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PRESENTE LA QUALIFICA SONO STATI CONSIDERATI COME 'DIPENDENTI' Anno: 2010, Regione: BASILICATA, Sesso: Maschi/Femmine

Giuseppe Satriani

PRESENTE LA QUALIFICA SONO STATI CONSIDERATI COME 'DIPENDENTI' Anno: 2010, Regione: BASILICATA, Sesso: Maschi/Femmine

Gruppo di Agente Materiale

Infortuni Denunciati per i Lavoratori

Autonomi Dipendenti Non determinati (*) Totale

00 MACCHINE MOTRICI 8 3 - 11

Gli infortuni più frequenti, correlati ai macchinari presi in considerazione, riguardano in ordine di incidenza:

− macchine motrici;

− macchine operatrici;

− macchine utensili;

− macchine generatrici;

− macchine trasformatrici.

Tale distribuzione e frequenza risulta sempre uguale nei vari anni presi in considerazione;

tenendo sempre conto della costante e tendenziale riduzione del numero degli eventi in assoluto, come sopra ricordato (cfr. tavola 1, 2).

Appare opportuno conoscere le caratteristiche e l'identificazione dei vari tipi di macchinari;

le macchine motrici sono da considerare tutti quei macchinari adibiti alla movimentazione ed al traino di altre macchine operatrici; macchine motrici sono dunque da considerare i trattori (a ruote ed a cingoli). Le macchine operatrici sono invece quelle adibite a lavorazioni particolari: mietitrebbia, presse, seminatrici, escavatori, trinciatrici, raccoglitrici varie (come ad esempio per la frutta o la verdura, per l'uva o le olive), ecc.

Macchine utensili sono la motosega, il decespugliatore ed altre attrezzature similari.

Le macchine generatrici possono essere considerate tutte quelle che producono potenza energetica (generatori di corrente, gruppi elettrogeni).

Infine alle macchine trasformatrici appartengono tutte quelle macchine adibite ad attività pertinenti alla trasformazione ed alla conversione di determinati prodotti.

Il numero degli infortuni indennizzati, considerando globalmente sia i lavoratori autonomi, che quelli dipendenti e considerati entrambi i sessi, appare in costante decremento, come si può ben rilevare dalle citate tabelle. Invece, il dato relativo ai casi mortali non è affatto incoraggiante: si è passata da n.4 eventi mortali del 1999 ai 3 degli anni 2002-2003, ai 5 nei primi 9 mesi dell’anno 2005.

Tabella V Infortuni Mortali anno 2004 e 2005 (al 30/9/05) Fonte: SMR INAIL Basilicata

Sede 2004 2005

Potenza 1 3

Matera 2 2

Tabella VI Infortuni Mortali anno 2010 e 2011 (al 30/9/11) Fonte: SMR INAIL Basilicata

Sede 2010 2011

Potenza 0 3

Matera 3 3

Prevenzione infortuni con macchinari agricoli.

Lo scopo da raggiungere è quello di rendere le macchine che vengono utilizzate sempre più sicure e maneggevoli.

Le macchine agricole coinvolte più frequentemente negli infortuni risultano il trattore, la motozappa, il motocoltivatore, la motofalciatrice, ecc. Tra queste il trattore è il mezzo che più frequentemente provoca gli infortuni, talora mortali, a causa del suo ribaltamento.

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Per rendere le macchine sempre più sicure è necessaria la formazione di personale tecnico di verifica delle macchine agricole presso i costruttori, i rivenditori, ma anche sopralluoghi nelle aziende agricole.

Il rischio meccanico che ancora oggi presenta dimensioni non indifferenti, va contrastato anche con un’azione di prevenzione all’origine, accertando cioè la corrispondenza di questi macchinari alle prescrizioni generali e specifiche prescritte dalle normative vigenti.

A questa prima fase di conformità delle macchine si deve affiancare una efficace formazione ed informazione al loro uso, con il successivo rispetto di tutte quelle norme di sicurezza e di impiego idoneo per il quale tali macchinari sono stati realizzati.

Negli ultimi tempi diversi sono stati gli strumenti e gli interventi di formazione attivati per operare una efficace politica di prevenzione secondo le indicazioni fornite dalle normative sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In diverse realtà territoriali sono stati realizzati corsi di formazione rivolti a lavoratori e ad alunni, finalizzati alla promozione ed assunzione di comportamenti coerenti con la cultura della salute e sicurezza sia negli ambienti di lavoro sia nelle istituzioni scolastiche.

I report di monitoraggio precitati dimostrano chiaramente che l’azione promossa fino ad oggi ha prodotto un significativo passo avanti per l'acquisizione della cultura della sicurezza, per la diffusione di comportamenti volti ad “agire in sicurezza” nella vita quotidiana, in particolare nel proprio ambito lavorativo. Tuttavia molto deve essere ancora fatto, specie nel settore agricolo e forestale, nel quale gli incidenti nei luoghi di lavoro raggiungono connotazioni spesso drammatiche, cfr. tavola 1, 2, 3 e 4, che registrano un costante numero di incidenti mortali ed infortuni con esiti di inabilità sia temporanea che permanente, in presenza dell’uso di macchine e delle attrezzature agricole.

Negli anni a venire, dunque, il target della prevenzione dovrà essere mirato al controllo della rigorosa applicazione delle norme antinfortunistiche nelle piccole e medie aziende agricole, nonché alla riduzione dei rischi connessi ai macchinari agricoli, che sono - come emerso - l'agente materiale che con maggior frequenza è coinvolto nel determinismo degli eventi infortunistici.

Le considerazioni che precedono consentono di indicare e sintetizzare alcune possibili direttrici di intervento per ridurre il fenomeno infortunistico in agricoltura, rivolte ad incentivare il rinnovo delle attrezzature agricole con prodotti che rispondano al criterio della massima sicurezza tecnologicamente possibile; ridefinire la normativa di commercializzazione delle macchine, rendendo obbligatori i manuali d’uso e le attività di manutenzione; rimodulare, mutuando esperienze gia avviate per l’industria, il sistema assicurativo, con sconti di premio alle aziende che investono nella sicurezza anche al di là delle condizioni minime previste dalla norma.

CONCLUSIONI

In sintesi, occorre utilizzare le informazioni derivanti dalla precitata reportistica, per condurre da parte delle Istituzioni che si occupano della salute dei lavoratori un’analisi mirata all’identificazione delle cause profonde, per poi prendere opportune azioni correttive e preventive.

In quest’ottica l’indagine post-incidentale diventa un’opportunità per tutti gli attori istituzionali di reagire in maniera reattiva agli eventi avversi che diventano il punto di partenza per fare prevenzione.

La caratterizzazione di approccio reattivo agli eventi avversi, è insita nella ricostruzione a ritroso della sequenza degli avvenimenti che li hanno caratterizzati con lo scopo di identificare i fattori contribuenti al loro verificarsi e le “cause radici”.

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Con questo termine si intendono quei fattori critici di natura organizzativa, tecnologica ed umana che sono immediatamente riconducibili alla dinamica incidentale ma che sono rimasti latenti per lungo tempo nell’organizzazione per poi diventare anelli della catena della traiettoria incidentale.

Le sinergie tra tutti gli attori istituzionali devono pertanto confluire in una logica integrazione tra funzioni e finalità proprie di soggetti pubblici (Dipartimento di Prevenzione delle ASL, INAIL), diversi ma tutti operanti per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in un quadro coordinato, all’interno del quale l’INAIL si impegna con il ruolo di gestore dei sistema assicurativo e contemporaneamente come Azienda di servizi complessi specialistici nel nuovo Welfare del paese, per un sistema informativo integrato del fenomeno infortunistico in agricoltura - grazie alla sua imponente Banca Dati, mirato alla conoscenza del fenomeno e con l’obiettivo principale di attivare azioni che abbiano una ricaduta in termini essenzialmente preventivi (informazione ed attiva formazione).

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Il “Documento di valutazione dei rischi” ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 A cura del dott. ing. Giovanni Colafemmina e della dott.sa Teresa Mastromartino CONTARP (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) INAIL Basilicata Riassunto

La “valutazione dei rischi” è un obbligo indelegabile del datore di lavoro ed è fondamentale per una gestione efficace della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, potendo essere considerata la chiave di volta per limitare gli infortuni legati all’attività lavorativa e le malattie professionali. Se svolta in maniera corretta, può migliorare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e, più in generale, accrescere il rendimento dell’azienda. Molto spesso il

“Documento di valutazione dei rischi” (“DVR”) predisposto in adempimento dell’art.17 del D.Lgs. n. 81/2008 ha un eccessivo contenuto formale e non è uno strumento efficace per gestire le varie problematiche della sicurezza dei lavoratori. E’ essenziale, invece, che il

“DVR” elaborato a conclusione della valutazione dei rischi sia redatto “con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione” e sia realmente uno “strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.

Premessa

L’art. 2, comma 1, lettera q, del D.Lgs. n. 81/2008 definisce la “valutazione dei rischi”

come la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

L’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, infatti, prescrive che “La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.”.

L’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, prescrive che il “Documento di valutazione dei rischi” (DVR) di cui all'art. 17, c. 1, lett. a), redatto a conclusione della valutazione, deve essere elaborato con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione, deve avere data certa deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'art. 17, c. 1, lett. a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

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e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione eaddestramento.

Il contenuto del “DVR” deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del D.Lgs. n. 81/2008.

L’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, infine, prescrive che il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il “DVR” in collaborazione con il RSPP e il medico competente, nei casi di cui all'art. 41, previa consultazione del RLS.

Dal disposto normativo, pertanto, ne deriva che la valutazione dei rischi è fondamentale per una gestione efficace della sicurezza e della salute e può essere considerata la chiave di volta per limitare gli infortuni legati all’attività lavorativa e le malattie professionali. Se svolta in maniera corretta, può migliorare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e, più in generale, accrescere il rendimento dell’azienda.

Si osserva, inoltre, che la Sentenza n. 4063 del 28/01/2008 della Corte di Cassazione ha sancito che una valutazione dei rischi non accurata, incompleta, insufficiente o comunque non adeguata equivale, penalmente, ad una mancata valutazione dei rischi.

Il “Documento di valutazione dei rischi” ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la “valutazione dei rischi” è la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività”. La “valutazione dei rischi”, inoltre, è un obbligo indelegabile del datore di lavoro ed è fondamentale per una gestione efficace della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, potendo essere considerata la chiave di volta per limitare gli infortuni legati all’attività lavorativa e le malattie professionali.

Se svolta in maniera corretta, infatti, la “valutazione dei rischi” può migliorare la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e, più in generale, accrescere il rendimento dell’azienda.

Spesso, però, il Datore di lavoro non conosce il “DVR” che dovrebbe avere personalmente redatto!

Molto spesso, inoltre, il “DVR” predisposto in adempimento dell’art.17 del D.Lgs. n. 81/2008 ha un eccessivo contenuto formale e non è uno strumento semplice ed efficace per gestire le varie problematiche della sicurezza e della salute dei lavoratori.

E’ essenziale, invece, che il “DVR” elaborato a conclusione della valutazione dei rischi sia redatto in maniera completa e conforme al D.Lgs. n. 81/2008, ovvero “con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”, e sia realmente uno “strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.

Una corretta redazione di un “DVR” conforme al D.Lgs. n. 81/2008, peraltro, mette a disposizione del Datore di lavoro un efficiente Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) che, con minimi accorgimenti, può consentire di organizzare, adottare ed efficacemente attuare, con relativa facilità e pochi costi, un “Modello di organizzazione e di gestione” secondo le prescrizioni dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, con esonero dalla

“responsabilità amministrativa” di cui al D.Lgs. n. 231/2001, per le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

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Una gestione strutturata, trasparente e “partecipata” della sicurezza e salute sul lavoro aiuta a evidenziare le inefficienze e i punti di debolezza, ad individuare i pericoli e valutare correttamente i rischi, programmare miglioramenti e azioni correttive per l’eliminazione o la riduzione possibile del rischio, instaurando un circolo virtuoso che porti al miglioramento continuo della sicurezza e salute sul lavoro e delle prestazioni aziendali e ad una serie di vantaggi, per i lavoratori e l’azienda, in termini di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali (e dei relativi costi), competitività, immagine, rapporti con l'ambiente interno ed esterno, ecc..

In definitiva, fermo restando che la scelta dei criteri di redazione del “DVR” è rimessa al Datore di lavoro, si può asserire che ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 il “DVR” deve:

9 essere elaborato con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

9 contenere:

1. la descrizione delle attività svolte dalla ditta ed il ciclo produttivo di ogni attività;

2. l’organigramma della sicurezza della ditta (nominativi del Datore di lavoro, RSPP, Medico competente, RLS, Dirigenti, Preposti, Addetti primo soccorso, Addetti

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3. antincendio ed emergenza) e l’elenco dei dipendenti con l’indicazione (alla data di elaborazione del “DVR”) della data di nascita, della data di assunzione e della relativa mansione;

4. il mansionario, ovvero la descrizione delle varie mansioni con indicazione, per ogni mansione, delle attività svolte, delle attrezzature, macchine, agenti fisici, chimici e biologici a cui sono esposti i lavoratori, nonché del livello e durata dell’esposizione, delle proprietà pericolose e delle quantità massime giornaliere degli agenti chimici cui sono esposti i lavoratori;

5. la descrizioni delle caratteristiche generali dei luoghi di lavoro e delle caratteristiche strutturali di ogni ambiente (con indicazione, per ogni ambiente, delle attività svolte, dei lavoratori presenti e delle mansioni svolte, delle attrezzature, macchine e materiali presenti, delle aperture verso l'esterno - porte, finestre, ecc. -, delle condizioni dei pavimenti, dell'aerazione, microclima, illuminazione, ecc.);

6. la descrizione dei criteri e della metodologia seguita nella valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;

7. l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS, del Medico competente e delle componenti aziendali ed esterne (professionalità e risorse utilizzate) che hanno partecipato alla valutazione dei rischi;

8. i commenti e le osservazioni dei lavoratori coinvolti, del RLS e del Medico competente;

9. la descrizione dei risultati della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa (compresi i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, i rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro), con indicazione dei rischi residui, delle mansioni che espongono al rischio e dei “livelli di esposizione” per ogni mansione e per ogni rischio, tenendo conto dei criteri di scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro;

10. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

11. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate a seguito della valutazione dei rischi;

12. il programma delle misure di prevenzione e di protezione ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, con l’indicazione della data entro la quale il datore di lavoro si impegna ad effettuare gli interventi;

13. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale (ovvero dei soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri) che vi debbono provvedere;

14. l’indicazione dei DPI (dispositivi di protezione individuali) adottati a seguito della valutazione dei rischi;

15. la descrizione dei fabbisogni formativi scaturiti dalla valutazione dei rischi ed il programma predisposto per effettuare l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, del RLS, dei dirigenti, dei preposti, degli addetti all'emergenza, ecc.;

16. la descrizione delle procedure di emergenza (procedure antincendio e di pronto soccorso, piano di evacuazione);

17. le schede riepilogative dei rischi per mansioni (con descrizione sintetica, per ogni mansione, dell’attività, dei rischi e dei livelli di esposizione, dei DPI e delle misure di prevenzione e protezione);

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Elaborando il “DVR” secondo le suddette indicazioni, si può avere la certezza che sia realmente uno strumento semplice ed efficace per il miglioramento nel tempo delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

18. l’indicazione e motivazione della periodicità della riunione annuale di sicurezza;

19. la data certa e l’indicazione della validità del DVR, ovvero della "periodicità" con cui sarà ripetuta la valutazione dei rischi ed effettuata la revisione del DVR.

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