3.1 – I principi contabili nazionali
I principi contabili racchiudono quell’insieme di regole che sono fondamentali allo scopo di redigere il bilancio di esercizio. Per capire però la valenza di tali principi e comprendere il livello in cui sono ubicati nella gerarchia delle fonti che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio, occorre fare una breve introduzione.
La normativa civilistica del bilancio è articolata su tre livelli. Al livello più alto è posta la così detta clausola generale124, contenuta all’art. 2423, che ha una funzione ‘assiomatico - regolativa’ dell’intero impianto normativo, nel senso che impone un obiettivo necessario da perseguire attraverso la redazione del bilancio: una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda. Al secondo livello sono posti i principi di redazione125 di cui all’art. 2423 bis, che rappresentano i criteri guida individuati dal legislatore per dare vita e attuazione al contenuto della clausola generale. Il terzo livello, infine, comprende i criteri di valutazione delle singole poste di bilancio, regolati dall’art. 2426, che costituiscono la concreta e diretta applicazione dei principi di redazione attraverso la valutazione di specifici elementi patrimoniali e degli schemi di stato patrimoniale e conto economico che rappresentano le modalità espositive delle singole voci di bilancio. E’ molto importante evidenziare che la disciplina civilistica, attraverso l’impiego congiunto delle condizioni di verità e correttezza, ha inteso introdurre il concetto di
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Questa clausola si trova al vertice della piramide normativa che disciplina la redazione del bilancio di esercizio, contenente i seguenti obiettivi: il bilancio deve essere redatto con chiarezza e il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Tali principi di chiarezza, veridicità e correttezza consentono di concorrere congiuntamente a realizzare l’intelligibilità del bilancio d’esercizio, ovvero la possibilità di permettere a terzi di rendere comprensibile la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e di consentire al lettore del documento di effettuare il processo di conversione delle cifre di bilancio in andamenti economici. ALLEGRINI M., MARTINI P. – Bilancio civilistico e imponibile
fiscale, Sistemi editoriali, Napoli, 2005
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L’art.2343 bis intitolato ‘Principi di redazione del bilancio’ introduce una serie di principi a cui il redattore deve attenersi per la redazione del bilancio di esercizio e si possono sintetizzare in: principio della prudenza, principio della prevalenza della sostanza sulla forma, principio della continuità della gestione, principio della competenza, principio della costanza dei criteri di valutazione. Per approfondimenti si veda SAVIOLI G. – Il Bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali ed
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quadro fedele derivante dalla traduzione dell’espressione inglese true and fair value, che ricorrerà spesso durante la trattazione dei principi contabili internazionali.
Tali due principi trovano una specificazione nelle indicazioni contenute nel terzo e quarto comma dell’art.2423 c.c.: infatti l’articolo, nelle sue ultime due parti, dà la possibilità di fornire informazioni supplementari qualora quelle richieste dalle disposizioni di legge non siano sufficienti a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell’azienda. Il quarto comma, invece, prevede l’obbligo di derogare alle disposizioni relative al bilancio di esercizio qualora, in casi eccezionali la loro applicazione sia in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta.
Una volta tracciato un sintetico quadro normativo inerente alla disciplina civilistica, possiamo introdurre i principi contabili nazionali e il ruolo che svolgono nell’ambito della redazione del bilancio di esercizio126.
Nel nostro ordinamento giuridico, i principi contabili non hanno la rilevanza di norme di legge, potendo solo interpretarle ed indicarne le modalità applicative: nel caso di un eventuale conflitto con le norme di legge, le previsioni dei principi contabili non devono essere applicate, altrimenti si presenta il rischio di redigere un bilancio non corretto, e non fedele al quadro descritto con la clausola generale.
Il documento n.11 CNDC-CNR127 par. B. attribuisce al bilancio la finalità di fornire : 1) una periodica ed attendibile conoscenza secondo corretti principi contabili, del
risultato economico conseguito durante l’esercizio, inclusa una chiara dimostrazione dei componenti positivi e negativi di reddito, e della connessa valutazione e composizione del patrimonio aziendale dell’impresa, nonché la sua situazione finanziaria;
2) fornire nella Nota integrativa, elementi informativi essenziali affinché il bilancio di esercizio possa assolvere la sua funzione di strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa in funzionamento, in modo da renderlo intelligibile e corretto.
Come si vede, anche i principi contabili, come le disposizioni civilistiche, non indicano una vera e propria finalità del bilancio ulteriore rispetto a quella, ovvia, di rappresentare un attendibile strumento informativo dell’impresa in funzionamento.
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SAVIOLI G. – Il Bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali ed internazionali, Giuffrè, Milano, 2004
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Consiglio Nazionale de Dottori Commercialisti, Consiglio Nazionale dei Ragionieri, Documento n.11 ‘Bilancio di esercizio: finalità e postulati’, Edizione aggiornata del documento n.11 del 1975, gennaio 1994.
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Lo stesso documento n.11 distingue i principi contabili in due tipologie: i principi contabili generali, o postulati, e i principi contabili applicati.
I postulati , vengono definiti nell’ambito del documento stesso di cui stiamo parlando e rappresentano quell’insieme di regole di carattere generale a cui devono uniformarsi i singolo principi contabili applicati alle singole poste di bilancio, o in mancanza, di criteri di valutazione da adottare nei singoli casi.
I principi contabili applicati, invece, sono i singoli principi che sono previsti per disciplinare ogni particolare area del bilancio, e che devono essere necessariamente allineati con i postulati di cui sopra.
I postulati individuati nel documento n.11 CNDR-CNR sono ben 15 e sono addirittura esposti senza un ordine gerarchico ben preciso; molti rappresentano solamente specificazioni di altri ed alcuni concetti vengono ripetuti più volte, portando talvolta, ad una trattazione ridondante e confusionale. Nel complesso emerge un quadro normativo completo, ma purtroppo poco lineare e poco diretto che può portare ad una non immediata comprensione da parte del lettore.
Nello specifico, i postulati dettati dai principi contabili sono:
- Utilità: il bilancio di esercizio è utile nella misura in cui riesce a conseguire il proprio obiettivo con riferimento al maggior numero di destinatari, che pur essendo portatori di interessi diversi, e talora contrapposti devono trovare in esso la base comune per il compimento di scelte economiche che siano corrette o quantomeno distorte dalla diffusione di notizie scorrette, incomplete, o false. - Prevalenza della sostanza sulla forma: è un principio conforme a quanto stabilito
dalla disciplina civilistica all’art.2434 bis, il quale afferma che l’utilità del bilancio dipende in buona parte dalla esposizione nel suo ambito di informazioni conformi alla sostanza economica delle operazioni che sottendono. Di norma, la sostanza economica dei fatti di gestione, ovvero la loro natura effettiva, concorda pienamente con il profilo formale e non determina, conseguentemente, alcuna particolare problematica di contabilizzazione.
- Comprensibilità: questo principio è spesso rispettato grazie al fatto che molte informazioni di carattere qualitativo e quantitativo aggiuntive vengono trascritte in Nota Integrativa, proprio al fine di raggiungere una corretta a adeguata interpretazione dello schematico linguaggio contabile.
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- Neutralità: il bilancio deve essere rivolto ad una pluralità di soggetti destinatari, in modo indipendente e neutrale, senza cioè favorire gli interessi conoscitivi a scapito di altri soggetti più deboli.
- Prudenza: si concretizza nella regola valutativa asimmetrica di imputare al conto del reddito solamente i ricavi realizzati mentre i costi saranno da attribuire all’esercizio anche se non sono stati effettivamente sostenuti, ma solamente stimati, come rischio di perdite future che scaturiscono da operazioni che nell’esercizio stesso hanno le loro radici128.
- Periodicità della misurazione del risultato economico: il bilancio di esercizio deve essere redatto ogni esercizio, e nel caso di aziende quotate in borsa vi è l’obbligo di redigere un bilancio anche infrannuale.
- Comparabilità: il Documento n.11 precisa che questo postulato nella redazione del bilancio di esercizio si traduce nella costanza di applicazione sia degli aspetti sostanziali, come applicazione degli stessi criteri di valutazione, sia della struttura formale, come modalità di esposizione delle voci costanti nel tempo, sia della necessaria segnalazione delle operazioni straordinarie avvenute che modifichino la struttura aziendale.
- Omogeneità: per omogeneità si intende l’adozione in bilancio di un’unica moneta di conto. In questo caso possiamo rilevare che più che di un postulato a se, si tratti di una ulteriore chiarificazione del principio della chiarezza.
- Competenza: i costi e i ricavi devono essere imputati all’esercizio al quale competono, avendo riguardo alla sostanza economica dell’operazione non all’effettiva movimentazione numeraria129.
- Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio: il bilancio deve fornire il supporto utile alle decisioni di coloro a cui si rivolge. I destinatari sono comunque degli operatori economici, e sono quindi caratterizzati da una scarsità di risorse, di tempo e di capacità di elaborare le informazioni che provengono dall’azienda, perciò è di fondamentale importanza
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QUAGLI A. – Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, Torino, 2010 129
La regola è poi specificata affermando che l’imputazione dei costi e dei ricavi non può avvenire considerando disgiuntamente i due gruppi di componenti reddituali, ma al contrario, deve valere il principio della correlazione, intendendo cioè, che l’imputazione deve avvenire congiuntamente per quei ricavi e per quei costi legati fra loro da nessi funzionali, in termini di contributo ai processi operativi.
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che nel bilancio vengano incluse le informazioni più importanti, dotate di significatività130 e rilevanza131.
- Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell’impresa: tale principio è giustificato dal fatto che questa misura esprime almeno il momento iniziale dell’acquisizione di un fattore e il suo valore minimo funzionale attribuitogli dall’azienda, limita la discrezionalità dei redattori del bilancio vincolando le loro stime ad un valore ben preciso, è di facile applicazione e agevolmente verificabile.
- Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili: il documento n.11 sancisce che il processo di formazione del bilancio consta di diverse fasi che compongono il momento della rilevazione dei fatti aventi rilevanza contabile, della inventariazione dei componenti attivi o passivi e della rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria e più in generale, dei risultati conseguiti dall’impresa nell’arco dell’esercizio.
- Funzione informativa della Nota integrativa: è molto importante che la nota integrativa aiuti l’utente a raggiungere gli obiettivi di chiarezza e significatività rispetto alla lettura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico132.
- Verificabilità dell’informazione: questo principio sta a significare che il bilancio e le scritture dalle quali deriva devono poter essere verificabili, in modo che un controllo delle stesse sia capace di confermare o meno la loro attendibilità. Talvolta, però, in alcuni casi l’applicazione di questo postulato non è semplice se esaminata in relazione con altri criteri, per esempio nel momento in cui si tratta di determinare il valore presunto di realizzo futuro da confrontare con il costo per scegliere fra questi il minore, va da sé che la verificabilità farà riferimento alla possibilità non di risalire ad un dato storico, ma a quella di ricostruire il complesso di ipotesi e la loro congruenza interna che hanno
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Per significatività la prassi intende l’influenza di un’informazione di bilancio nel processo decisionale dell’utente.
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Per rilevanza la prassi fa riferimento alla dimensione quantitativa della medesima informazione 132
Le applicazioni di questo postulato sono davvero molte, ad esempio: le richieste di inserire in nota integrativa il rendiconto finanziario, il prospetto di variazione dei conti del netto, gli elementi necessari per riclassificare gli stati patrimoniali secondo il criterio finanziario, la richiesta di inserire in nota integrativa informazioni sulle limitazioni alla disponibilità relative a immobilizzazioni, rimanenze, liquidità immediate, informazioni relative alle operazioni con aziende consociate, informazioni sulla concentrazione dei crediti tra pochi clienti, informazioni sul grado di utilizzo delle immobilizzazioni immateriali. QUAGLI A. – Bilancio di esercizio e principi contabili, Giappichelli, Torino, 2010
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condotto gli amministratori alla scelta di un valore che non hanno ancora realizzato.
In conclusione possiamo dire che i principi contabili nazionali sono la diretta applicazione della disciplina civilistica rispetto a ciò che è previsto nell’articolo del Codice Civile dedicato ai principi di redazione. Nei prossimi paragrafi andremo ad esaminare più da vicino la disciplina prevista sul piano internazionale.
3.2 – I principi contabili internazionali
Con la progressiva globalizzazione dei mercati, che consiste nella sempre più rapida e facile migrazione dei capitali, della tecnologia, delle persone, degli apparati produttivi, delle idee, così tanto da rendere l’intero pianeta un unico grande mercato, è evidente che anche l’informativa economico-finanziaria deve essere adeguata a questi cambiamenti che colpiscono il sistema in generale. Si è sempre più fatta forte l’esigenza per gli operatori di avere la possibilità di comparare i bilanci e i dati di aziende ubicate in diversi paesi che, sono sottoposti a diverse regolamentazioni.
Il Consiglio Europeo si era avviato sulla strada dell’armonizzazione contabile a livello comunitario già dal 1978, con l’emanazione della IV Direttiva CEE133 in tema di conti annuali delle società alla quale sono seguite la VII Direttiva CEE134 relativa ai bilanci consolidati. Ma l’obiettivo non poteva ancora considerarsi pienamente raggiunto poiché le diverse direttive e i singoli principi contabili che facevano capo ai diversi stati membri dettavano previsioni diverse rispetto a quelle previste a livello comunitario, perciò proprio per questi motivi l’obiettivo dell’armonizzazione non è stato di semplice raggiungimento135. Il Consiglio Europeo tenutosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000, nel quadro dell’esigenza di accelerare il completamento del mercato comune dei servizi finanziari, invitò la Commissione Europea ad adottare le misure necessarie per migliorare la comparabilità fra i bilanci delle imprese quotate. Una volta appurata l’insufficienza della sola Direttiva, la Commissione aveva davanti a sé due diverse soluzioni: quella di formulare autonomamente un nuovo corpo di principi contabili, oppure scegliere fra gli standard contabili già emanati da altri paesi, quello che è
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Direttiva n.78/660/CEE del 25/07/78. 134
Direttiva n.83/49/CEE del 13/06/83 135
Inoltre, è da notare che il carattere di generalità e rigidità della fonte normativa la rende inadeguata ad adattarsi alla continua evoluzione nelle modalità di organizzazione delle attività economiche, dell’evoluzione degli strumenti finanziari, delle migliori forme di rappresentazione contabile di volta in volta individuate dalla dottrina e dalla migliore prassi contabile.
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ritenuto maggiormente idoneo. La Commissione adottò questa seconda soluzione e si trovò così a dover scegliere se seguire il modello statunitense degli US GAAP oppure quello inglese dello IASB136, la scelta ricadde su quest’ultimo.
I principi contabili internazionali costituiscono una sorta di linguaggio universale al quale tutte le imprese possono rivolgersi al fine di dialogare, in modo omogeneo, con gli attori che nutrono interesse verso l’impresa, indipendentemente dal paese di provenienza.
Lo strumento giuridico per dare attuazione alle indicazioni politiche venne individuato nello strumento normativo del regolamento137, e proprio nel 2002 fu emanato il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1606/2002 CE del 19 luglio 2002, attraverso il quale l’Unione Europea ha imposto alle società quotate nei mercati regolamentati l’adozione degli IAS/IFRS nella redazione del bilancio consolidato, riservando facoltà di applicazione agli Stati membri, in modo da lasciargli decidere se estendere l’obbligo o permettere che gli stessi principi fossero utilizzati anche nei bilanci di esercizio delle società quotate e nei bilanci di esercizio e consolidati delle altre società.
Nel 2005 il nostro paese, con l’approvazione del Decreto Legislativo 38/2005 ha stabilito quanto segue:
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‘I principi contabili internazionali rappresentano una sorta di linguaggio comune volto a consentire alle imprese di tutto il mondo di confrontarsi fra loro e di dialogare con i propri interlocutori in modo agevole e chiaro a prescindere dai rispettivi Paesi di provenienza. L’organismo responsabile della loro emanazione, lo IASC (International Accounting Standards Committee) è nato a Londra nel 1973 quale ente di natura privata frutto di un accordo fra le maggiori associazioni professionali operanti in Australia, USA, Canada, Messico, Giappone, Francia, Germania, Olanda e Regno Unito. Oggi, a trent’anni dalla costituzione, esso può contare sulla adesione degli standard setters di oltre cento Paesi ; dal 2000 a conclusione di un lungo processo di ristrutturazione che ha condotto alla definizione di nuovi piani strategici e di un diverso assetto organizzativo, l’ente ha modificato la propria denominazione in IASB (International Accounting Standard Board) e ha assunto una nuova struttura capace di coinvolgere nella elaborazione degli standard non solo la professione contabile internazionale, ma anche i rappresentanti degli investitori, degli analisti finanziari, del mondo accademico e imprenditoriale. I principi contabii internazionali emanati dal vecchio IASC mantengono tuttora l’originale denominazione di IAS(International Accounting Standards); mentre i principi approvati a partire dal 2001 dallo IASB assumono, invece, la nuova denominazione di IFRS (International Financial Reporting Standards). In qualità di ente di carattere privatistico, lo IASB non vanta alcun diritto di coercizione nei confronti degli organismi che vi aderiscono e, di conseguenza, non può imporre loro l’adozione dei propri principi, dovendosi limitare ad incentivarne la libera accettazione. Il suo operato, tuttavia acquisisce autorevolezza grazie all’appoggio del Comitato di Basilea, della IOSCO, di organismi internazionali per l’elaborazione degli standard contabili come l’EFRAG europeo, di organismi intergovernativi quali l’OCSE e l’ONU, di enti per lo sviluppo come la Banca mondiale.’ GIANFELICI C., ‘Lo IASB e i principi contabili internazionali’ in SAVIOLI G. – Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali e
internazionali, Giuffrè, Milano, 2004
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E’ una fonte normativa che, al contrario delle Direttive le quali per essere applicate necessitano di un intervento legislativo del singolo Stato membro, è obbligatorio e direttamente applicabile nel territorio di ciascuno Stato a prescindere da ulteriori normative a livello mondiale.
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1) le società quotate, quelle con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, le banche e gli intermediari finanziari devono applicare i principi contabili internazionali sia nella redazione dei conti consolidati, sia per la redazione del bilancio di esercizio;
2) le imprese assicurative sono obbligate a redigere il bilancio consolidato applicando i principi contabili internazionali mentre hanno il divieto di applicarli nel bilancio di esercizio, che pertanto deve essere redatto applicando i principi contabili italiani. Tuttavia, nel caso in cui la società assicurativa quotata non presentasse il bilancio è previsto l’obbligo di presentare il bilancio di esercizio applicando i principi contabili internazionali;
3) le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società precedenti diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, hanno la facoltà di applicare gli IAS/IFRS per il bilancio di esercizio;
4) le società capogruppo non quotate possono redigere il conto consolidato secondo gli IAS/IFRS e, qualora decidano in tal senso, è loro concessa la facoltà di applicare i principi internazionali anche al bilancio individuale. La pubblicazione del consolidato IAS/IFRS consente anche a tutte le società controllate, collegate e joint ventures di presentare il bilancio individuale applicando gli IAS/IFRS;
5) le rimanenti società, fatta eccezione per quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis, avranno la facoltà di adottare gli IAS/IFRS a partire dall’esercizio individuato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia138.
Il decreto ha, inoltre, previsto che qualora le società tra quelle che ne hanno la facoltà, decidano di adottare gli IAS/IFRS, possono in ogni momento revocare la scelta a patto che si tratti di casi eccezionali ed indicando in nota integrativa le motivazioni che hanno portato a tale revoca.
La volontà del legislatore italiano è apparsa subito abbastanza chiara, si voleva avviare un processo per un’ adozione collettiva dei principi internazionali, in cui gli unici soggetti sgravati da questo obbligo erano coloro che avevano i requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata: questa è stata sicuramente una dimostrazione di apertura verso l’importanza comunitaria che altrimenti non avremmo potuto raggiungere se il legislatore si fosse limitato a riservare la facoltà di redigere il
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PRICEWATERHOUSE COOPER – Principi contabili internazionali, interpretazioni e confronti con i
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bilancio secondo i principi internazionali alle sole società che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato. Inoltre, l’esclusiva di redigere il documento soltanto da parte dei soggetti consolidati avrebbe portato anche a diversi problemi a causa della gestione