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POLITICHE PER IL LAVORO MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Si tratta in particolare di bonus vari e di benefici o agevolazioni (sia fiscali che non fiscali) a sostegno di famiglie, imprese, medici, infermieri, operatori sanitari, nonché misure per

MISSIONE 26: POLITICHE PER IL LAVORO MISSIONE 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

384 Art. 1, del D.L. n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21 del 2020

Riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipenedente e di taluni redditi assimilati. La somma è d'importo pari a euro 600 per l'anno 2020 e ad euro 1.200 a decorrre dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a euro 28.000. La misura entra in vigore dal 1° lulgio 2020

IRPEF A REGIME ALTRO PERSONE FISICHE

385 Art. 2, del D.L. n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21 del 2020

Riconoscimento di una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati se il reddito

complessivo è superiore a euro 28.000 ma non ad euro 40.000. IRPEF 2020 DETRAZIONE -276,0 0,5 0,0 3.500.000 -78,9 PERSONE FISICHE

429 Art. 41, comma 3, Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 In materia di cassa integrazione in deroga, le domande presentate ai sensi dell’art. 22, comma 4, Decreto-Legge n. 18/2020, sono esenti dall'imposta di bollo.

IMPOSTA DI

BOLLO A REGIME ESENZIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE E

GIURIDICHE

432 Art. 66, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020

Detrazione, nella misura del 30% e per un importo non superiore a 30.000 euro, per erogazioni liberali in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e assoziazionie senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per finanziare interventi di contenimento dell'emergenza COVID-19

IRPEF 2020 DETRAZIONE PERSONE FISICHE/ENTI

NON COMMERCIALI

433 Art. 27, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: La norma riconosce per il mese di marzo 2020 un'indennità di 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, l. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'art. 84, comma 1 del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso la misura anche al mese di aprile 2020.

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

434 Art. 28, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, l. 335/1995. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. L'art. 84, comma del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso la misura anche al mese di aprile 2020.

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

435 Art. 29, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

436 Art. 30, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18

Indennità lavoratori del settore agricolo: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. L'art. 84, comma 1 del decreto legge n. 34 del 2020 ha esteso la misura anche al mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

437 Art. 38, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18

Indennità lavoratori dello spettacolo: La norma riconosce un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

438 Art. 44, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18; art. 78 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19: La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il reddito di ultima istanza” al fine di garantire, come misura di sostegno al reddito, un'indennità nel limite di spesa di 1.150 milioni di euro per l'anno 2020, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

Stima ricompresa nella misura 228 Non disponibile

439 Art. 96, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020

Indennità collaboratori sportivi: La norma prevede che l'indennità di 600 euro per il mese di marzo sia riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

440 Art. 84, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n.

34

La disposizione riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, l. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

441 Art. 84, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n.

34

La disposizione riconosce ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della l. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

442 Art. 84, comma 5 del decreto legge 19 maggio 2020, n.

34

La disposizione attribuisce ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del D.L. 18/2020 la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

443 Art. 84, comma 6 del decreto legge 19 maggio 2020, n.

34

La disposizione riconosce ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel medesimo periodo non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della stessa disposizione. Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir.

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

444 Art. 84, comma 7, del D.L. n.34/2020

Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 500 euro per il mese di aprile 2020 a favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del D.L. 18/2020).

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

445 Art. 84, comma 8, del D.L. n.34/2020

Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef (in presenza di specifiche condizioni soggettive) di una indennità pari a 600 euro, per ciascun mese di aprile e maggio 2020, a favore di: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 81/2015; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 114/1998 e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della l. 335/1995 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

446 Art. 84, comma 10, del D.L. n.34/2020

Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del D.L.

18/2020. La medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

447 Art. 85 del D.L. n.34/2020

Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 500 euro per ciascun mese di aprile e maggio a favore dei lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

461

Articolo 25-octies, commi 1-6, del D.L. n. 119 del 2018.

Art. 1 commi 573 e 574 della L. n. 160 del 2019, art.

129-bis D.L. n. 34 del 2020.

Determinazione agevolata del reddito e del valore della produzione netta per le persone fisiche e le imprese residenti a Campione

d'Italia IRPEF/IRES/IRAP A REGIME DEDUZIONE -10,5 -10,5 -10,5 PERSONE FISICHE E

GIURIDICHE

465 Art. 1, commi da 574 a 576, L n. 160/2019; Art 129-bis, c. 1, lett. b), c), d), L n. 34/2020

Riduzione al 50% delle imposte sui redditi di impresa e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le imprese localizzate nel Comune di Campione d'Italia (in regime "de minimis").

Per il 2020 la maggiorazione si applica previo parere favorevole della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, comma 3 TFUE, nel quadro del Temporary Framework degli aiuti di Stato nel quadro dell’emergenza.

IRPEF/IRES/IRAP 2029 REGIME SPECIALE -8,7 -8,1 -8,1 IMPRESE E SOCIETA'

466 Art. 1, commi da 577 a 579, L n. 160/2019; Art 129-bis, c. 1, lett. e), f), g), L n. 34/2020

Credito d'imposta per investimenti nel Comune di Campione d'Italia (da notificare ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE all'autorizzazione della Commissione europea).

Per il 2020 la maggiorazione si applica previo parere favorevole della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, comma 3 TFUE, nel quadro del Temporary Framework degli aiuti di Stato nel quadro dell’emergenza.

2024 CREDITO

D'IMPOSTA IMPRESE E SOCIETA'

581 Art. 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1º luglio 2020. IMPOSTA

SOSTITUTIVA 2020 REGIME

SOSTITUTIVO 113,3 113,3 -37,0 PERSONE FISICHE

597 Art. 5, comma 3, del D.L. n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2020

Non concorrenza alla fomazione del reddito imponibile ai fini Irpef degli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della

famiglia olimpica, non fiscalmente residenti in Italia, in relazione alle prestazioni rese in occasione dei Giochi Olimpici IRPEF 2026 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

598 Art. 5, comma 6, del D.L. n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31 del 2020

I redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 60% del loro ammontare negli anni dal 2021 al 2023; limitatamente al 30% del loro ammontare negli anni dal 2024 al 2026

IRPEF 2026 ESCLUSIONE -0,79 -1,34 -3,64 PERSONE FISICHE

599 Art. 98 del D.L. n.34/2020

Non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Irpef di una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già attivi alla data del 23 febbraio 2020.

IRPEF 2020 ESCLUSIONE 0,0 0,0 0,0 PERSONE FISICHE

Non quantificabile