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Presidio del RPCT dell’area conflitti di interesse

Nel documento Deliberazione N. 162 del 23/02/2021 (pagine 81-93)

5. Misure generali

5.9 Presidio del RPCT dell’area conflitti di interesse

La tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso la individuazione e la gestione del conflitto di interessi. La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Pertanto, alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, che sono quelle esplicitate all’art. 7 e all’art. 14 del D.P.R. n. 62 del 2013, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l’imparzialità amministrativa o l’immagine imparziale del potere pubblico. Ad ogni modo, la gestione del conflitto di interessi interessa diversi e specifici istituti, quali:

 l’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi;

 le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, disciplinate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

 l’adozione dei codici di comportamento;

 il divieto di pantouflage;

 l’autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali;

 l’affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai sensi dell’art. 53 del d.lgs.

n. 165 del 2001.

A) Astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi

Con l’art.1, co. 41, della l. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) l’obbligo di astensione in capo al responsabile del

76 procedimento o al titolare dell’ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse. Tale disposizione ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni. Per essa, i soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo.

B) Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi

In linea con la finalità dell’istituto, la materia del conflitto di interessi è, inoltre, trattata nel Regolamento recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, emanato con il d.P.R.

16 aprile 2013, n. 62, sopra citato. In particolare, l’art. 6 rubricato “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi” prevede per il dipendente l’obbligo di comunicare al dirigente, all’atto di assegnazione all’ufficio, rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti.

La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare, altresì, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate.

L’art. 6 stabilisce inoltre per il dipendente l’obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

L’art. 7 del codice di comportamento contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi. In base allo stesso «il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti , associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza». Così, ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a

77 una comunicazione tempestiva al responsabile dell’ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto.

C) Contratti e altri atti negoziali

Il D.P.R. n. 62/2013 prevede un’ulteriore ipotesi di conflitto di interessi all’art. 14 rubricato

“Contratti ed altri atti negoziali” che appare come una specificazione della previsione di carattere generale di cui all’art. 7 sopra citato.

In particolare, il comma 2 dell’art. 14 dispone l’obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l’amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Il dipendente si “astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni e alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio”. Il dipendente comunica la situazione di conflitto al dirigente/superiore gerarchico che decide sull’astensione in conformità a quanto previsto all’art. 7 del D.P.R. 62/2013. Inoltre, uno specifico obbligo di informazione a carico del dipendente è previsto nel caso in cui stipuli contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, finanziamento e assicurazione, per conto dell’amministrazione (art. 14, co. 3, del D.P.R. 62/2013).

La segnalazione del conflitto di interessi, con riguardo sia ai casi previsti all’art. 6-bis della l. 241 del 1990 sia a quelli disciplinati dal codice di comportamento, deve essere tempestiva e indirizzata al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest’ultimo, all’organo di indirizzo, che, esaminate le circostanze, valuta se la situazione rilevata realizza un conflitto di interessi idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Visto anche il riferimento alle gravi ragioni di convenienza che possono determinare il conflitto di interessi, è necessario che il dirigente/

superiore gerarchico verifichi in concreto se effettivamente l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione possano essere messi in pericolo. La relativa decisione in merito deve essere comunicata al dipendente. Tale valutazione in capo al dirigente o al superiore gerarchico circa la sussistenza di un conflitto di interessi, appare necessaria anche nella fattispecie di cui all’art. 14, sebbene la norma sembri prevedere un’ipotesi di astensione automatica.

L’ANAC ha comunicato che non ha poteri di valutazione dell’esistenza di concreti conflitti di interessi, ma solo quelli di fornire indirizzi generali sull’applicazione della normativa. Spetta, invece, all’amministrazione la verifica della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, come sopra evidenziato. Tuttavia, l’ANAC, nell’ambito della propria attività ha fornito alcune indicazioni operative, di seguito elencate:

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 Delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018, «nei casi in cui il funzionario debba astenersi, tale astensione riguarda tutti gli atti del procedimento di competenza del funzionario interessato»;

 Delibera n. 321 del 28 marzo 2018, «possibilità di considerare un periodo di raffreddamento ai fini della valutazione della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, nel caso in cui siano intercorsi rapporti con soggetti privati operanti in settori inerenti a quello in cui l’interessato svolge la funzione pubblica»;

 Delibera n. 209 del 1 marzo 2017, delibera n. 384 del 29 marzo 2017 e delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018, «in tema di imparzialità dei componenti delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale o di selezione per il conferimento di incarichi».

D) Conflitto di interessi generalizzato, c.d. strutturale

Per quanto concerne l’ipotesi di conflitto di interessi generalizzato, c.d. strutturale, si fa presente che il conferimento dell’incarico deve essere apprezzato sotto il profilo dell’opportunità, considerato che in materia di inconferibilità di incarichi la normativa va interpretata restrittivamente e, quindi, che l’esistenza di tale conflitto non è per legge ostativa al conferimento dell’incarico. Va tuttavia considerato che il rimedio dell’astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi c.d. strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa. Tale situazione rileva, dunque, in vista del conferimento di un incarico e il soggetto/organo conferente sono tenuti a verificarne la possibile sussistenza, anche sulla base della verifica della dichiarazione rilasciata dal soggetto interessato, tenendo conto del contenuto dell’incarico da conferire e del tipo di attività che il soggetto interessato deve svolgere.

Azioni poste in essere nel 2020

Il PTPCT 2020-2022 prevedeva, in accordo con i referenti del RPCT, l’individuazione di apposite modalità di verifica delle ipotesi di conflitto generalizzato, verosimilmente mediante controlli a campione. Ad una più attenta lettura della casistica discussa, in sede di aggiornamento del Regolamento per la Gestione del Conflitto di Interessi, di cui alla Delibera n. 813 del 04/08/2020, è stato previsto che “in vista del conferimento dell’incarico, il soggetto/organo conferente è tenuto a verificarne la possibile sussistenza, anche sulla base della verifica della dichiarazione rilasciata dal soggetto interessato, tenendo conto del contenuto dell’incarico da conferire e del tipo di attività che il soggetto interessato dovrà svolgere”.

79 E) Conflitto di interessi nel conferimento di incarichi a consulenti

L’art. 53 del d.lgs. 165 del 2001, come modificato dalla l. 190 del 2012, impone espressamente all’amministrazione di effettuare una previa verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Al riguardo, si richiama anche l’art. 15 del d.lgs. 33/2013, che, con riferimento agli incarichi di collaborazione e di consulenza, prevede espressamente l’obbligo di pubblicazione dei dati concernenti gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

Si raccomanda pertanto alle amministrazioni di prevedere nei PTPCT adeguate misure relative all’accertamento dell’assenza di conflitti di interessi con riguardo ai consulenti quali ad esempio:

 predisposizione di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l’indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l’interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche;

 rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell’incarico di consulenza;

 aggiornamento, con cadenza periodica da definire (anche in relazione alla durata dell’incarico di consulenza) della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

 previsione di un dovere dell’interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell’incarico;

 individuazione del soggetto competente ad effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni (es. organo conferente l’incarico o altro Ufficio);

 consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica;

 acquisizione di informazioni da parte dei soggetti (pubblici o privati) indicati nelle dichiarazioni presso i quali gli interessati hanno svolto o stanno svolgendo incarichi/attività professionali o abbiano ricoperto o ricoprano cariche, previa informativa all’interessato;

 audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell’ambito delle verifiche;

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 controllo a campione da parte del RPCT della avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione delle stesse ai sensi dell’art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001.

Sul punto, si segnala che l’Istituto provvede al presidio della presente sub-area di conflitto di interessi attraverso misure già in essere, in parte riconducibili agli obblighi di trasparenza e, in parte, ricollegabili alla Circolare esplicativa diramata a tutti i referenti aziendali del RPCT, con nota Prot. n.

DA/1/AC 34 del 15.02.2018, ad oggetto “conflitto di interessi e obbligo di astensione-modelli per le dichiarazioni” (attualmente aggiornata con Delibera n. 813/2020).

Azioni poste in essere nel 2020

Come ulteriore misura, per il 2020, si era previsto l’introduzione di un controllo campione da parte del RPCT della avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione delle stesse ai sensi dell’art. 53, co.

14, d.lgs. 165/2001. In sede di aggiornamento del Regolamento per la Gestione del Conflitto di Interessi, di cui alla Delibera n. 813 del 04/08/2020, è stato previsto che “il Direttore/Responsabile della struttura di afferenza dei soggetti indicati è tenuto ad attestare l’assenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi utilizzando il Modulo 8, nonché alla successiva pubblicazione dell’attestazione nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente”, mentre la verifica da parte dell’RPCT avviene in sede di monitoraggio semestrale dell’apposita sezione (Consulenti e collaboratori) di “amministrazione trasparente”.

F) Il conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici

L’art. 42 del codice dei contratti pubblici richiede alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. La funzione della norma è quella di evitare che l’amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all’appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi.

Al secondo comma, la disposizione offre una definizione di conflitto di interessi con specifico riferimento allo svolgimento delle procedura di gara, chiarendo che la fattispecie si realizza quando il personale di una stazione appaltante o un prestatore di servizi che intervenga nella procedura con possibilità di influenzarne in qualsiasi modo il risultato, abbia direttamente o indirettamente un

81 interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può minare la sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del contratto. In questo caso, il rimedio all’ipotesi di conflitto di interessi consiste nell’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante e nell’obbligo di astensione dal partecipare alla procedura, pena la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale. La disposizione in esame va coordinata con l’art. 80, co. 5, lett. d) del codice dei contratti pubblici secondo cui l’operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42, co. 2, del codice dei contratti pubblici che non sia diversamente risolvibile. In ogni caso, l’Autorità ha dedicato un approfondimento sul tema nella delibera n. 494 del 5 giugno 2019, recante le «Linee guida per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici». Come specificato nel PNA 2019, le Linee guida hanno natura non vincolante per i destinatari e sono state predisposte con l’obiettivo di agevolare le stazioni appaltanti nell’attività di individuazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi nelle procedure di gara favorendo la standardizzazione dei comportamenti e la diffusione delle buone pratiche. In linea con tale impostazione, ai fini del presente aggiornamento, si raccomanda l’adozione delle stesse da parte della SC Gestione Beni e Servizi, SC Coordinamento Amministrativo della Ricerca e dei Progetti Etero-finanziati, nonché della SC Progettazione Manutenzione Edile e Impianti dell’Istituto.

Azioni poste in essere nel 2020

In fase di aggiornamento del Codice di Comportamento Aziendale (Deliberazione N. 926 del 21/09/2020), la procedura di gestione delle ipotesi di conflitto di interessi è stata estesa anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici. Inoltre, è stato previsto che “per effetto dell’art. 80, co. 5, lett. d) del codice dei contratti pubblici, l’operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42, co. 2, del codice dei contratti pubblici che non sia diversamente risolvibile”. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, nonché osservano le disposizioni in tema di astensione in presenza di conflitto di interessi, compilando il Modulo 10 – Dichiarazione dei soggetti coinvolti nelle procedure di gara (Regolamento per la Gestione del Conflitto di Interessi, di cui alla Delibera n. 813 del 04/08/2020).

82 G) Gli incarichi extraistituzionali

L’art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d’ufficio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del decreto.

In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che presentano i caratteri dell’abitualità e professionalità o esercitare attività imprenditoriali, secondo quanto stabilito agli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell’art. 53 che prevede un regime di autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Ciò allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d’ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali.

La L. 190/2012 è intervenuta modificando l’art. 53 in ragione della connessione con il sistema di prevenzione della corruzione aggiungendo, ai criteri per il rilascio dell’autorizzazione, quello volto a escludere espressamente situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite (art. 53, co. 5 e 7).

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi gratuiti, ai quali è esteso l’obbligo per le amministrazioni di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica (art. 53, co. 12). Mentre, resta comunque estraneo al regime di autorizzazione l’espletamento degli incarichi menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del co. 6 dell’art.

53 del d.lgs. 165/2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità.

Si raccomanda alle amministrazioni di:

 dare evidenza nel PTPCT del regolamento adottato ai sensi dell’art. 53, co. 3-bis, del d.lgs.

165/2001 o di altro atto che disponga in merito agli incarichi vietati e ai criteri per il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali;

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 effettuare una rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali e definire chiaramente una procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell’autorizzazione, dandone conto nel PTPCT;

 valutare, nell’ambito dell’istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione, al di là della formazione di una black list di attività precluse, la possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.

Azioni poste in essere nel 2020

Sul punto, il RPCT è intervenuto con le seguenti comunicazioni:

 nota Prot. 0008709/i del 18/03/2020, ad oggetto “Avvio delle attività conseguenti l’adozione del PTPCT 2020/2022 dell’Istituto “G. Pascale” – incarichi extraistituzionali”, con la quale è stato rammentato alla SC Gestione Risorse Umane di provvedere all’aggiornamento del vigente “Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione agli incarichi extra-istituzionali” di cui alla Delibera n.610 del 07.08.2014.

Nella medesima nota, allo scopo di agevolare la stesura del “Regolamento Unico per l’imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici”, sono stati riassunti anche gli aspetti giudicati particolarmente critici dall’Autorità Anticorruzione e che, assolutamente, non potevano essere trascurati;

 nota Prot. 0026424/i del 21/09/2020, ad oggetto “Incarichi extraistituzionali-Regolamento Unico”, con cui è stata ribadita la necessità di aggiornare il vigente

“Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione agli incarichi extra-istituzionali” di cui alla Delibera n.610 del 07.08.2014”, secondo le indicazioni fornite con la precedente nota Prot. 0008709/i del 18/03/2020;

 nota Prot. 0036345/i del 15/12/2020, con cui è stato chiesto alla competente struttura di relazionare sulla concreta attuazione della misura in esame;

 con nota Prot. 0037192/i del 22/12/2020, ad oggetto “Autorizzazione incarichi extraistituzionali - applicazione della misura annualità 2020”, concernente la corretta applicazione del vigente regolamento, relativamente alle richieste d’incarico formulate

 con nota Prot. 0037192/i del 22/12/2020, ad oggetto “Autorizzazione incarichi extraistituzionali - applicazione della misura annualità 2020”, concernente la corretta applicazione del vigente regolamento, relativamente alle richieste d’incarico formulate

Nel documento Deliberazione N. 162 del 23/02/2021 (pagine 81-93)