• Non ci sono risultati.

ERRORE RISCONTRATO NEI CASI ACCOLT

4) Disservizio: comprende un ristretto numero di casi (n 7, di cui 5 accoglimenti) in cui alcuni pazienti, che avevano prenotato visite ambulatoriali o altre

4.2 E PIDEMIOLOGIA DEI RISARCIMENT

Entrando nel merito dei casi per i quali è stata accolta, in via stragiudiziale, la richiesta di risarcimento formulata dalla Parte, il primo dato che emerge è come la quantificazione media del sinistro valutata sulla base della richiesta di parte abbia mostrato un trend sostanzialmente stabile, con qualche picco in eccesso ed in difetto: in 4 dei 7 anni analizzati è stata, infatti, di 100.000 € con un picco di 300.000 € nel 2011 a causa di un elevato numero di richieste di risarcimento oltre i 100.000 € (24, di cui 11 oltre 500.000 €). Appare opportuno rimarcare, tuttavia, come il dato sia inquinato dalla mancanza di una quantificazione in più della metà delle richieste pervenute.

Da sottolineare, inoltre, come l’importo medio liquidato dall’AOUC per sinistro sanitario sia significativamente più basso della richiesta, con una media complessiva pari a circa 67.000 € per sinistro: nel periodo in esame tale valore è rimasto sostanzialmente stabile, ad esclusione dell’anno 2015, in cui la presenza di un sinistro eccezionalmente

49

oneroso ha fatto sì che tale importo risultasse più che raddoppiato rispetto agli anni precedenti. Considerata una richiesta media formulata dalla Parte pari a circa 168.000 € a sinistro, emerge come l’AOUC abbia effettivamente liquidato, in caso di accoglimento, circa 1/3 di quanto richiesto dalla Parte: se si considera che il costo medio del sinistro nel rapporto Marsh 2017 è quantificato in circa 97.000 € tali numeri appaiono incoraggianti e vanno nella direzione di un effettivo risparmio economico rispetto alla gestione assicurativa.

Con riferimento ai sinistri extrasanitari, l’importo medio liquidato è risultato pari a 3.800 €, rilevandosi come tale tipologia di sinistri, ancorché quantitativamente non trascurabili, dal punto di vista risarcitorio abbiano minimo impatto sul totale risarcito.

Facendo un confronto col periodo assicurativo (dal 2006 al 2008), la spesa media per anno, a causa del premio assicurativo e della compensazione totale dei sinistri sotto alla franchigia (richieste al di sotto di 100.000 euro per l'ospedale) è stata di 4.948.778 € nel 2006, 5.207.029 € nel 2007 e 5.558.662 € nel 2008, a fronte di un numero di sinistri chiusi, come sopra ricordato, molto contenuto. Nel periodo di gestione diretta in esame l’importo medio delle spese per la compensazione dei sinistri all'anno è stato di 3.677.348 €, con una riduzione sensibile dei costi nella gestione dei sinistri. A livello regionale toscano è emerso analogo risparmio economico: nel 2012 è stato liquidato un importo pari a 19.935.607 €, nel 2013 15.097.989 €, nel 2014 12.979.989 €; se a tale dato aggiungiamo le stime delle riserve e quindi una stima complessiva prudenziale rispetto a quanto si andrà effettivamente a liquidare, cui viene sommato anche l’importo di quanto effettivamente liquidato, nel 2012 la spesa prevista era di 52.414.570 €, nel 2013 46.951.961 €, nel 2014 49.419.906 €: ciò rende ragione del risparmio a livello regionale, se si pensa come l’attualizzazione per anno 2011 dei premi polizze RCT/RCO più franchigie ammontava a 80.000.000,00 € + 20.000.000,00 €.

50

Andando a scorporare il dato economico in funzione dei cosiddetti “sinistri catastrofali” (sopra i 100.000 euro), risulta inoltre evidente come i dati relativi alla media del costo del sinistro, quasi sempre ben inferiori ai 100.000 €, appaiono in realtà scarsamente rilevanti per la valutazione della franchigia di un eventuale sistema assicurativo, in ragione dell’elevatissimo onere economico correlato ai pochi sinistri catastrofali che da soli gravano, come sopra ricordato, per il 70% del liquidato complessivo annuo.

E’ proprio in questa fattispecie di sinistro che il danno biologico rappresenta molto spesso voce del tutto marginale, rimpiazzato da forme assai più complesse di danno quali il danno da morte o la perdita di chance, eventualmente associate ad una componente patrimoniale, in relazione alle quali il Medico Legale deve o dovrebbe essere in grado di intervenire in termini non solo e non tanto percentuali, quanto piuttosto descrittivi, attraverso una metodologia di accertamento che permetta di formulare un quantum economico adeguato, in sinergia con l’Avvocato, per una migliore valutazione anche attuariale dei vari titoli di danno.

Da segnalare, in tema di nuove forme di danno risarcibile, la necessità ineludibile da parte dell’Azienda di dimostrare l’acquisizione di un valido consenso al trattamento sanitario, sia come voce di danno autonoma e sempre più frequente (ancorché non ancora entrata pienamente nella sensibilità del Medico Legale), produttiva di una lesione del diritto all’autodeterminazione, sia in relazione ad un possibile intervento della Corte dei conti nell’ipotesi in cui tale mancanza possa essere considerata indice di colpa grave, come evocato dalla sentenza che segue: “… il dr. M. ha operato senza accertarsi che il consenso fosse stato validamente ottenuto e la signora F. è stata sottoposta ad intervento chirurgico in assenza di un corretto adempimento dell’onere di informazione da parte di colui che era tenuto a renderla compiutamente edotta del tipo di intervento e dei rischi connessi. Per aversi colpa grave del professionista, com’è noto, non si richiede una condotta assolutamente scriteriata o abnorme, ma è sufficiente che l'agente abbia serbato un

51

comportamento contrario a regole deontologiche elementari, tralasciando, cioè, quelle cautele che costituiscono lo standard minimo di diligenza richiesto con specifico riguardo all'attività esercitata… La mancata verifica da parte del M. della completezza del consenso informato denota certamente quella colpa grave che necessita per pervenire all’affermazione di responsabilità…”35.

Nella casistica dell’AOU Careggi le problematiche legate all’informativa ed al consenso al trattamento solitamente si trovano associate ad altre criticità quali errore di trattamento o di diagnosi, in linea con quanto emerso in altri studi36, con una frequenza del 16% dei casi; considerando le richieste risarcitorie legate al solo difetto di informativa, queste incidono in una bassissima percentuale di casi (<0,5% dei casi), confermando quanto riportato anche a livello internazionale (<1% nella casistica di Studdert 2006)37. Nondimeno, essendo l’onere della prova in carico al Convenuto, in vista di una possibile causa civile in cui l’Azienda sarebbe stata, con ogni probabilità, soccombente, in diverse occasioni è stato deciso di procedere ad accoglimento della richiesta risarcitoria non tanto per un errore tecnico, quanto piuttosto per una carenza a livello documentale e/o di consenso informato, peraltro quasi mai evocata dalla Parte.

Documenti correlati