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Private equity e corporate governance »

Nel documento Il finanziamento delle imprese (pagine 129-132)

Gli strumenti finanziari introdotti a seguito della riforma del 2003 non creano da soli condizioni tali da rendere allettante un’operazione di private equity. Affinché si realizzi ciò è necessario definire regole che consentano all’investitore di acquisire parte del controllo societario. Pertanto, a seguito di un’operazione di private equity, al fine di instaurare tra l’imprenditore e l’investitore un’efficace collaborazione, nello statuto della società è necessario introdurre un adeguato sistema di regole di corporate governance. Tali regole devono disciplinare principalmente:

- la stabilità della compagine sociale;

- l’incentivo dell’imprenditore e del management; - il governo dell’impresa;

- l’informativa societaria;

- il disinvestimento da parte dell’operatore di private equity.

management della società stessa. L’imprenditore e il management svolgono, pertanto, ai fini

del successo dell’operazione di private equity un ruolo fondamentale rendendo necessaria l’adozione di meccanismi che assicurino la stabilità degli assetti societari e coinvolgano in modo continuo e costante i soggetti in questione. Con riferimento alle operazioni di private

equity tra i meccanismi più diffusi nella prassi che assicurano un adeguato coinvolgimento e

impegno del team imprenditore–management si segnalano gli accordi di lock-up, in forza dei quali l’imprenditore e/o il management si impegnano a non cedere, per un certo periodo di tempo, la propria partecipazione societaria, e gli accordi di earn lock, secondo i quali la determinazione del prezzo di cessione della partecipazione azionaria è subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi in modo da far sì che l’imprenditore, anche dopo la cessione dell’azienda, continui ad influenzare in modo significativo la gestione della società ceduta. Molto spesso sono, inoltre, utilizzati meccanismi di retribuzione che incentivano l’imprenditore ed eventualmente il management fino al momento in cui il socio investitore dismette la propria partecipazione (piani di stock option) o ancora sistemi che prevedono la definizione di una parte della retribuzione del socio che gestisce il business in funzione del raggiungimento di determinati obiettivi di carattere operativo e gestionale (management by

objectives)284. In alcuni casi, infine, si ricorre al meccanismo definito ratched, il quale

prevede che al momento della dismissione della partecipazione da parte del socio finanziatore, se si sono raggiunti determinati livelli di incremento del valore della società rispetto al momento dell’acquisto della partecipazione stessa, sia possibile ridefinire in maniera virtuale, sulla base di un prezzo predeterminato, le proporzioni di partecipazione alla società del socio che si occupa della gestione e quelle del socio investitore. Si noti, tra l’altro, che la riallocazione delle quote di partecipazione tra il socio investitore e il socio imprenditore si può realizzare attraverso l’emissione di strumenti finanziari partecipativi purché nello statuto si definisca la legge di circolazione di detti strumenti285.

Al fine di assicurare la stabilità della compagine sociale si dovrebbero, inoltre, prevedere, nello statuto o nei patti parasociali, una serie di pattuizioni relative ai trasferimenti di azioni della società, come ad esempio la clausola di prelazione che, nelle ipotesi di vendita della partecipazione di un socio, attribuisce agli altri soci il diritto di acquistare la stessa in via preferenziale286.

284 Cfr. AIFI, La corporate governance, in CARLOTTI M. (a cura di), Tecniche di private equity, Egea, Milano, 2006, pag. 335-338.

L’operatore di private equity stimola, quindi, l’impresa a dialogare con il mercato cercando di assicurare una gestione trasparente attraverso la definizione di regole di

governance chiare e ridefinendo la composizione degli organi societari. L’imprenditore, da

parte sua, deve comprendere che l’impresa è qualcosa di diverso da sé stesso e che deve decidere dopo essersi confrontato con gli amministratori287.

In linea di massima, i presupposti per realizzare un’operazione di private equity sono rinvenibili nella condivisione di obiettivi ed esperienze da parte dell’imprenditore e dell’investitore, nel riconoscere la dovuta importanza alla trasparenza di informazione e ad una determinata tipologia di struttura societaria rispetto ad un’altra. È sulla base di tali importanti elementi che si devono definire le norme che regolano il governo societario. In tal senso, è necessario che si definiscano opportune regole attraverso le quali sia possibile individuare in maniera puntuale la rappresentanza del socio finanziatore negli organi societari, nonché il funzionamento di tali organi. Solitamente, il socio investitore è rappresentato, in misura proporzionale o più che proporzionale rispetto all’entità della sua partecipazione, all’interno dell’organo amministrativo della società, che assume, rispetto ai casi in cui l’unico socio è l’imprenditore, un ruolo più importante nel governo dell’impresa .

È sempre nell’ambito della definizione delle regole del buon governo che si garantisce al socio finanziatore, tramite la previsione di adeguati quorum deliberativi, il diritto di veto su determinate questioni significative per la società.

Al socio investitore, inoltre, si può attribuire il diritto di accedere con regolarità alle informazioni societarie al fine di comprendere al meglio la struttura e le attività societarie, le politiche, le strategie e le performance economico-finanziarie dell’impresa. La disponibilità di informazioni chiare ed esaustive permettono, infatti, di evitare che sorgano conflitti tra l’imprenditore e il socio finanziatore.

Considerando che l’investimento dell’operatore di private equity è prettamente temporaneo, nel patto parasociale si dovrebbe, infine, disciplinare il way out del soggetto finanziatore. In conformità alla best practice diffusa nel mercato del private equity nazionale e internazionale le modalità maggiormente impiegate prevedono che l’uscita del socio investitore possa avvenire tramite:

- la quotazione, ovverosia il socio uscente richiede che, entro un determinato periodo di tempo, la società intraprenda una procedura di quotazione delle proprie azioni in un mercato regolamentato nell’ambito della quale cederà la sua partecipazione;

- trattativa privata (trade sale), in questo caso la partecipazione del socio finanziatore viene ceduta a nuovi soci o tramite fusione con un’altra società;

- diritto di prima offerta, in questo caso se il socio investitore decide di cedere la propria quota, può chiedere al socio operativo di formulare un’offerta di acquisto entro un certo periodo di tempo. Se tale offerta non viene formulata o non è accettata dal socio investitore si procede alla vendita della società a terzi288.

Nel documento Il finanziamento delle imprese (pagine 129-132)