� risiedere altrove, purchè la distanza non sia tale da -impedirgli di recarsi all'e
yenienza, senza grave i9,.comodo, alla Casa Generalizia per disimpegnarvi Ì'imporlante ufficio.
89. Av-venendo la rinuncia, o la morte. di un Consultore: prima del termine del suo decennio, il Superiore Generale procèda alla nomina di chi dovrà sostituirlo, avuto il voto segreto degli altri Consultori, Tutti poi indistintamente scadono col sopra:vvenire del Capitolo Generale, in. cui ha luogo l'ele
zione del Superiore Generale. • ... ,. -90. Il Superiore Gene.ra.lé con·vocbi il Con.
siglio Direttivo (Ca.o. 516, § 1) almeno ogni due mesi, per discutere sull'ordine del giorno preventivamente compilato e . .almeno due giorni prima trasmesso ai Consultori, perchè ne prendano cognizione e si rechino cosi all'adunanza già preparati intorno a quanto dovrà formare argomento di discu11sione; le deliberazioni vengano prese a maggio�anza' di voti.
91. Deye essere sottoposto alla discussione ed al voto del Co�siglio Direttivo quanto d'importaf!,te si riferisce ali' ammininistra
zione ed all'andamento morale della Pia nostra Società e cosi: 1) l'erezione di nuove case; 2) la soppressione delle medesime; 3) l'erezione ed il cambiamento di un novi
ziato; 4) la nomina dei Rettori delle case, dei Superiori di Missione, del Maestro e del Sottomaestro dei novizi; 5) l'ammis-.
sione al noviziato ed alla professione · (Can. 575, § 2); 6) la_ dimissione di novizi e di professi (ban. 571-647, § I, 650, § I);
7) la deposizione di un Consultore Generale, come pure dell'Economo Gener�le, nonchè del Sostituto Generale; 8) la designazione del -21!'0etTMt,ef\è e Visitatore Generale che non sia del numero dei Consultori; 9) la
de-I
I
j
./'
- 34
-stinazione della Sede. del Capitolo Generale;
10) il cambia.mento della Casa. Generalizia.;
11} la sostituzione di un Consultore Ge�
·nerale, che per qualunque motivo venisse
a mancare, fino al prossimo Capitolo
Ge-·• nera.Je; 12) l'acéensione di debiti; ]3} l'alie
nazione di cose pi'eziose, per le qua.li, quando superino Ji v1;1,Iore di 80.000 lire, è neces
saria. la licenza della Santa Sede. (Can. 534).
92. La ·votazione sia segreta. (Can. 169,
§ 1) nelle elezioni e nelle deliberazioni di indole amministrativa. Del resto, quando anche un s�lo membro ciel Consiglio chie
desse la. votazione segreta, � faccia · tale onde sia garantita la piena libertà, di voto.
XVI.
Del Capitolo Generale.
93. II Capitolo Genera.le si compone del S�periore Generale, dei quattro Consultori, del Procuratore Generale, dei Superiori delle case in Europa e dei Superiori maggiori nelfe mis_sioni, nonchè degli ex Superiori Generali che all'epoca del -Capitolo si tro
vasse�o in Europa. I Superiori Ecclesiastici delle missioni (Vica.ri e Prefet�i Apostolici},.
- 35
-purchè membri della Pia. Società, possono intervenire con voto deliberativo al Capitolo;
ma non sono obbligati ad assistervi, e non
·:possono farsi, come neppure gli a.Itri, sosti
tuire. (Oa.n, 163). I missionari poi di ciascuna.
missione (Vicariato o Prefettura. Apostolica.), se raggiungono il numero. di quaranta, sa.
ranno rappresenta.ti, al Ca.pftolo da. due de
legati scelti tra. i missional'i sacerdoti pro
fessi di voti perpetui, residenti in missione;
e da. un solo delegato se sono in numero inferiore a 40.
94. Il Capitolo Genera.le, viene convocato ogni cinque _a.noi, possibilmènte a.Ila. Ca.sa.
Generalizia., per trattare affari importanti riguardanti il bene e il progresso della Pia.
Società., o per p1·ocedere alla. elezione di un nl}OVo ·Superiore Generale e dei suoi Con
sultori.· Nella seconda ipotesi il Superiore Generale uscente dirige l'�duna.nza in qu'a
lità di Presidente stra.ordina.rio sino alla.
procla.ma�ione del nuovo eletto, e· conser- · vano diritto di voto fino alla fine dPl Ca
pitolo· anche i Consultori scaduti. Nel caso poi che venisse a cessa.re il governo del Superiore <fenerale prima della scadenza del decennio, il Sostituto Generale
cqnvo-..
'
-36-cherà e presiederà il .Ca._pitolo nella stessa maniera.
95. Per da.re ai membri del Capitolo Ge-nerale tutto l'agio di ben prepararsi a com-·
piere il loro mandato, la Direzione, quattro mesi primà della convocazione, notifichi agli interessati il giorno, le modalità dell' a-dunanza, lo scopo preciso della. medesima
,
..
e gli aq�omenti da discutersi, raccoman
dando a tutti di pregare per la felice riu
scita "del Capitolo.
96. Per la validità del Capitolo Generale si richiede che siano presenti �!.,�?due terzi dei membri che ��tto v1 ap�
tengono.
. 9·7. Avvenendo la morte del Superiore Generale o la di lui rinuncia, che deve essere accettata dalla S. Co_ngregazfone di Pro_pa
ganda Fide, il Capitolo si radunerà nel modò sopra ing,icato e si. procederà ad una nuova nomina. Nel frattempo terrà il go
vernò della- Pia Società e presiederà il Capitolo il Sostituto Generale in carica, coadiuvato dal Oonsig_lio Direttivo.
�· 37 .,_
XVII.