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delle controversie eticamente sensibili

Gli studiosi che si sono occupati di biodiritto pongono spesso al centro delle loro analisi la dignità umana considerandola, nel campo dell’etica, della bioetica ed anche del biodiritto, come elemento indefettibile per la soluzione dei casi più spinosi.

Essa si declina attraverso diversi passaggi che muovono, ormai unanimemente, dalla centralità della persona umana, riconosciuta dalla Costituzione e dalle Carte dei diritti fondamentali di ma-trice sovranazionale, concordandosi, in definitiva, sul carattere indefettibile, indissolubile, incomprimibile e inderogabile della dignità.

Ma questa dimensione della dignità umana, allorché si passa da una — assolutamente condivisa — prospettiva astratta ad un’altra più concreta, è capace realmente di indirizzare l’interprete — recte, il giudice — nella soluzione delle vicende ogni qualvolta che il tessuto normativo non disciplina espressamente una fattispecie?

Facciamo qualche esempio tratto dalla pratica .

Un uomo, in condizione di non intendere e di volere, intrattiene una relazione sentimentale con un’altra persona, anch’essa nelle me-desime condizioni di salute. I due hanno già avuto un figlio che è stato loro tolto, non essendo gli stessi in grado di gestirlo ed accudirlo, tanto meno di educarlo. I due continuano ad avere una vita sentimentale

. Il caso è stato di recente deciso da una Corte inglese (Court of Protection) di primo grado — Court of protection  agosto . Il provvedimento, reperibile collegandosi all’indirizzo http://www.biodiritto.org/index.php/item/-sterilizzazione-uk, ha valo-rizzato il concetto di interesse superiore della persona che trova specifico riferimento nel Mental Capacity Act , sez. I, (): « An act done, or decision made, under this Act for or on behalf of a person who lacks capacity must be done, or made, in his best interests ».

 . La dignità umana: concetto plurale ma insostituibile

e sessuale normale e sono a rischio di una nuova gravidanza che, tuttavia, non desiderano. Gli specialisti accertano che questa nuova gravidanza sarebbe dannosa per la vita stessa dell’uno o dell’altro. I due non hanno dimestichezza alcuna con l’uso di mezzi di contrac-cezione. L’intervento eterodosso — del giudice — rispetto ad una decisione capace di delimitare il rischio riproduttivo (vasectomia), può agganciarsi al concetto di dignità?

Altro esempio che si è pure posto all’attenzione del giudice interno e del quale si dirà nella parte dedicata all’amministrazione di sostegno — v., infra, Parte III, Cap. I, par. ..

Una donna malata di mente rimane incinta. La gravidanza im-pedisce la somministrazione dei necessari farmaci per la cura della gestante e la signora sta rapidamente peggiorando; pare che lo stesso squilibrio ormonale provocato dalla gravidanza abbia scompensato la signora. Può ipotizzarsi un intervento eterodosso del giudice di interruzione della gravidanza nei confronti della donna che non è in condizione di esprimere un valido consenso? — v., infra, Parte III, Cap. I, par. ..

Ancora una volta, di quale dignità parliamo ed in che termini ne parliamo?

Si pensi, infine, al caso, recentemente ripresentatosi, di una donna incinta vittima di un tremendo episodio di violenza che ne ha cagionato la morte cerebrale. Si è così ritornati a discutere sulla doverosità–liceità dell’interruzione della somministrazione di quelle cure che consentono di mantenere in vita la donna per poi eseguire un parto cesareo. Con tale questione si sono riproposti i dubbi già emersi in altre analoghe circostanze, allorché la decisione dei sanitari di prolungare artificial-mente la vita al fine di rendere possibile la procreazione è stata talvolta posta in discussione proprio dichiarando che la donna, ridotte a mera incubatrice, perderebbe la propria dignità se lasciata in vita ed utilizzata come mero contenitore

, diversamente da altri, ipotizzando che proprio

. Sulla vicenda accaduta il  agosto  in Campania v. http://www.corriere.it/ cronache/_agosto_/lite-exvigilante-spara-morto_adbb-dc-e-ace-befba. shtml. Va detto che il  dicembre scorso i medici presso i quali è in cura la donna hanno portato a compimento la nascita, dichiarando che si trattava del primo caso al mondo di una donna che arrivava a partorire in coma con pochissime settimane di gestazione, v. F G., La bimba nata dal coma: Maria ha resistito mesi nella pancia della madre, in “Corriere della

. Quale peso ha (e cos’è?) la dignità umana 

la dignità della persona rendeva obbligata la scelta pro–life in favore del nascituro

.

Individuati i casi, occorre passare all’esame sul concetto di “dignità” all’interno della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del  dicembre  e dei due Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, pur rinvenendosi, nei rispettivi preamboli, il riconoscimento del valore insito in ogni essere umano quale fondamento dei diritti dell’uomo, la dignità umana non è indicata quale autonomo diritto.

Anche nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani la dignità umana non trova alcuna espressa menzione

, malgrado la giuri-sprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo abbia riconosciuto che il rispetto della dignità e libertà umana è fondamento e motivo

. La questione è stata (ri)esaminata di recente in dottrina da A. R, Dignità versus

vita, in www.astrid.it nei seguenti termini: « [. . . ] Ammettiamo (senza tuttavia concedere) che vivere in un certo modo (ad es., senza poter muovere un solo muscolo del proprio corpo, aver bisogno di ventilazione assistita, ecc.) sia un vivere non “dignitoso” o — come pure impropriamente sovente si dice — un [. . . ] non vivere. Ebbene, è da chiedersi se la donna gestante, di cui si è non molto tempo addietro avuta notizia esser stata tenuta in vita allo scopo di darle modo di portare a termine la gravidanza, nella speranza di poterne salvare il figlio, avesse perso la propria dignità. Qualcuno l’ha paragonata ad una sorta di “contenitore”, di “cosa” inanimata; a me pare, piuttosto, che forse in nessun’altra circostanza più di questa la madre veda messa in luce la sua umanissima, caduca natura e, per ciò

stesso, esaltata al massimo grado, sublimata, la sua dignità. Pronta è l’obiezione mossa dai sostenitori dell’autodeterminazione ad oltranza secondo cui la scelta fatta da coloro (familiari e medici) che hanno deciso di tenere in vita la donna incinta potrebbe non aver tenuto conto dell’autodeterminazione stessa, quanto meno con riguardo al caso che, pur desiderando la donna di diventare madre, non abbia manifestato alcun intendimento in relazione al caso drammatico che la nascita del figlio si accompagnasse alla propria morte. Siamo insomma certi che la donna avrebbe ugualmente accettato di diventare madre sapendo di lasciare subito orfano il figlio? Ammettiamo pure lo stato d’ignoranza, non superabile in alcun modo. Ebbene, nel dubbio, pro o contra la vita, non può aversi — a me pare — esitazione alcuna nell’optare per quest’ultima, piuttosto che per spegnerla e, con essa, spegnere quella di un innocente che sta per venire alla luce ».

. Nel preambolo del protocollo  della CEDU gli Stati contraenti affermano che « everyone’s right to life is a basic value in a democratic society and that abolition of the death penalty

is essential for the protection of this right and for the full recognition of the inherent dignity of all human beings».

 . La dignità umana: concetto plurale ma insostituibile

conduttore della Convenzione

, richiamandosi spesso tale concetto . Il notevole flusso di decisioni della Corte europea che evocano il concetto di dignità

parrebbe correlato all’esistenza del quadro normativo sovranazionale preso in considerazione dalla Corte, indiscutibilmente proiettato — soprattutto all’interno del divieto di tortura e di trattamento inumani e degradanti (art.  CEDU)

— a riconoscere alla dignità umana il valore di principio immediatamente efficace ed inderogabile, non soggetto ad alcuna operazione di bilanciamento con altri diritti.

Peraltro, è stata la presenza di numerosi documenti internazionali che nel corso degli anni, ha contribuito a “concretizzare” le condizioni minime di esistenza dei detenuti:

. Corte EDU,  aprile , Pretty c. Regno Unito, par. . V. anche, a proposito dei trattamenti riservati ai detenuti, Corte EDU,  ottobre , Kudla c. Polonia, in Riv. inter. dir.

uomo, , p. , par.  e Corte EDU,  dicembre , Ribitsch c. Austria, ibidem, , p. , par. . V., ancora, recentemente, Corte EDU, Grande Camera,  luglio , Vinter e altri c.

Regno Unito— ricorsi nn. /, / and / — in www.penalecontemporaneo.it, con nota di V F., in relazione alla previsione, contenuta nell’ordinamento britannico, della pena dell’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale, ritenuta contraria all’art. CEDU p. : « [. . . ] he Convention system, the very essence of which, as the Court has often stated, is respect for human dignity ».

. V., di recente, con riferimento al tema del sovraffollamento carcerario Corte EDU,  gennaio , Torregiani c. Italia, ric. nn. /, /, /, /, /, / e /, p. : « [. . . ] l’articolo  pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell’assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d’intensità che ecceda l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente; I., p. : « [. . . ] La Corte è consapevole della necessità di sforzi conseguenti e sostenuti sul lungo periodo per risolvere il problema strutturale del sovraffollamento carcerario. Tuttavia, essa rammenta che, stante l’inviolabilità del diritto tutelato dall’articolo  della Convenzione, lo Stato è tenuto ad organizzare il suo sistema penitenziario in modo tale che la dignità dei detenuti sia rispettata »; I., p. : « [. . . ] Inoltre, chiunque abbia subito una detenzione lesiva della propria dignità deve potere ottenere una riparazione per la violazione subita ».

. Corte EDU,  marzo , Sukhovoy c. Russia; Corte EDU,  febbraio , Aleksandr

Makarov c. Russia, ric. n. /, § .

. Secondo quanto affermato dalla Corte dei diritti umani – Corte EDU  gennaio , Irlanda c. Regno Unito — la tortura si verifica quando vi è un’intenzionale trattamento inumano che causa serie e gravi conseguenze al fine di ottenere informazioni e/o confessioni. Il trattamento inumano, invece, consiste nell’inflizione di una forte sofferenza morale e fisica realizzata senza uno scopo particolare. Ciò che appunto distingue la tortura dal trattamento inumano. Quanto al trattamento degradante, esso si ha quando lo stesso ha lo scopo di provare una sentimento di sofferenza, timore, inadeguatezza nella vittima al fine di provocare umiliazione e vergogna in modo da demolire la resistenza fisica e morale della stessa.

. Quale peso ha (e cos’è?) la dignità umana 

a) Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. );

b) Patto internazionale dei diritti civili e politici del  (art. );

c) Convenzione europea per la prevenzione della tortura e del

trattamenti o delle pene inumani o degradanti adottata nel , istitutiva del CPT

;

d) Regole penitenziarie europee (art.  e art. ) con riferimento alle condizioni minime da assicurare nei locali di detenzione;

e) Raccomandazione Rec ()  del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee (adottata l’ gennaio , nella ariunione dei Delegati dei Ministri).

Proprio di recente il Tribunale di Venezia, all’indomani della nota sentenza Torregiani c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di sovraffollamento carcerario, ha prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’art.  c.p. — in tema di rinvio facoltati-vo dell’esecuzione della pena — non solo per contrasto con gli artt. c.p. v. II Cost. e  co.  Cost., ritenendo altresì « [. . . ] la violazione dell’art.  Cost. nella misura in cui la dignità umana, la cui primazia tra i valori costituzionali pare indiscutibile (art. : “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale”) — tanto da essere addirittura anteposta, nella stessa norma, all’eguaglianza ed alla libertà — è da intendersi diritto inviolabile, presupposto dello stesso articolo  Cost.

».

È sempre la dignità ad occupare un posto centrale nella Conven-zione di Oviedo per la proteConven-zione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazione della biologia e della medicina del  aprile  resa esecutiva con la legge  marzo , n. .

. Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti.

. In http: //static.ilsoleore.com/content/AltraDocumentazione/body/– /.pdf. La questione è stata, di recente, rigettata da Corte cost. n. /, sulla quale v. A. R, Ancora una decisione d’incostituzionalità accertata ma non dichiarata

(nota minima a Corte cost. n. del , in tema di sovraffollamento carcerario), in www.

diritticomparati.it

. La Convenzione è priva di efficacia giuridica vincolante in ragione del mancato depo-sito dello strumento di ratifica ma dotata, nondimeno, di « una funzione ausiliaria sul piano interpretativo » dovendo « [. . . ] essere utilizzato nell’interpretazione di norme interne al fine di dare a queste una lettura il più possibile ad esso conforme » (cfr. Cass.  ottobre  n. ).

 . La dignità umana: concetto plurale ma insostituibile

La dignità umana nel diritto eurounitario

, pur non trovando ini-zialmente espressa considerazione

, aveva trovato pieno riconosci-mento nella giurisprudenza della Corte di giustizia

e nelle conclu-sioni degli Avvocati generali

, facendosi riferimento di volta in volta al principio di uguaglianza o di non discriminazione (in questo senso si parla di diritto alla dignità–uguaglianza o égale dignité)

.

. Si utilizza qui l’espressione eurounitario coniata da Antonio Ruggeri al posto del termine comunitario, andato “in soffitta” per effetto dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Sul punto v. Cass. n. / che, nel sollevare una questione pregiudizia-le innanzi alla Corte di Giustizia in tema di inversione contabipregiudizia-le, ha fatto cenno a tapregiudizia-le terminologia.

. È l’Avvocato Generale S a ricordare che in taluni atti giuridici di diritto derivato — considerando del regolamento (CEE) n. / — Considerando che il diritto di libera

circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità

[. . . ]. — e art.  della direttiva //CEE — la pubblicità televisiva non deve: a) vilipendere

la dignità umana– si fa riferimento alla dignità umana, e in relazione a ciò essa è confluita altresì nella giurisprudenza — Corte giust.  luglio , cause riunite C–/, C–/ e C–/, De Agostini e a., in Raccolta, I, , punto , e Corte giust.  settembre , causa C–/, Baumbast e R., in Raccolta, I, , p. .

. Corte giust.  aprile , causa C–/, P. c. S., in Raccolta, I, , punto , ha statuito, con riguardo ad una discriminazione (fondata sul sesso) nei confronti di un transessuale, che tollerare una discriminazione del genere equivarrebbe a porre in non cale, nei confronti di siffatta persona, il rispetto della dignità e della libertà al quale essa ha diritto e che la Corte deve tutelare. V. anche Corte giust.  luglio , causa C–/,

Forchieri c. Belgio, in Raccolta, ,  e Corte giust.  novembre , causa C–/,

Di Leo c. Land Berlin, in Raccolta, , I,  ove si è fatto riferimento alla dignità umana quale precondizione per l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.

. V. con riferimento alla sentenza di cui alla precedente nota le conclusioni dall’av-vocato generale R–J C del  luglio , nella causa C–/, K.B., p. . In relazione al diritto alla parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e femminile, v. Concl. Avv. generale C dell’ ottobre , cause riunite C–/ e a., Lilli Schrder e a. — p.  — ove si precisa che « in una comunità di diritto, che rispetti e tuteli i diritti umani, la rivendicazione di pari retribuzioni fra lavoratori dei due sessi trova il suo principale fondamento nei princìpi della dignità dell’individuo e della parità, fra uomo e donna, nonché nella necessità di migliorare le condizioni di lavoro, e non nel perseguimento di finalità strettamente economiche ».

. Nella sentenza  ottobre , causa C–/, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, in Raccolta, I, , la Corte ha avuto modo di precisare il valore della dignità umana e la tutela a questa accordata nell’ambito del diritto comunitario. Il contesto di quella causa è costituito da un ricorso di annullamento avverso la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio luglio , //CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Il ricorrente faceva valere tra l’altro — proprio nel senso della già menzionata formula dell’oggetto relativa alla dignità umana — che la brevettabilità di singole parti del corpo umano derivante dall’art. , n. , della direttiva equivaleva ad una strumentalizzazione del materiale umano vivente, lesiva della dignità dell’essere umano. Sul punto la Corte ha statuito che spetta alla Corte, in sede di verifica della conformità degli atti delle istituzioni

. Quale peso ha (e cos’è?) la dignità umana 

Il gap formale è stato, d’altra parte, pienamente colmato dal Titolo I della Carta di Nizza–Strasburgo dedicato alla dignità, ove si trova riproposto il principio che la « dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata

».

Spesso la nostra Corte costituzionale ha fatto riferimento al concet-to di dignità che compare negli artt. ,  e  Cost. ed implicitamente nell’art.  Cost.

ai princìpi generali del diritto comunitario — ora dell’UE —, di vigilare sul rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana ed all’integrità della persona.

. Sono poi le spiegazioni alla Carta a chiarire che la dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fon-damentali. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del  consacra la dignità umana nel preambolo: « Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tut-ti i membri della famiglia umana, e dei loro dirittut-ti, uguali ed inalienabili, costut-tituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. . . ». Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostan-za stessa dei diritti sanciti nella Carta. Non può pertanto subire pregiudizio neanche in caso di limitazione di un diritto. Sul valore di tale richiamo v., diffusamente, S. R, da ultimo in Il valore della Carta a tutela della dignità, in http://www.unita.it/culture/ rodota-il-valore-della-carta-br-a-tutela-della-dignita-.?page=; I., Il diritto di avere

diritti, Roma–Bari, ,  ss. ed in particolare .

. Corte cost.  febbraio , n. , a proposito della disciplina carceraria interna, ha ritenuto che « [. . . ] La restrizione della libertà personale secondo la Costituzione vi-gente non comporta dunque affatto una capitis deminutio di fronte alla discrezionalità dell’autorità preposta alla sua esecuzione (sentenza n.  del ). L’art. , terzo comma, della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato », poi aggiungendo che « [. . . ] La dignità della persona (art. , primo comma, della Costituzione) anche in questo caso — anzi: soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di liberta, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile — è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale, conformemente, del resto, all’impronta generale che l’art. , primo comma, della legge n.  del  ha inteso dare all’intera disciplina dell’ordinamento penitenziario ». In precedenza, Corte cost. n. /, scrutinando l’art.  c.p. c., ha os-servato che i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art.  Cost. sono « sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coessenziali alla dignità della persona ». In generale, sull’uso del termine nella giurisprudenza costituzionale ed in alcune pronunzie della Cas-sazione (s.u. n. /. Ma v. anche Cass. n. / sul chirurgo “demansionato”) v. G. M, La tutela della dignità umana. Sviluppi giurisprudenziali e difficoltà appicative,

in Pol.dir., , ,  ss. V., da ultimo, A. R, Il principio personalista e le sue proiezioni, in www.federalismi.it; I., Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equilibri istituzionali in un

ordinamento « intercostituzionale», Comunicazione alle Giornate italo–spagnolo–brasiliane su La protección de los derechos en un ordenamiento plural, Barcellona – ottobre , cit., www.diritticomparati.it; I., Dignità versus vita?, Testo rielaborato di una relazione svolta al

 . La dignità umana: concetto plurale ma insostituibile

Nei Paesi occidentali, la dignità si atteggia generalmente come principio di ordine generale, anche se non sempre espressamente codificato, e solo raramente trova una sua precisa collocazione, come invece avviene, appunto, nell’ordinamento tedesco che, oltre ad ave-re esplicitamente codificato all’interno della Costituzione la dignità

umana come autonomo diritto immediatamente azionabile

, ne fa un principio costituzionale fondante dei diritti umani

.

Ne consegue la duplice valenza del principio della dignità, non solo tutelata in sé, ma costituente anche canone interpretativo di tutti i diritti fondamentali afferenti la persona.

Ora, se non v’è sostanzialmente nessuno più che ormai dubita del rilievo assunto dalla dignità nelle questioni etiche, non può non fare riflettere il fatto che la concretizzazione di tale valore offre risultati