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per la quota di 1/1 della piena proprietà

Nel documento TRIBUNALE DI COSENZA (pagine 38-94)

In data 30.08.1968 è stata rilasciata dal Sindaco del Comune di Montalto Uffugo (CS) la Licenza Edilizia n. 85 al Sig. (Cfr. All. D/6) per i lavori di realizzazione di un fabbricato “magazzino deposito con alloggio operai con annessa villetta rispettivamente a due e un piano con strutture portanti in cemento armato” in Montalto Uffugo (CS) alla Località Bivio Acri. In data 26.01.2011 è stato rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Gestione delle Attività Edilizie del Comune di Montalto Uffugo (CS), Permesso di costruire in sanatoria n. 70 (Cfr. All. D/7) ai

, per il cambio di destinazione d’uso da civile abitazione a laboratorio di analisi, l’ampliamento e la diversa distribuzione interna, nonchè per la traslazione planimetrica, di un fabbricato costituito da un piano terra e un piano rialzato, oltre sottotetto, con strutture portanti in c.a.. In data 07.04.2011 è stata

rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Gestione delle Attività Edilizie del Comune di Montalto Uffugo (CS), a richiesta della il certificato di agibilità n. 11 progr. (Cfr. All. D/8). Il fabbricato (Foto nn. 1, …, 4) ricade, ai sensi degli attuali strumenti urbanistici del Comune Montalto Uffugo (CS), in zona di completamento B/4, di cui si allega uno stralcio del P.R.G. (Cfr. All. D/9), aree ubicate nella zona valliva, già interessate da un avanzato processo di edificazione ed urbanizzazione. In tali zone, oltre alla residenza, possono essere anche ubicati:

attività commerciali al dettaglio; servizi sociali pubblici o privati; associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, sedi di Enti Pubblici ed Istituzionali; strutture o attrezzature a carattere religioso; ristoranti, bar, locali di divertimento e per il tempo libero, inclusi teatri e cinematografi; uffici, studi professionali ed attività direzionali e terziarie in genere; autorimesse pubbliche e private; alberghi e pensioni, turistico – ricettive e direzionali; sanitaria; artigianato di servizio, ad esclusione di quelle nocive.

Sono espressamente esclusi i macelli, le attività produttive classificabili come industriali e quelle artigianali, in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Nelle zone B/4 di che trattasi le previsioni del P.R.G. si attuano mediante intervento edilizio diretto (Permesso di costruire), subordinato al pagamento del contributo concessorio. L’edificazione dovrà rispettare i seguenti indici edilizi massimi:

SM 1.000 mq IFF 2,00 mc/mq

RC 0,25 Hmax = 15,50 mt DI 5,00 mt

DS 10,00 mt

RI 1,5 DF pari all’altezza del fabbricato più alto, > 10 mt

In base al confronto tra gli elaborati di progetto per i quali sono state rilasciate le diverse Autorizzazioni ed i rilievi effettuati dalla sottoscritta in sede di sopralluogo si rileva quanto segue:

1. Ampliamento della superficie residenziale (pari a circa 5,00 mq), mediante la chiusura di una porzione del pianerottolo di accesso, posto sul retro del fabbricato; si precisa inoltre, che lo stesso pianerottolo risulta ampliato rispetto alle planimetrie allegate al titolo abilitativo nonché a quelle catastali.

2. variazioni apportate sulle tramezzature interne, nuove aperture e chiusure, con conseguente diversa distribuzione degli ambienti;

3. variazioni di carattere prospettico per la chiusura o modifica di alcune porte e finestre sulle pareti perimetrali del fabbricato.

L’abuso n. 1 è sanabile, infatti, ai sensi della L. 47/85 e s.m.i rientra nella tipologia 1:

opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, in particolare opere volte alla trasformazione di superfici e volumi non computati in sede di rilascio del titolo abilitativo, in superfici o volumi con destinazione residenziale. Le spese presunte per la relativa sanatoria, valutate in base a quanto stabilito dal comma 26 dell’art. 32 del decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 (convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326), in particolare con riferimento alle tabelle C e D dell’allegato 1, comprensive di oblazione e anticipazione degli oneri concessori, ammontano complessivamente ad € 2.000,00.

Gli abusi 2 e 3 sono sanabili, infatti, ai sensi della L. 47/85 e s.m.i rientrano nella tipologia 6: opere di manutenzione straordinaria, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio. Le spese presunte per la relativa sanatoria, sono

inglobate direttamente nell’abuso 1, che nel caso in esame ricade nella tipologia principale.

Alle spese di sanatoria indicate (oblazione e oneri concessori) deve essere aggiunto l’onorario per le competenze tecniche inerenti la presentazione di apposito titolo abilitativo tramite il portale www.calabriasue.it, il canale telematico messo a disposizione dall’Amministrazione regionale ai comuni aderenti alla rete regionale SUE - Sportello Unico per l’Edilizia regionale, pari a circa € 1.500,00.

In data 07.04.2011 è stata rilasciato il certificato di agibilità n. 11 (Cfr. All D/8).

Immobili nn. 2-3-4: per la quota di 1/1 della piena proprietà Immobili n. 5: per la quota di 1/2 indivisa della piena proprietà

Il fabbricato di cui fanno parte gli immobili pignorati 2, 3, 4 e 5 è stato realizzato a seguito di Licenza edilizia n. 23 del 22.04.1974, rilasciata dal Sindaco del Comune di Montalto Uffugo (CS) al Sig. (Cfr. All. D/10) per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione a due piani con strutture portanti in c.a. alla Via A.

Manzoni del Comune di Montalto Uffugo (CS). In data 25.05.2010 è stato rilasciato il Permesso di costruire in sanatoria n. 9/S (Cfr. All. D/11, a seguito di domanda Mod.

47/85 - R numero progressivo 0460724001 (Cfr. All.D/12) prodotta in data 30.09.1986 dalla Sig.ra al fine di ottenere il rilascio in sanatoria per lavori abusivi realizzati in assenza di concessione edilizia e per lavori realizzati in difformità alla concessione edilizia n. 23 del 22.04.1974, sul fabbricato in Via A. Manzoni. In data 26.04.2010 è stata presentata DIA prot. n. 10213 (Cfr. All.

D/13) dalla Sig.ra per l’esecuzione dei lavori relativi ad opere

di manutenzione ordinaria e straordinaria e meglio specificati in cambio di destinazione d’uso di un locale a piano terra da laboratorio ad Asilo Nido e diversa distribuzione degli spazi interni (immobile n. 3 – sub 14). In data 02.07.2010 è stata rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Gestione delle Attività Edilizie del Comune di Montalto Uffugo (CS), a richiesta della Sig.ra il certificato di agibilità n. 48 progr., relativo unicamente al sub 14 – immobile 3 (Cfr. All. D/14). Il fabbricato (Foto nn. 26 e 27) di cui fanno parte gli immobili 2, 3, 4 e 5 ricade, ai sensi degli attuali strumenti urbanistici del Comune Montalto Uffugo (CS), in zona di completamento B/3, di cui si allega uno stralcio del P.R.G. (Cfr. All. D/9), aree che presentano allo stato un forte carico edilizio, prevalentemente degradato, con limitati spazi liberi per l’edilizia, nelle quali è auspicabile un intervento di riqualificazione edilizia, mediante la demolizione dell’esistente e la successiva riedificazione in termini qualitativi, atti a consentire un rinnovo urbano che consenta una migliore qualità di vita, anche in termini di miglioramento degli standards relativi ai parcheggi ed al verde. In tali zone, oltre alla residenza, possono essere anche ubicati: attività commerciali al dettaglio; servizi sociali pubblici o privati; associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, sedi di Enti Pubblici ed Istituzionali; strutture o attrezzature a carattere religioso; ristoranti, bar, locali di divertimento e per il tempo libero, inclusi teatri e cinematografi; uffici, studi professionali ed attività direzionali e terziarie in genere; autorimesse pubbliche e private; alberghi e pensioni, turistico – ricettive e direzionali; sanitaria; artigianato di servizio, ad esclusione di quelle nocive.

Sono espressamente esclusi i macelli, le attività produttive classificabili come industriali e quelle artigianali, in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Nelle zone B/3 di che trattasi le previsioni del P.R.G. si attuano mediante intervento

edilizio diretto (permesso di costruire), subordinato al pagamento del contributo di costruzione. L’edificazione dovrà rispettare i seguenti indici edilizi massimi:

SM 800 mq IFF 1,5 mc/mq

RC 0,25 Hmax = 13,50 mt DI 5,00 mt

DS 5,00 mt

RI 1,5 DF pari all’altezza del fabbricato più alto, > 10 mt

Immobile n. 2: per la quota di 1/1 della piena proprietà

In base al confronto tra gli elaborati di progetto per i quali sono state rilasciate le diverse Autorizzazioni ed i rilievi effettuati dalla sottoscritta in sede di sopralluogo si rileva quanto segue:

1. Lievi variazioni apportate sulle tramezzature interne ed aperture, con conseguente diversa distribuzione degli ambienti.

L’abuso è sanabile, infatti, ai sensi della L. 47/85 e s.m.i rientra nella tipologia 6:

opere di manutenzione straordinaria, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio. Le spese presunte per la relativa sanatoria, valutate in base a quanto stabilito dal comma 26 dell’art. 32 del decreto Legge 30 settembre 2003 n.

269 (convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326), in particolare con riferimento alla tabella C dell’allegato 1 e tenendo conto che per quanto riguarda le opere non valutabili in termini di superficie o di volume, l’oblazione dovrà essere pagata una sola volta, anche in caso di più abusi relativi alla singola unità immobiliare, ammontano complessivamente a 516,00 € (oblazione a forfait).

In definitiva, i costi presunti per sanare l’abuso suddetto, a mezzo della presentazione di apposito titolo abilitativo tramite il portale www.calabriasue.it, il canale telematico messo a disposizione dall’Amministrazione regionale ai comuni aderenti alla rete regionale SUE - Sportello Unico per l’Edilizia regionale, comprensivi di oblazione e competenze tecniche ammontano a circa 2.000,00 €.

In data 02.07.2010 è stata rilasciato il certificato di agibilità n. 48 (Cfr. All. D/14).

Immobile n. 3: per la quota di 1/1 della piena proprietà

In base al confronto tra gli elaborati di progetto per i quali sono state rilasciate le diverse Autorizzazioni ed i rilievi effettuati dalla sottoscritta in sede di sopralluogo si rileva quanto segue:

1. Lievi variazioni apportate sulle tramezzature interne ed aperture, con conseguente diversa distribuzione degli ambienti;

2. Presenza di una piccola veranda in alluminio sul balcone che affaccia su Via Vasco Pratolini, in corrispondenza dell’angolo cottura.

L’abuso 1 è sanabile, infatti, ai sensi della L. 47/85 e s.m.i rientra nella tipologia 6:

opere di manutenzione straordinaria, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio. Le spese presunte per la relativa sanatoria, valutate in base a quanto stabilito dal comma 26 dell’art. 32 del decreto Legge 30 settembre 2003 n.

269 (convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326), in particolare con riferimento alla tabella C dell’allegato 1 e tenendo conto che per quanto riguarda le opere non valutabili in termini di superficie o di volume, l’oblazione dovrà essere pagata una

sola volta, anche in caso di più abusi relativi alla singola unità immobiliare, ammontano complessivamente a 516,00 € (oblazione a forfait).

In definitiva, i costi presunti per sanare l’abuso suddetto, a mezzo della presentazione di apposito titolo abilitativo tramite il portale www.calabriasue.it, il canale telematico messo a disposizione dall’Amministrazione regionale ai comuni aderenti alla rete regionale SUE - Sportello Unico per l’Edilizia regionale, comprensivi di oblazione e competenze tecniche ammontano a circa 2.000,00 €.

Si prevede la rimozione della veranda in alluminio per un costo totale di circa € 200,00.

Non è presente il certificato di agibilità, per il rilascio del quale è necessario produrre il certificato di collaudo statico, la certificazione di conformità di tutti gli impianti, gli atti di aggiornamento catastali, attestato di qualificazione energetica, la dichiarazione degli allacci idrici e fognari, oltre oneri per diritti di segreteria.

Si precisa che è stato già rilasciato il certificato di agibilità parziale per il sub 14 (immobile 2) facente parte dello stesso fabbricato, visto il certificato di collaudo statico depositato presso l’Ufficio del Genio Civile di Cosenza in data 21.03.2005 n.

1692 di protocollo (Cfr. All. D/14).

I costi presunti per il rilascio del certificato di agibilità, a mezzo di pratica tramite il portale www.calabriasue.it, il canale telematico messo a disposizione dall’Amministrazione regionale ai comuni aderenti alla rete regionale SUE - Sportello Unico per l’Edilizia regionale, comprensivi di diritti e competenze tecniche ammontano a circa € 3.000,00.

Immobile n. 4: per la quota di 1/1 della piena proprietà

In base al confronto tra gli elaborati di progetto per i quali sono state rilasciate le diverse Autorizzazioni ed i rilievi effettuati dalla sottoscritta in sede di sopralluogo è stata accertata la conformità dell’immobile, eccetto la presenza dii un soppalco in legno, del quale si prevede la rimozione, in quanto i costi per sanare l’abuso risultano antieconomici; il costo per la rimozione è pari a circa € 350,00.

Agli atti non è presente il certificato di agibilità, per il cui rilascio si procederà contestualmente alla pratica per l’immobile 3, di cui lo stesso locale deposito risulta pertinenza.

Immobili n. 5: per la quota di 1/2 indivisa della piena proprietà

Tale immobile è costituito dal sottotetto non abitabile del fabbricato descritto, con tetto a padiglione e manto in tegole, erroneamente accatastato come lastrico solare (Cfr. All. B/6 e B/10), a cui si accede a mezzo botola con scala retrattile posta nel vano scala (Foto n. 67); la scala a due rampe a servizio del fabbricato non prosegue al piano terzo, così come erroneamente riportato nell’elaborato planimetrico (Cfr. All.

B/6).

Immobili nn. 6, 7 e 8: per la quota di 1/3 indivisa della piena proprietà Immobili nn. 9, 10 e 11: per la quota di 1/1 della piena proprietà

Essendo gli immobili 6, 7, 8, 9, 10 e 11 porzioni di terreno agricolo non edificato tale quesito non viene trattato.

4.5 Provveda l’esperto ad allegare per i terreni il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Sindaco competente ai sensi dell’art. 18 della Legge 47/ 1985.

Essendo gli immobili 6, 7, 8, 9, 10 e 11 porzioni di terreno, la sottoscritta ha acquisito i certificati di destinazione urbanistica, per l’immobile 6 presso il Comune di Montalto Uffugo (CS), per gli immobili 7, 8, 9, 10 e 11 presso il Comune di Lattarico (CS).

Immobile 6

Dall’esame del certificato di destinazione urbanistica (Cfr. All. D/15) acquisito dalla sottoscritta presso l’Ufficio tecnico del Comune di Montalto Uffugo (CS), previa richiesta in bollo del 21 aprile 2021 (Cfr. All. A/10) e previo versamento di € 50,00 per diritti di rilascio (Cfr. All. A/16), si evince che, ai sensi degli attuali strumenti urbanistici del Comune di Montalto Uffugo (CS), l’immobile pignorato - particella di terreno 550 del foglio 19 ricade nella Zona Agricola E/2, di cui si allega uno stralcio dello strumento urbanistico – PRG (Cfr. All. D/16).

Nella zona E/2 gli indici edilizi massimi per l'edificazione previsti dalle N.T.A. del vigente PRG, fatte salve tutte le altre limitazioni in esse contenute, sono: Superficie Minima = 10.000 mq (8.000 mq) solo nei casi di fondi a conduzione familiare o in economia, già in possesso alla data antecedente al 21/11/2001; Indice di Fabbricabilità Territoriale = 0,013 mq/mq (per le residenze); Indice di Fabbricabilità Territoriale = 0,10 mq/mq (per gli edifici connessi alle attività consentite nella zona, diversi dalla residenza); H (altezza) max = 7,50 mt; DI distanza minima dai confini = 5,00 mt; Distanza Stradale = 20,00 mt; RI rapporto altezza/distanza ≤ 1/1; Distanza

Fabbricati= pari all'altezza del fabbricato più alto e, comunque, in nessun caso inferiore a mt 10. Per l'edificazione del terreno sono fatte salve, inoltre, tutte le prescrizioni e limitazioni impartite dalla Regione Calabria 6° Dipartimento LL. PP. ed Acqua, Settore Geologico n. 22 - Servizio n. 85 di Cosenza, con parere n. 416 di prot.

del 22.10.2001. Per eventuale edificazione di detto terreno è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione regionale in merito al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.

30.12.1923, n. 3267, art. 1. Ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale n.540 del 13.10.2020 con il quale sono state adottate le "misure di salvaguardia" relative al rischio idrogeologico, piccola parte del terreno sopra detto ricade all'interno delle aree di attenzione del Piano di Gestione del Rischio Alluvionale (Cfr. All. D/15).

Immobili 7, 8, 9, 10 e 11

Dall’esame del certificato di destinazione urbanistica (Cfr. All. D/1) acquisito dalla sottoscritta presso l’Ufficio tecnico del Comune di Lattarico (CS), previa richiesta tramite il portale www.calabriasue.it, il canale telematico messo a disposizione dall’Amministrazione regionale ai comuni aderenti alla rete regionale SUE - Sportello Unico per l’Edilizia regionale e previo l’acquisizione di due marche da bollo da 16,00 € (Cfr. All. A/7), si evince che, ai sensi degli attuali strumenti urbanistici del Comune di Lattarico (CS), gli immobili pignorati - particelle di terreno 256, 259, 40, 27 e 38 del foglio 44 ricadono nella Zona E - Agricola, di cui si allegano gli stralci dello strumento urbanistico – Programma di Fabbricazione (Cfr. All. D/2 e D/3). Nel suddetto certificato sono dettagliate le superfici parziali di ciascuna particella ricadenti in: Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale - Art.142 Comma 1c (Aree tutelate per

legge) del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale, Area di attenzione per pericolo di inondazione del PAI; si allegano le mappe con indicazione dei vincoli estratte dal Geoportale del Comune di Lattarico (Cfr. All. D/4 e D/5). Dal certificato si evince, altresì, che a tutt’oggi, non sono stati emessi né trascritti provvedimenti Comunali di divieti di disposizione o di acquisizione al patrimonio Comunale e non sono stati adottati né sono pendenti provvedimenti sanzionatori (Cfr. All. D/1).

La zona E comprende le parti del territorio destinato ad usi agricoli; tutte le costruzioni dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni generali:

- indice di fabbricabilità fondiaria mq/mq 0,013 (abitazioni) mq/mq 0,10 (annessi agricoli);

- l'altezza massima degli edifici è di ml 7,50 esclusi i silos, serbatoi od altre costruzioni di servizio;

- distanza dei fabbricati dai cigli stradali (D.M. 1444/1968, art. 4):

ml 60,00 per le autostrade, raccordi autostradali ed aste di accesso;

ml 40,00 per le strade statali comprendenti itinerari internazionali, strade statali di grande comunicazione, raccordi autostradali non riconosciuti, strade a scorrimento veloce;

ml 30,00 per le strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente, strade provinciali o comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a ml 10,50;

ml 20,00 per strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente;

- distanza degli edifici dai confini di proprietà: non inferiore a ml 5,00.

4.6 Provveda l’esperto ad identificare catastalmente l’immobile, previo accertamento dell’esatta rispondenza dei dati specificati nell’atto di pignoramento con le risultanze catastali, indicando gli ulteriori elementi necessari per l'eventuale emissione del decreto di trasferimento ed eseguendo le variazioni che fossero necessarie per l’aggiornamento del catasto, ivi compresa la denuncia al N.C.E.U. in relazione alla legge n. 1249/ 39, oltre ad acquisire la relativa scheda ovvero predisponendola ove mancante; provveda, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione e, in caso di oggettiva impossibilità, ne indichi le ragioni ostative.

La sottoscritta, dopo aver visionato il verbale di pignoramento, aver effettuato le indagini necessarie presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Cosenza - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare e l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Cosenza - Territorio Servizi Catastali, mediante l’acquisizione della documentazione (Cfr. All. C/1,…,C/5 e B/9, …, B/12), aver esaminato le copie degli atti di provenienza degli immobili (Cfr. All. E/1, …, E/4), ha constatato che i dati indicati nel pignoramento corrispondono a quelli attuali deli beni pignorati.

Immobile n. 1

La situazione catastale attuale dell’immobile 1 pignorato documentata dalla visura storica acquisita in data 09 aprile 2021 (Cfr. All. B/9) è la seguente: Comune di Montalto Uffugo (CS), foglio n. 7, particella 329, sub 1, categoria A/10, classe U, consistenza 11 vani, superficie catastale 238 m2, rendita 2.357,63 €, SS 19 delle Calabrie, piano T-1, proprietaria per diritti 1/1 la Sig.ra

Acquisite tutte le necessarie informazioni catastali, durante le operazioni di sopralluogo la sottoscritta ha rilevato le seguenti difformità:

- errore nei dati dell’intestato anziché ;

- la planimetria catastale presentata in data 06.03.2008 ed acquisita in data 09.04.2021 (Cfr. All. B/7), risulta variata in seguito a spostamenti di tramezzi, porte e aperture esterne;

- l’elaborato planimetrico non è presente presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Cosenza - Territorio Servizi Catastali;

- risulta una toponomastica diversa: Strada Statale 19 delle Calabrie SN invece di Corso Italia.

Al fine di provvedere alla correzione di tutte le suddette irregolarità catastali riscontrate è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Cosenza - Territorio Servizi Catastali la denuncia di variazione con la procedura DOCFA, con le seguenti causali: diversa distribuzione degli spazi interni, variazione toponomastica e redazione dell’elaborato planimetrico; inoltre relativamente alla correzione dei dati dell’intestato occorre presentare apposita istanza in bollo, per un costo complessivo di Euro 800,00, comprensivo di tributi catastali, competenze tecniche e accessori.

Immobile n. 2

La situazione catastale attuale dell’immobile 2 pignorato documentata dalla visura storica acquisita in data 09 aprile 2021 (Cfr. All. B/10) è la seguente: Comune di Montalto Uffugo (CS), foglio n. 7, particella 215, sub 14, categoria A/10, classe U, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 147 m2, rendita 1.393,14 €, Via Alessandro Manzoni n. 56, piano T, proprietaria per diritti 1/1 la Sig.ra

L’immobile risulta correttamente accatastato.

Immobile n. 3

La situazione catastale attuale dell’immobile 3 pignorato documentata dalla visura storica acquisita in data 09 aprile 2021 (Cfr. All. B/10) è la seguente: Comune di Montalto Uffugo (CS), foglio n. 7, particella 215, sub 6, categoria A/2, classe 1, consistenza 8 vani, superficie catastale 230 m2, rendita 619,75 €, Via Alessandro Manzoni, piano 2, proprietaria per diritti 1/1 la Sig.ra

Acquisite tutte le necessarie informazioni catastali, durante le operazioni di sopralluogo la sottoscritta ha rilevato le seguenti difformità:

- la planimetria catastale presentata in data 27.07.1988 ed acquisita in data 09.04.2021 (Cfr. All. B/8), presenta una diversa distribuzione degli spazi interni;

- incompleta indicazione dei vani ed accessori in planimetria;

- nella toponomastica manca il civico.

Al fine di provvedere alla correzione di tutte le suddette irregolarità catastali riscontrate è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Cosenza - Territorio Servizi Catastali la denuncia di variazione con la procedura DOCFA, con le seguenti causali: diversa distribuzione degli spazi interni, variazione toponomastica per un costo complessivo di Euro 700,00, comprensivo di tributi catastali, competenze tecniche e accessori.

Immobile n. 4

La situazione catastale attuale dell’immobile 4 pignorato documentata dalla visura storica acquisita in data 09 aprile 2021 (Cfr. All. B/10) è la seguente: Comune di Montalto Uffugo (CS), foglio n. 7, particella 215, sub 15, categoria C/2, classe 2,

consistenza 25 m2, superficie catastale 31 m2, rendita 77,47 €, Via Alessandro Manzoni snc, piano T, proprietaria per diritti 1/1 la Sig.ra

Acquisite tutte le necessarie informazioni catastali, durante le operazioni di sopralluogo la sottoscritta ha rilevato le seguenti difformità:

- la planimetria catastale presentata in data 14.06.2010 ed acquisita in data 09.04.2021 (Cfr. All. B/8), non presenta un’apertura, che collega lo stesso

- la planimetria catastale presentata in data 14.06.2010 ed acquisita in data 09.04.2021 (Cfr. All. B/8), non presenta un’apertura, che collega lo stesso

Nel documento TRIBUNALE DI COSENZA (pagine 38-94)

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