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Le prime pronunce giurisprudenziali in materia di contratto di rete.

La giurisprudenza non offre molte pronunce in materia di contratto di rete, atteso che il tema delle rete, in tutte le sue sfaccettature, necessita ancora di un tempo di applicazione sul campo pratico.

La Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 21/04/2016 n. 8068 234 si è pronunciata di recente in ordine al distacco di un lavoratore che presta la sua opera all'interno di reti negoziali.

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Precedentemente la Corte di Cassazione civile con sentenza del 22/01/2015 n. 1168 ha affermato " Un'ipotesi particolare di distacco può poi aversi - come nel caso

di specie - all'interno di un gruppo societario (Cass., sez. lav., 5 settembre 2006 n.

19036). Cfr. anche Cass., sez. lav., 25 settembre 2012 n. 16244 ha precisato che la società distaccataria è tenuta ai correlativi obblighi contributivi previdenziali e assistenziali ove risulti accertata la sua posizione di effettiva datrice di lavoro, ricevendone le prestazioni con carattere di stabilità e di esclusività.

Può aggiungersi - con riferimento alla particolare ipotesi del gruppo si imprese - che recentemente il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 7, comma 2, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 99, ha inserito un comma (4-ter) nel D.Lgs. n. 276 del 2003, cit. art. 30, prevedendo che, qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, ex art. 3, comma 4-ter, conv. in L. 9 aprile 2009, n. 33) l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, che è un contratto con cui più imprenditori, perseguendo scopi comuni in termini di innovazione e di competitività, stabiliscono rapporti di collaborazione nell'esercizio dell'impresa. In tale evenienza l'interesse della parte distaccante è presunto iuris et de iure, fermo restando per il lavoratore la garanzia del rispetto dell'art. 2103 c.c., quanto alla necessaria corrispondenza tra mansioni e qualifica. La stessa disposizione prevede poi anche la possibilità, per le imprese legate da contratto di rete, della "codatorialità" dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite dal contratto di rete, ossia dell'assunzione congiunta di un medesimo dipendente. In tale evenienza i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal

rapporto di lavoro instaurato con tale modalità di "codatorialità" (arg. ex art. 9,

comma 1, del medesimo decreto legge quanto alle imprese agricole legate con contratto di rete)".

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Per la Suprema Corte " è da ritenere che, pur nel contesto di una distinta soggettività giuridica, ciascuna componente del gruppo di imprese sia titolare dell'interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture produttive e organizzative che si pongano in un rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso e con il dato unificante di una convergenza di interessi economici, anche intesa come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione.

E', infatti, chiaro che l'interesse del soggetto distaccante non può essere separato da quello del raggruppamento di cui il soggetto stesso è parte economicamente integrata e risulta anzi direttamente connesso e funzionale all'attuazione di quest'ultimo.

Le considerazioni che precedono trovano oggettiva conferma nell'evoluzione normativa dell'istituto del distacco ed, in particolare, nell'introduzione - ad opera del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 - dell'art. 30 cit., comma 4 ter il quale dispone nella sua prima parte (la seconda riguardando il diverso istituto giuridico della "codatorialità", ossia dell'assunzione congiunta di un medesimo dipendente) che "qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di

rete di impresa che abbia validità ai sensi del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 c.c. Ora, premesso che il riferimento atecnico ad un'automaticità del sorgere dell'interesse del soggetto distaccante deve

168 essere più esattamente ricondotto entro lo schema della presunzione assoluta, è significativo che la disposizione in esame connetta il venire ad esistenza dell'interesse al fatto di base dell'operare della rete e cioè ad un fatto che è ad un tempo giuridico ed economico, della funzionalità del contratto di rete di impresa, con il quale più imprenditori, perseguendo scopi comuni in termini di innovazione e di competitività, stabiliscono rapporti di collaborazione nell'esercizio delle loro imprese.

E' tuttavia evidente che tale contratto presenta, per un verso, scopi economici unificanti che risultano certamente avvicinabili a quelli che muovono la logica imprenditoriale di un gruppo di imprese e, per altro verso, non istituisce legami più condizionanti di quelli che definiscono, ai sensi dell'art. 2359 c.c., il controllo o il collegamento di società."

Il TAR Toscana, I, 25-02-2016, n. 346. soggiunge la necessità che ciascuna delle imprese aderenti alla rete, in sede di partecipazione ad un gara pubblica, dichiari il possesso dei requisiti di moralità e professionalità di cui all‟art. 38 D. Lgs. 163/2006 " Va premesso che con il contratto di rete le parti "si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa".

Costituisce oggetto di discussione la natura di tale istituto giuridico, che secondo alcuni sarebbe quello di creare un rapporto obbligatorio (ed eventualmente una comunione di diritti sul fondo patrimoniale), mentre, secondo altre opinioni dottrinali, esso avrebbe una duplice natura e

169 dovrebbe essere collocato tra i rapporti associativi o tra i rapporti di scambio a seconda delle connotazioni di volta in volta attribuite dalle parti al contratto.

Giova in proposito riprendere il parere espresso in merito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la determinazione n. 3 del 23 aprile 2013. Viene premesso che "La modalità partecipativa sarà, quindi, necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, avuto riguardo anche all'oggetto della specifica gara" tenuto conto "delle caratteristiche del contratto di rete che, di regola, non è finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di diversi operatori economici, allo scambio di informazioni e prestazioni, all'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa..." e avuto riguardo alla circostanza che il contratto di rete "non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte".

Nell'ipotesi in cui "il contratto di rete escluda il potere di rappresentanza, per cui l'organo comune agisce in nome proprio, l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole, salvo quanto si osserverà circa la forma del mandato. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione dell'offerta o della domanda di partecipazione delle imprese retiste parte dell'aggregazione interessata all'appalto; sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale

170 con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito".

Nel caso di rete priva di soggettività giuridica ma dotata di organo comune con potere di rappresentanza, "quest'ultimo può svolgere il ruolo di mandataria, laddove in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e qualora il contratto di rete rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara. Tuttavia, il mandato, contenuto nel contratto di rete, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità, per una specifica gara, deve essere confermata all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda o dell'offerta. Tale atto formale, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante".

Pare, quindi, al Collegio che qualunque sia la tipologia contrattuale adottata, anche a prescindere dai conseguenti obblighi dichiarativi in capo a ciascuna delle imprese aderenti al contratto, vi sia un preciso obbligo del concorrente di produrre tale contratto, rispondendo quest'obbligo alla necessità per la stazione appaltante di vagliare la serietà e affidabilità dell'offerta come pure all'esigenza di evitare un arretramento del sistema di cautele previsto dalla disciplina antimafia.

171 Nella fattispecie, a fronte della genericità delle affermazioni rese dall'aggiudicataria in sede di contradditorio, assume dirimente valenza l'omessa produzione di qualsivoglia documentazione al riguardo."

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